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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 aprile 2024

Cassazione n. 11388/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3674/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difendeex lege -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] - SEZ.DIST.DI SASSARIn. 255/2022 depositat o i l 12/01/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione del decreto in epigrafe con cui la Corte d'Appello di Cagliari sez. dist.

Sassari - adita dal Ministero della Giustizia con opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001 avverso il decreto del consigliere delegato che aveva accolto la domanda di equa riparazione per irragionevole durata della procedura fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in cui la ricorrente aveva insinuato un credito- ha accolto l’opposizione sul rilievo che la Useri era stata interamente soddisfatta entro cinque anni dalla data -il 17 luglio 1997- della domanda di ammissione al passivo e quindi entro il termine ragionevole di cui all’art. 2, c. 2 bis, della l.89 del 2001, essendo poi “da presumersi la totale ininfluenza della durata irragionevole della procedura giunta a definizione nel 2020 posto che la Useri non avrebbe potuto conseguire vantaggi patrimoniali ulteriori dopo il 2002, in sede di ulteriori riparti sino a quello finale”;

2. il Ministero della Giustizia resiste con controricorso; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 co. 1 n. 3), viene lamentata “la violazione e/o falsa applicazione degli artt.2, comma 2, comma 2 bis, comma 2 quinquies, comma 2 sexies e comma 2 septies, della l. 89/2001, 111 e 117 della Cost., 7, 6, par. 2, 1 e 13 CEDU”.

Deduce la ricorrente che la Corte di Appello, individuando il giorno finale della durata della procedura, con il giorno dell’integrale soddisfacimento del credito, sarebbe entrata in contrasto con “tutte e disposizioni che regolano le ipotesi tassative di esclusione dell’indennizzo” ed avrebbe negato il diritto all’equa riparazione del pregiudizio patito da essa ricorrente per essere stata, anche dopo il riparto satisfattivo, parte della procedura fallimentare protrattasi per complessivi venti tre anni;

2. con il secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c., si lamenta “la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 bis, comma 1 della l. 89/2011”.

Viene ancora dedotto che la Corte di Appello avrebbe negato alla ricorrente l’indennizzo senza aver “statuito alcuna delle ipotesi tassative di esclusione del diritto all’indennizzo regolamentate dall’art. 2 della l.89/2001”;

3. con il terzo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 co. 1 n. 4) c.p.c., si lamenta, “in relazione alla violazione dell’art. 132, co. 1, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 comma 6, della Cost., nullità della sentenza per mancanza di sillogismo giudiziale”.

Viene dedotto che il decreto impugnato “denota illogicità manifesta” perché, “sulla scorta della (presunta) stabilità dell’attribuzione patrimoniale”, esclude il diritto della ricorrente all’equa riparazione del danno non patrimoniale, confondendo “l’aspetto economico con il turbamento”;

4. la tesi della odierna ricorrente secondo cui, fermo che il dies a quo per il calcolo del termine di durata ragionevole della procedura fallimentare deve essere individuato nel giorno del deposito della ammissione al passivo, il termine finale deve essere individuato nel giorno della chiusura definitiva della procedura fallimentare e non - come ritenuto dalla Corte di Appello- nel giorno in cui il creditore è stato soddisfatto contrasta con la consolidata giurisprudenza della Corte, con la conseguenza che il motivo, in riferimento a tale tesi, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n.1, c.p.c.

L’art. 2, comma la effettiva durata della procedura fallimentare termina con l’integrale soddisfacimento del creditore ammesso (Cass. 24174/2022; Cass. n. 950/2011; Cass. n. 9922/20059).

Solo nelle ipotesi di soddisfacimento parziale o di totale inadempimento deve aversi riguardo alla data in cui diviene definitivo il decreto di chiusura del fallimento o perché è stata compiuta la ripartizione dell’attivo o perché la procedura non può essere utilmente continuata per insufficienza dell’attivo (Cassazione civile sez.

II, 04/03/2020, n.6081 non massimata; Cass. Civ., Sez.

II, 29.3.2018, n.7864; Cass. 21.1.2015, n. 1091).

Nella stessa linea di pensiero si è anche affermato il principio di diritto per cui in tema di giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, la determinazione dell'ammontare massimo di indennizzo concedibile non può superare il valore del giudizio presupposto, sicché, quando questo sia una procedura fallimentare, deve tenersi conto del "quantum" di credito non soddisfatto all'esito del decorso del periodo di ragionevole durata e, ulteriormente, dei pagamenti effettuati in attuazione dei piani di riparto intervenuti nel corso della procedura, dovendosi evitare che l'indennizzo sia superiore al danno (Cass. 15966/2022; Cass. n. 26858 del 04/10/2021).

A seguito della riforma della legge fallimentare operata con il d.lgs. n. 5 del 9/1/2006, entrata in vigore il 16/7/2006, l'art. 114, co. 1, legge fallimentare dispone che I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione».

Il testo del medesimo articolo precedentemente in vigore, si limitava ad affermare l'obbligo di restituzione del pagamento nel caso di revocazione positivamente esperita contro i creditori ammessi (art. 102), non statuiva, per il resto, il generale divieto di ripetibilità dei predetti pagamenti.

Tuttavia, ai fini del profilo sostanziale della durata del processo anche nella disciplina previgente, applicabile al caso di specie, il dies ad quem della durata del processo doveva essere ancorato al soddisfacimento del credito essendo la possibilità di revocazione eventuale ed eccezionale.

La tesi della ricorrente non tiene conto della lettera della legge che fissa in sei anni la durata della procedura “concorsuale” e porta alla conseguenza illogica per cui la parte che vede integralmente soddisfatto il proprio credito per tempo e che quindi non subisce alcun danno, avrebbe diritto ad un indennizzo per la durata del precesso che è eccessiva solo in riferimento ad altri creditori in concorso;

5. per il resto il primo motivo è, così come il secondo, inammissibile perché del tutto scollegato del contenuto del provvedimento impugnato.

Si fa riferimento alle ipotesi disciplinate dai commi 2 quinquies, sexies e septies, dell’art. 2 della l.89 del 2001 in cui l’indennizzo non è riconosciuto o il pregiudizio si presume insussistente, malgrado il processo abbia avuto una durata eccessiva.

Nel caso di specie invece la Corte di Appello ha correttamente affermato che la procedura aveva avuto termine, per la ricorrente, nel rispetto del limite di ragionevole durata previsto dalla legge.

6. il terzo motivo è inammissibile.

La Corte di Appello non è incorsa in alcuna illogicità motivazionale: avendo accertato la durata ragionevole della procedura ha per ciò stesso negato qualsiasi pregiudizio per cui la odierna ricorrente potesse pretendere l’equa riparazione.

7. in conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

8. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3674/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difendeex lege -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] - SEZ.DIST.DI SASSARIn. 255/2022 depositat o i l 12/01/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione del decreto in epigrafe con cui la Corte d'Appello di Cagliari sez. dist. Sassari - adita dal Ministero della Giustizia con opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001 avverso il decreto del consigliere delegato che aveva accolto la domanda di equa riparazione per irragionevole durata della procedura fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in cui la ricorrente aveva insinuato un credito- ha accolto l’opposizione sul rilievo che la Useri era stata interamente soddisfatta entro cinque anni dalla data -il 17 luglio 1997- della domanda di ammissione al passivo e quindi entro il termine ragionevole di cui all’art. 2, c. 2 bis, della l.89 del 2001, essendo poi “da presumersi la totale ininfluenza della durata irragionevole della procedura giunta a definizione nel 2020 posto che la Useri non avrebbe potuto conseguire vantaggi patrimoniali ulteriori dopo il 2002, in sede di ulteriori riparti sino a quello finale”; 2. il Ministero della Giustizia resiste con controricorso; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 co. 1 n. 3), viene lamentata “la violazione e/o falsa applicazione degli artt.2, comma 2, comma 2 bis, comma 2 quinquies, comma 2 sexies e comma 2 septies, della l. 89/2001, 111 e 117 della Cost., 7, 6, par. 2, 1 e 13 CEDU”. Deduce la ricorrente che la Corte di Appello, individuando il giorno finale della durata della procedura, con il giorno dell’integrale soddisfacimento del credito, sarebbe entrata in contrasto con “tutte e disposizioni che regolano le ipotesi tassative di esclusione dell’indennizzo” ed avrebbe negato il diritto all’equa riparazione del pregiudizio patito da essa ricorrente per essere stata, anche dopo il riparto satisfattivo, parte della procedura fallimentare protrattasi per complessivi venti tre anni; 2. con il secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c., si lamenta “la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 bis, comma 1 della l. 89/2011”. Viene ancora dedotto che la Corte di Appello avrebbe negato alla ricorrente l’indennizzo senza aver “statuito alcuna delle ipotesi tassative di esclusione del diritto all’indennizzo regolamentate dall’art. 2 della l.89/2001”; 3. con il terzo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 co. 1 n. 4) c.p.c., si lamenta, “in relazione alla violazione dell’art. 132, co. 1, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 comma 6, della Cost., nullità della sentenza per mancanza di sillogismo giudiziale”. Viene dedotto che il decreto impugnato “denota illogicità manifesta” perché, “sulla scorta della (presunta) stabilità dell’attribuzione patrimoniale”, esclude il diritto della ricorrente all’equa riparazione del danno non patrimoniale, confondendo “l’aspetto economico con il turbamento”; 4. la tesi della odierna ricorrente secondo cui, fermo che il dies a quo per il calcolo del termine di durata ragionevole della procedura fallimentare deve essere individuato nel giorno del deposito della ammissione al passivo, il termine finale deve essere individuato nel giorno della chiusura definitiva della procedura fallimentare e non - come ritenuto dalla Corte di Appello- nel giorno in cui il creditore è stato soddisfatto contrasta con la consolidata giurisprudenza della Corte, con la conseguenza che il motivo, in riferimento a tale tesi, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n.1, c.p.c. L’art. 2, comma la effettiva durata della procedura fallimentare termina con l’integrale soddisfacimento del creditore ammesso (Cass. 24174/2022; Cass. n. 950/2011; Cass. n. 9922/20059). Solo nelle ipotesi di soddisfacimento parziale o di totale inadempimento deve aversi riguardo alla data in cui diviene definitivo il decreto di chiusura del fallimento o perché è stata compiuta la ripartizione dell’attivo o perché la procedura non può essere utilmente continuata per insufficienza dell’attivo (Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6081 non massimata; Cass. Civ., Sez. II, 29.3.2018, n.7864; Cass. 21.1.2015, n. 1091). Nella stessa linea di pensiero si è anche affermato il principio di diritto per cui in tema di giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, la determinazione dell'ammontare massimo di indennizzo concedibile non può superare il valore del giudizio presupposto, sicché, quando questo sia una procedura fallimentare, deve tenersi conto del "quantum" di credito non soddisfatto all'esito del decorso del periodo di ragionevole durata e, ulteriormente, dei pagamenti effettuati in attuazione dei piani di riparto intervenuti nel corso della procedura, dovendosi evitare che l'indennizzo sia superiore al danno (Cass. 15966/2022; Cass. n. 26858 del 04/10/2021). A seguito della riforma della legge fallimentare operata con il d.lgs. n. 5 del 9/1/2006, entrata in vigore il 16/7/2006, l'art. 114, co. 1, legge fallimentare dispone che I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione». Il testo del medesimo articolo precedentemente in vigore, si limitava ad affermare l'obbligo di restituzione del pagamento nel caso di revocazione positivamente esperita contro i creditori ammessi (art. 102), non statuiva, per il resto, il generale divieto di ripetibilità dei predetti pagamenti. Tuttavia, ai fini del profilo sostanziale della durata del processo anche nella disciplina previgente, applicabile al caso di specie, il dies ad quem della durata del processo doveva essere ancorato al soddisfacimento del credito essendo la possibilità di revocazione eventuale ed eccezionale. La tesi della ricorrente non tiene conto della lettera della legge che fissa in sei anni la durata della procedura “concorsuale” e porta alla conseguenza illogica per cui la parte che vede integralmente soddisfatto il proprio credito per tempo e che quindi non subisce alcun danno, avrebbe diritto ad un indennizzo per la durata del precesso che è eccessiva solo in riferimento ad altri creditori in concorso; 5. per il resto il primo motivo è, così come il secondo, inammissibile perché del tutto scollegato del contenuto del provvedimento impugnato. Si fa riferimento alle ipotesi disciplinate dai commi 2 quinquies, sexies e septies, dell’art. 2 della l.89 del 2001 in cui l’indennizzo non è riconosciuto o il pregiudizio si presume insussistente, malgrado il processo abbia avuto una durata eccessiva. Nel caso di specie invece la Corte di Appello ha correttamente affermato che la procedura aveva avuto termine, per la ricorrente, nel rispetto del limite di ragionevole durata previsto dalla legge. 6. il terzo motivo è inammissibile. La Corte di Appello non è incorsa in alcuna illogicità motivazionale: avendo accertato la durata ragionevole della procedura ha per ciò stesso negato qualsiasi pregiudizio per cui la odierna ricorrente potesse pretendere l’equa riparazione. 7. in conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 8. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la parte
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