CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 15966/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5728-2021 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Ric. 2021 n. 5728 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5728/2021 Numero sezionale 850/2022 Numero di raccolta generale 15966/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositato il 10/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d’Appello in composizione monocratica di accoglimento della domanda di equa riparazione in relazione ad una procedura fallimentare in corso dinanzi al Tribunale di Milano e pendente da 23 anni e otto mesi. 2. La Corte d’Appello di Milano accoglieva l’opposizione revocava il decreto opposto e condannava il Ministero della giustizia al pagamento in favore dell’opponente della somma di euro 5400. In particolare, la Corte evidenziava che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, l’articolo 2 bis, comma 3, l.n.89/2001 non consentiva di ritenere che il valore del giudizio presupposto dovesse determinarsi in base al credito non recuperato e non al credito ammesso allo stato passivo da parte del giudice delegato. 3. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di un motivo di ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 2 bis, comma 3, l. n.89 del 2001. Ric. 2021 n. 5728 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5728/2021 Numero sezionale 850/2022 Numero di raccolta generale 15966/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 La censura ha ad oggetto il valore della causa nell’ambito di una procedura fallimentare in caso di parziale soddisfazione del credito ammesso al passivo entro il termine ragionevole. Secondo il ministero ricorrente il limite posto dalla norma indicate in rubrica secondo cui la misura dell’indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa imponeva nella specie di non liquidare una somma superiore rispetto al credito rimasto insoddisfatto. In altri termini la Corte d’Appello avrebbe erroneamente identificato il valore della causa con la somma ammessa al passivo mentre la norma fa riferimento al diritto accertato dal giudice, sicché qualora un credito risulti ammesso al passivo per una somma poi la quasi totalità della medesima sia stata soddisfatta entro il termine della durata ragionevole e solo alla somma residua che deve farsi riferimento per individuare il valore della causa. Infatti, richiamata la giurisprudenza di legittimità, il ricorrente evidenzia che il valore economico rimasto in bilico non corrispondeva all’intera somma ammessa al passivo ma solo alla residua somma non liquidata al ricorrente nel termine di durata ragionevole. Pertanto, il turbamento del Tornicelli, collegato al protrarsi del fallimento, doveva essere per l’effetto parametrato prendendo a riferimento l’importo residuo e non l’intero credito ammesso al passivo. 2. Il motivo di ricorso è fondato. Ai sensi dell'art. 2 -bis, comma 3, della legge n. 689/81, "La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice". Questa Corte ha evidenziato (Cass. n.8289/2019) che lo scopo della norma, che positivizza un'esigenza avvertita, sia pure Ric. 2021 n. 5728 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5728/2021 Numero sezionale 850/2022 Numero di raccolta generale 15966/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 con accenti e tecniche differenti, tanto nella giurisprudenza della Corte EDU (v. sentenza 21 dicembre 2010, divenuta definitiva il 20 giugno 2011, nel caso Gaglione ed altri c. Italia) quanto nei precedenti di questa Corte Suprema (cfr. Cass. n. 633 del 2014; Cass. n. 12937 del 2012), è di evitare il rischio di sovra compensazioni, se non addirittura di occasionali e insperati arricchimenti. Peraltro, questa Corte ha avuto modo di affermare più volte, che il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla legge n. 89 del 2001 si fonda non sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patem subito (cfr. fra le tante, Cass. n. 28749 del 2018; Cass. n. 22646 del 2018; Cass. n. 13083 del 2011; Cass. n. 23416 del 2009). Nel solco di questo indirizzo, e con specifico riferimento al caso di specie, di recente si è affermato il seguente principio di diritto cui il Collegio intende dare continuità: «In tema di giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, la determinazione dell'ammontare massimo di indennizzo concedibile non può superare il valore del giudizio presupposto, sicché, quando questo sia una procedura fallimentare, deve tenersi conto del "quantum" di credito non soddisfatto all'esito del decorso del periodo di ragionevole durata e, ulteriormente, dei pagamenti effettuati in attuazione dei piani di riparto intervenuti nel corso della procedura, dovendosi evitare che l'indennizzo sia superiore al danno» (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26858 del 04/10/2021, Rv. 662374 - 01). Ric. 2021 n. 5728 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5728/2021 Numero sezionale 850/2022 Numero di raccolta generale 15966/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 In tale pronuncia si è evidenziato che nel periodo di ragionevole durata del giudizio presupposto non si ha diritto ad alcun indennizzo, sicché il quantum del credito nel medesimo periodo non ha precipua valenza, e in ordine alle pretese soddisfatte nel periodo di ragionevole durata, "non è configurabile un pregiudizio per l'irragionevole durata della procedura fallimentare". In conclusione, la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 26/04/2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 5728 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E