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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 30938/2024

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 52/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. . -controricorrentee ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el Lazio n. 2615/2021, depositata in data 19.05.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2024 dal Presidente relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] Presidente - Rel. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: plusvalenza- cessione terreno- pervenuto per successione CC. 15/11/2024 1.L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio di cui all’epigrafe, cheha : a) accolto, quanto alla fase rescindente, il suo ricorso per la revocazione della sentenza n. 1537/2018 della medesima Commissione t ributaria regionale del Lazio, che aveva respinto l’appello proposto dall a stessa Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] averso l’avviso d’accertamento, relativo all’Irpef di cui all’ anno 2010.

Con tale atto si imputava al contribuente di non aver dichiarato, nell’ anno d’imposta 2010, la plusvalenza conseguente alla cessione, nel 2007, ad un’impresa di costruzioni, in permuta con immobili (porzioni di fabbricati ad uso residenziale) da costruire, di un terreno edificabile, del quale era comproprietario con i fratelli Ada ed Amedeo, i quali a loro volta avevano ceduto contestualmente, alla medesima acquirente, in permuta le rispettive quote di comproprietà.

Il terreno era pervenuto ai fratelli Nardi pro quota a seguito della successione mortis causa prima del padre [OSCURATO:PERSONA], di cui era coerede anche la moglie [OSCURATO:PERSONA], e successivamente di quest’ultima, deceduta nel 2014; b) rigettato, in fase rescissoria, l’appello erariale. [OSCURATO:PERSONA] si difende con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo.

Il P.M., nella persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso principale.

Considerato che: 1.Con l’unico motivo la ricorrente Agenzia denunzia , ai sensi dell’art. 360 , n. 3,c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 67 e e 68 del d.P.R. n. 917 del 1986, lamentando che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente identificato l’anno d’imposta nel quale si sarebbe realizzata la plusvalenza con quello (2009) nel quale nel quale gli immobili futuri, che costituiscono l’attribuzione di ricchezza derivante dalla cessione in permuta del terreno, sono venuti ad esistenza e sono entrati nel patrimonio dei fratelli Nardi, compreso il contribuente.

Assume invece la ricorrente che la plusvalenza si sarebbe realizzata nel 2010, ovvero al momento nel quale è avvenuta la specificazione catastale e la consegna degli immobili costruiti dall’impresa ed acquistati dai fratelli Nardi per effetto della permuta del 2007.

Il motivo è infondato.

Infatti, come questa Corte ha già chiarito, in tema di Irpef, in caso di permuta di cosa esistente (un terreno) con una futura (la realizzazione di un fabbricato), la plusvalenza si realizza nel momento in cui la costruzione viene ad esistenza, entrando così nel patrimonio del cedente(Cass. n. 4711/2017 ), dovendosi escludere che possa invece rilevare l'atto di identificazione catastale (Cass. n. 4711/2017, in motivazione) o la consegna al permutante acquirente del bene realizzato.

Tale soluzione è peraltro coerente con la ricostruzione della medesima fattispecie sul versante civilistico, essendo indirizzo consolidato di questa Corte quello per cui,in applicazione delle norme sullavendita, in quanto compatibili, l'effetto traslativo si verifica ex art. 1472 c .c. non appena la cosa viene ad esistenza, momento che si identifica, quando lacosa futura consista in una porzione dell'edificio che il permutante costruttore si è impegnato a realizzare, nella conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali, senza che abbiano rilevanza le rifiniture o gli accessori, così come conforta la lettera dell'art. 2645-bisultimo comma c.c. (Cass. n. 24172 / 2013 ; conforme ex plurimis , Cass. n. 13398/2024).

Non ha quindi erratoin diritto la CTR nell’aver attribuito rilevanza al l’anno d’imposta nel quale i beni immobili acquisiti in permuta dal contribuente sono stati realizzati.

La collocazione temporale di tale momento nel 2009 costituisce poi il risultato di un giudizio di fatto del giudice a quo, sotto questo aspetto non censurato espressamente dal ricorso e, comunque, non censurabile in questa sede di legittimità.

Atteso che il giudizio ha per oggetto la plusvalenza che l’Ufficio, sin dall’atto di accertamento, assume verificatasi nell’anno d’imposta 2010, una volta accertato in giudizio che il relativo presupposto dell’imposizione non si è realizzato in tale periodo, ma in uno diverso, viene meno il fondamento della sola pretesa erariale oggetto dell’avviso qui sub iudice, connotato dalla sua riferibilità temporale ad una specifica annualità, senza che possa ritenersi fungibile, nell’interesse di nessuna delle parti, la relativa imputazione temporale secondo i criteri legali di competenza, che sono tassativi edinderogabili, non essendo consentito al contribuente – ma nenache all’Amministrazione- di ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo del reddito ad un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come "esercizio dicompetenza" ( ex multis Cass. ez. 5, n. 26665/2009 ) .

La caducazione, per violazione di tali criteri, dell’accertamento impugnato rende quindi irrilevante la censura proposta dall’Agenzia relativamente alla quantificazionedel valore delfondo ceduto nella permuta, così come puntualmente dedotto anche dal P.G. 2.Il rigetto del ricorso principale preclude la decisione su quello incidentale condizionato, che rimane assorbito.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,non si applica l’art. 13 comma 1- quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato, condannando la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 52/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. . -controricorrentee ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el Lazio n. 2615/2021, depositata in data 19.05.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2024 dal Presidente relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] Presidente - Rel. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: plusvalenza- cessione terreno- pervenuto per successione CC. 15/11/2024 1.L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio di cui all’epigrafe, cheha : a) accolto, quanto alla fase rescindente, il suo ricorso per la revocazione della sentenza n. 1537/2018 della medesima Commissione t ributaria regionale del Lazio, che aveva respinto l’appello proposto dall a stessa Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] averso l’avviso d’accertamento, relativo all’Irpef di cui all’ anno 2010. Con tale atto si imputava al contribuente di non aver dichiarato, nell’ anno d’imposta 2010, la plusvalenza conseguente alla cessione, nel 2007, ad un’impresa di costruzioni, in permuta con immobili (porzioni di fabbricati ad uso residenziale) da costruire, di un terreno edificabile, del quale era comproprietario con i fratelli Ada ed Amedeo, i quali a loro volta avevano ceduto contestualmente, alla medesima acquirente, in permuta le rispettive quote di comproprietà. Il terreno era pervenuto ai fratelli Nardi pro quota a seguito della successione mortis causa prima del padre [OSCURATO:PERSONA], di cui era coerede anche la moglie [OSCURATO:PERSONA], e successivamente di quest’ultima, deceduta nel 2014; b) rigettato, in fase rescissoria, l’appello erariale. [OSCURATO:PERSONA] si difende con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo. Il P.M., nella persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso principale. Considerato che: 1.Con l’unico motivo la ricorrente Agenzia denunzia , ai sensi dell’art. 360 , n. 3,c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 67 e e 68 del d.P.R. n. 917 del 1986, lamentando che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente identificato l’anno d’imposta nel quale si sarebbe realizzata la plusvalenza con quello (2009) nel quale nel quale gli immobili futuri, che costituiscono l’attribuzione di ricchezza derivante dalla cessione in permuta del terreno, sono venuti ad esistenza e sono entrati nel patrimonio dei fratelli Nardi, compreso il contribuente. Assume invece la ricorrente che la plusvalenza si sarebbe realizzata nel 2010, ovvero al momento nel quale è avvenuta la specificazione catastale e la consegna degli immobili costruiti dall’impresa ed acquistati dai fratelli Nardi per effetto della permuta del 2007. Il motivo è infondato. Infatti, come questa Corte ha già chiarito, in tema di Irpef, in caso di permuta di cosa esistente (un terreno) con una futura (la realizzazione di un fabbricato), la plusvalenza si realizza nel momento in cui la costruzione viene ad esistenza, entrando così nel patrimonio del cedente(Cass. n. 4711/2017 ), dovendosi escludere che possa invece rilevare l'atto di identificazione catastale (Cass. n. 4711/2017, in motivazione) o la consegna al permutante acquirente del bene realizzato. Tale soluzione è peraltro coerente con la ricostruzione della medesima fattispecie sul versante civilistico, essendo indirizzo consolidato di questa Corte quello per cui,in applicazione delle norme sullavendita, in quanto compatibili, l'effetto traslativo si verifica ex art. 1472 c .c. non appena la cosa viene ad esistenza, momento che si identifica, quando lacosa futura consista in una porzione dell'edificio che il permutante costruttore si è impegnato a realizzare, nella conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali, senza che abbiano rilevanza le rifiniture o gli accessori, così come conforta la lettera dell'art. 2645-bisultimo comma c.c. (Cass. n. 24172 / 2013 ; conforme ex plurimis , Cass. n. 13398/2024). Non ha quindi erratoin diritto la CTR nell’aver attribuito rilevanza al l’anno d’imposta nel quale i beni immobili acquisiti in permuta dal contribuente sono stati realizzati. La collocazione temporale di tale momento nel 2009 costituisce poi il risultato di un giudizio di fatto del giudice a quo, sotto questo aspetto non censurato espressamente dal ricorso e, comunque, non censurabile in questa sede di legittimità. Atteso che il giudizio ha per oggetto la plusvalenza che l’Ufficio, sin dall’atto di accertamento, assume verificatasi nell’anno d’imposta 2010, una volta accertato in giudizio che il relativo presupposto dell’imposizione non si è realizzato in tale periodo, ma in uno diverso, viene meno il fondamento della sola pretesa erariale oggetto dell’avviso qui sub iudice, connotato dalla sua riferibilità temporale ad una specifica annualità, senza che possa ritenersi fungibile, nell’interesse di nessuna delle parti, la relativa imputazione temporale secondo i criteri legali di competenza, che sono tassativi edinderogabili, non essendo consentito al contribuente – ma nenache all’Amministrazione- di ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo del reddito ad un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come "esercizio dicompetenza" ( ex multis Cass. ez. 5, n. 26665/2009 ) . La caducazione, per violazione di tali criteri, dell’accertamento impugnato rende quindi irrilevante la censura proposta dall’Agenzia relativamente alla quantificazionedel valore delfondo ceduto nella permuta, così come puntualmente dedotto anche dal P.G. 2.Il rigetto del ricorso principale preclude la decisione su quello incidentale condizionato, che rimane assorbito. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,non si applica l’art. 13 comma 1- quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato, condannando la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli
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