Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 marzo 1958

Cassazione n. 27177/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5/03/1958; avverso l'ordinanza del 05/10/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] * [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 6 agosto 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di dirigente presso l'A.S.P. di [OSCURATO:PERSONA] per dodici mesi, ritenendolo gravemente indiziato del concorso in frode nelle pubbliche forniture ex artt. 81, secondo comma, 110 e 356 cod. pen. (capo 10 delle imputazioni provvisorie) per non avere, quale direttore della esecuzione del contratto di appalto, verificato l'esecuzione del servizio di pulizia e di sanificazione da parte della associazione temporanea di imprese alla quale era stato affidato l'appalto.

Con ordinanza n. 1156 del 5 ottobre 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che le dichiarazioni da lui rese nell'interrogatorio non fossero idonee a scardinare 1l'impianto della accusa e che non fossero stati allegati dalla difesa elementi idonei a far desumere l'assenza delle esigenze cautelari.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza, per non avere il Tribunale considerato, alla luce dell'allegato al capitolato d'appalto prodotto dalla difesa, che la verifica dell'esecuzione del servizio di pulizia e di sanificazione — oggetto dell'accusa formulata senza la specificità richiesta dall'art. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. — non costituiva mansione del [OSCURATO:PERSONA] il quale, quindi, non può essere ritenuto responsabile e che, peraltro, nelle conversazioni intercettate (alle quali non ha partecipato), viene indicato come colui che «li avrebbe fatti arrestare», mentre le intercettazioni posteriori riguardano un periodo successivo alla imputazione.

Si aggiunge che la documentazione prodotta mostra la puntuale vigilanza di [OSCURATO:PERSONA] sulla corretta esecuzione del contratto, compito spettante direttamente non a [OSCURATO:PERSONA] ma ai responsabili di ciascuna struttura territoriale dell'A.S.P., date le distanze territoriali, senza che il Tribunale abbia motivato sulle prospettazioni difensive sviluppate sul punto.

2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione in riferimento alle esigenze cautelari, per non essersi il Tribunale confrontato con il motivo dedotto in appello, adottando una motivazione fondata soltanto su clausole generali e trascurando, quanto alla attualità delle esigenze cautelari, che il Commissario straordinario dell'A.S.P. ha deliberato la proroga dell'efficacia del contratto sul presupposto della correttezza della sua precedente esecuzione e ha nominato persona diversa da [OSCURATO:PERSONA] quale responsabile unico del procedimento e direttore della esecuzione del contratto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

L'ordinanza impugnata dà atto che nel suo interrogatorio [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato di non essere il diretto responsabile della verifica della frequenza e della effettiva esecuzione degli interventi di pulizia e sanificazione presso le strutture dell'A.S.P. di [OSCURATO:PERSONA] (p. 2).

Tuttavia, successivamente (p. 28) descrive i fatti oggetto del procedimento, oltre che, estesamente, i loro antefatti — che hanno condotto anche allo scioglimento dell'A.S.P. per infiltrazioni mafiose — e la «anomala evoluzione della 2gara (...) per l'affidamento della fornitura dei servizi di pulizia e sanificazione delle strutture ammnistrative e sanitarie della Provincia di [OSCURATO:PERSONA]» (p. 2-9).

Inoltre, nel riferirsi alla vicenda che riguarda il ricorrente, richiama conversazioni telefoniche nelle quali viene menzionata l'attività di [OSCURATO:PERSONA] inerente alla sanificazione delle strutture (p. 21-23).

In particolare, nell'ordinanza sono considerati rilevanti alcuni dialoghi (p. 23-27): il 25 settembre 2019 Chilà dice al coindagato Lauro e riferendosi a [OSCURATO:PERSONA] «ce lo dobbiamo lavorare»; il 12 marzo 2020 Lauro comunica al direttore del distretto sanitario di avere avviato la pulizia straordinaria di alcune strutture (in realtà sequestrate dai N.A.S.) e successivamente nello stesso giorno dice a Chilà che «[OSCURATO:PERSONA] ci fa attaccare ("arrestare" n.d.r.) per quanto è storto» (p. 23, nota 42); il 30 marzo 2020 [OSCURATO:PERSONA] (responsabile del procedimento) rassicura Chilà e Lauro che avrebbe trovato una formula per «inserire le strutture della Jonica che son fuori anche dalla pulizia»; il 15 aprile 2020 [OSCURATO:PERSONA] chiede a Chilà di assumere quale dipendente un soggetto (non identificato) e l'altro gli risponde che se qualcuno fosse andato in pensione lo avrebbe avvisato.

Viene evidenziata la conversazione del 31 marzo 2020, dalla quale si desume che le modalità di sanificazione non corrispondevano a quelle previste dal contratto (senza acquistare macchinari ma con una "pompetta") e in cui Chilà ricorda che proprio [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto intendere che per le guardie mediche, stante la minore affluenza di persone, sarebbe bastato pulire tre volte per settimana.

Sono considerate anche conversazioni dalle quali viene desunto che la determinazione delle superfici oggetto del contratto era demandata agli imprenditori e varie altre riguardanti lamentele relative alla cattiva esecuzione dei lavori di pulizia e sanificazione.

Infine, sono evidenziati il pranzo organizzato dagli amministratori della società con la partecipazione di funzionari dell'A.S.P., fra cui [OSCURATO:PERSONA], al quale gli imprenditori si proponevano di parlare della estensione delle superfici da pulire e la successiva conversazione del 16 aprile 2020 in cui Chilà chiede a [OSCURATO:PERSONA] di correggere il provvedimento relativo alla determinazione delle superfici.

Su questa base, non irragionevolmente, a conclusione della argomentazione sviluppata, nell'ordinanza si osserva: «né la documentazione prodotta dalla difesa si ritiene possa scardinare il grave quadro indiziario delineatosi a carico del ricorrente».

In definitiva, la necessaria valutazione non atomistica degli elementi indiziari ha condotto il Tribunale a ravvisare sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente , senza incorrere in manifeste illogicità.

2. Invece, è fondato il secondo motivo di ricorso.

L'argomentazione adottata nell'ordinanza impugnata fa leva sulla stabilità dei rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e gli imprenditori convolti nella vicenda ma non vaglia il ruolo 3attualmente svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella A.S.P., sicché la sua valenza rimane generica così come vaga risulta la considerazione del rischio di inquinamento delle prove fondata sul fatto che gli accertamenti sono ancora in corso e sull'ipotesi che [OSCURATO:PERSONA] potrebbe attivarsi per influire sulle dichiarazioni e sulla acquisizione di documenti.

Pertanto, su questo punto l'ordinanza va annullata per un nuovo giudizio che dia conto della attualità e della concretezza delle esigenze cautelari.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5/03/1958; avverso l'ordinanza del 05/10/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] * [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 6 agosto 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di dirigente presso l'A.S.P. di [OSCURATO:PERSONA] per dodici mesi, ritenendolo gravemente indiziato del concorso in frode nelle pubbliche forniture ex artt. 81, secondo comma, 110 e 356 cod. pen. (capo 10 delle imputazioni provvisorie) per non avere, quale direttore della esecuzione del contratto di appalto, verificato l'esecuzione del servizio di pulizia e di sanificazione da parte della associazione temporanea di imprese alla quale era stato affidato l'appalto. Con ordinanza n. 1156 del 5 ottobre 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che le dichiarazioni da lui rese nell'interrogatorio non fossero idonee a scardinare 1l'impianto della accusa e che non fossero stati allegati dalla difesa elementi idonei a far desumere l'assenza delle esigenze cautelari. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza, per non avere il Tribunale considerato, alla luce dell'allegato al capitolato d'appalto prodotto dalla difesa, che la verifica dell'esecuzione del servizio di pulizia e di sanificazione — oggetto dell'accusa formulata senza la specificità richiesta dall'art. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. — non costituiva mansione del [OSCURATO:PERSONA] il quale, quindi, non può essere ritenuto responsabile e che, peraltro, nelle conversazioni intercettate (alle quali non ha partecipato), viene indicato come colui che «li avrebbe fatti arrestare», mentre le intercettazioni posteriori riguardano un periodo successivo alla imputazione. Si aggiunge che la documentazione prodotta mostra la puntuale vigilanza di [OSCURATO:PERSONA] sulla corretta esecuzione del contratto, compito spettante direttamente non a [OSCURATO:PERSONA] ma ai responsabili di ciascuna struttura territoriale dell'A.S.P., date le distanze territoriali, senza che il Tribunale abbia motivato sulle prospettazioni difensive sviluppate sul punto. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione in riferimento alle esigenze cautelari, per non essersi il Tribunale confrontato con il motivo dedotto in appello, adottando una motivazione fondata soltanto su clausole generali e trascurando, quanto alla attualità delle esigenze cautelari, che il Commissario straordinario dell'A.S.P. ha deliberato la proroga dell'efficacia del contratto sul presupposto della correttezza della sua precedente esecuzione e ha nominato persona diversa da [OSCURATO:PERSONA] quale responsabile unico del procedimento e direttore della esecuzione del contratto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. L'ordinanza impugnata dà atto che nel suo interrogatorio [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato di non essere il diretto responsabile della verifica della frequenza e della effettiva esecuzione degli interventi di pulizia e sanificazione presso le strutture dell'A.S.P. di [OSCURATO:PERSONA] (p. 2). Tuttavia, successivamente (p. 28) descrive i fatti oggetto del procedimento, oltre che, estesamente, i loro antefatti — che hanno condotto anche allo scioglimento dell'A.S.P. per infiltrazioni mafiose — e la «anomala evoluzione della 2gara (...) per l'affidamento della fornitura dei servizi di pulizia e sanificazione delle strutture ammnistrative e sanitarie della Provincia di [OSCURATO:PERSONA]» (p. 2-9). Inoltre, nel riferirsi alla vicenda che riguarda il ricorrente, richiama conversazioni telefoniche nelle quali viene menzionata l'attività di [OSCURATO:PERSONA] inerente alla sanificazione delle strutture (p. 21-23). In particolare, nell'ordinanza sono considerati rilevanti alcuni dialoghi (p. 23-27): il 25 settembre 2019 Chilà dice al coindagato Lauro e riferendosi a [OSCURATO:PERSONA] «ce lo dobbiamo lavorare»; il 12 marzo 2020 Lauro comunica al direttore del distretto sanitario di avere avviato la pulizia straordinaria di alcune strutture (in realtà sequestrate dai N.A.S.) e successivamente nello stesso giorno dice a Chilà che «[OSCURATO:PERSONA] ci fa attaccare ("arrestare" n.d.r.) per quanto è storto» (p. 23, nota 42); il 30 marzo 2020 [OSCURATO:PERSONA] (responsabile del procedimento) rassicura Chilà e Lauro che avrebbe trovato una formula per «inserire le strutture della Jonica che son fuori anche dalla pulizia»; il 15 aprile 2020 [OSCURATO:PERSONA] chiede a Chilà di assumere quale dipendente un soggetto (non identificato) e l'altro gli risponde che se qualcuno fosse andato in pensione lo avrebbe avvisato. Viene evidenziata la conversazione del 31 marzo 2020, dalla quale si desume che le modalità di sanificazione non corrispondevano a quelle previste dal contratto (senza acquistare macchinari ma con una "pompetta") e in cui Chilà ricorda che proprio [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto intendere che per le guardie mediche, stante la minore affluenza di persone, sarebbe bastato pulire tre volte per settimana. Sono considerate anche conversazioni dalle quali viene desunto che la determinazione delle superfici oggetto del contratto era demandata agli imprenditori e varie altre riguardanti lamentele relative alla cattiva esecuzione dei lavori di pulizia e sanificazione. Infine, sono evidenziati il pranzo organizzato dagli amministratori della società con la partecipazione di funzionari dell'A.S.P., fra cui [OSCURATO:PERSONA], al quale gli imprenditori si proponevano di parlare della estensione delle superfici da pulire e la successiva conversazione del 16 aprile 2020 in cui Chilà chiede a [OSCURATO:PERSONA] di correggere il provvedimento relativo alla determinazione delle superfici. Su questa base, non irragionevolmente, a conclusione della argomentazione sviluppata, nell'ordinanza si osserva: «né la documentazione prodotta dalla difesa si ritiene possa scardinare il grave quadro indiziario delineatosi a carico del ricorrente». In definitiva, la necessaria valutazione non atomistica degli elementi indiziari ha condotto il Tribunale a ravvisare sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente , senza incorrere in manifeste illogicità. 2. Invece, è fondato il secondo motivo di ricorso. L'argomentazione adottata nell'ordinanza impugnata fa leva sulla stabilità dei rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e gli imprenditori convolti nella vicenda ma non vaglia il ruolo 3attualmente svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella A.S.P., sicché la sua valenza rimane generica così come vaga risulta la considerazione del rischio di inquinamento delle prove fondata sul fatto che gli accertamenti sono ancora in corso e sull'ipotesi che [OSCURATO:PERSONA] potrebbe attivarsi per influire sulle dichiarazioni e sulla acquisizione di documenti. Pertanto, su questo punto l'ordinanza va annullata per un nuovo giudizio che dia conto della attualità e della concretezza delle esigenze cautelari. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 27177/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris