CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 ottobre 2026
Cassazione n. 26683/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],3752 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1278/2025 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 03/06/2025 R.G.N. 803/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25296/2025 Numero di raccolta generale 26683/2026Num ero sezionale 3752/2026 Data pubblicazione 12/10/20261.- La Corte di appello di Napoli ha rigettato il gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA] in punto di spese di lite avverso lasentenza del Tribunale di Napoli che, nel dichiarare cessata lamateria del contendere nel giudizio dalla stessa proposto perottenere l’assegno sociale, in ragione del riconoscimento in viaamministrativa della prestazione da parte dell’INPS e delpagamento dei ratei già maturati pari alla somma di euro2.577,80, aveva, in virtù del principio della soccombenza virtuale,condannato l’INPS al pagamento delle spese di giudizio pari adeuro 1.300,00, oltre spese generali, IVA e CPA.La Corte di appello di Napoli ha ritenuto che la somma liquidatarientrasse nei minimi tariffari previsti, dovendosi fare riferimentoa un valore compreso nello scaglione da 1.100,01 a 5.200,00 euroe risultando rimborsabili le spese per la prima, la seconda e laquarta fase di cui all’art. 5 del d.m. n. 55/2014 e non anche per laterza relativa all’istruttoria/trattazione, fase in relazione alla qualenel giudizio di primo grado non era stata svolta attività alcuna.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] un’unica censura.3.- L’INPS resiste con controricorso.4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- La parte ricorrente con la censura denuncia violazione efalsa applicazione dell’art. 13, comma 1, c.p.c. (art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte di appello erratonell’individuazione dello scaglione da applicare, in quanto inapplicazione dell’art. 13, primo comma, c.p.c. nelle cause inmateria assistenziale il valore si determina in base alle sommeNumero registro generale 25296/2025 Numero di raccolta generale 26683/2026Num ero sezionale 3752/2026 Data pubblicazione 12/10/2026dovute per due anni, ritenendo così che il valore della causa fossedeterminato dalle somme corrisposte a titolo di arretrati pari adeuro 2.577,80 in luogo della somma di euro 13.404,56.2.- Le prestazioni di assistenza sociale hanno naturaalimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato dibisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioniprevidenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo ehanno più ampia funzione di tutela. Pertanto, nelle controversierelative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini dellaliquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterioprevisto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ. perle cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo ècontroverso, il valore si determina in base all'ammontare dellesomme dovute per due anni (così Cass., SS.UU., n. 10454/2015,conforme Cass. n. 19020/2018).Questa Corte ha precisato che “l'ammontare delle dueannualità deve ritenersi come limite massimo; se la prestazioneha durata inferiore il valore della causa si determina con riguardoa tale durata” (così Cass. n. 24319/2016).3.- La fattispecie in esame è caratterizzata dal fatto che laparte ricorrente ha proposto l’originario ricorso in primo gradovolto ad ottenere l’assegno sociale che non le era statoriconosciuto in sede amministrativa a decorrere dal gennaio 2023;nello stesso giudizio di primo grado l’INPS nel costituirsi ha rilevatodi avere riconosciuto la prestazione assistenziale, con pagamentodelle somme arretrate maturate fino al giugno 2023 pari a euro2.577,80. Il Tribunale, quindi ha dichiarato cessata la materia delcontendere.4.- Alla luce della descritta vicenda processuale la Corte diappello ha ritenuto di determinare il valore della causa ai fini delloscaglione applicabile, sulla base dell’ammontare della sommaNumero registro generale 25296/2025 Numero di raccolta generale 26683/2026Num ero sezionale 3752/2026 Data pubblicazione 12/10/2026effettivamente corrisposta in favore della ricorrente a titolo diarretrati e non applicando il criterio di cui all’art. 13, primo comma,c.p.c.5.- Nel caso di cessazione della materia del contendere, al finedi determinare il valore della causa per la liquidazione delle spesedi lite, deve farsi riferimento alla res controversa, cioè al valoredel bene che l’attore intende conseguire con il giudizio.Nella fattispecie in esame la res controversa non era dataesclusivamente, come ritenuto dalla Corte di appello, dal valoredei ratei non corrisposti, ma dal riconoscimento della prestazioneassistenziale richiesta, riconoscimento non avvenuto in sedeamministrativa.6.- La cessazione della materia del contendere, allora, èconseguita non solo in virtù del pagamento dei ratei maturati, main primo luogo, circostanza che si pone a monte del pagamentodei ratei maturati, per essere stata la prestazione già riconosciutain via amministrativa, ma in una fase successiva rispetto allarichiesta dell’assistita tanto da indurla ad avviare il giudizio.Se l’originaria domanda era volta al riconoscimento dellaprestazione, il valore della causa, pur se nelle more sia intervenutauna dichiarazione di cessazione della materia del contendere, deveessere determinato ai sensi dell’art. 13, primo comma, c.p.c.,salva l’ipotesi, che non ricorre nella fattispecie, che la durata dellaprestazione riconosciuta risulti inferiore alle due annualità.7.- Alla luce di tali considerazioni, il motivo – prospettato inosservanza dei principi di specificazione e di allegazione di cui agliartt. 366 e 369 c.p.c., nel rispetto del principio di autosufficienzadel ricorso come interpretato da Cass. S.U. n. 8950/2022 (exmultis, Cass. n. 15169/2020), con precise indicazioni della tariffache sarebbe stata pertinente, essenziali per consentire a questaNum ero registro generale 25296/2025 Numero di raccolta generale 26683/2026Numero sezionale 3752/2C0o26rte di legittimità di valutare la fondatezza del ricDoartsao p, upbrbelicvaiaz ione 12/10/2026mera verifica della veridicità di quanto affermato – è fondato.8.- La ricorrente, ai sensi delle tariffe previste dal d.m. n.147/2022, vigenti al momento della liquidazione, identifica ilvalore minimo del dovuto, non contestando la decisione della Cortedi appello nella parte in cui non ha ritenuto di dover riconoscere ilcompenso per la fase di istruttoria/trattazione, in euro 1.865,00.Il calcolo eseguito è, allora, corretto, in quanto, applicando ivalori minimi a ciascuna fase, spettano per la prima fase euro465,00 per studio controversia, euro 389,00 per la faseintroduttiva ed euro 1.011,00 per la fase decisionale.9.- Poiché il Tribunale, nella sentenza confermata dalla Cortedi appello, ha liquidato le spese in € 1.300,00, senza indicare ilsistema adottato, in violazione dei parametri fissati dal d.m. n.147/2022, in particolare, riconoscendo un importo al di sotto dellasoglia minima delle tariffe professionali, sussiste la violazione dilegge denunziata.La giurisprudenza di questa Corte ha affermato l’inderogabilitàdei valori minimi in assenza di convenzione fra le parti (Cass. n.9815/2023) ovvero la possibilità di una motivazione giudiziale perl’ulteriore scostamento e la misura di esso (Cass. n. 15506/2024,che richiama ord. n.14198/2022, ed altre, n.19989/2021 e n.89/2021), e la possibilità di deroga con riguardo ai soli valorimassimi, fermi restando “in ogni caso” i valori minimi (Cass. n.26734/2024).10.- Occorre, infine, precisare che non può tenersi conto delladoglianza relativa alla mancata applicazione, nella liquidazionedelle spese del giudizio di primo grado da parte della Corte diappello, della maggiorazione del compenso ex art. 4, comma 1 bis,del d.m. n. 55 del 2014, in quanto censura meramente enunciata,senza che sia stata sviluppata con un motivo esplicito e specifico.Num ero registro generale 25296/2025 Numero di raccolta generale 26683/2026Numero sezionale 3752/2026 11.- Per quanto riguarda la richiesta di applDicaataz ipounbeb lidcaezl ione 12/10/2026medesimo istituto per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità, si osserva che non è sufficiente il mero "utilizzo delprocesso telematico", essendo richiesto, invece, che la redazionedegli atti giudiziari e la produzione dei documenti venganoeffettuate con tecniche informatiche più raffinate, che consentanodi "navigare" all'interno dell'atto stesso e dei documenti allegaticon tecniche "ipertestuali" (indici e riferimenti incrociati), cosìriducendo significativamente i tempi di consultazione (Cass. n.2136/2023).Cass. n. 28749/2025 ha poi precisato che, su questi principi,non ha inciso la modifica normativa introdotta dal d.m. n. 147 del2022 che ha espunto, dal testo originario della norma,l’espressione «di regola». L’aumento presuppone sempre non soloil deposito in via telematica, ma anche la possibilità di utilizzo dicollegamenti ipertestuali che consentano di “navigare”agevolmente e rapidamente all’interno del testo.Considerato lo specifico oggetto del giudizio di legittimità, nonsussistono ragioni per il ricorso alla richiesta maggiorazione.12.- In definitiva, il ricorso deve essere accolto, per le ragionisopra illustrate, e la sentenza della Corte di appello va cassata inparte qua limitatamente alla pronuncia sulle spese del giudizio diprimo grado.La circostanza che la violazione della normativa è collegataesclusivamente al riconoscimento di compensi professionali inmisura inferiore ai minimi inderogabili consente di decidere nelmerito il giudizio, quantificando le somme spettanti in euro1.865,00, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarsi infavore del procuratore che si era dichiarato antistatario.L’INPS, soccombente nel presente giudizio, deve esserecondannato al pagamento in favore della parte ricorrente delleNumero registro generale 25296/2025 Numero di raccolta generale 26683/2026Num ero sezionale 3752/2026 Data pubblicazione 12/10/2026spese del giudizio di legittimità, da distrarsi in favore delprocuratore che si è dichiarato antistatario. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenzaimpugnata e, decidendo nel merito, condanna l’INPS al pagamentoin favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di primo gradoquantificate in euro 1.865,00, oltre spese generali nella misura del15 per cento e accessori di legge, da distrarsi in favore delprocuratore, detratte le somme eventualmente già corrisposte pergli stessi titoli.Condanna l’INPS al pagamento, in favore della ricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 350,00 percompensi, in euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generalinella misura del 15 per cento e agli accessori di legge, da distrarsiin favore del procuratore.Roma, deciso all’adunanza camerale del 30 settembre 2026La PresidenteRossana Mancino