CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17904/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che sia dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. uditi i difensori: E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo riportandosi ai motivi di ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale, come da delega depositata all'odierna udienza, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] che conclude riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento senza rinvio o, in via subordinata, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 1 - 23 dicembre 2022 il Tribunale di Napoli, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza 24 ottobre 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato nei confronti del primo la misura della custodia cautelare in carcere e nei confronti del secondo la misura degli arresti domiciliari, siccome indagati di concorso nell'omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso in Dragoni il 23 aprile 2008. L'ordinanza impugnata, dopo aver rilevato che l'ordinanza genetica aveva compiuto autonoma valutazione degli indizi di colpevolezza a carico degli indagati e dopo aver dichiarato l'inutilizzabilità di scritto proveniente dal [OSCURATO:PERSONA] (così detto memoriale), siccome riproduttivo del contenuto delle dichiarazioni rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] alla polizia giudiziaria, inutilizzabili perché assunte senza le garanzie difensive, ha fondato il giudizio sulla gravità indiziaria a carico degli indagati nei termini di seguito esposti. Quanto al fatto, è accertato che dalla giornata del 23 aprile 2008 [OSCURATO:PERSONA] non ha più dato notizie di sé. In particolare, il cognato [OSCURATO:PERSONA], denunciando, nel tardo pomeriggio di quel giorno, la sparizione dell'[OSCURATO:PERSONA], aveva rappresentato di averlo visto per l'ultima volta la mattina di quello stesso giorno presso l'officina OMC 4x4 di [OSCURATO:PERSONA], dove si erano recati assieme. [OSCURATO:PERSONA] si era recato presso l'officina per parlare col titolare [OSCURATO:PERSONA] in merito alla controversia che da tempo era in atto tra l'[OSCURATO:PERSONA] stesso, quale locatore, e il [OSCURATO:PERSONA], quale conduttore dell'immobile dove operava l'officina stessa. Prima di allontanarsi dall'officina [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito al cognato che si sarebbe recato in banca col [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe effettuato un versamento a suo favore di C 175.000, quale acconto sul prezzo di acquisto dell'immobile, operazione che avrebbe così definito la controversia. Da quel momento Paterno non avrebbe più sentito il cognato, col quale, nella stessa giornata, aveva cercato un contatto telefonico, sempre vano. Paterno riferiva di aver, quel giorno, avuto contatti con [OSCURATO:PERSONA], il quale gli avrebbe detto di non aver più visto [OSCURATO:PERSONA], allontanatosi dopo aver ricevuto una telefonata.L'auto di [OSCURATO:PERSONA], una Bmw 535, veniva trovata, chiusa a chiave, nel parcheggio dell'officina di [OSCURATO:PERSONA], da dove non si sarebbe mai mossa dalla mattina del 23 aprile 2008. Infine, testimoni riferivano che quella mattina era presente, presso l'officina, anche [OSCURATO:PERSONA], il quale si sarebbe allontanato in compagnia di [OSCURATO:PERSONA]. Con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la gravità indiziaria è stata fondata sulla considerazione dei rapporti personali con la vittima - segnati dalla controversia in atto che aveva portato ad una forte contrapposizione, tanto che [OSCURATO:PERSONA], in più occasioni, aveva rappresentato di temere il [OSCURATO:PERSONA] -, che potevano costituire movente dell'omicidio, e su una serie di, convergenti, dati: - con riguardo alla mattinata del 23 aprile 2008, [OSCURATO:PERSONA] non aveva un alibi attendibile, ma aveva cercato di "costruirlo" chiedendo a tale [OSCURATO:PERSONA] supporto per risolvere il problema costituito dall'accidentale foratura di un pneumatico, e, nel contempo, fra le ore 9.36 e le ore 11.49, la sua utenza cellulare risultava essere "irraggiungibile o verosimilmente spento"; - l'auto della vittima era stata trovata dagli inquirenti chiusa a chiave nel parcheggio dell'officina, ma il teste Golini aveva riferito di averla vista, nel primo pomeriggio del 23 aprile 2008, con una portiera aperta; - nel corso della mattina del 24 aprile [OSCURATO:PERSONA] aveva spostato diverse auto che erano parcheggiate nel piazzale dell'officina, poi rappresentando falsamente di essere stato a ciò autorizzato da un ufficiale dei carabinieri; - la mattina del 23 aprile 2008 [OSCURATO:PERSONA] aveva detto al dipendente Caiazza che ci sarebbe stato un controllo in azienda da parte dei carabinieri; - tramite intercettazioni, veniva accertato che il 28 aprile 2088 un figlio del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], aveva contattato un dipendente dell'officina, [OSCURATO:PERSONA], prima che lo stesso venisse esaminato dagli inquirentit' - era poi sopravvenuta la testimonianza della signora [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito di aver appreso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], cui in passato era stata legata sentimentalmente, che egli aveva compiuto omicidi, affermazioni riscontrate dal contenuto di conversazioni, della stessa teste, oggetto di intercettazione; - era stato accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva ampia disponibilità di armi, bianche e da sparo, armi che il [OSCURATO:PERSONA], in diverse occasioni, era stato visto portare con sé. Con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale evidenzia i dati indiziari costituiti:- dall'essere stato, la mattina del 23 aprile 2008, presente presso la officina del [OSCURATO:PERSONA] e quindi assieme allo stesso nel corso della mattinata; - dai rapporti personali col [OSCURATO:PERSONA], desumibili dalla sua partecipazione a precedente diverbio con la vittima; - dall'accertata disponibilità di armi e dalla conoscenza del territorio dove la vittima era scomparsa; - dal tentativo di condizionare, con minacce, la testimone [OSCURATO:PERSONA]; - dall'accordo con [OSCURATO:PERSONA] in ordine al contenuto delle dichiarazioni da rendere agli inquirenti, circostanza desumibile da intercettazione in data 14 giugno 2011. Il Tribunale ha quindi ritenuto sussistenti, con riguardo ad entrambi gli indagati, le esigenze cautelari del pericolo di recidiva e del pericolo di inquinamento probatorio. 2. I difensori degli indagati hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.1. [OSCURATO:PERSONA]. Con motivo unico viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari. Innanzitutto, l'ordinanza impugnata, che ha dichiarato l'inutilizzabilità del memoriale dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], ampiamente valorizzato dall'ordinanza genetica, alla medesima aveva fatto espresso rinvio per relationem, tralasciando di valutare le doglianze contenute nella richiesta di riesame. In particolare, l'ordinanza non aveva preso in considerazione i rilievi critici esposti dalla difesa con riguardo alle testimonianze Grillo, Iannotta e Paterno, Castaldo, [OSCURATO:PERSONA], Croce, Micco e Valentino; con riferimento all'analisi del traffico telefonico delle utenze in uso al [OSCURATO:PERSONA] e alla vittima e alla localizzazione dei soggetti. La testimonianza Micco era stata valorizzata dalla difesa a riscontro dell'alibi, relativo alla foratura di un pneumatico. L'ordinanza impugnata, alla pagina 4, ha richiamato il quadro indiziario valorizzato dall'ordinanza genetica, oggetto di ampie doglianze della difesa, rimaste prive di valutazione. La difesa, in particolare aveva svolto argomentazioni critiche in relazione all'accertamento del contesto nel quale l'[OSCURATO:PERSONA] aveva fatto perdere tracce di sé; all'entità della controversia relativa al capannone locato a [OSCURATO:PERSONA] e allo stato delle trattative per una soluzione concordata, oltre che all'inverosimiglianza che l'interesse del [OSCURATO:PERSONA] a evitare l'esecuzione dello sfratto, già fissata per il giorno 24 aprile 2008, potesse costituire movente omicidiario; alla valutazione della testimonianza Golini, rimasta priva di riscontri, e delle testi Alessandra e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al passaporto della vittima; all'alibi, ritenuto dal Tribunale falso, in relazione al quale la difesa aveva valorizzato i dati afferenti al traffico telefonico delle utenze in uso al [OSCURATO:PERSONA] e alla vittima, le testimonianze Valentino, Croce e Micco, gli accertamenti svolti sul veicolo in uso al ricorrente; alle ragioni, collegate all'iniziative esecutive di cui [OSCURATO:PERSONA] era destinatario, dello spostamento dei veicoli dalle pertinenze dell'officina; ai dati, meramente congetturali, relativi alla pretesa attività di condizionamento di testimoni; alla inattendibilità, genericità e inverosimiglianza della testimonianza Chiodi; alle ragioni, alternative rispetto al volontario spegnimento, della non attivazione dell'utenza cellulare del prini per due ore la mattina del 23 aprile 2008 e ai dati, desumibili dalle testimonianze Croce e [OSCURATO:PERSONA], incompatibili con la collocazione dell'omicidio in quella fascia oraria; alla legittimità della detenzione di armi da parte del [OSCURATO:PERSONA] e alla inattendibilità delle accuse allo stesso di aver, in alcune occasioni, portato le armi; alle legittime ragioni della conoscenza del territorio da parte del ricorrente. Il giudizio sulla sussistenza di esigenze cautelari era stato motivato solo in apparenza, non consentendo il mero richiamo alla gravità dei fatti, la cui sussistenza era oggetto di ampia critica, tenuto conto del tempo trascorso, di ritenere provati i pericula libertatis. 2.2. [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo viene denunciata la nullità dell'ordinanza impugnata che aveva omesso di rilevare l'assenza di motivazione dell'ordinanza genetica con riguardo alla posizione del ricorrente. L'assenza di motivazione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare era stata denunciata dalla difesa con memoria difensiva, e tale carenza non poteva essere sanata dal Tribunale con intervento ad integrazione della prima ordinanza. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio relativo alla gravità indiziaria nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Il quadro indiziario posto a giustificazione della misura si risolve nella considerazione del dato oggettivo della presenza del [OSCURATO:PERSONA], la mattina del 23 aprile 2008, presso l'officina del [OSCURATO:PERSONA] e del dato soggettivo relativo all'essere il [OSCURATO:PERSONA] un cacciatore, mentre il movente è riferito al solo [OSCURATO:PERSONA] e l'allontanamento dall'officina vede insieme solo [OSCURATO:PERSONA] e la vittima.[OSCURATO:PERSONA] è assieme al [OSCURATO:PERSONA] solo in un momento successivo e solo per recarsi allo studio del geometra Croce. Inoltre, non viene indicato alcun dato che possa significare l'esistenza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di rapporti così intensi da coinvolgere [OSCURATO:PERSONA] in un proposito omicidiario cui è estraneo. L'interlocuzione del [OSCURATO:PERSONA] con la teste [OSCURATO:PERSONA] era stata letta in termini che non hanno riscontri nel contenuto dichiarativo stesso. Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulle esigenze cautelari, sia sotto il profilo dell'attualità delle stesse, mancando la considerazione del tempo trascorso dal fatto e della regolare condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], sia dell'assoluta genericità del paventato pericolo di inquinamento probatorio. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che sia dichiarato inammissibile il ricorso dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] e che sia respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata, per le ragioni che seguono. 1. Innanzitutto, va rilevata la genericità del primo motivo del ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA]. La censura riguarda l'eccezione, proposta dalla difesa nel giudizio di riesame, di nullità dell'ordinanza genetica per omessa motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria relativa alla posizione del [OSCURATO:PERSONA]. Con il motivo di ricorso la difesa denuncia la violazione, da parte del Tribunale, degli artt. 292, comma 2, e 309, comma 9, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale, a fronte dell'assenza di motivazione dell'ordinanza applicativa della misura, non avrebbe potuto far altro che dichiararne la nullità con riguardo all'indagato [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, l'ordinanza impugnata ha rilevato che l'ordinanza genetica aveva motivato, anche con riguardo al [OSCURATO:PERSONA], il giudizio sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari, indicando le fonti probatorie tramite richiamo a quanto indicato dal pubblico ministero nella richiesta e quindi operando una specifica valutazione degli indizi di colpevolezza gravanti su ciascun indagato. Il primo motivo di ricorso ha reiterato l'eccezione formulata nei confronti dell'ordinanza genetica, senza confrontarsi con la risposta data dal Tribunale all'eccezione proposta.2. Il secondo motivo del ricorso del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo del ricorso del difensore di [OSCURATO:PERSONA] riguardano la motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria. Nei confronti di entrambi gli indagati il giudizio di gravità indiziaria è fondato sul rilievo probatorio, qualificato come grave, di un complesso di elementi. Vanno premesse alcune considerazioni. Innanzitutto, anche il sindacato, consentito nel giudizio di legittimità, sulla motivazione del giudizio di gravità indiziaria nei provvedimenti che applicano misure cautelari personali, è limitato alla verifica della adeguatezza della struttura della motivazione sotto i profili della effettività, coerenza e congruità logica, senza, quindi, possibilità per il giudice di legittimità di controllare il merito degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici della cautela. Si deve, peraltro, aggiungere che nel giudizio cautelare le regole probatorie e di giudizio, di cui agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., che nel giudizio di merito concorrono a definire la congruità logica della motivazione del giudizio di colpevolezza, hanno un diverso contenuto. E' stato chiarito che l'espressione scelta dal legislatore ("gravi indizi di colpevolezza") non si riferisce alla prova indiziaria di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., ma riguarda qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli (Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012. Fracassi, Rv. 253511; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657; Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, INEGBEDION, Rv. 275699). Il legislatore del 2001, poi, con la formulazione del comma 1-bis dell'art.273 cod. proc. pen., ha voluto estendere al giudizio cautelare alcune regole probatorie - in tema di chiamata di correo, intercettazioni e testimonianza de relato -, ma non anche, nel caso di prova indiretta, la regola probatoria di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., di tal che, nel giudizio cautelare, non è necessario che gli indizi siano precisi e concordanti, purchè gravi. Tale specifica regola probatoria, desumibile dalla norma di cui all'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., trova la sua ragione nell'ordinaria collocazione delle misure cautelari nella fase delle indagini preliminari, quando il quadro indiziario è destinato ad essere ampliato ed integrato. Quanto alla regola di giudizio cui è tenuto il giudice della cautela, se è costantemente affermata la non sovrapponibilità tra giudizio di merito sulla responsabilità penale e giudizio di merito ai fini cautelari - dato che nell'incidente cautelare il giudice è chiamato a valutare se la previsione di futura affermazione di penale responsabilità risulti altamente probabile, mentre nel giudizio di cognizione il giudice è chiamato a valutare se, sulla base delle prove raccolte, la responsabilità dell'imputato possa essere ritenuta al di là di ogni ragionevole dubbio -, è comunque consolidata l'opinione che evidenzia, nello sviluppo della giurisprudenza, anche costituzionale, e delle innovazioni legislative, un progressivo avvicinarsi del giudizio sul merito cautelare a quello del giudice della cognizione. Tanto che si è affermato che, anche dopo le modifiche della disciplina dell'udienza preliminare, il giudizio sul merito cautelare va parametrato in termini più rigorosi rispetto a quello cui è chiamato il giudice dell'udienza preliminare nella decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato (Sez. U, n. 39915 del 30/10/2002, Vottari, Rv. 222603), mentre solo una decisione di condanna, evidentemente non irrevocabile, sullo stesso fatto solleva il giudice della cautela dalla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, sempre che, nel giudizio cautelare, non vengano dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare (Sez. 1, n. 2350 del 22/12/2009, Siclari, Rv. 246037; Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Gagliardi, Rv. 272398). Va evidenziato che l'art. 292 cod. proc. pen. ora richiede al giudice della cautela "di esporre nella motivazione dell'ordinanza impositiva, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, "gli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza", ed "i motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi di prova forniti dalla difesa", nonché di valutare anche gli elementi a favore dell'imputato". Si è quindi affermato nel giudizio cautelare un parametro di "rigorosa selezione dei casi di esercizio del potere coercitivo, mediante il riferimento a situazioni indiziarie obiettivamente consolidate e idonee a sorreggere il giudizio prognostico di responsabilità a carico della persona, richiedendosi per le decisioni di tipo cautelare un approfondito ed incisivo apprezzamento probabilistico di segno positivo in ordine alla colpevolezza, ancorché condotto allo stato degli atti e basato non su prove ma su indizi" (Sez. U, n. 39915 del 30/10/2002, Vottari, Rv. 222603). Per evitare che la diversità delle regole di giudizio applicabili nel giudizio cautelare e in quello di cognizione rimanga solo una formula lessicale, il collegio ritiene debba essere ricordato l'insegnamento giurisprudenziale che ha individuato l'elemento differenziale nel "grado di conferma dell'ipotesi accusatoria":" In quello posto a base della decisione definitiva sulla regiudicanda, la conclusione è sorretta da un quadro probatorio completo e non suscettibile di ulteriori aggiornamenti o variazioni, con l'effetto che ogni margine d'incertezza resta superato. Nell'accertamento incidentale de libertate, invece, il convincimento giudiziale è esposto al flusso continuo di conoscenze potenzialmente idonee a smentirlo, a prescindere dalla scansione in fasi e gradi del processo "principale". In quest'ultimo caso, la conclusione inferenziale della relativa delibazione è assunta sulla base di dati conoscitivi ancora suscettibili di accrescersi ed evolversi con l'apporto di ulteriori informazioni che stimolano la continua verifica della capacità dell'ipotesi accusatoria di resistere a interpretazioni alternative" (Sez. U, n. 36267 del 30 maggio 2006, Spennato, Rv. 234598). In questo senso, i giudici della cautela, e tanto più i giudici del riesame, sono chiamati a confrontarsi in maniera specifica con le argomentazioni svolte dalle parti, costituendo il contraddittorio lo strumento che meglio garantisce la corretta valutazione di un fatto, la cui conoscenza non è ancora definita. 3. Con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il quadro indiziario valorizzato dal Tribunale è costituito da elementi oggettivi e logici. In particolare, il dato oggettivo costituito dal fatto che l'indagato è stata l'ultima persona che aveva avuto a che fare con la vittima, che gli aveva fatto visita ed aveva lasciato la propria auto nelle pertinenze dell'officina del [OSCURATO:PERSONA], viene letto unitamente alla circostanza della controversia in atto tra la vittima e il [OSCURATO:PERSONA], tale da poter essere considerata come movente dell'omicidio, e alla valutazione di condotte sospette e di dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni che, in parte, avrebbero integrato un alibi falso e un alibi fallito e, in parte, sarebbero state ammissive. L'ordinanza impugnata, infatti, accanto al menzionato dato oggettivo relativo alla mattina del 23 aprile 2008 e all'individuazione di un movente, valorizza condotte tenute dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], nell'immediatezza e successivamente nel corso delle indagini, e dichiarazioni fatte dall'indagato nell'immediatezza - quando ai carabinieri aveva detto che la vittima "... è scappato con i soldi" - e successivamente quando agli investigatori aveva dato un alibi falso - la foratura del pneumatico - e un alibi fallito - l'incontro col geometra Croce -, ovvero quando aveva tenuto un atteggiamento ammissivo del fatto nei confronti della signora [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Ora, il giudizio sull'accertamento dell'esistenza di un movente in capo all'indagato [OSCURATO:PERSONA] risulta adeguatamente motivato, risultando accertati sia l'esistenza di una importante controversia con la vittima sia rapporti personali deteriorati tanto da indurre la vittima a confidare alle persone a lui vicine di temere per la propria incolumità. In particolare, la rappresentazione difensiva, secondo la quale, in realtà, la controversia riguardava la morosità nel pagamento dei canoni ed era ormai in via di positiva definizione e le confidenze della vittima erano state riferite dai parenti solo tardivamente e per effetto di una lettura enfatizzata di espressioni figurate, risulta adeguatamente smentita, nell'ambito di un giudizio che riguarda un dato meramente logico, da solo inidoneo a provare il fatto, dalla testimonianza Paterno, specificamente indicata dal Tribunale, avendo il teste riferito quanto appreso dalla vittima la mattina del 23 aprile 2008, circa la decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] di non accettare dal [OSCURATO:PERSONA] una importante somma in contanti, preferendo che gli fosse accreditata con versamento in banca, così mostrando di non avere fiducia nel [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Con riguardo, invece, accertamento di quanto avvenuto la mattina del 23 aprile 2008, il Tribunale non ha adempiuto agli oneri motivazionali sopra indicati, avendo mancato di compiere un effettivo confronto con le prospettazioni difensive e avendo operato una valutazione contraddittoria di elementi oggettivi. 3.2.1. Si deve premettere che è incontestato e, comunque, provato che la vittima, quella mattina, si era presentato presso l'officina dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], da dove si era allontanato in orario da collocare prima delle ore dieci, ivi lasciando, però, la sua auto Bmw 535; da quel momento non se ne hanno più notizie. In tal senso vi sono le testimonianze Paterno, Iannotta e [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'indagato. L'ordinanza definisce la fascia oraria nella quale l'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato ucciso, o comunque messo nelle condizioni di non poter disporre di sé, ponendo come estremi il momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha lasciato l'officina e l'orario della chiamata fatta da Paterno alla sua utenza, alle ore 12.19, chiamata alla quale [OSCURATO:PERSONA] non aveva risposto. Costituisce indizio di accusa la circostanza riferita, de relato dalla vittima, da Paterno secondo la quale quella mattina [OSCURATO:PERSONA] e la vittima erano d'accordo per recarsi in banca dove il primo avrebbe dovuto effettuare un versamento di C 175.000 a favore del conto corrente di [OSCURATO:PERSONA]. Evento che non si era verificato, come accertato nella tarda mattinata di quel giorno, dallo stesso Paterno. L'ordinanza valorizza anche la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che aveva precisato di aver visto, quella mattina, dapprima, [OSCURATO:PERSONA] allontanarsi dall'officina, dopo aver parlato in ufficio con il padre [OSCURATO:PERSONA], e dopo qualche minuto anche il padre lasciare l'officina, accompagnato da [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, viene accertato che nella fascia oraria nella quale era stato commesso l'omicidio l'indagato [OSCURATO:PERSONA] non era presso la sua officina, e, essendo con utenza cellulare "irraggiungibile", non era nemmeno possibile avere elementi utili alla sua localizzazione. Il motivo di ricorso denuncia la carenza motivazionale in quanto il Tribunale non si sarebbe confrontato con quanto dedotto dalla difesa nella memoria depositata, laddove erano state valorizzate diverse testimonianze concernenti sia le ragioni dell'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia i movimenti di [OSCURATO:PERSONA] nel corso della mattina del 23 aprile 2008. Il motivo è, in parte qua, fondato. Infatti, l'ordinanza evidenzia una serie di dati collegati a quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA], ma in termini che rendono la motivazione sulla gravità indiziaria specifica contraddittoria e, in definitiva, solo apparente. 3.2.2. Innanzitutto, i giudici della cautela hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., l'inutilizzabilità del complessivo compendio dichiarativo reso da [OSCURATO:PERSONA], siccome esaminato come persona informata sui fatti pur in presenza di elementi di reità a suo carico. In particolare, la dichiarazione di inutilizzabilità, pronunciata dal giudice dell'ordinanza applicativa con riguardo ai verbali di sommarie informazioni testimoniali resi a partire dalla notte fra il 23 e il 24 aprile 2008, è stata dal Tribunale estesa anche a un documento (così detto memoriale) che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva scritto e consegnato agli investigatori. Ne consegue che l'unica dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] ritenuta inutilizzabile sarebbe quella fatta, battendo "con forza i pugni sul tavolo", nel pomeriggio del 23 aprile 2008 ai carabinieri che lo informavano della sparizione dell'[OSCURATO:PERSONA]:"Lo sapevo, se ne è scappato con i soldi". Ora, non vi è questione sulla legittimità della dichiarazione di inutilizzabilità pronunciata dai giudici della cautela e dunque il collegio non è chiamato a pronunciarsi sul punto, ma si deve rilevare che, contraddittoriamente, il Tribunale valorizza (alle pagine 4 e 11) come elementi indiziari l'aver il [OSCURATO:PERSONA] prospettato un "alibi fallito" - con riguardo alla foratura di uno pneumatico - e un "alibi falso" - in relazione ad un incontro con tale geometra Croce -. Evidentemente, se si tratta di prospettazioni offerte medianti dichiarazioni ritenute non utilizzabili ad esse non può essere dato alcun rilievo. I' 3.2.3. Si deve aggiungere che la difesa ha censurato la mancata valutazione dei testi Valentino e Croce, che dal testo dell'ordinanza risultano essere collegati alle attività svolte da [OSCURATO:PERSONA] nella mattinata del 23 aprile 2008. Testimonianze dalle quali il Tribunale non poteva prescindere, non tanto nella prospettiva di "demolire" l'attendibilità di alibi dei quali, secondo gli stessi giudici della cautela, mancherebbe la fonte probatoria, bensì per avere contezza di dati oggettivi idonei a precisare i luoghi, e i relativi orari, frequentati da [OSCURATO:PERSONA] la mattina del 23 aprile 2008. D'altra parte, il Tribunale menziona (a pagine 3 e 6), ma non valuta, altre dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] al di fuori di contesti investigativi, e precisamente: - quanto riferito al Paterno, che, allarmato, si era, prima di denunciare la sparizione del cognato, a lui rivolto circa il momento e il motivo per il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva lasciato [OSCURATO:PERSONA]; - quanto detto ai carabinieri appena appreso dell'irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiarazioni che dovevano essere valutate al fine di accertare se l'indagato [OSCURATO:PERSONA] e la vittima dovessero effettivamente fare qualcosa insieme, e di che cosa si trattasse. 3.2.4. Inoltre, la motivazione dell'ordinanza impugnata è contraddittoria e carente nella valutazione di alcuni dati oggettivi. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale si limita a valorizzare, in senso accusatorio, l'assenza di dati desumibili dal traffico telefonico. Peraltro, l'ordinanza (alla pagina 21, e nella nota a piè di pagina) dà atto che l'utenza era stata attiva alle ore 8.01, alle ore 9.36 e alle ore 11.49, senza peraltro valutare questi dati ai fini della localizzazione specifica in quegli orari né nel successivo confronto con altri dati desumibili aliunde al fine di delineare con la massima precisione possibile i movimenti compiuti da [OSCURATO:PERSONA] quella mattina. Inoltre, l'ordinanza, da una parte, assume che in quella fascia oraria il telefono fosse "irraggiungibile o verosimilmente spento" e, dall'altra, afferma che [OSCURATO:PERSONA] aveva "volontariamente spento il proprio cellulare per eludere eventuali tracciabilità dei suoi spostamenti, per oltre due ore". L'accertamento di spegnimento volontario del telefono viene fondato sul rilievo che "l'area territoriale da lui frequentata risulta ampiamente servita da ponti ripetitori", ma non si precisa in base a quale elemento sia stato possibile individuare i luoghi dove [OSCURATO:PERSONA] era stato in quelle ore. Del tutto carente è poi la considerazione del traffico telefonico sull'utenza della vittima.L'ordinanza dà atto (alla pagina 6) che dai tabulati concernenti il traffico telefonico dell'utenza in uso alla vittima risulta la chiamata (senza risposta) del cognato Paterno alle ore 12.19 e (alla pagina 21) che "successivamente alla telefonata delle ore 9.22 non figurano contatti da parte della vittima e pertanto è da ritenere che l'apparato cellulare dell'[OSCURATO:PERSONA] sia stato disattivato a partire da un momento successivo rispetto a quell'orario". Si tratta di affermazioni che equiparano lo spegnimento volontario dell'utenza - condotta evidentemente attribuibile, in via logica, a soggetti diversi dall'utente - alla mancata risposta alla chiamata - circostanza compatibile con le più diverse situazioni -, e dunque non idonee a sorreggere l'accertamento secondo il quale sin da orario successivo alle ore 9.22 [OSCURATO:PERSONA] non era più nelle condizioni di gestire la propria utenza telefonica. Dunque, il fondamentale accertamento in ordine ai movimenti compiuti da [OSCURATO:PERSONA] nella mattinata del 23 aprile 2008 risulta privo di una effettiva motivazione, in quanto, da una parte, manca una rendicontazione ed analisi dei dati ricostruibili mediante le testimonianze ed accertamenti oggettivi e, dall'altra, viene valutato in senso accusatorio l'insuccesso di alibi che sarebbero stati veicolati nel procedimento mediante dichiarazioni che, nel contempo, i giudici della cautela hanno dichiarato inutilizzabili e si omette la valutazione di dichiarazioni dell'indagato, ritenute utilizzabili. 3.3. L'ordinanza impugnata ha valorizzato, in prospettiva accusatoria, anche condotte successive al fatto, ma, almeno rispetto ad alcuni dati, la motivazione risulta contraddittoria e apparente. 3.3.1. Il primo dato è costituito dall'autovettura della vittima, rimasta nel parcheggio dell'officina, e rinvenuta dagli investigatori chiusa a chiave (pagina 10). Il dato, che di per sé rende inverosimile l'ipotesi che [OSCURATO:PERSONA] si sia volontariamente reso irreperibile, viene letto unitamente alla circostanza, riferita dal teste Golini, secondo la quale nel pomeriggio del 23 aprile 2008 l'auto era stata vista con la portiera anteriore sinistra parzialmente aperta, situazione possibile solo se qualcuno, operante nell'ambito dell'officina, fosse stato nel possesso delle chiavi dell'auto, chiavi mai più rinvenute. Sul punto, il ricorso si limita a riproporre censure di non attendibilità della testimonianza Golini, vuoi perché non sarebbe precisato il luogo ove l'auto era parcheggiata vuoi perché non vi erano elementi di riscontro.Censure generiche, attinenti al merito, e già valutate dal Tribunale, che ha rilevato non esservi elementi critici della credibilità del teste, che dunque costituisce prova diretta del fatto affermato, senza necessità di riscontri. 3.3.2. L'ordinanza ha valorizzato, peraltro in termini poco comprensibili, anche il fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse lasciato nell'auto suoi effetti personali. In particolare, da una parte, si afferma che nell'auto fossero state lasciate le chiavi di casa e il passaporto (pagina 10) e il portafogli (pagina 8) e, dall'altra, si afferma (a pagina 4) che "Il passaporto della vittima verrà trovato solo molto tempo dopo la sua scomparsa nella sua abitazione, in un luogo dove era stato già cercato". Si tratta di passaggi motivazionali non comprensibili, anche perché il Tribunale non dà contezza di quanto accertato nel corso delle indagini, né dell'accertamento compiuto dall'ordinanza genetica, rispetto al quale la difesa aveva contestato l'attendibilità delle testi Alessandra e [OSCURATO:PERSONA]. 3.3.3. L'ordinanza, infine, ha accertato che la mattina del 24 aprile 2008 l'indagato [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto spostare le auto parcheggiate nelle pertinenze dell'officina, condotta "sospetta" anche perché giustificata dal [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una autorizzazione che non gli era stata mai rilasciata. Così motiva l'ordinanza a pagina 14, dopo peraltro aver rilevato, alla pagina 5, che "[OSCURATO:PERSONA] aveva fatto sparire, il giorno successivo alla scomparsa dell'[OSCURATO:PERSONA], almeno una vettura verosimilmente quella utilizzata per l'occultamento del corpo". Si tratta di due circostanze diverse: un conto è spostare le auto parcheggiate e un conto è farne sparire una. Il Tribunale afferma entrambe le circostanze, ma non indica alcun elemento probatorio in relazione alla dedotta "scomparsa" di un'auto, l'unica situazione cui può essere attribuito significato indiziario. 3.4. L'ordinanza valorizza ulteriori dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] a terze persone, negli anni successivi al fatto. Da una parte, infatti, [OSCURATO:PERSONA] aveva indotto testimoni a dire il falso o a tacere il vero e, dall'altra, aveva, rivolgendosi a [OSCURATO:PERSONA], ammesso di aver ucciso [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di dichiarazioni la cui rilevanza probatoria viene argomentata in termini manifestamente illogici.3.4.1. La testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] viene ritenuta (pagine 15- 18) determinante, ma, quanto al suo contenuto, il Tribunale lo limita alla descrizione della personalità di [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la testimonianza della donna - qualificata come analitica, precisa e dettagliata quanto alle vicende del suo rapporto sentimentale con [OSCURATO:PERSONA] - viene valorizzata ai fini della descrizione del profilo soggettivo del ricorrente, "uomo violento, aggressivo, pronto a tutto ... vendicativo ed inserito in contesti criminali assai allarmanti". Si aggiunge che la teste aveva "appreso dallo stesso indagato che lo stesso si era macchiato di omicidi ossia che lo stesso <aveva tirato giù delle persone dal basamento che non venivano più fuori>". Siffatta descrizione del ricorrente avrebbe trovato riscontro in una conversazione, oggetto di captazione, nel corso della quale la signora [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] se [OSCURATO:PERSONA] fosse stato ucciso da [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo il commento "che l'hanno squagliato nell'acido pure a questo". L'ordinanza impugnata ne trae il convincimento, non solo dell'indole violenta di [OSCURATO:PERSONA], ma che "assai verosimilmente la morte dell'[OSCURATO:PERSONA] non sia stato l'unico omicidio commesso dall'indagato". Giudizio che la teste Chiodi aveva confermato ("Credo sia stato capace di farlo e non escludo che possa aver fatto del male anche ad altre persone considerata la sua indole violenta"). L'intero passaggio motivazionale dedicato dal Tribunale alla testimonianza Chiodi si limita, dunque, a dar conto del motivato giudizio della teste in ordine alla personalità (violenta) del [OSCURATO:PERSONA], ma non esplicita alcun elemento idoneo a giustificare il giudizio secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ucciso [OSCURATO:PERSONA] ed anche altri soggetti. Infatti, limitando il vaglio all'assunto secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva ucciso [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non dà contezza di una specifica affermazione della teste (per scienza diretta ovvero de relato dal [OSCURATO:PERSONA]), in quanto la stessa frase della teste ("<aveva tirato giù delle persone dal basamento che non venivano più fuori>") viene dal Tribunale collegata (a pagina 16) alla (generica) attribuzione della responsabilità di più omicidi ("si era macchiato di omicidi") e (a pagina 15) al giudizio sulla personalità. Unico specifico riferimento all'omicidio [OSCURATO:PERSONA] vi sarebbe solo nel passaggio testimoniale dove la teste ha espresso una propria considerazione ("Credo sia stato capace di farlo e non escludo che possa aver fatto del male anche ad altre persone considerata la sua indole violenta").Il che determina la manifesta illogicità della motivazione che riguarda la valutazione della testimonianza Chiodi, ritenuta determinante in prospettiva accusatoria con riferimento ad una personale considerazione, e non in relazione ad una circostanza di fatto, che, ai sensi dell'art. 194 cod. proc. pen., è l'ambito riservato alla prova testimoniale. Inoltre, il citato passaggio motivazionale contraddice quanto riportato dalla stessa ordinanza (alla pagina 5), laddove aveva dato conto che "[OSCURATO:PERSONA] aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] di aver ucciso almeno una persona ed occultato il suo corpo; le aveva lasciato intendere in più occasioni di essere il responsabile della scomparsa di [OSCURATO:PERSONA]". Affermazione che evoca una dichiarazione confessoria (extra processuale) fatta dal [OSCURATO:PERSONA], in contraddizione rispetto al passaggio motivazionale di pagina 15 e 16, dove si fa menzione solo di giudizi formulati dalla teste. 3.4.2. Alla pagina 5 l'ordinanza afferma che "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano indotto i testimoni escussi alla reticenza e a riferire il falso. Dalle indagini sono emersi, invero, continui tentativi di condizionamento ed induzione alla reticenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], degli operai e finanche un tentativo di condizionamento della figlia della vittima". L'ordinanza ha, poi, indicato (alle pagine 19 e 20) diverse circostanze, e precisamente: Il tentativo di condizionamento di [OSCURATO:PERSONA], cui [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto dicendole "cosa stai dicendo, tu sei giovane, ti rovini"; Le interlocuzioni del 28 aprile 2008 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Il contatto del 22 settembre 2017 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Il timore di ritorsioni espresso da [OSCURATO:PERSONA] ad una amica; L'interlocuzione avuta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 14 giugno 2011, dopo l'esame testimoniale cui era stato sottoposto [OSCURATO:PERSONA]; I contatti fra [OSCURATO:PERSONA] e il teste [OSCURATO:PERSONA]. Ora, non v'è dubbio che il tentativo, da parte di un indagato, di condizionare le dichiarazioni di un teste è compatibile con un interesse, dell'indagato, a dissimulare il vero, pregiudizievole per la sua posizione processuale, e dunque costituisce un indizio logico di accusa. Peraltro, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], vengono valorizzate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva manifestato il timore di ritorsioni, ma non di essere stata minacciata dal [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla vicenda [OSCURATO:PERSONA].Quanto al "concerto" tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al contenuto delle dichiarazioni rese agli investigatori l'ordinanza, a pagina 19, richiama un passaggio dell'ordinanza genetica (a pagina 104 e seguenti) ed una conversazione telefonica intercorsa tra i medesimi il 14 giugno 2011. Ora, premesso che il Tribunale, sul punto, riporta esattamente quanto scritto dal giudice della misura alle pagine 104-106 dell'ordinanza genetica, il giudizio secondo il quale "le versioni fossero state chiaramente concordate, nel passato, e che stessero ulteriormente allineandole" è privo di motivazione, avendo i giudici della cautela riportato la conversazione intercettata senza indicare quali sarebbero i passaggi comprovanti quanto ritenuto. La conversazione de qua, inoltre, contiene riferimento alla testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] sempre in data 14 giugno 2011, e l'ordinanza assume che anche il contatto con Valentino era significativo di un accordo per condizionare le indagini. L'ordinanza impugnata, peraltro, nel collegare la testimonianza Valentino all' "alibi fallito", di cui alla pagina 4, menziona (alle pagine 11-13) unicamente una conversazione intercorsa il 22 settembre 2017 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di tal che l'ordinanza impugnata risulta priva di riferimenti a dati probatori significativi di un tentativo di [OSCURATO:PERSONA] di condizionare il testimone Valentino. L'ordinanza, infine, considera i contatti avuti con i testi Caiazza e Tsepply. Quanto al teste Caiazza, l'ordinanza fa riferimento alla deposizione resa il 22 settembre 2017 rilevando che era stata preceduta da un contatto con [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'indagato, che aveva raccomandato di ribadire quanto già dichiarato nella prima deposizione. Quanto al teste Tsepply, l'ordinanza si riferisce alla deposizione resa il 28 aprile 2008, rilevando che era stata preceduta da moniti rivolti al teste da [OSCURATO:PERSONA] e dal di lui figlio [OSCURATO:PERSONA]. Ora, al di là del dato costituito dall'interlocuzione col teste prima della deposizione, l'ordinanza impugnata non motiva né l'assunto secondo il quale i testi, destinatari di pressioni, avrebbero detto effettivamente il falso né specifica la "direzione" del condizionamento e della falsità. L'ordinanza assume che le testimonianze rese in data 28 aprile 2008 erano state false ("dalla intercettazione del 28 aprile 2008 prog. N. 99 emergeva come le versioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero false"), ma fonda tale giudizio su un passaggio ("hanno i fogli tanto li hanno riempiti di merda") obiettivamente non chiaro e di cui non si indicano gli interlocutori. Inoltre, l'ordinanza, alla pagina 15, valorizza quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] per poi affermare che il teste, condizionato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato reticente. L'affermazione viene giustificata con il richiamo a captazioni riportate alle pagine 93 e seguenti dell'ordinanza genetica. Si tratta, peraltro, di conversazioni intercorse nel settembre 2017 tra il teste [OSCURATO:PERSONA] e tale [OSCURATO:PERSONA], delle quali il Tribunale non compie alcuna valutazione. L'ordinanza, poi, assume che il teste Tsepply sarebbe stato esaminato in relazione all'alibi costituito dalla foratura del pneumatico, ma tale assunto è privo di motivazione, dato che l'ordinanza scrive che "Benchè incomprensibile il passo, era evidente che si soffermassero a parlare della "ruota bucata". L'assunto formulato dal Tribunale alla pagina 5 risulta quindi non sorretto da effettiva motivazione, sia in relazione al risultato della prospettata attività di condizionamento - non risultando motivato il giudizio secondo il quale alcuni testi erano stati falsi o reticenti -; sia in relazione al condizionamento del teste Valentino, che l'ordinanza (alla pagina 13) definisce, piuttosto, come "testimone di comodo" e non come teste falso o reticente; sia in ordine alla gravità del condizionamento attuato, laddove a fronte dell'assunto secondo il quale vi sarebbero stati "continui tentativi di condizionamento" l'ordinanza menziona contatti avuti con due dipendenti nel 2008 e nell'anno 2017. 4. Con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza (alla pagina 22) richiama quanto scritto dall'ordinanza genetica alla pagina 123 ed evidenzia che [OSCURATO:PERSONA]: - ha trascorso la mattinata del 23 aprile 2008 assieme a [OSCURATO:PERSONA]; - aveva stretti rapporti personali con [OSCURATO:PERSONA]; - era possessore di armi e conoscitore del territorio; - aveva condiviso con [OSCURATO:PERSONA] le dichiarazioni da rendere agli investigatori ed aveva fatto pressioni su testimoni. Il secondo motivo di ricorso argomenta la censura motivazionale nel senso che il Tribunale, quanto alla giornata del 23 aprile 2008, non si sarebbe confrontato con le spiegazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA], mentre, quanto agli ulteriori elementi, erano stati valorizzati elementi generici e neutri sotto il profilo probatorio.Il motivo è fondato. Si deve precisare che l'ordinanza genetica, alle pagine 123-125 ha argomentato, da una parte, sulla conformazione varia ed impervia del territorio del comune di Dragoni, dove, appunto, l'[OSCURATO:PERSONA] era scomparso e, dall'altra, dell'eccezionale conoscenza del territorio da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale era cacciatore ed era stato personalmente richiesto, in passato, di partecipare alle ricerche di una donna scomparsa, il cui cadavere proprio [OSCURATO:PERSONA] aveva trovato in zona di montagna. Quanto alla mattina del 23 aprile 2008, si deve rilevare che l'ordinanza impugnata non precisa se il [OSCURATO:PERSONA] avesse mai riferito come aveva trascorso quelle ore e indica quali fonti informative la testimonianza Paterno, che riferisce della presenza di [OSCURATO:PERSONA] in officina, e la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'indagato, che ha riferito di aver visto il padre e [OSCURATO:PERSONA] allontanarsi insieme dall'officina. Fonti probatorie che nulla riferiscono in ordine ai momenti successivi rispetto alla partenza dall'officina di [OSCURATO:PERSONA], fascia temporale rispetto alla quale non vi sono indicazioni relative al [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che privo di motivazione è l'accertamento secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva trascorso assieme ad [OSCURATO:PERSONA] la mattina del 23 aprile 2008. L'ordinanza ritiene inoltre che i due indagati avessero tra loro "stretti rapporti": il dato è desunto da un pregresso episodio, che l'ordinanza menziona alla pagina 8 (e non alla pagina 10, come indicato a pagina 22), nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano avuto un alterco, al quale [OSCURATO:PERSONA] era stato testimone. Peraltro, l'ordinanza non specifica le ragioni che avevano portato il [OSCURATO:PERSONA] ad essere presente all'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto agli interventi del [OSCURATO:PERSONA] per condizionare le indagini, il Tribunale fa riferimento all'episodio accaduto il 10 giugno 2011 quando, in attesa di essere esaminati dagli inquirenti, [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe rivolto alla teste [OSCURATO:PERSONA] con espressioni condizionanti ("Cosa stai dicendo, sei giovane, ti rovini")"in relazione alla vicenda afferente alla consegna del passaporto". Ora, l'ordinanza, come già rilevato, non fornisce alcuna informazione circa la vicenda del passaporto: alla pagina 5 il Tribunale deduce che "[OSCURATO:PERSONA] veniva visto mentre consegnava un passaporto a [OSCURATO:PERSONA]", ma non esplicita la rilevanza probatoria di tale circostanza.Ne consegue che il tentativo di condizionamento di una teste da parte del [OSCURATO:PERSONA] riguarda vicenda di cui non viene chiarita la rilevanza probatoria. 5. Va, dunque, pronunciato annullamento dell'ordinan