CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 09815/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 17 marzo 2022, riformando la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Catania, in data 14 luglio 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., e dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art. 490 cod. pen., rideterminando, di conseguenza, la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che, peraltro genericamente, contesta una violazione di legge nel mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma terzo dell'art. 648-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto, come correttamente rilevato dal secondo giudice a pagina 3, il reato presupposto del riciclaggio è stato individuato fin dall'imputazione come furto aggravato (quantomeno) dall'esposizione a pubblica fede, sicché non sussistono i presupposti edittali per l'applicazione dell'invocata attenuante; Considerato che anche la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, in quanto il richiamo ai precedenti penali gravanti sull'imputato, e all'assenza di elementi positivi valutabili, cui fa riferimento il primo giudice, consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279549 - 02); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]