CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16686/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 22130del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Dott. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in Vallo della Lucania (SA), [OSCURATO:PERSONA], C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del legale rappr.te pro-tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 65P16 L628Z) PEC: avvbiagiomatera01 @ puntopec.it [OSCURATO:TELEFONO] e dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 63S26 H703M), presso il cui studio in Salerno alla via Fieravecchia n. 3 elegge domicilio, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato; al fine delle comunicazioni da effettuarsi ai sensi del D.L. 35/05, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiara di voler ricevere gli avvisi all’ indirizzo di posta elettronica certificata defelicemarcoavvocatiassociati @ pec.giuffre.it. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., dr. Mario lervolino, dom.to per la carica in Salerno alla via Nizza n. 146, rapp.ta e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. n. [OSCURATO:PERSONA] 57D28 H703S) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. n. [OSCURATO:PERSONA] 59M46 H703N), con i quali elettivamente domicilia presso l'indirizzo PEC: avv.casilli @ pec.aslsalerno.it. giusta procura speciale a margine del controricorso. Ai fini delle relative comunicazioni, gli avv.ti Casilli, Tortora e Sasso indicano che le stesse potranno essere effettuate ai seguenti indirizzi p.e.c.: e avv.tortora @ pec.aslsalerno.it. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n° 1045 depositata il 14 luglio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] di cura Prof. Dott. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarandosi creditrice di euro 127.602,73, oltre interessi moratori, “a titolo di incremento tariffario e differenza per prestazioni inerenti l’anno 2011”, otteneva dal tribunale di Salerno un decreto ingiuntivo per tale importo contro la debitrice. Quest’ultima lo opponeva e il tribunale rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. 2.- Avverso tale decisione proponeva appello l’Asl, deducendo (per quello che qui ancora rileva) che il primo giudice aveva accolto la domanda nonostante non ricorressero i presupposti richiesti dalla legge, tenuto conto della disciplina dettata in materia di instaurazione del rapporto di accreditamento e contrattuale tra le parti, che prevedeva la necessità, tra l'altro, di rispettare i tetti di spesa prestabiliti. 3.- La Corte d’appello accoglieva l’impugnazione con la sentenza indicata in intestazione. Osservava il secondo giudice che la [OSCURATO:SOCIETA], “sulla quale gravava l’onere di fornire la dimostrazione della sussistenza di un valido ed efficace rapporto con l'[OSCURATO:PERSONA], integrante (…) un imprescindibile fatto costitutivo della pretesa ereditaria azionata”, nulla aveva dimostrato, “non avendo prodotto in giudizio alcun documento comprovante la sussistenza di un rapporto di accreditamento, oltre che di un accordo contrattuale, stipulato nelle forme richieste dalla legge, a pena di nullità rilevabile d'ufficio”. A tal fine non era utile il contratto prodotto dalla Casa di cura, giacché – essendo stato stipulato il 20 luglio 2011 – non costituiva idoneo titolo per le prestazioni rese anteriormente alla sua conclusione. Le fatture azionate, poi, si riferivano genericamente a prestazioni del 2011, con la conseguenza che non era possibile identificare i servizi resi dopo la stipula dell’accordo. 3.-Ricorre per cassazione la Casa di cura [OSCURATO:SOCIETA]., affidando il gravame a tre mezzi illustrati da memoria. Resiste l’Asl, che con controricorso illustrato da memoria conclude per la reiezione dell’impugnazione. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo mezzo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 n° 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 101 dello stesso codice. La Corte aveva rilevato d’ufficio la nullità del contratto stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA]. e Asl senza assegnare il termine previsto dall’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., all’esito del quale la Casa di cura avrebbe potuto non solo illustrare meglio i documenti già versati in atti, pretermessi o male interpretati dalla Corte, ma anche svolgere ulteriore attività probatoria. Peraltro, la Casa di cura aveva usufruito di un accreditamento transitorio con riconoscimento ex lege dell’accreditamento definitivo, dato che da oltre mezzo secolo aveva reso prestazioni sanitarie in regime di convenzionamento. 5.-Il mezzo è fondato. L’art. 101, secondo comma, nel testo applicabile ratione temporis (ossia anteriore alle modifiche apportate con d.lgs. n° 149/2022) stabiliva che il giudice “[s]e ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”. Ora, è evidente che le questioni della nullità del contratto per mancanza di forma e dell’accreditamento della struttura privata erano miste, di fatto e di diritto, con la conseguenza che, una volta rilevate ex officio, le parti avevano diritto di ottenere il termine per la memoria difensiva sopra indicata e per svolgere ulteriore attività istruttoria. Al contrario, la Corte, pur avendo pronunciato in sentenza la nullità del contratto 20 luglio 2021, non ha assegnato alcun termine per interloquire su tale questione. Si legge, infatti, a pagina 2 della motivazione: “Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, all'udienza del 1° aprile 2021, concessi i termini per il deposito di scritti conclusionali, veniva assegnata a sentenza”. La Corte ha, pertanto, privato i litiganti (soprattutto la odierna ricorrente) del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva rilevata nella stessa sentenza (ex multis: Cass., sez. II, 12 settembre 2019, n° 22778). Tale violazione della regola del contraddittorio ha determinato la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e la Casa di cura, che se ne è doluta, ha puntualmente prospettato in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e le ulteriori prove che avrebbe potuto produrre qualora il contraddittorio fosse stato attivato (e che, almeno ad un primo e sommario esame, appaiono di sicuro rilievo), conformemente a quanto richiesto da questa Suprema Corte (con Cass. n° 22778/19 sopra citata). 6.- Col secondo mezzo la ricorrente, sempre in base all’art. 360 n° 3 cod. proc. civ., lamenta la violazione dell’art. 2909 cod. civ. Il giudice di primo grado avrebbe espressamente affermato a pagina 7 della sentenza che l’Asl “non aveva contestato l’effettiva sussistenza di un rapporto di accreditamento”. Tale passaggio motivazionale sarebbe rimasto privo di censura, in quanto l’Asl aveva proposto appello censurando solo il malgoverno dell’onere probatorio da parte del tribunale, che avrebbe posto a suo carico l’onere di provare l’avvenuto superamento del tetto di spesa. 7.-Anche questo motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità ai propri precedenti emessi in fattispecie sovrapponibili a quella presente (per tutte: Cass., sez. I., 15 novembre 2024 n° 29529; Cass., sez. I, 13 novembre 2024, n° 29274; Cass., sez. I, 12 novembre 2024, n° 29093; Cass., sez. I, 13 novembre 2024, n° 29276). Nella presente vicenda va solo precisato che il diritto dell’erogatore privato alla percezione dei corrispettivi per le prestazioni rese non dipende soltanto dall’esistenza di un contratto, concluso ai sensi dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n° 502/1992, ma anche dalla sussistenza di un provvedimento di autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie (art. 8-ter) e di un provvedi-mento di accreditamento istituzionale (art. 8-quater): provvedimenti che, pur ponendosi all’esterno del contratto (in quanto oggetto di separati atti della PA), sono qualificabili come elementi costitutivi (“regola delle tre A”) del diritto alla percezione dei corrispettivi, la cui fonte, piuttosto che nell’accordo negoziale, è, dunque, rinvenibile nella stessa legge (sul che si veda anche Cass, sez. I, 17 giugno 2025, n° 16240, emessa all’esito della medesima odierna adunanza camerale). Da quanto esposto deriva che il tribunale, quando accolse la do- manda della ricorrente, ebbe a pronunciarsi non solo sulla debenza del prezzo delle prestazioni, ma implicitamente anche sulla sussistenza degli altri elementi costitutivi dell’azione promossa dalla struttura privata (autorizzazione e accreditamento). Infatti, il tribunale – secondo il testo della sentenza di primo grado riportato a pagina 6 del ricorso – ebbe ad osservare che l'ASL opponente, non aveva contestato l'effettiva sussistenza di un rapporto di accreditamento per l'erogazione delle prestazioni indicate, né che le prestazioni erogate fossero comprese nella branca di accreditamento. Va pertanto dato seguito al principio più volte espresso da questa Corte (ex multis: Cass., sez. III, 3 gennaio 2023, n° 50 con ulteriori menzioni di altri precedenti, anche a sez. un.), secondo il quale il principio della rilevabilità ex officiodella nullità contrattuale anche nel giudizio d’impugnazione incontra il proprio limite (non dissimilmente da qualsivoglia altra questione rilevabile d’ufficio) proprio nella maturazione del giudicato interno sulla non-nullità (o validità) del contratto, il quale si forma allorché in primo grado la nullità sia stata eccepita o ne sia stata domandata la declaratoria e la decisione (anche implicita) di rigetto su tale eccezione o su tale domanda (ovvero l’omessa pronuncia su di esse) non abbia formato oggetto di motivo specifico di impugnazione, oppure, ancora, allorché il giudice abbia espressamente esaminato e deciso la questione (caso che ricorre nella presente fattispecie). 8.- Col terzo mezzo – formulato ai sensi dell’art. 360 n° 3 cod. proc. civ. ed intitolato “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8- quinquies, comma 2, del d.lgs n. 502/1992, dell'art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, dell'art. 2 comma 5 della legge 28 dicembre 1995 N. 549, dell'art. 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, N. 662, e degli artt. 1322, 1372 e 2697 c.c.” – la Casa di cura censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente ritenuto nullo il contratto 20 luglio 2021, ove riferito alle prestazioni anteriori, a causa della mancanza di forma, mentre lo avrebbe dovuto ritenere valido in considerazione della fisiologica previsione dei tetti di spesa nel corso dell’annata contrattuale, come stabilito anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato. 9.- Il motivo è assorbito a seguito dell’accoglimento del primo mezzo. 10.- All’accoglimento del ricorso, segue la cassazione della sentenza ed il rinvio della causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M la Corte accoglie i primi due motivi di ricors