CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19468/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre-sentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocatoLucia Fiorillo con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 575/2024depositata il 19/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 983/2025Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 19468/2026Data pubblicazione 12/06/20261. La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo con cui l'AslSalerno era stata condannata a pagare al [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA],55, quale residuo corrispettivo dovuto per pre-stazioni sanitarie rese negli anni 2011-2012 e non versato per avere l'Aslapplicato lo sconto tariffario previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), l. n.296/2006.2. L'Asl aveva proposto opposizione avverso il suddetto decreto, for-mulando cinque motivi: a) il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario;b) la prescrizione del diritto; c) la legittimità dello sconto tariffario pratica-to; d) l'insufficienza probatoria delle fatture “in mancanza dell'accredita-mento”; e) in subordine e nel merito, il superamento del tetto di spesa.3. Il Tribunale di Salerno aveva rigettato tutti i motivi di opposizione,concludendo che non era applicabile lo sconto oltre il triennio 2007-2009.4. L'[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello dinanzi alla Corte d'appello di Sa-lerno, insistendo, in particolare, sul difetto di giurisdizione del Giudice or-dinario, sulla legittimità dell'applicazione dello sconto tariffario in forza deidecreti commissariali regionali e sull'asserito superamento del tetto dispesa; chiedeva inoltre la riforma della statuizione sugli interessi moratori.5. In particolare, nel corso del giudizio di appello, la Corte territoriale –con ordinanza del 10 novembre 2023 – sollevava d'ufficio la questionedella sussistenza di un valido provvedimento di accreditamento e della va-lidità ed efficacia degli accordi contrattuali, invitando le parti a interloquiresul punto. [OSCURATO:PERSONA] evidenziava che l'accreditamento e i contratti nonerano mai stati contestati dall'Asl e chiedeva di essere autorizzato a pro-durre la relativa documentazione; richiesta che non veniva accolta.6. Con sentenza n. 575/2024, pubblicata il 19/6/2024, la Corte d'ap-pello accoglieva l'appello dell'Asl, riformava integralmente la decisione diprimo grado e rigettava la domanda del Laboratorio. La Corte d'appello ri-teneva dirimente la mancata prova, da parte del Laboratorio, dell'esisten-za dei presupposti costitutivi del credito vantato.Numero registro generale 983/2025Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 19468/2026Data pubblicazione 12/06/20266.1. La Corte territoriale ribadiva che, nel sistema del [OSCURATO:PERSONA], il diritto alla remunerazione delle prestazioni sanitarie pre-suppone cumulativamente un provvedimento amministrativo di accredi-tamento (istituzionale, provvisorio o transitorio), emanato dall'autorità re-gionale competente; la stipula di uno specifico accordo contrattuale scrittocon l'azienda sanitaria, che individui tipologia, quantità e corrispettivi delleprestazioni.6.2. Nel caso di specie, il Laboratorio non aveva prodotto alcun prov-vedimento regionale di accreditamento valido per il periodo oggetto dicausa, né aveva dimostrato l'esistenza di contratti efficaci per tutte le pre-stazioni richieste, risultando peraltro che i contratti prodotti erano statisottoscritti nel corso degli anni di riferimento e non prima, con conseguen-te inammissibilità di ogni pretesa efficacia retroattiva. La Corte d'appelloescludeva radicalmente che tali carenze potessero essere colmate median-te comportamenti concludenti, prassi di fatto, atti ricognitivi o applicazionedel principio di non contestazione, trattandosi di rapporti con la PubblicaAmministrazione soggetti alla forma scritta ad substantiam e a rigorosivincoli pubblicistici.6.3. Ne conseguiva che, in assenza di accreditamento e di validi accor-di contrattuali, nessuna prestazione poteva dirsi legittimamente remune-rabile a carico del SSN, a prescindere dall'effettiva esecuzione delle pre-stazioni e dalle questioni relative allo sconto tariffario o al tetto di spesa.7. La cassazione della sentenza d'appello è chiesta dal Laboratorio diAnalisi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con ricorso notificato il 11/1/2025 ed affidatoa sette motivi, illustrati da memoria, cui resiste con l'Asl di Salerno concontroricorso.CONSIDERATO CHE8. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per viola-zione degli artt. 112 cod. proc. civ., 2909 cod.civ. e 324 ss. cod. proc.Numero registro generale 983/2025Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 19468/2026Data pubblicazione 12/06/2026civ., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe deciso su questioni – l'esi-stenza dell'accreditamento e la validità dei contratti – coperte da giudicatointerno. Tali profili, assume parte ricorrente, non erano stati oggetto dispecifica impugnazione da parte dell'ASL e risultavano pacifici nei prece-denti gradi di giudizio, nei quali l'unico tema controverso era la legittimitàdello sconto tariffario.9. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per viola-zione degli artt. 112 cod. proc. civ., 2909 cod. civ. e 324, 329, 342, 132cod. proc. civ., 111, comma sesto, Costituzione, ai sensi dell'art. 360,primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., in relazione alla esistenza di ungiudicato interno sul fatto della sussistenza di “validi ed efficaci” rapporticontrattuali stipulati tra le parti “con riferimento a parte delle prestazionidedotte in giudizio”, nonché motivazione perplessa e apparente sul punto.10. Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli artt. 115 cod.proc. civ. e 2697 cod. civ., deducendo che la Corte d'appello avrebbe er-roneamente posto a carico del Laboratorio l'onere di provare fatti mai con-testati dall'Asl, in contrasto con il principio di non contestazione. L'accredi-tamento e i contratti, secondo il ricorrente, erano dati pacifici e, pertanto,non richiedevano ulteriore prova.11. Con il quarto motivo si denuncia la violazione della normativa sta-tale e regionale in materia di accreditamento (artt. 8 ss. d.lgs. n. 502/1992 e art. 6, comma 6, l. n. 724/1994). La Corte d'appello avrebbe erra-to nel ritenere indispensabile, anche nel regime di accreditamento transi-torio, l'esistenza di un formale provvedimento regionale, laddove la leggeprevede un accreditamento ex lege per le strutture già convenzionate, fi-nalizzato ad assicurare continuità nell'erogazione delle prestazioni sanita-rie.12. Con il quinto motivo si contesta l'assunto secondo cui i contratti exart. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992 avrebbero dovuto essere stipulati ne-cessariamente prima dell'inizio dell'anno di riferimento. Il ricorrente evi-Numero registro generale 983/2025Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 19468/2026Data pubblicazione 12/06/2026denzia come, nella prassi e secondo la normativa, i contratti di budgetsiano fisiologicamente stipulati in corso d'anno, dopo la fissazione dei tettidi spesa, e possano legittimamente avere efficacia retroattiva.13. Con il sesto motivo si deduce il travisamento della prova e la mani-festa illogicità della motivazione, rilevando che la Corte d'appello avrebbeignorato o mal interpretato la documentazione prodotta (contratti, fatture,note dell'ASL stessa), dalla quale risultava l'esistenza dell'accreditamentoe del rapporto contrattuale.14. Infine, con il settimo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 101,comma 2, cod. proc. civ. e dei principi costituzionali del contraddittorio edel diritto di difesa. La Corte d'appello, pur avendo sollevato d'ufficio unaquestione ritenuta dirimente, avrebbe impedito al Laboratorio di svolgereosservazioni difensive.15. Il primo ed il secondo motivo sono fondati, con assorbimento deirestanti motivi.16. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità ai propri precedenti emessi infattispecie sovrapponibili a quella presente (per tutte: Cass., sez. I, 15novembre 2024 n° 29529; Cass., sez. I, 13 novembre 2024, n° 29274;Cass., sez. I, 12 novembre 2024, n° 29093; Cass., sez. I, 13 novembre2024, n° 29276).17. Costituisce principio consolidato di questa Corte quello per cui icontratti con la [OSCURATO:PERSONA] devono essere stipulati periscritto a pena di nullità (Cass., 4 giugno 1999, n. 5448), non essendoconsentita alcuna eventuale convalida o ratifica successiva (Cass., 3 gen-naio 2001, n. 59). Si è ritenuto, dunque, che, soprattutto in presenza diaccordi specifici complessi con la [OSCURATO:PERSONA], la forma scrit-ta sia assolutamente necessaria, «soprattutto al fine di rendere possibili icontrolli istituzionali dell'autorità tutoria» (Cass., 3 gennaio 2001, n. 59, intema di appalto pubblico; Cass., sez. 2, 30 maggio 2002, n. 7913, in temaNumero registro generale 983/2025Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 19468/2026Data pubblicazione 12/06/2026di conferimento di incarichi a professionista; di recente Cass., sez. 2, 27marzo 2023, n. 8574).18. La forma scritta, allora, va vista come strumento indefettibile digaranzia del regolare svolgimento dell'attività negoziale della PA, sianell'interesse dei cittadini, in quanto costituisce remora ad arbitri, sianell'interesse della stessa Amministrazione, in quanto agevola l'espleta-mento della funzione di controllo e la concreta osservanza dei principi dibuon andamento ed imparzialità dell'amministrazione (Cass., sez. 1, 12luglio 2001, n. 9428).19. Per tali contratti, allora, non solo deve escludersi che la manifesta-zione di volontà delle parti possa essere implicita o desumibile da compor-tamenti meramente attuativi (Cass., sez. 3, 3 agosto 2002, n. 11649), madeve ritenersi che, salvo le ipotesi in cui specifiche norme lo consentano, ilcontratto deve essere consacrato in un unico documento nel quale sianospecificamente indicate le clausole disciplinanti rapporto.20. La volontà della PA di concludere il negozio deve essere manifesta-ta alla controparte dall'organo rappresentativo esterno dell'ente, che è ilsolo abilitato a stipulare in nome e per conto di questo, e ad essere perciòmunito dei poteri necessari per vincolare l'Amministrazione per la quale siobbliga (Cass. n. 59 del 2001, cit.; anche Cass., sez. 2, 6 dicembre 2001,n. 15488).21. Con riferimento all'accreditamento, anche temporaneo o provviso-rio, delle società che svolgono prestazioni a favore del servizio sanitarionazionale, valgono le regole di cui agli artt. 8, 8-bis, 8-quater, e 8-quinquies, del d.lgs. n. 502 del 1992.22. Ai fini del riconoscimento della remunerazione delle prestazioni,sono cioè necessari tre requisiti: l'autorizzazione regionale (art. 8-ter);l'accreditamento (art. 8-quater); la conclusione di specifici accordi (art. 8-quinquies). Ciò trova conferma nell'art. 8-bis, comma 3, del d.lgs. n. 105del 1992, laddove stabilisce che «la realizzazione di strutture sanitarie eNumero registro generale 983/2025Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 19468/2026Data pubblicazione 12/06/2026l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto delservizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitaria a carico delservizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilasciodelle autorizzazioni di cui all'art. 8-ter, dell'accreditamento istituzionale diquell'art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cuiall'art. 8-quinquies».23. Richiamato brevemente il quadro normativo e giurisprudenziale diriferimento, in tema di requisiti per il conseguimento del pagamento delleprestazioni sanitarie, occorrendo il triplice requisito costituito da autorizza-zione, accreditamento e contratto, si evidenzia, in primo luogo, la fonda-tezza dell'eccezione di sussistenza del sopravvenuto giudicato interno, siacon riferimento all'avvenuto accreditamento che alla stipula dei contratti –validi ed efficaci ‒ sottesi alle prestazioni per cui è causa.24. [OSCURATO:PERSONA] aveva, invero, agito per ottenere, sull'assunto che losconto era stato unilateralmente praticato dall'Asl di Salerno anche oltre lavalidità temporale del triennio 2007-2009, la condanna al pagamento degliimporti illegittimamente trattenuti a tale titolo in relazione a prestazionisanitarie svolte nel periodo successivo.25. Costituendosi in giudizio, l'Asl aveva eccepito la carenza di giurisdi-zione dell'AGO, l'intervenuta prescrizione dei crediti reclamati; nel meritonon aveva, però, contestato l'effettività delle prestazioni eseguite, maaveva dedotto di avere legittimamente applicato lo sconto tariffario di cuiall'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 297/2006, in quanto secondola Asl la normativa citata era applicabile anche dopo il 2009 e comunquelo sconto era previsto anche nei contratti stipulati tra le parti.26. Il Tribunale di Salerno aveva accolto la domanda del Laboratorio,dando per acquisiti i contratti stipulati con la Asl, e riconoscendo fondatala pretesa, in mancanza di una specifica contestazione contabile circa gliimporti richiesti.Numero registro generale 983/2025Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 19468/2026Data pubblicazione 12/06/202627. A fronte di tale espressa affermazione del Tribunale, ha propostoappello la Asl, con svariate censure che riproponevano i motivi di opposi-zione, nessuna delle quali improntata alla contestazione della sussistenzadei contratti e dei relativi sottesi accreditamenti.28. Va pertanto dato seguito al principio più volte espresso da questaCorte (ex multis: Cass., sez. III, 3 gennaio 2023, n° 50 con ulterioremenzione di altri precedenti, anche a Sez. Un., da ultimo Cass. 16686/2025), secondo il quale il principio della rilevabilità ex officio della nullitàcontrattuale anche nel giudizio d'impugnazione incontra il proprio limite(non dissimilmente da qualsivoglia altra questione rilevabile d'ufficio) pro-prio nella maturazione del giudicato interno sulla non-nullità (o validità)del contratto, il quale si forma allorché in primo grado la nullità sia stataeccepita o ne sia stata domandata la declaratoria e la decisione (ancheimplicita) di rigetto su tale eccezione o su tale domanda (ovvero l'omessapronuncia su di esse) non abbia formato oggetto di motivo specifico di im-pugnazione, oppure, ancora, allorché il giudice abbia espressamente esa-minato e deciso la questione (caso che ricorre nella presente fattispecie).29. Devono quindi accogliersi il primo ed il secondo motivo di ricorso,assorbiti i restanti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio allaCorte d'appello di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame allaluce del sopra richiamato principio, nonché per la regolamentazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Salerno, in di-versa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGuido Mercolino