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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19461/2026

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pore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 568/2024depositata il 19/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

La controversia nasce dalla domanda proposta ai sensi dell'art. 702bis cod. proc. civ. dalla [OSCURATO:SOCIETA]. del dott. [OSCURATO:PERSONA] neiNumero registro generale 976/2025Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 19461/2026Data pubblicazione 12/06/2026confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, volta ad ottenere il pa-gamento di Euro 198.632,49, oltre accessori, quale corrispettivo residuoper prestazioni sanitarie erogate tra il 2010 e il marzo 2013.

La somma ri-chiesta corrispondeva alle differenze tariffarie non corrisposte dalla ASL inconseguenza dell'applicazione dello sconto tariffario previsto dall'art. 1,comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006.2.

L'Asl si costituiva nel giudizio, contestando la domanda della Cre-scenzi per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, intervenuta pre-scrizione quinquennale, trattandosi di crediti derivanti da un contratto adesecuzione periodica, nonché l'infondatezza del merito della domanda,stante la correttezza dell'applicazione dello sconto alle prestazioni oggettodella domanda.3.

Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 344/2022, aveva accolto ladomanda della struttura privata, ritenendo non applicabile lo sconto oltre iltriennio 2007-2009 e condannando la ASL al pagamento delle somme ri-chieste.4.

Avverso tale decisione proponeva appello la ASL Salerno, deducen-do, tra l'altro, il difetto di giurisdizione, la legittimità dell'applicazione dellosconto tariffario anche oltre il 2009 e, soprattutto, la mancanza dei pre-supposti costitutivi del credito, per assenza di un valido ed efficace prov-vedimento di accreditamento e di accordi contrattuali idonei a legittimarela remunerazione delle prestazioni.5.

La Corte d'appello di Salerno, preliminarmente, respingeva l'ecce-zione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla società appellata, rite-nendo l'atto di gravame sufficientemente specifico ai sensi dell'art. 342cod. proc. civ.

Confermava inoltre la giurisdizione del Giudice ordinario,trattandosi di controversia avente ad oggetto la debenza di corrispettividerivanti da un rapporto di natura patrimoniale e contrattuale, privo diprofili autoritativi.Numero registro generale 976/2025Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 19461/2026Data pubblicazione 12/06/20266.

Nel merito, tuttavia, la Corte d'appello accoglieva il gravame dellaASL e riformava integralmente la decisione di primo grado.7.

La Corte territoriale argomentava che, a seguito del passaggio dalregime di convenzionamento a quello di accreditamento, il diritto alla re-munerazione delle prestazioni sanitarie non discendeva automaticamentedall'erogazione delle prestazioni o dalla mera qualità di soggetto “di fatto”operante nel sistema sanitario, ma richiedeva necessariamente un prov-vedimento amministrativo di accreditamento (istituzionale, provvisorio otransitorio), adottato dall'autorità regionale competente, e la stipula dispecifici accordi contrattuali, redatti in forma scritta ad substantiam, ido-nei a definire tipologia, quantità, qualità e corrispettivi delle prestazionierogabili.8.

Tali requisiti configuravano fatti costitutivi essenziali del credito edovevano essere provati dalla struttura privata che agiva in giudizio.

LaCorte d'appello sottolineava che la volontà contrattuale della PubblicaAmministrazione non poteva desumersi da comportamenti concludenti népoteva essere sanata o ratificata ex post; la mancanza della forma scrittae dei presupposti amministrativi comportava la nullità del rapporto, rileva-bile anche d'ufficio e in grado di appello.9.

Nel caso concreto, la società appellata non aveva prodotto alcunprovvedimento amministrativo regionale di accreditamento valido per ilperiodo oggetto di causa, né documentazione idonea a dimostrare l'esi-stenza di un rapporto contrattuale efficace per tutte le prestazioni dedotte.I contratti prodotti risultavano sottoscritti nel corso – e non prima – deglianni di riferimento, con conseguente impossibilità di attribuire loro effica-cia retroattiva.

Neppure il cosiddetto “certificato di valido titolo convenzio-nale” era ritenuto sufficiente, trattandosi di atto privo dei requisiti neces-sari a integrare un provvedimento di accreditamento.10.

Alla luce di tali carenze probatorie, la Corte territoriale ritenevanon provato il fondamento stesso della pretesa creditoria, restando assor-Numero registro generale 976/2025Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 19461/2026Data pubblicazione 12/06/2026bita ogni ulteriore questione relativa alla legittimità o meno dell'applica-zione dello sconto tariffario.11.

Veniva inoltre rigettata la domanda subordinata di arricchimentosenza causa, in quanto la società non aveva allegato né dimostrato unareale depauperatio, limitandosi a rivendicare il mancato conseguimento diun utile maggiore derivante dall'eliminazione dello sconto tariffario, vocenon indennizzabile ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.12.

La cassazione della sentenza n. 568/2024, pubblicata il 19/6/2024,è chiesta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. del dott. [OSCURATO:PERSONA] con ricorsonotificato il 9/1/2025 ed articolato in sette motivi, illustrati da memoria,cui resiste l'Asl con controricorso.CONSIDERATO CHE13.

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia, in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenzaper violazione degli artt. 112 cod. proc. civ, 2909 cod. civ. e 324, 329 e342 cod. proc. civ. in relazione al giudicato interno e al principio di corri-spondenza tra chiesto e pronunciato.13.1.

La Corte d'Appello avrebbe illegittimamente fondato la decisionesull'asserita insussistenza del rapporto di accreditamento, nonostante talecircostanza non fosse mai stata oggetto di contestazione né di motivo diappello da parte dell'ASL.14.

Con il secondo motivo si censura la nullità della sentenza per viola-zione degli artt. 112 cod. proc. civ., 2909 cod. civ. e 324, 329, 342, 132cod. proc. civ., 111, comma sesto, Costituzione, ai sensi dell'art. 360,primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., in relazione alla esistenza di ungiudicato interno sul fatto della sussistenza di “validi ed efficaci” rapporticontrattuali stipulati tra le parti “con riferimento a parte delle prestazionidedotte in giudizio”, nonché motivazione perplessa e apparente sul punto.Numero registro generale 976/2025Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 19461/2026Data pubblicazione 12/06/202614.1.

La Corte d'appello avrebbe illegittimamente messo in dubbio lasussistenza di validi ed efficaci contratti tra ASL e struttura privata, alme-no con riferimento a parte delle prestazioni dedotte in giudizio, nonostanteanche tale circostanza fosse pacifica e non impugnata.14.2.

La sentenza sarebbe viziata sia per violazione del giudicato in-terno, sia per motivazione apparente e perplessa, poiché la Corte d'appel-lo si sarebbe limitata ad affermare che l'efficacia dei contratti sarebbe“opinabile”, senza adottare una chiara statuizione di nullità o inefficacia esenza che ciò fosse richiesto dalle parti.15.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, primocomma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., in relazione all'asserita mancanza diprova di documentazione valida e idonea a giustificare la remunerazionedelle prestazioni sanitarie rese dalla società ricorrente, con particolare ri-ferimento al rapporto di accreditamento e agli accordi contrattuali sotto-scritti dalle parti.15.1.

La Corte d'appello avrebbe erroneamente posto a carico dellaCrescenzi s.n.c. l'onere di dimostrare l'esistenza dell'accreditamento e deicontratti, nonostante tali fatti non fossero stati specificamente contestatidall'ASL.Secondo la ricorrente, il giudizio di appello verteva esclusivamente sul-la legittimità dello sconto tariffario; pertanto, l'esistenza dei presuppostidel rapporto (accreditamento e contratti) doveva considerarsi provata exart. 115 c.p.c., con conseguente erroneità della decisione che ha rigettatola domanda per carenza di prova.16.

Con il quarto motivo si censura la sentenza per violazione e falsaapplicazione della normativa sull'accreditamento sanitario, in particolaredegli artt. 8 e ss. del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 6, comma 6, della l. n.724/1994.Numero registro generale 976/2025Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 19461/2026Data pubblicazione 12/06/202616.1.

La Corte d'appello avrebbe erroneamente affermato che, anchenel regime di accreditamento transitorio o provvisorio, fosse necessario unformale provvedimento regionale di accreditamento, quale presuppostoimprescindibile per la remunerazione delle prestazioni.17.

Con il quinto motivo viene contestata l'affermazione della Corted'appello secondo cui i contratti di budget dovrebbero essere stipulati ne-cessariamente prima dell'inizio dell'anno di riferimento e, quindi, primadell'erogazione delle prestazioni.17.1.

La ricorrente deduce che tale impostazione è in contrasto con ladisciplina dei tetti di spesa sanitaria, che vengono fisiologicamente deter-minati nel corso dell'anno, rendendo inevitabile la stipula dei contratti an-che in corso d'anno.Secondo il ricorso, è del tutto legittima l'efficacia retroattiva dei con-tratti, sia per effetto dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., sia per lafunzione pubblicistica degli accordi ex art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992,e una diversa interpretazione condurrebbe alla paralisi del sistema sanita-rio.18.

Con il sesto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedell'art. 115 cod. proc. civ. ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod.proc. civ., nonché la nullità della sentenza per manifesta illogicità dellamotivazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,nella parte in cui, travisando il contenuto della prova documentale offertae con motivazione incompatibile con detta prova, non ritiene provato ilrapporto di accreditamento.19.

Con l'ultimo motivo si deduce la violazione del principio del con-traddittorio e degli artt. 101 cod. proc. civ., 24 e 111 Cost.Anche ammettendo che la Corte d'Appello potesse rilevare d'ufficio laquestione dell'accreditamento e della forma scritta dei contratti, essaavrebbe dovuto consentire alle parti lo svolgimento di attività istruttoria, enon limitarsi a un mero invito a interloquire.

La decisione sarebbe quindiNumero registro generale 976/2025Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 19461/2026Data pubblicazione 12/06/2026nulla perché fondata su una questione rilevata d'ufficio, senza adeguataprova.20.

Il primo e secondo motivo possono essere esaminati insieme e so-no fondati, con assorbimento di tutte le altre censure.21. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità ai propri precedenti emessi infattispecie sovrapponibili a quella presente (per tutte: Cass., sez.

I, 15novembre 2024 n. 29529; Cass., sez.

I, 13 novembre 2024, n. 29274;Cass., sez.

I, 12 novembre 2024, n. 29093; Cass., sez.

I, 13 novembre2024, n. 29276; da ultimo Cass. 16686/2025).22.

Costituisce principio consolidato di questa Corte quello per cui icontratti con la [OSCURATO:PERSONA] devono essere stipulati periscritto a pena di nullità (Cass., 4 giugno 1999, n. 5448), non essendoconsentita alcuna eventuale convalida o ratifica successiva (Cass., 3 gen-naio 2001, n. 59).

Si è ritenuto, dunque, che, soprattutto in presenza diaccordi specifici complessi con la [OSCURATO:PERSONA], la forma scrit-ta sia assolutamente necessaria, «soprattutto al fine di rendere possibili icontrolli istituzionali dell'autorità tutoria » (Cass., 3 gennaio 2001, n. 59,in tema di appalto pubblico; Cass., sez. 2, 30 maggio 2002, n. 7913, intema di conferimento di incarichi a professionista; di recente Cass., sez. 2,27 marzo 2023, n. 8574).23.

La forma scritta, allora, va vista come strumento indefettibile digaranzia del regolare svolgimento dell'attività negoziale della PA, sianell'interesse dei cittadini, in quanto costituisce remora ad arbitri, sianell'interesse della stessa Amministrazione, in quanto agevola l'espleta-mento della funzione di controllo e la concreta osservanza dei principi dibuon andamento ed imparzialità dell'amministrazione (Cass., sez. 1, 12luglio 2001, n. 9428)24.

Per tali contratti, allora, non solo deve escludersi che la manifesta-zione di volontà delle parti possa essere implicita o desumibile da compor-Numero registro generale 976/2025Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 19461/2026Data pubblicazione 12/06/2026tamenti meramente attuativi (Cass., sez. 3, 3 agosto 2002, n. 11649), madeve ritenersi che, salvo le ipotesi in cui specifiche norme lo consentano, ilcontratto deve essere consacrato in un unico documento nel quale sianospecificamente indicate le clausole disciplinanti rapporto.25.

La volontà della PA di concludere il negozio deve essere manifesta-ta alla controparte dall'organo rappresentativo esterno dell'ente, che è ilsolo abilitato a stipulare in nome e per conto di questo, e ad essere perciòmunito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione per la quale siobbliga (Cass. n. 59 del 2001, cit.; anche Cass., sez. 2, 6 dicembre 2001,n. 15488).26.

Con riferimento all'accreditamento, anche temporaneo o provviso-rio, delle società che svolgono prestazioni a favore del servizio sanitarionazionale, valgono le regole di cui agli articoli 8, 8-bis, 8-quater, e 8-quinquies, del d.lgs. n. 502 del 1992.27.

Ai fini del riconoscimento della remunerazione delle prestazioni,sono cioè necessari tre requisiti: l'autorizzazione regionale (art. 8-ter);l'accreditamento (art. 8-quater); la conclusione di specifici accordi (art. 8-quinquies).

Ciò trova conferma nell'art. 8-bis, comma 3, del d.lgs. n. 105del 1992, laddove stabilisce che «la realizzazione di strutture sanitarie el'esercizio di attività sanitarie, esercizio di attività sanitarie per conto delservizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitaria a carico delservizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilasciodelle autorizzazioni di cui all'art. 8-ter, dell'accreditamento istituzionale diquell'art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cuiall'art. 8-quinquies».28.

Richiamato brevemente il quadro normativo e giurisprudenziale diriferimento, in tema di requisiti per il conseguimento del pagamento delleprestazioni sanitarie, occorrendo il triplice requisito costituito da autorizza-zione, accreditamento e contratto, si evidenzia, in primo luogo, la fonda-tezza dell'eccezione di sussistenza del sopravvenuto giudicato interno, siaNumero registro generale 976/2025Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 19461/2026Data pubblicazione 12/06/2026con riferimento all'avvenuto accreditamento che alla stipula dei contratti –validi ed efficaci ‒ sottesi alle prestazioni per cui è causa.29.

La società [OSCURATO:SOCIETA] aveva, invero, agito per ottenere, sull'assuntoche lo sconto unilateralmente era stato praticato dall'Asl di Salerno ancheoltre la validità temporale del triennio 2007-2009, la condanna al paga-mento degli importi illegittimamente trattenuti a tale titolo in relazione aprestazioni sanitarie svolte nel periodo successivo.30.

Costituendosi in giudizio, l'Asl aveva eccepito la carenza di giurisdi-zione dell'AGO, l'intervenuta prescrizione dei crediti reclamati; nel meritonon aveva, però, contestato l'effettività delle prestazioni eseguite ma ave-va dedotto di avere legittimamente applicato lo sconto tariffario di cuiall'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 297/2006, in quanto secondola Asl la normativa citata era applicabile anche dopo il 2009 e comunquelo sconto era previsto anche nei contratti stipulati tra le parti.31.

Il Tribunale di Salerno aveva accolto la domanda della società,dando per acquisiti i contratti stipulati con la Asl, riconoscendo fondata lapretesa e mancando una specifica contestazione contabile circa gli importirichiesti.32.

A fronte di tale espressa affermazione del Tribunale, ha propostoappello la Asl con cinque censure, nessuna delle quali improntata alla con-testazione della sussistenza dei contratti e dei relativi sottesi accredita-menti.33.

Va pertanto dato seguito al principio più volte espresso da questaCorte (ex multis: Cass., sez.

III, 3 gennaio 2023, n° 50 con ulteriori men-zioni di altri precedenti, anche a Sez.

Un.), secondo il quale il principiodella rilevabilità ex officio della nullità contrattuale anche nel giudiziod'impugnazione incontra il proprio limite (non dissimilmente da qualsivo-glia altra questione rilevabile d'ufficio) proprio nella maturazione del giudi-cato interno sulla non-nullità (o validità) del contratto, il quale si forma al-lorché in primo grado la nullità sia stata eccepita o ne sia stata domandataNumero registro generale 976/2025Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 19461/2026Data pubblicazione 12/06/2026la declaratoria e la decisione (anche implicita) di rigetto su tale eccezioneo su tale domanda (ovvero l'omessa pronuncia su di esse) non abbia for-mato oggetto di motivo specifico di impugnazione, oppure, ancora, allor-ché il giudice abbia espressamente esaminato e deciso la questione (casoche ricorre nella presente fattispecie).34.

Devono quindi accogliersi il primo ed il secondo motivo di ricorso,assorbiti i restanti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio allaCorte d'appello di Salerno in diversa composizione, per nuovo esame allaluce del sopra richiamato principio, nonché per la regolamentazione dellespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Salerno, in di-versa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 568/2024depositata il 19/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. La controversia nasce dalla domanda proposta ai sensi dell'art. 702bis cod. proc. civ. dalla [OSCURATO:SOCIETA]. del dott. [OSCURATO:PERSONA] neiNumero registro generale 976/2025Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 19461/2026Data pubblicazione 12/06/2026confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, volta ad ottenere il pa-gamento di Euro 198.632,49, oltre accessori, quale corrispettivo residuoper prestazioni sanitarie erogate tra il 2010 e il marzo 2013. La somma ri-chiesta corrispondeva alle differenze tariffarie non corrisposte dalla ASL inconseguenza dell'applicazione dello sconto tariffario previsto dall'art. 1,comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006.2. L'Asl si costituiva nel giudizio, contestando la domanda della Cre-scenzi per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, intervenuta pre-scrizione quinquennale, trattandosi di crediti derivanti da un contratto adesecuzione periodica, nonché l'infondatezza del merito della domanda,stante la correttezza dell'applicazione dello sconto alle prestazioni oggettodella domanda.3. Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 344/2022, aveva accolto ladomanda della struttura privata, ritenendo non applicabile lo sconto oltre iltriennio 2007-2009 e condannando la ASL al pagamento delle somme ri-chieste.4. Avverso tale decisione proponeva appello la ASL Salerno, deducen-do, tra l'altro, il difetto di giurisdizione, la legittimità dell'applicazione dellosconto tariffario anche oltre il 2009 e, soprattutto, la mancanza dei pre-supposti costitutivi del credito, per assenza di un valido ed efficace prov-vedimento di accreditamento e di accordi contrattuali idonei a legittimarela remunerazione delle prestazioni.5. La Corte d'appello di Salerno, preliminarmente, respingeva l'ecce-zione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla società appellata, rite-nendo l'atto di gravame sufficientemente specifico ai sensi dell'art. 342cod. proc. civ. Confermava inoltre la giurisdizione del Giudice ordinario,trattandosi di controversia avente ad oggetto la debenza di corrispettividerivanti da un rapporto di natura patrimoniale e contrattuale, privo diprofili autoritativi.Numero registro generale 976/2025Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 19461/2026Data pubblicazione 12/06/20266. Nel merito, tuttavia, la Corte d'appello accoglieva il gravame dellaASL e riformava integralmente la decisione di primo grado.7. La Corte territoriale argomentava che, a seguito del passaggio dalregime di convenzionamento a quello di accreditamento, il diritto alla re-munerazione delle prestazioni sanitarie non discendeva automaticamentedall'erogazione delle prestazioni o dalla mera qualità di soggetto “di fatto”operante nel sistema sanitario, ma richiedeva necessariamente un prov-vedimento amministrativo di accreditamento (istituzionale, provvisorio otransitorio), adottato dall'autorità regionale competente, e la stipula dispecifici accordi contrattuali, redatti in forma scritta ad substantiam, ido-nei a definire tipologia, quantità, qualità e corrispettivi delle prestazionierogabili.8. Tali requisiti configuravano fatti costitutivi essenziali del credito edovevano essere provati dalla struttura privata che agiva in giudizio. LaCorte d'appello sottolineava che la volontà contrattuale della PubblicaAmministrazione non poteva desumersi da comportamenti concludenti népoteva essere sanata o ratificata ex post; la mancanza della forma scrittae dei presupposti amministrativi comportava la nullità del rapporto, rileva-bile anche d'ufficio e in grado di appello.9. Nel caso concreto, la società appellata non aveva prodotto alcunprovvedimento amministrativo regionale di accreditamento valido per ilperiodo oggetto di causa, né documentazione idonea a dimostrare l'esi-stenza di un rapporto contrattuale efficace per tutte le prestazioni dedotte.I contratti prodotti risultavano sottoscritti nel corso – e non prima – deglianni di riferimento, con conseguente impossibilità di attribuire loro effica-cia retroattiva. Neppure il cosiddetto “certificato di valido titolo convenzio-nale” era ritenuto sufficiente, trattandosi di atto privo dei requisiti neces-sari a integrare un provvedimento di accreditamento.10. Alla luce di tali carenze probatorie, la Corte territoriale ritenevanon provato il fondamento stesso della pretesa creditoria, restando assor-Numero registro generale 976/2025Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 19461/2026Data pubblicazione 12/06/2026bita ogni ulteriore questione relativa alla legittimità o meno dell'applica-zione dello sconto tariffario.11. Veniva inoltre rigettata la domanda subordinata di arricchimentosenza causa, in quanto la società non aveva allegato né dimostrato unareale depauperatio, limitandosi a rivendicare il mancato conseguimento diun utile maggiore derivante dall'eliminazione dello sconto tariffario, vocenon indennizzabile ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.12. La cassazione della sentenza n. 568/2024, pubblicata il 19/6/2024,è chiesta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. del dott. [OSCURATO:PERSONA] con ricorsonotificato il 9/1/2025 ed articolato in sette motivi, illustrati da memoria,cui resiste l'Asl con controricorso.CONSIDERATO CHE13. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia, in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenzaper violazione degli artt. 112 cod. proc. civ, 2909 cod. civ. e 324, 329 e342 cod. proc. civ. in relazione al giudicato interno e al principio di corri-spondenza tra chiesto e pronunciato.13.1. La Corte d'Appello avrebbe illegittimamente fondato la decisionesull'asserita insussistenza del rapporto di accreditamento, nonostante talecircostanza non fosse mai stata oggetto di contestazione né di motivo diappello da parte dell'ASL.14. Con il secondo motivo si censura la nullità della sentenza per viola-zione degli artt. 112 cod. proc. civ., 2909 cod. civ. e 324, 329, 342, 132cod. proc. civ., 111, comma sesto, Costituzione, ai sensi dell'art. 360,primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., in relazione alla esistenza di ungiudicato interno sul fatto della sussistenza di “validi ed efficaci” rapporticontrattuali stipulati tra le parti “con riferimento a parte delle prestazionidedotte in giudizio”, nonché motivazione perplessa e apparente sul punto.Numero registro generale 976/2025Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 19461/2026Data pubblicazione 12/06/202614.1. La Corte d'appello avrebbe illegittimamente messo in dubbio lasussistenza di validi ed efficaci contratti tra ASL e struttura privata, alme-no con riferimento a parte delle prestazioni dedotte in giudizio, nonostanteanche tale circostanza fosse pacifica e non impugnata.14.2. La sentenza sarebbe viziata sia per violazione del giudicato in-terno, sia per motivazione apparente e perplessa, poiché la Corte d'appel-lo si sarebbe limitata ad affermare che l'efficacia dei contratti sarebbe“opinabile”, senza adottare una chiara statuizione di nullità o inefficacia esenza che ciò fosse richiesto dalle parti.15. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, primocomma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., in relazione all'asserita mancanza diprova di documentazione valida e idonea a giustificare la remunerazionedelle prestazioni sanitarie rese dalla società ricorrente, con particolare ri-ferimento al rapporto di accreditamento e agli accordi contrattuali sotto-scritti dalle parti.15.1. La Corte d'appello avrebbe erroneamente posto a carico dellaCrescenzi s.n.c. l'onere di dimostrare l'esistenza dell'accreditamento e deicontratti, nonostante tali fatti non fossero stati specificamente contestatidall'ASL.Secondo la ricorrente, il giudizio di appello verteva esclusivamente sul-la legittimità dello sconto tariffario; pertanto, l'esistenza dei presuppostidel rapporto (accreditamento e contratti) doveva considerarsi provata exart. 115 c.p.c., con conseguente erroneità della decisione che ha rigettatola domanda per carenza di prova.16. Con il quarto motivo si censura la sentenza per violazione e falsaapplicazione della normativa sull'accreditamento sanitario, in particolaredegli artt. 8 e ss. del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 6, comma 6, della l. n.724/1994.Numero registro generale 976/2025Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 19461/2026Data pubblicazione 12/06/202616.1. La Corte d'appello avrebbe erroneamente affermato che, anchenel regime di accreditamento transitorio o provvisorio, fosse necessario unformale provvedimento regionale di accreditamento, quale presuppostoimprescindibile per la remunerazione delle prestazioni.17. Con il quinto motivo viene contestata l'affermazione della Corted'appello secondo cui i contratti di budget dovrebbero essere stipulati ne-cessariamente prima dell'inizio dell'anno di riferimento e, quindi, primadell'erogazione delle prestazioni.17.1. La ricorrente deduce che tale impostazione è in contrasto con ladisciplina dei tetti di spesa sanitaria, che vengono fisiologicamente deter-minati nel corso dell'anno, rendendo inevitabile la stipula dei contratti an-che in corso d'anno.Secondo il ricorso, è del tutto legittima l'efficacia retroattiva dei con-tratti, sia per effetto dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., sia per lafunzione pubblicistica degli accordi ex art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992,e una diversa interpretazione condurrebbe alla paralisi del sistema sanita-rio.18. Con il sesto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedell'art. 115 cod. proc. civ. ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod.proc. civ., nonché la nullità della sentenza per manifesta illogicità dellamotivazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,nella parte in cui, travisando il contenuto della prova documentale offertae con motivazione incompatibile con detta prova, non ritiene provato ilrapporto di accreditamento.19. Con l'ultimo motivo si deduce la violazione del principio del con-traddittorio e degli artt. 101 cod. proc. civ., 24 e 111 Cost.Anche ammettendo che la Corte d'Appello potesse rilevare d'ufficio laquestione dell'accreditamento e della forma scritta dei contratti, essaavrebbe dovuto consentire alle parti lo svolgimento di attività istruttoria, enon limitarsi a un mero invito a interloquire. La decisione sarebbe quindiNumero registro generale 976/2025Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 19461/2026Data pubblicazione 12/06/2026nulla perché fondata su una questione rilevata d'ufficio, senza adeguataprova.20. Il primo e secondo motivo possono essere esaminati insieme e so-no fondati, con assorbimento di tutte le altre censure.21. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità ai propri precedenti emessi infattispecie sovrapponibili a quella presente (per tutte: Cass., sez. I, 15novembre 2024 n. 29529; Cass., sez. I, 13 novembre 2024, n. 29274;Cass., sez. I, 12 novembre 2024, n. 29093; Cass., sez. I, 13 novembre2024, n. 29276; da ultimo Cass. 16686/2025).22. Costituisce principio consolidato di questa Corte quello per cui icontratti con la [OSCURATO:PERSONA] devono essere stipulati periscritto a pena di nullità (Cass., 4 giugno 1999, n. 5448), non essendoconsentita alcuna eventuale convalida o ratifica successiva (Cass., 3 gen-naio 2001, n. 59). Si è ritenuto, dunque, che, soprattutto in presenza diaccordi specifici complessi con la [OSCURATO:PERSONA], la forma scrit-ta sia assolutamente necessaria, «soprattutto al fine di rendere possibili icontrolli istituzionali dell'autorità tutoria » (Cass., 3 gennaio 2001, n. 59,in tema di appalto pubblico; Cass., sez. 2, 30 maggio 2002, n. 7913, intema di conferimento di incarichi a professionista; di recente Cass., sez. 2,27 marzo 2023, n. 8574).23. La forma scritta, allora, va vista come strumento indefettibile digaranzia del regolare svolgimento dell'attività negoziale della PA, sianell'interesse dei cittadini, in quanto costituisce remora ad arbitri, sianell'interesse della stessa Amministrazione, in quanto agevola l'espleta-mento della funzione di controllo e la concreta osservanza dei principi dibuon andamento ed imparzialità dell'amministrazione (Cass., sez. 1, 12luglio 2001, n. 9428)24. Per tali contratti, allora, non solo deve escludersi che la manifesta-zione di volontà delle parti possa essere implicita o desumibile da compor-Numero registro generale 976/2025Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 19461/2026Data pubblicazione 12/06/2026tamenti meramente attuativi (Cass., sez. 3, 3 agosto 2002, n. 11649), madeve ritenersi che, salvo le ipotesi in cui specifiche norme lo consentano, ilcontratto deve essere consacrato in un unico documento nel quale sianospecificamente indicate le clausole disciplinanti rapporto.25. La volontà della PA di concludere il negozio deve essere manifesta-ta alla controparte dall'organo rappresentativo esterno dell'ente, che è ilsolo abilitato a stipulare in nome e per conto di questo, e ad essere perciòmunito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione per la quale siobbliga (Cass. n. 59 del 2001, cit.; anche Cass., sez. 2, 6 dicembre 2001,n. 15488).26. Con riferimento all'accreditamento, anche temporaneo o provviso-rio, delle società che svolgono prestazioni a favore del servizio sanitarionazionale, valgono le regole di cui agli articoli 8, 8-bis, 8-quater, e 8-quinquies, del d.lgs. n. 502 del 1992.27. Ai fini del riconoscimento della remunerazione delle prestazioni,sono cioè necessari tre requisiti: l'autorizzazione regionale (art. 8-ter);l'accreditamento (art. 8-quater); la conclusione di specifici accordi (art. 8-quinquies). Ciò trova conferma nell'art. 8-bis, comma 3, del d.lgs. n. 105del 1992, laddove stabilisce che «la realizzazione di strutture sanitarie el'esercizio di attività sanitarie, esercizio di attività sanitarie per conto delservizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitaria a carico delservizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilasciodelle autorizzazioni di cui all'art. 8-ter, dell'accreditamento istituzionale diquell'art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cuiall'art. 8-quinquies».28. Richiamato brevemente il quadro normativo e giurisprudenziale diriferimento, in tema di requisiti per il conseguimento del pagamento delleprestazioni sanitarie, occorrendo il triplice requisito costituito da autorizza-zione, accreditamento e contratto, si evidenzia, in primo luogo, la fonda-tezza dell'eccezione di sussistenza del sopravvenuto giudicato interno, siaNumero registro generale 976/2025Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 19461/2026Data pubblicazione 12/06/2026con riferimento all'avvenuto accreditamento che alla stipula dei contratti –validi ed efficaci ‒ sottesi alle prestazioni per cui è causa.29. La società [OSCURATO:SOCIETA] aveva, invero, agito per ottenere, sull'assuntoche lo sconto unilateralmente era stato praticato dall'Asl di Salerno ancheoltre la validità temporale del triennio 2007-2009, la condanna al paga-mento degli importi illegittimamente trattenuti a tale titolo in relazione aprestazioni sanitarie svolte nel periodo successivo.30. Costituendosi in giudizio, l'Asl aveva eccepito la carenza di giurisdi-zione dell'AGO, l'intervenuta prescrizione dei crediti reclamati; nel meritonon aveva, però, contestato l'effettività delle prestazioni eseguite ma ave-va dedotto di avere legittimamente applicato lo sconto tariffario di cuiall'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 297/2006, in quanto secondola Asl la normativa citata era applicabile anche dopo il 2009 e comunquelo sconto era previsto anche nei contratti stipulati tra le parti.31. Il Tribunale di Salerno aveva accolto la domanda della società,dando per acquisiti i contratti stipulati con la Asl, riconoscendo fondata lapretesa e mancando una specifica contestazione contabile circa gli importirichiesti.32. A fronte di tale espressa affermazione del Tribunale, ha propostoappello la Asl con cinque censure, nessuna delle quali improntata alla con-testazione della sussistenza dei contratti e dei relativi sottesi accredita-menti.33. Va pertanto dato seguito al principio più volte espresso da questaCorte (ex multis: Cass., sez. III, 3 gennaio 2023, n° 50 con ulteriori men-zioni di altri precedenti, anche a Sez. Un.), secondo il quale il principiodella rilevabilità ex officio della nullità contrattuale anche nel giudiziod'impugnazione incontra il proprio limite (non dissimilmente da qualsivo-glia altra questione rilevabile d'ufficio) proprio nella maturazione del giudi-cato interno sulla non-nullità (o validità) del contratto, il quale si forma al-lorché in primo grado la nullità sia stata eccepita o ne sia stata domandataNumero registro generale 976/2025Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 19461/2026Data pubblicazione 12/06/2026la declaratoria e la decisione (anche implicita) di rigetto su tale eccezioneo su tale domanda (ovvero l'omessa pronuncia su di esse) non abbia for-mato oggetto di motivo specifico di impugnazione, oppure, ancora, allor-ché il giudice abbia espressamente esaminato e deciso la questione (casoche ricorre nella presente fattispecie).34. Devono quindi accogliersi il primo ed il secondo motivo di ricorso,assorbiti i restanti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio allaCorte d'appello di Salerno in diversa composizione, per nuovo esame allaluce del sopra richiamato principio, nonché per la regolamentazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Salerno, in di-versa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 19461/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris