CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09959/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 9728 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro COMUNE di PONTENURE - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Crescenzio, n. 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna n. 1645 - 14/16.3.2017, udita la relazione nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con determina in data 1.4.2004 il Comune di Pontenure, ai fini della realizzazione di una nuova arteria viaria, necessaria per veicolare il traffico al di fuori del centro abitato, deliberava l'occupazione d'urgenza di taluni terreni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. Con decreti in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Comune di Pontenure disponeva l'espropriazione dei terreni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la terna ex art. 21 del d.P.R. n. 327/2001 depositava la relazione di stima e quantificava in euro 564.000,00 l'indennità di esproprio parziale, in euro 70.515,00 l'indennità di occupazione temporanea ed in euro 88.722,00 l'indennità aggiuntiva. 2. Con ricorso ex artt. 29 del dec. Igs. n. 150/2011 e 702 bis cod. proc. civ. alla Corte d'Appello di Bologna depositato il 10.7.2015 il Comune di Pontenure si opponeva alla stima. Chiedeva, previa declaratoria di illegittimità della stima opposta, di determinare la giusta indennità di espropriazione dei beni di [OSCURATO:PERSONA] nonché la conseguente giusta indennità di occupazione temporanea. 3. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA]. Eccepiva pregiudizialmente l'inammissibilità del ricorso, giacché proposto tardivamente, allorché era decorso il termine di trenta giorni dal deposito della stima. Chiedeva in ogni caso rigettarsi l'avversa opposizione. 4. Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, con ordinanza in data 14/16.3.2017 la Corte d'Appello di Bologna determinava in euro 228.121,20 l'indennità di espropriazione ed in euro 58.619,75 l'indennità di occupazione dovute ad [OSCURATO:PERSONA], condannava [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare al Comune le spese di lite e a farsi carico delle spese di c.t.u. Premetteva la corte d'appello che l'ausiliario aveva, alla stregua del cosiddetto "valore differenziale della parte residua" e sulla scorta di ben precisi fattori di deprezzamento dell'area residua, quantificato in euro 309.720,00 l'indennità di espropriazione, in euro 58.619,75 l'indennità di occupazione ed in euro 88.722,00 l'indennità aggiuntiva connessa all'ipotesi di espropriazione in danno di coltivatore diretto. Premetteva ancora che nella specie doveva sicuramente ravvisarsi un'ipotesi di espropriazione parziale, attesa l'indubbia unità economica e funzionale dei terreni agricoli oggetto di espropriazione. Indi esplicitava che era senz'altro da condividere il rilievo formulato dall'ente comunale secondo cui i pregiudizi correlati all'inquinamento ambientale ed acustico non erano indennizzabili, siccome conseguenza immediata e diretta della realizzazione della strada e non dell'espropriazione parziale del terreno e dunque similmente incidenti, indipendentemente dall'intervento ablatorio, su tutti i terreni ubicati in prossimità dell'opera pubblica. Esplicitava altresì che era senz'altro da condividere pur il rilievo formulato dall'ente opponente secondo cui il pregiudizio correlato ai limiti alla coltivazione connessi alla presenza di fasce di rispetto non era indennizzabile, siccome del pari conseguenza immediata e diretta della realizzazione della strada e siccome, ancor prima, idonei ad inibire l'attività edificatoria non già l'attività agricola. Esplicitava inoltre che l'ausiliario aveva quantificato nel complesso in euro 84.114,00 il deprezzamento correlato sia al frazionamento del terreno in due porzioni distinte sia alla creazione di fasce di rispetto; che, in dipendenza della non indennizzabilità del pregiudizio correlato alla creazione delle fasce di rispetto, si stimava "equo escludere una somma pari alla metà, ossia euro 42.057" (così ordinanza impugnata, pag. 7). Esplicitava infine che non era da riconoscere l'indennità aggiuntiva ex art. 40, 40 co., del dec. Igs. n. 327/2001. Esplicitava segnatamente che ai fini del riscontro della qualità di imprenditore agricolo ovvero di coltivatore diretto in capo all'opposto non erano probanti né l'iscrizione negli elenchi tenuti presso il [OSCURATO:PERSONA], avente valenza unicamente a fini previdenziali, né l'iscrizione nel registro delle imprese, avente valenza unicamente dichiarativa. Esplicitava ulteriormente che la dimostrazione della qualità di coltivatore diretto postulava la prova - per nulla assolta - della prevalenza del lavoro proprio e della propria famiglia nella coltivazione del fondo; che la dimostrazione della qualità di imprenditore agricolo postulava la prova positiva della diretta gestione dell'azienda agricola da parte di [OSCURATO:PERSONA], prova insussistente a fronte del riscontro contrario costituito dai numerosi contratti di "concessione di terreno per coltivazione stag ionale" e di affitto stipulati dal convenuto-opposto con un agricoltore della zona. 5. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. Il Comune di Pontenure ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. 6. Il ricorrente ha depositato memoria. Parimenti ha depositato memoria il controricorrente. 7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. Deduce che la Corte di Bologna ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione pregiudiziale e dirimente di inammissibilità dell'avversa opposizione, siccome esperita tardivamente, allorché era decorso il termine perentorio di trenta giorni dal deposito della stima. 8. Il primo motivo di ricorso va rigettato. 9. Innegabilmente con il mezzo in disamina il ricorrente si duole, tout court, dell'asserita omissione di pronuncia. Innegabilmente la corte d'appello ha pronunciato nel merito. In questi termini è sufficiente, ai sensi dell'art. 118, 1° co., disp. att. cod. proc. civ., il riferimento all'insegnamento di questa Corte a tenor del quale ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. Cass. 29.1.2021, n. 2151; in tale occasione questa Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha rigettato il motivo di ricorso denunciante l'omessa pronuncia sulla dedotta inammissibilità dei motivi d'appello, per difetto di specificità degli stessi, avendo il giudice comunque deciso il gravame nel merito; cfr. altresì Cass. sez. lav. 18.3.2013, n. 6715). 10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 40 d.P.R. n. 327/2001. Deduce che la Corte di Bologna ha errato, allorché, discostandosi dalle indicazioni del c.t.u., ha reputato non indennizzabile il pregiudizio correlato all'inquinamento ambientale ed acustico. Deduce che, in ipotesi di espropriazione parziale, nel solco della sentenza n. 181/2011 della Corte costituzionale, sono senza dubbio da indennizzare gli effetti pregiudizievoli che incidono specificamente sulla singola posizione dominicale e che dipendono direttamente dall'esecuzione dell'opera pubblica. Deduce quindi che, così come acclarato dall'ausiliario d'ufficio, la produzione agricola del proprio fondo è destinata all'industria ed alla grande distribuzione e costituisce fatto notorio che le industrie alimentari e le catene della grande distribuzione, particolarmente attente alla tracciabilità dei prodotti ortofrutticoli, rifiutano, siccome non conformi agli standards qualitativi minimi, quelli derivanti da coltivazioni ubicate in prossimità di autostrade e di strade soggette a traffico intenso. 11. Il secondo motivo di ricorso è fondato e da accogliere. 12. Vanno debitamente premessi gli insegnamenti di questa Corte. Ovvero l'insegnamento secondo cui, in tema di espropriazione parziale, il pregiudizio alla porzione di fondo rimasta in proprietà all'espropriato derivante dall'opera pubblica realizzata è suscettibile di indennizzo ai sensi dell'art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001, poiché l'indennità di espropriazione comprende l'intera diminuzione patrimoniale subita dal destinatario del provvedimento ablativo (cfr. Cass. (ord.) 11.10.2021, n. 27555). Ovvero l'insegnamento secondo cui la liquidazione dell'indennità per l'espropriazione parziale è commisurata alla differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'esproprio e il giusto prezzo della parte residua dopo l'esproprio stesso, dovendo tenersi conto, oltre che del valore della porzione ablata, anche del decremento della parte di fondo residuata all'espropriazione (cfr. Cass. (ord.) 3.11.2017, n. 26243). 13. Su tale scorta si impone, nelle specie, il seguente duplice corollario. Da un lato, allo scopo della indennizzabilità dell'integrale diminuzione patrimoniale subita da [OSCURATO:PERSONA], vanno recepiti i rilievi del medesimo ricorrente secondo cui l'inutilizzabilità del sedime collocato entro l'area di potenziale contaminazione da "polveri sottili", legate al traffico veicolare lungo la strada di nuova costruzione, "realizza (...) quella sorta di <personalizzazione> del danno che rende il medesimo significativo ai fini della quantificazione dell'indennità" (così ricorso, pag. 13). Cosicché, ai fini del computo dell'indennità in ipotesi di espropriazione parziale, il decremento di valore della porzione residua all'esito dell'ablazione deve tener conto anche della diminuita "possibilità di utilizzare appieno il sed ime" (così ricorso, pag. 14). Dall'altro, sono da censurare i rilievi della corte di merito secondo cui i pregiudizi conseguenti all'inquinamento ambientale sono da ricondurre, eziologicamente, alla realizzazione della strada non già all'espropriazione parziale del terreno agricolo del ricorrente. 14. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 5, cod. proc. civ. la mancanza della motivazione.Deduce che la Corte di Bologna, allorché ha reputato indennizzabile il pregiudizio correlato al frazionamento del terreno in due fondi distinti e viceversa non indennizzabile il pregiudizio correlato alla creazione delle fasce di rispetto ed ha così computato per la quota - euro 42.057,00 - della metà il deprezzamento nel complesso stimato dal c.t.u. in euro 84.114,00 per ambedue i pregiudizi, ha operato un generico riferimento all'equità, del tutto insufficiente a giustificare la decisione assunta. Deduce ulteriormente che alla stregua delle risultanze della relazione di c.t.u. le conseguenze pregiudizievoli per la porzione di terreno residua derivano in via assolutamente prioritaria dalla divisione del terreno in due porzioni separate. Deduce che del resto la stessa corte d'appello ha dato atto che la creazione delle fasce di rispetto inibisce l'attività edificatoria, attività neppure ipotizzata. 15. Il terzo motivo di ricorso parimenti è fondato e da accogliere. 16. Sussiste il denunciato vizio di mancata motivazione. Sussiste propriamente il vizio di motivazione "apparente". Difatti, la motivazione è "apparente", allorché il giudice di merito omette - così come nella specie - di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16762; Cass. 24.2.1995, n. 2114). Né, evidentemente, onde escludere la surriferita "anomalia motivazionale" è bastevole lo scarno riferimento all' "equità" operato dalla corte distrettuale, allorché ha tout court dimezzato il decremento che, di contro, l'ausiliario d'ufficio aveva per la maggior parte ascritto alle conseguenze pregiudizievoli correlate al frazionamento in due porzioni distinte dell'unità fondiaria di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. al riguardo ricorso, pagg. 15 - 17, ove sono testualmente riprodotti ampi stralci della relazione di c.t.u.). D'altronde, questa Corte spiega che la valutazione ex art. 1226 cod. civ. postula comunque che il giudice fornisca enunciazione, seppur sommaria, delle congrue ragioni cui ha ancorato il suo giudizio equitativo (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17492; Cass. 29.11.2012, n. 21246). 17. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ. Deduce che la Corte di Bologna, allorché ha negato il riconoscimento del l'indennità aggiuntiva ex art. 40, 4° co., del dec. Igs. n. 327/2001, non ha tenuto conto che nel ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. il Comune di Pontenure per nulla aveva addotto il difetto in capo all'opposto della qualità di imprenditore agricolo ovvero di coltivatore diretto. Deduce conseguentemente che la sua qualità di imprenditore agricolo ovvero di coltivatore diretto doveva reputarsi fuor di contestazione ed estranea al novero delle circostanze che egli ricorrente, iniziale opposto, avrebbe dovuto allegare e provare. 18. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità dell'ordinanza per ultrapetizione, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. Deduce che la Corte di Bologna non ha tenuto conto che nel ricorso ex art.702 bis cod. proc. civ. il Comune di Pontenure non aveva operato alcun riferimento all'indennità aggiuntiva ex art. 40, 4° co., del dec. Igs. n. 327/2001. Deduce che a nulla rileva che il Comune di Pontenure, in sede di esame della relazione di c.t.u., ha fatto riferimento al difetto della qualità di coltivatore diretto in capo ad egli ricorrente. Deduce invero che, diversamente dal rito ordinario di cognizione, nel rito sommario di cognizione è preclusa la possibilità di integrare le proprie domande in corso di causa. 19. Si giustifica la disamina contestuale del quarto motivo e del quinto motivo di ricorso; tanto in dipendenza della sostanziale identità delle ragioni che militano per il rigetto e dell'uno e dell'altro mezzo di impugnazione. 20. Il quarto ed il quinto motivo difettano di specificità ed "autosufficienza". È fuor di dubbio che e l'una e l'altra ragione di censura veicolano "errores in procedendo". È fuor di dubbio, inoltre, che, qualora venga denunciato un "error in procedendo", questa Corte di legittimità diviene anche giudice del "fatto processuale" ed è investita del potere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181). E nondimeno il ricorrente non ha indicato, così come avrebbe dovuto, gli elementi individuanti e caratterizzanti i "fatti processuali" (omessa contestazione della qualità di imprenditore agricolo piccolo o medio/grande; omessa considerazione nell'iniziale opposizione del thema dell'indennità aggiuntiva ex art. 40, 4 0 co., cit.) di cui ha invocato il riesame (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, ove si soggiunge che!' "error in procedendo" non è rilevabile ex officio e che questa Corte non può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento dell'error). Più esattamente, il ricorrente non ha riprodotto testualmente e specificamente, così come avrebbe dovuto, i passaggi salienti dell'iniziale opposizione, sì da consentire l' "autosufficiente" riscontro dei mancati (ex adverso) rilievi di "non contestazione" e di "non opposizione" (al riguardo cfr., rispettivamente, Cass. 9.8.2016, n. 16655, e Cass. (ord.) 14.10.2021, n. 28072). E, ben vero, la riscontrata carenza ex art. 366, 1° co., n. 4 e n. 6, cod. proc. civ. riveste valenza pur alla luce del più recente arresto, in tema, delle sezioni unite. Difatti, le sezioni unite hanno precisato che il principio di "autosufficienza" del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, 10 co., n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve, certo, essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e, tuttavia, postula che nel ricorso sia comunque puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 18.3.2022, n. 8950). 21. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 92 cod. proc. civ. Deduce che le somme riconosciute dalla Corte di Bologna sono inferiori alla metà delle somme in precedenza quantificate dalla terna ex art. 21 del d.P.R. n. 327/2001, ma sono superiori al doppio dell'indennità provvisoria omnicomprensiva a suo tempo offerta dal Comune di Pontenure. Deduce su tale scorta che ha errato la corte d'appello a regolare le spese di lite alla stregua del criterio dell'integrale soccombenza di egli ricorrente. Deduce che nella specie si è invece verificata un'ipotesi di soccombenza reciproca che avrebbe giustificato una diversa disciplina delle spese di lite. 22. Evidentemente l'accoglimento del secondo motivo e del terzo motivo di ricorso assorbe e rende vana la disamina del sesto motivo di ricorso. 23. In accoglimento del secondo motivo e del terzo motivo di ricorso l'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna n. 1645- 14/16.3.2017 va cassata con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 24. In dipendenza del parziale buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell'art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso, cassa, in relazione ai medesimi motivi, l'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna n. 1645 - 14/16.3.2017 e rinvia alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legitti