CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15107/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atura generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. inpersona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difesedall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– resistenti –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, n.2913/2021, depositata il 01/04/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni scritte rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte revochi ilNumero registro generale 22327/2021Numero sezionale 3485/2026Numero di raccolta generale 15107/2026Data pubblicazione 19/05/2026decreto di estinzione, n. 30858/2025 e accolga il primo motivo delricorso, respingendo i restanti.1. L’Agenzia delle entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione – ai finiIres, Irap e Iva e ai fini delle ritenute, non operate, sugli utilipresuntivamente distribuiti, in ragione della ristretta base azionaria,alla socia non qualificata – un maggior imponibile per l’anno di imposta2013 stante il disconoscimento di costi portati in deduzione el’accertamento di maggiori componenti di reddito. Poiché nel corso delmedesimo anno la società si era scissa, costituendo la [OSCURATO:SOCIETA].,l’Ufficio, sul presupposto che dei debiti tributari dovesse rispondereanche la società beneficiaria, notificava l’atto impositivo pure aquest'ultima.2. Le società ricorrevano innanzi alla C.t.p. di Napoli che accoglievala domanda solo parzialmente. Interponevano gravame entrambe leparti e la C.t.r. accoglieva parzialmente sia l’appello principaledell’Amministrazione che l’appello incidentale delle contribuenti.In particolare – per quanto ancora di rilievo in ragione degli specificimotivi di ricorso per cassazione – il Giudice del secondo grado rigettaval’appello dell’Amministrazione, confermando la sentenza di primo gradoche aveva rideterminato la sanzione per l’erronea imputazionetemporale di alcuni componenti passivi nella misura fissa di euro250,00 anziché nella misura proporzionale inflitta dall’Ufficio;accoglieva, invece, l’appello incidentale delle società e, per l’effetto,concludeva, in riforma della sentenza di primo grado, per l’illegittimitàdel recupero a tassazione della sopravvenienza rappresentata dalcorrispettivo della cessione di un contratto di leasing relativo ad unimbarcazione e del recupero connesso ai costi di ammortamentorelativi a mobili e arredi dell’attività di ristorazione portati in deduzione.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 22327/2021Numero sezionale 3485/2026Numero di raccolta generale 15107/2026Data pubblicazione 19/05/20263. Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorsoper cassazione.4. In data 12 settembre 2024 le due società, rimaste intimate,depositavano memoria con la quale evidenziavano che i carichi riferitiall’avviso di accertamento impugnato nel giudizio erano stati iscritti aruolo con documento n. 67119015718502004000 per la [OSCURATO:PERSONA] e condocumento n. 67119015718502004001 per la [OSCURATO:SOCIETA], qualicoobbligate in solido; che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva manifestato la volontà divolersi avvalere, ex art. 1, commi 231-252, legge n. 197 del 2022,della definizione agevolata (c.d. rottamazione-quater) dei carichi,impegnandosi a rinunciare ai giudizi pendenti, aventi ad oggetto icarichi stessi; che l’Agenzia delle entrate-Riscossione avevacomunicato l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione,nonché le singole rate; che la dichiarazione di adesione alla definizioneagevolata giovava anche alla coobbligata solidale la quale, pertanto,rinunciava al giudizio. Per l’effetto, chiedevano o la sospensione delgiudizio in attesa del pagamento di tutte le rate o la sua estinzione.Con decreto di questa Corte n. 30858 del 2025, comunicato il 25novembre 2025, il giudizio veniva dichiarato estinto.5. L’Agenzia delle entrate depositava tempestiva istanza,chiedendo la fissazione dell’udienza e la revoca del decreto diestinzione. Evidenziava che le somme iscritte a ruolo (pari a euro226.729,77) oggetto della rottamazione-quater non coprivano l’interocarico tributario oggetto di contenzioso (pari a euro 691.904,52) inquanto erano state determinate a seguito dello sgravio parzialedisposto all’esito dei due giudizi di merito che avevano parzialmenteaccolto le pretese delle contribuenti a titolo straordinario ex art. 15-bisd.P.R. n. 602 del 1973 e art. 29 comma 1, lett. c) d.l. n. 78 del 2010,convertito dalla legge n. 122 del 2010. Evidenziava che, in caso dieventuale conferma della legittimità dell’intero atto impositivo, leCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 22327/2021Numero sezionale 3485/2026Numero di raccolta generale 15107/2026Data pubblicazione 19/05/2026contribuenti sarebbero state tenute a pagare l’intero importo di cui almedesimo e non solo quello iscritto a ruolo all’attualità.A seguito di detta istanza, veniva fissata l’odierna udienza cameralein vista della quale le contribuenti depositavano memoria con la qualeribadivano la sussistenza dei presupposti per l’estinzione, avendo, peraltro, nelle more, assolto interamente al debito iscritto a ruolo,pagando tutti gli importi quantificati dall’Ente di Riscossione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il decreto di estinzione va revocato ed il ricorso va deciso nelmerito.1.1. Oggetto della presente controversia è un avviso diaccertamento emesso per il recupero a tassazione di un maggioreimponibile rispetto a quello dichiarato.Le due società non si sono avvalse della definizione agevolata dellecontroversie pendenti di cui all’art. 1, commi 186 ss. legge n. 197 del2022. Hanno scelto, invece, di accedere al diverso istituto, c.d. dellarottamazione-quater, di cui all’art. 1, commi 231 e ss., legge n. 197del 2022 che prevede l’estinzione dei debiti risultanti dai singoli carichiaffidati all’agente della riscossione.Non è controverso, pertanto, che parte contribuente ha definito ilsolo carico affidato a seguito dello sgravio parziale disposto dall’Ufficioin ragione di quanto dovuto a seguito delle due sentenze di merito. Siè in presenza di una riscossione a titolo provvisorio ai sensi dell’art. 15d.P.R. n. 602 del 1973 e quindi di una riscossione frazionata inpendenza d’impugnazione di cui all’art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992.1.2. In analoghe controversie, se pure riferite alla rottamazionedisposta in ragione di disposizioni precedenti rispetto a quella in esame,si è già osservato che, in caso di estinzione dei carichi affidati allariscossione, la materia del contendere può considerarsi totalmentecessata soltanto qualora il carico abbia riguardato l’intera pretesaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 22327/2021Numero sezionale 3485/2026Numero di raccolta generale 15107/2026Data pubblicazione 19/05/2026tributaria oggetto di causa (Cass. n. 25576/2025). Non è questa, però,la situazione ricorrente nel caso di specie, ove si consideri che unaparte del complessivo credito di cui all’avviso di accertamentoimpugnato (precisamente quella costituita dalla differenza fra l’importoindicato nell’atto impositivo e l’ammontare determinato a seguito delledue sentenze di merito) è rimasta estranea alla definizione medianterottamazione e che, in relazione ad essa, l’[OSCURATO:PERSONA],avendo proposto ricorso per cassazione, ha mostrato chiaramente dinon voler prestare acquiescenza alla sentenza gravata.A nessuna diversa conclusione può giungersi in ragionedell’impegno alla rinuncia dei giudizi pendenti aventi ad oggetto icarichi in essa ricompresi. Infatti, il presente giudizio ha ad oggetto lesomme pretese in virtù di un avviso di accertamento che non sonointeramente coperte dalle somme affidate alla riscossione, néavrebbero potuto esserlo, trattandosi di riscossione in base adaccertamenti non ancora definitivi. A tal proposito, se pure conriferimento alla rottamazione di cui all’art. 6 d.l. n. 193 del 2016,questa Corte, richiamando la circolare n. 2/E dell'8 marzo 2017, haevidenziato che possono essere rottamati anche i carichi per i quali siain corso un giudizio (rispetto ai quali, peraltro, il debitore, nelpresentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata,assume l'impegno a rinunciare al giudizio stesso); al di là dell'impegnoformalmente assunto dal contribuente, dal punto di vista sostanzialerileva il perfezionamento della definizione, che determina, rispetto aigiudizi in corso, la cessazione della materia del contendere (qualora ilcarico definito riguardi l'intera pretesa oggetto di controversia), conconseguente estinzione del giudizio stesso; tuttavia, qualora il caricoaffidato all'agente della riscossione non rechi l'intera pretesa tributariae, quindi, la definizione agevolata abbia riguardato (e si siaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 22327/2021Numero sezionale 3485/2026Numero di raccolta generale 15107/2026Data pubblicazione 19/05/2026perfezionata) solo (per) una parte del debito del contribuente, persistel'interesse alla decisione nel merito della lite.1.3. Concludendo, la rottamazione non comporta l'estinzione delgiudizio, che deve proseguire per la parte non definita, ai fini dellaverifica degli importi dovuti sulla base della decisione definitiva (Cass.n. 14595/2024).Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: «In tema dic.d. rottamazione-quater (di cui all’art. 1, commi 231 e ss., legge n.197 del 2022) l’estinzione del carico affidato alla riscossione inpendenza del giudizio sull’avviso di accertamento comporta lacessazione della materia del contendere soltanto qualora il caricodefinito abbia riguardato l’intera pretesa tributaria oggetto di causa».2. Con il primo motivo del ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la falsaapplicazione dell’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997, comemodificato dall’art. 15 d.lgs. n.158 del 2015, e violazione degli artt. 75e 109 t.u.i.r. e dell’art. 2697 c.c.Censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la legittimaapplicazione della sanzione, conseguente alla non corretta imputazionedelle componenti di reddito, applicata in misura variabile – cosìconfermando la sentenza di primo grado che aveva rideterminato lamedesima nella misura fissa – ed ha affermato che spettavaall’Amministrazione la prova del danno erariale. Osserva che lospostamento temporale da un esercizio ad un altro del componentenegativo è violazione sostanziale in quanto il contribuente incideillegittimamente sulla determinazione del reddito dichiarato, inviolazione delle regole, inderogabili, sull’imputazione temporale deicomponenti reddituali.3. Il motivo è fondato.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 22327/2021Numero sezionale 3485/2026Numero di raccolta generale 15107/2026Data pubblicazione 19/05/20263.1. L’art. 1, d.lgs. n. 471 del 1997 (così come modificato dall’art.15 d.lgs. n. 158 del 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016) prevede alcomma 2, come regola generale, che, se nella dichiarazione è indicato,ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzioneimponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'impostainferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, siapplica una sanzione amministrativa determinata in via proporzionale.Il comma 4, seconda parte, si occupa espressamente dell’ipotesi in cuil'infedeltà è conseguenza di un errore sull'imputazione temporale dielementi positivi o negativi di reddito, e prevede che, fuori dai casi dicui al comma 3 (ovvero quando la violazione sia stata realizzatamediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti,mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente) lasanzione di cui al comma 2 è ridotta di un terzo, purché il componentepositivo abbia già concorso alla determinazione del redditonell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in unaprecedente. L’ultima parte del comma 4, infine, stabilisce che, se nonvi è alcun danno per l'Erario, la sanzione è pari a euro 250,00.Sul piano normativo, in linea di massima, quando la sanzione èprevista in misura proporzionale all'imposta (non dichiarata o nonversata ovvero per un imponibile non dichiarato), può ritenersi che laviolazione sia stata valutata dal legislatore come di natura sostanziale.Ove, invece, la sanzione sia fissata tra limiti minimi e massimipredefiniti la violazione è formale.3.2. La giurisprudenza di legittimità ha raggruppato le fattispecietrasgressive in tre tipologie fondamentali, distinguendo tra: a)violazioni sostanziali, che si traducono nella omessa ed infedeledichiarazione degli elementi rilevanti per la quantificazionedell'imponibile o dell'imposta e, quindi, incidono sulla determinazionedella base imponibile e/o sul pagamento del tributo; b) violazioniCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7Numero registro generale 22327/2021Numero sezionale 3485/2026Numero di raccolta generale 15107/2026Data pubblicazione 19/05/2026formali che, a differenza delle prime, non incidono sulla determinazionedello imponibile o dell'imposta e sono collegate ad un omesso,irregolare od incompleto adempimento del contribuente; c) violazionimeramente formali, che non arrecano alcun pregiudizio all'eserciziodelle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della baseimponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, ovvero prive diogni offensività. Pertanto, se la trasgressione della disposizionedetermina un pregiudizio per l'imposizione, in senso ampio, laviolazione è sostanziale; se manca un simile pregiudizio, ma restainciso l'esercizio delle azioni o dei poteri di controllodell'Amministrazione, la violazione è formale; se, invece, entrambe lecondizioni sono assenti, la lesione resta derubricata (tra le tante, Cass.n. 10607/2026, Cass. n. 16450/2021, Cass. n. 28938/2020).3.3. Venendo alla fattispecie sanzionatoria oggetto del giudizio, varibadito, come da giurisprudenza costante di questa Corte, che non èconsentito al contribuente scegliere di detrarre un costo in un eserciziodiverso da quello di competenza, atteso che le regole sull'imputazionetemporale, dettate in via generale dall'art. 109 t.u.i.r., sono vincolantie non richiedono né legittimano un qualche giudizio sull'esistenza omeno di un danno erariale, per modo che è irrilevante l'eventualeinsussistenza dello stesso nel caso concreto (Cass. n. 30938/2024,Cass. n. 20805/2017).L’art. 1, d.lgs. n. 471 del 1997 come visto, prevede, anche perl’ipotesi di infedeltà della dichiarazione per erronea imputazionetemporale di componenti attivi e passivi, una sanzione determinata invia proporzionale e ciò è coerente con il rilievo che lo spostamento apiacimento delle componenti di reddito, determina una variazionedell’imponibile e, dunque integra una violazione di tipo sostanziale. Achiusura, tuttavia, il comma 4 prevede che, ove non vi sia stato dannoerariale, la sanzione si applica in misura fissa.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8Numero registro generale 22327/2021Numero sezionale 3485/2026Numero di raccolta generale 15107/2026Data pubblicazione 19/05/2026Alla luce della specifica articolazione di tale disposizione, deveritenersi che la contestazione di un maggior imponibile e, dunque, diuna maggiore imposta, ancorché in ragione di una non correttaimputazione temporale dei componenti positivi e negativi, ècontestazione di tipo sostanziale che correttamente porta alladeterminazione della sanzione in misura proporzionale.Invero, ciò non preclude al contribuente di invocare l’applicazionedella sanzione in misura fissa, ma, in tal caso, questi sarà tenuto adimostrare che, nella fattispecie concreta, l’erronea allocazionetemporale delle componenti non ha portato danno all’Erario.3.4. Va affermato, pertanto, il seguente principio di diritto: «intema di sanzioni tributarie, ove sia stata accertata, in violazione delprincipio di competenza di cui all’art. 109 t.u.i.r., l’erronea allocazionetemporale di componenti reddituali, il contribuente che invochil’applicazione della sanzione nella misura fissa di cui all’art. 1, comma,4, d.lgs. n. 471 del 1997 (così come modificato dall’art. 15 d.lgs. n.158 del 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016) deve provare l’assenzadi danno erariale)».3.5. La C.t.r. non si è attenuta a questi principi, in quanto haconfermato la sanzione nella misura fissa, senza alcuna verificaconcreta in ordine all’insussistenza del danno; al contrario, haaffermato che sull’Ufficio – il quale a seguito della corretta allocazionetemporale dei componenti positivi e negativi aveva recuperato atassazione un maggiore imponibile – incombeva l’onere di dimostrarele conseguenze della imputazione errata e che, non avendo quantificatola misura del danno, aveva reso impossibile stabilire l’entità dellasanzione.4. Con il secondo, il terzo, il quarto motivo, l’Agenzia delle entratecensura la sentenza nella parte in cui ha accolto l’appello incidentaledelle contribuenti sulla questione relativa al recupero a tassazione dellaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9Numero registro generale 22327/2021Numero sezionale 3485/2026Numero di raccolta generale 15107/2026Data pubblicazione 19/05/2026sopravvenienza realizzata a seguito della cessione del contratto dileasing relativo ad una imbarcazione.4.1. Con il secondo motivo, denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3 e 4, c.p.c. la nullità della sentenza permotivazione apparente in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.,dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 111 comma 6, Cost. ed assumeche la C.t.r. ha semplicemente richiamato la argomentazione dellecontribuenti a sostegno della censura, senza alcuna argomentazioneautonoma.4.2. In via subordinata, con il terzo motivo, denuncia in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, c.p.c. l’omesso esame di fattodecisivo e controverso.Assume che la sentenza è viziata per l’omesso esame dell'attoimpugnato, il quale, ai fini della stima del valore normale, ex articolo 9comma 3, t.u.i.r., aveva preso espressamente in considerazione lecaratteristiche dell'imbarcazione e l'anno di produzione, facendoriferimento ad alcuni siti Internet specializzati nel settore. Aggiungeche se la C.t.r. avesse esaminato l'avviso di accertamento, avrebbeverificato che le caratteristiche concrete dell'imbarcazione, ai fini delladeterminazione del valore normale (ossia marca tipo e anno dicostruzione) erano state sufficientemente valutate.4.3. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c. la violazione degli artt. 9, comma 3, 88, comma5, 110 t.u.i.r.;Rileva che, diversamente da quanto sostenuto in sentenza in ordinealla genericità del criterio adottato per la determinazione del valorenormale, quest’ultimo è espressamente indicato nell'art. 9, commi 2 e3, t.u.i.r.5. I motivi sono fondati.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 10Numero registro generale 22327/2021Numero sezionale 3485/2026Numero di raccolta generale 15107/2026Data pubblicazione 19/05/20265.1. Deve premettersi in fatto che l’Ufficio contestava allacontribuente di non aver considerato la sopravvenienza attivaderivante dalla cessione del contratto di leasing relativo ad unaimbarcazione da diporto, così violando l’art. 88 t.u.i.r.; per l’effetto,recuperava a tassazione l’importo di euro 200.664,87, così stimando ilvalore normale netto del bene.La C.t.r riteneva illegittimo il recupero, affermando, testualmentequanto segue: «possono essere condivise le argomentazioni dellasocietà che sottolinea la assenza nell'atto di una specifica valutazionedelle caratteristiche concrete anche manutentive del mezzo navale,quali evidenziate dalla perizia di parte prodotta, nonché la genericitàdell'adozione di un criterio meramente astratto, pur costituito delricorso ad un valore mediano tra il valore dell'ufficio e quello dellaperizia».5.2. L’art. 88, comma 5, t.u.i.r. prevede che, in caso di cessionedel contratto di locazione finanziaria, il valore normale del benecostituisce sopravvenienza attiva. La disposizione stabilisce che ilvalore corrente di mercato attribuibile al bene oggetto del contrattoceduto concorre alla formazione del reddito di impresa del cedente.Pertanto, in caso di cessione del contratto di leasing a titolo oneroso, ilcorrispettivo pattuito deve essere posto a confronto con lasopravvenienza attiva imponibile: se esso risulta inferiore, per ladifferenza occorre operare una variazione in aumento in sede dideterminazione del reddito d’impresa imponibile.L’atto impositivo impugnato conteneva espressamente i criteriutilizzati per la stima del valore di mercato, tenendo conto anche dellededuzioni di parte. Per l’effetto, quantificava la plusvalenza, previadeduzione dei canni residui e del prezzo di riscatto e del corrispettivopattuito per la cessione.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 11Numero registro generale 22327/2021Numero sezionale 3485/2026Numero di raccolta generale 15107/2026Data pubblicazione 19/05/20265.3. La C.t.r., per un verso, non ha preso in considerazione glispecifici parametri indicati dall’Ufficio nell’atto impositivo e, per altroverso, limitandosi ad affermare che il criterio adottato era meramenteastratto, ha reso motivazione apparente in quanto non ha chiarito sullabase di quali elementi dovesse escludersi del tutto la sopravvenienza.Va rammentato che il processo tributario non è annoverabile traquelli di impugnazione-annullamento, bensì tra i processi diimpugnazione-merito, in quanto non è diretto alla sola eliminazionegiuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione dimerito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente chedell'accertamento dell'ufficio; da ciò discende che, ove il giudicetributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi nonformali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullarel'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e,operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmentericondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande diparte (Cass. Sez U. n. 3625/2025 Cass. n. 27574/2018).6. Con il quinto ed il sesto motivo la ricorrente impugna la sentenzanella parte in cui ha annullato il rilievo riguardante l’indebita deduzione,al 31 dicembre 2013, di ammortamenti, rispettivamente per euro57.131,81 ed euro 327.786,02, inerenti mobili e arredi dell’attività diristorazione sul presupposto che i beni, non rinvenuti, fossero staticeduti a terzi.6.1. Con il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3 e 4, c.p.c. la nullità della sentenza per motivazioneapparente in violazione dell’art. 132, comma 2, num. 4 c.p.c.,dell’art.118 disp. att. c.p.c., dell’art. 111 comma 6, Cost. Evidenzia chela C.t.r. ha annullato il recupero fiscale, assumendo che ladocumentazione offerta dalla società avallava la tesi della permanenzadei beni nei locali di pertinenza, così ignorando che l'avviso diCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 12Numero registro generale 22327/2021Numero sezionale 3485/2026Numero di raccolta generale 15107/2026Data pubblicazione 19/05/2026accertamento riportava il contenuto del verbale di contraddittorio dalquale risultava che, invece, i beni erano andati perduti a seguito dellosfratto per morosità del conduttore.6.2. Con il sesto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c. la violazione dell’art. 1, comma 1, d.P.R. n. 447del 1997 e critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che, in partequa, l’atto impositivo fosse carente di motivazione.7. I motivi sono fondati.7.1. L’Ufficio, con l’avviso di accertamento, riscontrava che lasocietà aveva potato in ammortamento mobili e arredi non solo per laquota di competenza dell’anno, ma per l’intero valore residuo,«conseguenza tipica degli atti di cessione». Aggiungeva che, nelcontraddittorio, la società si era giustificata dichiarando che si trattavadi mobili ed arredi pertinenti ad un ristorante il cui contratto dilocazione si era risolto per sfratto per morosità. Tuttavia, poiché lasocietà non aveva dimostrato che i beni fossero andati perduti,applicava la presunzione di cui all’art. 1, comma 1, d.P.R. n. 441 del1997 e recuperava a tassazione la sopravvenienza derivante dallapresunzione di cessione, riconoscendo (su espressa richiesta di parte)la quota di ammortamento di competenza dell’anno.7.1. La C.t.r., sulla ripresa in esame, ha affermato, testualmente,quanto segue: «la documentazione offerta dalla società avalla la tesi diquest'ultima circa la permanenza di tali beni nei locali di pertinenza,con la conseguenza che ne emerge la carenza di motivazione chepresupponga un necessario preventivo apprezzamento, reso possibileconcreto».7.1. In primo luogo, dalla confusa motivazione non è datocomprendere se la C.t.r. abbia ritenuto di annullare, in parte qua, l’attoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 13Numero registro generale 22327/2021Numero sezionale 3485/2026Numero di raccolta generale 15107/2026Data pubblicazione 19/05/2026impositivo per un vizio formale di motivazione o per aver escluso lasussistenza dei presupposti del recupero.La motivazione resa nel merito, poi, è solo apparente in quanto laC.t.r., non si è rapportata al contenuto specifico della contestazione, laquale aveva preso le mosse dal rilievo che i beni in questione eranostati portati in ammortamento per l’intero, invece che per la sola quotadi competenza dell’anno.Nel valutare tale iscrizione in bilancio – che l’Ufficio imputava allacessione dei beni – la C.t.r. non ha tenuto conto che l’art. 1 d.P.R. n.441 del 1997 in tema di Iva prevede che si presumono ceduti i beniacquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui ilcontribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoirappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali,succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi ditrasporto nella disponibilità dell’impresa. Quanto alle imposte direttequesta Corte ha chiarito che trovano applicazione, in virtù del principiodi unitarietà dell’ordinamento, le medesime presunzioni di cessione edi acquisto (Cass. n. 16483/2006).La C.t.r., inoltre, si è limitata ad affermare che la documentazioneofferta dalla società avallava la tesi che i beni fossero nei locali dipertinenza, senza nemmeno illustrare quali fossero gli specificielementi addotti e perché, allora, fosse stato portato in deduzione ilresiduo ammortizzabile.8. In conclusione, il ricorso va integralmente accolto. La sentenzaimpugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado, in diversa composizione, la quale provvederà alriesame, con riferimento alle pretese fiscali oggetto dei motivi accolti,fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 14Numero registro generale 22327/2021Numero sezionale 3485/2026Numero di raccolta generale 15107/2026Data pubblicazione 19/05/2026La Corte revoca il decreto di estinzione n. 30858/2025; accoglie ilricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione,la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, il 23 aprile 2026.Il PresidenteMarcello Maria FracanzaniCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 15