Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26734/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

are la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2964/2018 del ruolo generale, proposto DA (1) D EBBIA S ERGIO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 58T08 I462 S), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1958 ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA], n. 55, (2) M ALDINA L AURA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 79R44 I462 A), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 ottobre 1979 e residente a Castellaro (RE) al [OSCURATO:PERSONA] XXIII, n. 17, (3) M ALDINA V ALENTINA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 81M58 I462 E), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 agosto 1981 ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA], n. 55, (4) M ALDINA D OMENICO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 52R05 G972 G), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 ottobre 1952 e residente a Sassuolo, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 55, rappresentati e difesi, disgiuntamente, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 52P25 F257 P) del Foro di Modena e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 54T60 H501 R), domiciliati presso lo studio di quest’ultima, in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 46. - RICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RESISTENTE – per la cassazione della sentenza n. 1933/14/2017 della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 19 giugno 2017; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio celebratasi in data 3 luglio 2024; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna accoglieva l’appello proposto dai suindicati ricorrenti contro la pronuncia n. 115/2/2013 della Commissione tributaria provinciale di Modena in controversia avente ad oggetto l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro in relazione ad un atto di vendita e condannava l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite liquidandole nella somma di 1.000,00 €, oltre accessori;

2. avverso tale sentenza i suindicati ricorrenti proponevano ricorso per cassazione, notificato ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., l’11 gennaio 2018, formulando un unico motivo d’impugnazione, depositando memoria in data 18 giugno 2024;

3. l’Agenza delle Entrate, con nota del 12 marzo 2018, dando atto di non essersi costituita nei termini, ha riservato la facoltà di partecipare all’eventuale discussione della causa. [OSCURATO:PERSONA] :

1. con l’unico motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., i contribuenti hanno lamentato la violazione degli artt. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nei vari testi vigenti dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2016, nonchè dell’art.92 cod. proc. civ., del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, dell’art. 9 d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, del d.m. 14 marzo 2014, n. 55 e degli artt. 1, 2,

4. 11, 27 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, assumendo che, in relazione ad un controversia di valore ricompreso nello scaglione tra 5.000,00 € e 26.000,00 €, il Giudice regionale, pur accogliendo l’appello, aveva liquidato solo le spese del secondo grado di giudizio, disattendendo senza motivazione la nota spese e senza considerare le spese vive sopportate dagli istanti nei due gradi di merito, le spese e l’indennità di trasferta, nonché la maggiorazione per i quattro ricorsi proposti in primo grado successivamente riuniti;

2. Il ricorso va accolto per i seguenti motivi e principi;

3. come più volte precisato dalla Suprema Corte, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, atteso che, in base al disposto dell'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (così, ex multis, Cass, 22 agosto 2018, n. 20920; Cass., 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass., 18 marzo 2014, n. 625);

4. secondo consolidato orientamento di questa Corte in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata (cfr. Cass., 30 marzo 2011, n.7293; Cass., 2 novembre 2012, n. 18890);

5. in tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico solo per gli onorari e non anche per le spese, ex art. 5 d.m. n. 392 del 1990 (ed ora anche in relazione al d.m. 55/2014), compenso sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione del 20% in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass., 28 maggio 2018, n. 13276);

6. dopo la riunione occorre stabilire, con valutazione oggetto di espressa motivazione (cfr. Cass., 28 dicembre 2022, n. 37930), se competa o meno al difensore la maggiorazione prevista per la difesa di più parti ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.m. 55/14; 7.in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso» (cfr. Cass., 3 giugno 2024, n. 15506, che richiama Cass., 5 maggio 2022, n. 14198; e Cass., 7 gennaio 2021,n., 89, Cass., 13 giugno 2021, n. 19989);

8. in linea generale, a seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell’art. 4 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 con il D.M. 8 marzo 2018 n. 37, mentre non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritemersi avere carattere inderogabile (Cass., 13 aprile 2023, n. 9815; Cass., 20 ottobre 2023, n. 29184; Cass. 19 aprile 2023, n. 10438; Cass., 24 aprile 2024, n. 11102), non appare del tutto esclusa, in astratto, la possibilità del superamento dei valori massimi, sebbene ciò possa avvenire, evidentemente, solo in casi del tutto eccezionali e sulla base di specifica, effettiva e adeguata motivazione.

Tale conclusione si fonda sul rilievo che l’attuale formulazione dell’art. 4, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, come infine modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, mentre prevede genericamente la possibilità di un aumento fino al 50% dei valori medi dello scaglione, consente corrispettivamente, una diminuzione di essi “in ogni caso” non oltre il 50%: ciò induce a ritenere che solo per la diminuzione il limite del 50% dei valori medi sia assolutamente inderogabile (“in ogni caso”), mentre per l’aumento possano continuare ad applicarsi i principi di diritto più sopra enunciati, che consentono una deroga anche del limite massimo previsto dalla tariffa, peraltro solo in casi eccezionali e sulla base di specifica, adeguata e puntuale motivazione (così Cass., 3 giugno 2024, n. 15506);

9. in tema di spese processuali, i parametri previsti dal d.m. n. 37 del 2018, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto a condizione che a tale data non sia stata ancora completata la prestazione professionale, ancorché essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata (cfr., tra le tante, Cass., 26 ottobre 2018 e la giurisprudenza ivi citata);

10. la decisione della Commissione regionale non si è uniformata a tali principi, per cui il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA] – in diversa composizione – perché provveda ad effettuare la liquidazione delle spese di giudizio, applicando i suindicati criteri, oltre a regolare le spese del presente grado di giudizio di legittimità.

P .

Q .

M . la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
are la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2964/2018 del ruolo generale, proposto DA (1) D EBBIA S ERGIO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 58T08 I462 S), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1958 ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA], n. 55, (2) M ALDINA L AURA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 79R44 I462 A), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 ottobre 1979 e residente a Castellaro (RE) al [OSCURATO:PERSONA] XXIII, n. 17, (3) M ALDINA V ALENTINA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 81M58 I462 E), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 agosto 1981 ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA], n. 55, (4) M ALDINA D OMENICO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 52R05 G972 G), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 ottobre 1952 e residente a Sassuolo, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 55, rappresentati e difesi, disgiuntamente, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 52P25 F257 P) del Foro di Modena e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 54T60 H501 R), domiciliati presso lo studio di quest’ultima, in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 46. - RICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RESISTENTE – per la cassazione della sentenza n. 1933/14/2017 della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 19 giugno 2017; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio celebratasi in data 3 luglio 2024; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna accoglieva l’appello proposto dai suindicati ricorrenti contro la pronuncia n. 115/2/2013 della Commissione tributaria provinciale di Modena in controversia avente ad oggetto l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro in relazione ad un atto di vendita e condannava l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite liquidandole nella somma di 1.000,00 €, oltre accessori; 2. avverso tale sentenza i suindicati ricorrenti proponevano ricorso per cassazione, notificato ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., l’11 gennaio 2018, formulando un unico motivo d’impugnazione, depositando memoria in data 18 giugno 2024; 3. l’Agenza delle Entrate, con nota del 12 marzo 2018, dando atto di non essersi costituita nei termini, ha riservato la facoltà di partecipare all’eventuale discussione della causa. [OSCURATO:PERSONA] : 1. con l’unico motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., i contribuenti hanno lamentato la violazione degli artt. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nei vari testi vigenti dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2016, nonchè dell’art.92 cod. proc. civ., del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, dell’art. 9 d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, del d.m. 14 marzo 2014, n. 55 e degli artt. 1, 2, 4. 11, 27 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, assumendo che, in relazione ad un controversia di valore ricompreso nello scaglione tra 5.000,00 € e 26.000,00 €, il Giudice regionale, pur accogliendo l’appello, aveva liquidato solo le spese del secondo grado di giudizio, disattendendo senza motivazione la nota spese e senza considerare le spese vive sopportate dagli istanti nei due gradi di merito, le spese e l’indennità di trasferta, nonché la maggiorazione per i quattro ricorsi proposti in primo grado successivamente riuniti; 2. Il ricorso va accolto per i seguenti motivi e principi; 3. come più volte precisato dalla Suprema Corte, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, atteso che, in base al disposto dell'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (così, ex multis, Cass, 22 agosto 2018, n. 20920; Cass., 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass., 18 marzo 2014, n. 625); 4. secondo consolidato orientamento di questa Corte in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata (cfr. Cass., 30 marzo 2011, n.7293; Cass., 2 novembre 2012, n. 18890); 5. in tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico solo per gli onorari e non anche per le spese, ex art. 5 d.m. n. 392 del 1990 (ed ora anche in relazione al d.m. 55/2014), compenso sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione del 20% in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass., 28 maggio 2018, n. 13276); 6. dopo la riunione occorre stabilire, con valutazione oggetto di espressa motivazione (cfr. Cass., 28 dicembre 2022, n. 37930), se competa o meno al difensore la maggiorazione prevista per la difesa di più parti ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.m. 55/14; 7.in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso» (cfr. Cass., 3 giugno 2024, n. 15506, che richiama Cass., 5 maggio 2022, n. 14198; e Cass., 7 gennaio 2021,n., 89, Cass., 13 giugno 2021, n. 19989); 8. in linea generale, a seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell’art. 4 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 con il D.M. 8 marzo 2018 n. 37, mentre non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritemersi avere carattere inderogabile (Cass., 13 aprile 2023, n. 9815; Cass., 20 ottobre 2023, n. 29184; Cass. 19 aprile 2023, n. 10438; Cass., 24 aprile 2024, n. 11102), non appare del tutto esclusa, in astratto, la possibilità del superamento dei valori massimi, sebbene ciò possa avvenire, evidentemente, solo in casi del tutto eccezionali e sulla base di specifica, effettiva e adeguata motivazione. Tale conclusione si fonda sul rilievo che l’attuale formulazione dell’art. 4, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, come infine modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, mentre prevede genericamente la possibilità di un aumento fino al 50% dei valori medi dello scaglione, consente corrispettivamente, una diminuzione di essi “in ogni caso” non oltre il 50%: ciò induce a ritenere che solo per la diminuzione il limite del 50% dei valori medi sia assolutamente inderogabile (“in ogni caso”), mentre per l’aumento possano continuare ad applicarsi i principi di diritto più sopra enunciati, che consentono una deroga anche del limite massimo previsto dalla tariffa, peraltro solo in casi eccezionali e sulla base di specifica, adeguata e puntuale motivazione (così Cass., 3 giugno 2024, n. 15506); 9. in tema di spese processuali, i parametri previsti dal d.m. n. 37 del 2018, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto a condizione che a tale data non sia stata ancora completata la prestazione professionale, ancorché essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata (cfr., tra le tante, Cass., 26 ottobre 2018 e la giurisprudenza ivi citata); 10. la decisione della Commissione regionale non si è uniformata a tali principi, per cui il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA] – in diversa composizione – perché provveda ad effettuare la liquidazione delle spese di giudizio, applicando i suindicati criteri, oltre a regolare le spese del presente grado di giudizio di legittimità. P . Q . M . la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Co
Sentenza Cassazione n. 26734/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris