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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32515/2025

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ifeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Brindisi, elettivamente domiciliatopresso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: bruno.antonello@ - coabrindisi.legalmail.it), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo (ora, Consorzio di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]), con sede in Nardò (LE), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] il 19 luglio 2023, n. 248/23, rappresentato e difeso dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bari, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Pescara, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, nella qualità di concessionaria della riscossione per conto del [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo; INTIMATA nonché sul ricorso iscritto al n. 13849/2023 R.G., proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Brindisi, elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: bruno.antonello@ - coabrindisi.legalmail.it), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo (ora, Consorzio di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]), con sede in Nardò (LE), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] il 19 luglio 2023, n. 248/23, rappresentato e difeso dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bari, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Pescara, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, nella qualità di concessionaria della riscossione per conto del [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo; INTIMATA entrambi avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia il 22 dicembre 2022, n. 3520/22/2022; udite l e relazion i del le caus e svo lt e nella camera di consiglio non partecipata del 3 dicembre 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] h a proposto separati ricors i – l’uno, iscritto al n. 13815/2023 R.G., e, l’altro, iscritto al n. 13849/2023 R.G. -per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia il 22 dicembre 2022, n. 3520/22/2022,che, in controversia su impugnazione dell’ingiunzione di pagamento n. 0168410 del 17 giugno 2016emessa in suo danno dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”, in qualità di concessionaria della riscossione per conto del [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica d i Arneo, per contributi consortili (cod. 630) relativi all’anno 2014, nella misura complessiva di € 1.108,35, dopo l’avviso di pagamento n. 90020150073330333000 del 29 dicembre 2015, in relazione ad immobili allocati nell’ambito del comprensorio consortile, ha accolto l ’appello proposto da l [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Lecce 14 dicembre 2017, n. 3830/2/2017, con compensazione delle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure –che aveva accolto il ricorso originario del contribuente per la ravvisata insussistenza del beneficio consortile – con la motivazione che: «Riguardo al merito (…), la Corte, ritiene di non poter confermare quanto deciso in prime cure, avendo più volte rilevato che il contribuente, per far valere le sue ragioni, doveva censurare il Piano di Classifica, che era stato puntualmente affisso presso i Comuni interessati e pubblicato nel bollettino della Regione Puglia; quindi, ben conosciuto dall’appellato, essendo l’unico strumento idoneo e fondamentale per la determinazione del contributo consortile, contenendo in sé l’elenco dei benefici e dei costi sopportati e i criteri inerenti il riparto; tutto ciò però non è avvenuto poiché è stata fatta solo una contestazione del tutto generica.

Non risultano denunciati vizi di legittimità, riducendosi la censura a generiche contestazioni, ne sono stati richiesti, durante gli anni, interventi specifici da parte del consorziato; la mancanza dunque di tale impugnazione specifica, che non eccepisce in modo particolare le varie voci quali il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio, che non vengono contestate neanche nel giudizio tributario, ha comportato la presunzione della produzione di un vantaggio diretto per i fondi del consorziato in quanto, facendo parte del Consorzio, comunque si presuppone un beneficio anche solo potenziale, evidenziandosi che sul punto, la Suprema Corte con sentenza n. 23815/2015, ha risolto le incertezze sull’interpretazione dei presupposti dei contributi consortili precisando che, “con l’inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza … il proprietario acquista la qualità di consorziato e quindi, di soggetto passivo del tributo. [OSCURATO:PERSONA] è esonerato dall’onere di provare il beneficio, che si presume apportato al fondo in via diretta e specifica o anche solo potenziale e che deve tradursi in una qualità e quindi, in un incremento di valore di esso…».

3. IlConsorzio Speciale per la Bonifica di Arneo ha resistito con separati controricorsi, mentre la “[OSCURATO:SOCIETA].” è rimasta intimatain entrambi i procedimenti.

4. La ricorrente ha depositato memorieillustrative in entrambi i procedimenti. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Preliminarmente, si deve disporre la riunione dei ricorsi (segnatamente, in base alla priorità di iscrizione a ruolo, del ricorso iscritto al n. 13849/2023 R.G. al ricorso iscritto al n. 13815/2023 R.G.), trattandosi di impugnazioni separatamente proposte contro la medesima sentenza di appello (art. 335 cod. proc. civ.).

2. Inoltre, si rileva che il ricorso iscritto al n. 13849/2023 R.G. è assolutamente speculare – per l’assoluta coincidenza e sovrapponibilità dei motivi, sulla scorta di un raffronto comparativo del contenuto censorio - al ricorso iscritto al n. 13815/2023 R.G.

Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi in cui vengano iscritti duericorsi per cassazione di identico contenuto, proposti dalla stessa parte contro la medesima sentenza, in sede di loro riunione, deve essere data priorità di esame a quello iscritto per primo, e, se esso sia ammissibile e procedibile, la sua decisione rende inammissibile, in via sopravvenuta, l'altroricorso.

Difatti, si è detto che la rituale proposizione del ricorso per c assazione determina la consumazione del dirittodi impugnazione, con la conseguenza che non solo non è possibile presentare motivi aggiunti, oltre a quelli già formulati, ma neppure è consentita la proposizione di un altro ricorso, che, pertanto, è soggetto alla sanzione di inammissibilità(Cass., Sez.

Un., 10 marzo 2005, n. 5207).

Per cui, si deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso iscritto al n. 13849/2023 R.G., restando da esaminare il solo ricorso iscritto al n. 13815/2023 R.G.

3. Il predetto ricorso è affidato a quattro motivi. 3.1Con il primo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, 3, 13, 17, 18 e 42 della legge reg.

Puglia 13 marzo 2012, n. 4, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , in relazione all’art. 360, primo comma n. 5), cod. proc. civ., per non essere stato considerato dal giudice di secondo grado che la mancata adozione del piano di bonifica da parte dell’ente impositore inficiasse la validità del piano di classifica e comportasse la conseguente inversione dell’onere di provare il beneficio consortile a carico dell’ente impositore. 3.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, 17 e 18 della legge reg.

Puglia 13 marzo 2012, n. 4, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il ricorrente non ha contestato il piano di classifica, in quanto: «Non risultano denunciati vizi di legittimità, riducendosi la censura a generiche contestazioni(…); la mancanza dunque di tale impugnazione specifica, che non eccepisce in modo particolar le varie voci quali il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio, che non vengono contestate neanche nel giudizio tributario, ha comportato la presunzione della produzione di un vantaggio diretto per i fondi del consorziato in quanto, facendo parte del Consorzio, comunque si presuppone un beneficio anche solo potenziale», ed ha ritenuto « chiaro l'obbligo contributivo in capo al proprietario del fondo, non avendo provato validamente la mancanza di vantaggi delle opere di bonifica realizzate dal Consorzio nonché, la mancanza di inclusione dei fondi, nel perimetro di contribuenza consortile.

Nella specie, è indubbio che gli immobili della contribuente, per le sue caratteristiche e la sua ubicazione, sono destinati a trarre vantaggio dall'attività del Consorzio, consistente nella preservazione del valore dell'immobile in relazione alla tutela del rischio dei danni.

Si sottolinea quindi, il beneficio derivante dall'appartenenza al consorzio e il vantaggio che traggono gli immobili tutelati dagli allagamenti e dai ristagni, attraverso i lavori effettuati anche a monte dei suddetti immobili che preservano la valle da avversità meteoriche con beneficio di difesa idraulica». 3.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, 860 cod. civ., 17 e 18 della legge reg.

Puglia 13 marzo 2012, n. 4, nonché della deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia il 18 giugno 2013, n. 1150, inrelazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che: «Il contribuente perciò, ha l'obbligo di concorrere alla formazione della provvista necessaria perché il Consorzio possa funzionare e svolgere l'attività cui è preposto, a nulla rilevando che negli ultimi anni il Consorzio stesso possa aver trascurato -per i vincoli di bilancio - la manutenzione dei canali ed in genere l'esecuzione dei lavori programmati, essendo com'è noto, il cittadino obbligato a pagare i tributi anche quando i servizi che lo Stato è tenuto ad assicurare, non siano perfettamente efficienti.

Pertanto, il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con un nesso sinallagmatico di corrispettività all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono.

C'è un tributo che può dirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista di cui il Consorzio si avvale per poter realizzare le opere di bonifica e così, arrecare un beneficio agli immobili dei consorziati». 3.4 Con il quarto motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado « che il beneficio che giustifica la pretesa tributaria del consorzio nei confronti del ricorrente non può derivare da generici e non meglio individuati interventi eseguiti su opere idrauliche situate nell’ambito territoriale in cui insistono i terreni di sua proprietà, ma da opere destinate a mantenere in efficienza i canali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cerrito e [OSCURATO:PERSONA] che, come dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio e ribadito nella comparsa di costituzione in appello, costituiscono le opere di bonifica del sottobacino in cui sono ubicati i detti terreni».

4. Il primo motivo è infondato. 4.1 Secondo la ricorrente: «Nella prospettiva del legislatore regionale, quindi, la predisposizione di un piano generale di bonifica è imprescindibile per la corretta determinazione dei contributi destinati a gravare sui consorziati, sulla base del conseguente piano di classifica». 4.2 Tale assunto non è condivisibile. 4.3 L’art. 3 della legge reg.

Puglia 13 marzo 2012, n. 4, configura il “piano generale di bonifica e tutela dei comprensori consortili” (o, più brevemente, “piano di bonifica”) alla stregua di uno strumento di pianificazione urbanistica per il territorio di ciascun comprensorio consortile in ambito regionale, che è approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] all’esito di una procedura caratterizzata dall’interlocuzione con gli enti locali interessati (comma 2), contiene « l'elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio» (comma 1), «individua le linee di azione per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 [cioè, «sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il deflusso idraulico, la conservazione e la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente»] e si coordina agli indirizzi programmatici regionali, ai piani urbanistici, ai piani di bacino e ai piani stralcio di bacino di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.» (comma 4), «individua, altresì, le opere di competenza privata e stabilisce gli indirizzi per la loro esecuzione» (comma 6). 4.4Tenendo conto di tale ruolo strettamente programmatico, la mancata approvazione del piano di bonifica non incide sulla determinabilità e sull’esigibilità dei contributi consortili, che continua a dipendere dall’approvazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza, come si evince dall’art. 42, comma 7, della legge reg.

Puglia 13 marzo 2012, n. 4, secondo il quale: «In fase di prima applicazione della presente legge i Piani di classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge e sono adeguati a seguito dell'approvazione del Piano generale di bonifica di cui all'articolo

3. Per i consorzi di bonifica di Arneo, [OSCURATO:PERSONA], Stornara e Tara e Terre d’Apulia si tiene conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla l.r. 12/2011.

Ai fini dell’articolo 12, in fase di applicazione della presente legge si tiene conto del catasto consortile esistente su ciascun Consorzio».

Tale normativa, infatti, prevede,all’art. 2, la predisposizione di un progetto di delimitazione dei comprensori di bonifica da sottoporre alla [OSCURATO:PERSONA] entro 180 giorni, e, all’art. 3 , l’obbligo, per ciascun consorzio territorialmente competente, di redigere, entro i successivi 180 giorni dalla costituzione degli organi sociali, il p iano di b onifica.

Si tratta, quindi, di disposizioni programmatiche con scadenze destinate a maturare dopo l’entrata in vigore della legge.

Da ciò deriva che la norma transitoria di cui all’art. 42, nel fare riferimento alla « prima fase di applicazione » , ha inteso mantenere in vigore la disciplina precedente fino all’approvazione dei p iani di b onifica, che non potevano , comunque,essere adottati prima del decorso di circa un anno (180 + 180 giorni) dall’entrata in vigore della menzionata legge (in termini: Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2025, n. 32252).

4.5. In ogni caso, anche a voler aderire alla prospettazione della parte ricorrente, ciò determinerebbe, al più,un’inversione dell’onere probatorio, non già l’illegittimità del p iano di classifica, imponendo alla parte interessata di dimostrare in concreto la sussistenza del beneficio fondiario o la riconducibilità del contributo consortile agli indici classificatori adottati(in termini: Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2025, n. 32252).

Senonché, come si vedrà,la sentenza impugnata ha vagliato il quadro istruttorio, ritenendo che l’ente impositore avesse , comunque, fornito la prova de lla funzionalità delle opere idrauliche ed irrigue nel corso dell’anno 2014e che l’eventuale carenza di manutenzione di tali opere non inficiasse la fruizione del beneficio consortile per la contribuente. 4.6 Per cui, alla stregua della disciplina transitoria, l’approvazione del piano di bonifica impone soltanto l’adeguamento successivo dei piani di classifica, ma, fino alla sua approvazione, i previgenti piani di classifica rimangono ultrattivamente efficaci per la riscossione dei contributi consortili. 4.7 Si può, dunque, concludere che, in tema di consorzi di bonifica, con riguardo alla disciplina dettata dalla legge reg.

Puglia 13 marzo 2012, n. 4, la preventiva approvazione del piano di bonifica di cui all'art. 3 della medesima legge, in quanto atto di contenuto meramente programmatico, non costituisce requisito di validità del piano di classifica ai fini della riscossione dei contributi consortili, come si evince dalla disciplina transitoria dell’art. 42, comma 7, della medesima legge, la quale sancisce l'ultrattività dei previgenti piani di classifica fino all'approvazione del piano di bonifica; con la conseguenza che il consorzio di bonifica è pur sempre esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente.

5. Il secondo motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 5.1 Secondo la prospettazione della ricorrente, «nel Piano di Classifica non vi è alcuna descrizione dettagliata delle opere esistenti, e soprattutto del loro attuale stato, delle condizioni nelle quali si trovano, ad esempio, i canali di scolo: tutto è considerato “in efficienza”, anche se in realtà così non è».

A suo dire: «Il lavoro di redazione del Piano di Classifica (…) adottato dal Consorzio di bonifica dell’Arneo, quindi, altro non è che una descrizione di quanto risulta su “vecchie mappe” mai aggiornate, completamente avulso, perciò, dalla realtà fattuale.

In molti casi dei canali di scolo esistenti sulle carte si è persa addirittura la traccia, a causa del totale abbandono protrattosi per decenni, o, talvolta, in conseguenza della realizzazione di opere da parte dell’uomo che ne hanno determinato la rimozione di lunghi tratti, rendendo del tutto inutili quelli rimanenti.

È sufficiente la disamina della relazione peritale allegata, invero, per rilevare come la Agriconsulting ha preso in considerazione canali riportati nelle cartografie sovrapposte a quelle catastali per individuare i fondi ricadenti nei diversi sottobacini, ma che, in alcuni casi, ove fossero ancora esistenti andrebbero ad impattare contro la centrale elettrica di Cerano (canale Giumenta, nn. 76 e 77 del piano di classifica), o contro uno stabilimento balneare (canale Siedi), o contro abitazioni regolarmente edificate nell’alveo (canale Sbitri) o, in altri casi, sono stati del tutto rimossi, sicché in quello che in origine era l’alveo del canale oggi vi sono rigogliose coltivazioni orticole.

Tali canali, tuttavia, non solo sono stati considerati esistenti ed efficienti dalla società autrice (rectius responsabile!) di siffatto Piano di Classifica, ma hanno concorso a determinare non solo l’indice di densità, ma anche l’indice di soggiacenza, sulpresupposto che vi siano taluni fondi che evitano un danno in ragione delle acque che da essi andrebbero a defluirvi”. (…) Nello stesso Piano di Classifica, d’altra parte, al punto 3.2.1 (pag. 33) è evidenziata la “necessità di intervenire radicalmente su una rete consortile costruita negli anni passati e che necessita di un’attenta verifica idraulica e quindi di una ristrutturazione, così come suggerito anche dall’[OSCURATO:PERSONA] delle Bonifiche”.

La gran parte della rete scolante e delle opere gestite dal Consorzio, quindi, necessita sostanzialmente di interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità idraulica: interventi in difetto dei quali nessun beneficio traggono i fondi che ricadono nei bacini imbriferi di riferimento e che devono essere realizzati con finanziamenti pubblici e non con fondi a carico dei consorziati.

Circostanza, quest’ultima, attestata dalle [OSCURATO:PERSONA] per la redazione del Piano di Riparto degli Oneri di Contribuenza consortili, approvate con D.G.R. n.1150 del 18.06.2013 e pubblicate nel BURP n. 94 del 10.7.2013, in cui si precisa che gli “interventi straordinari” per esplicitare l’efficienza delle opere di bonifica già esistenti, sono “parificati anche dalla corrente normativa sui LL.PP come nuove opere, a carico non della contribuenza ma a carico totalmente pubblico, da riportare nei Piani di [OSCURATO:PERSONA]”». 5.2 Anzitutto, sotto la veste apparente di una violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.), tali doglianze si risolvono in una contestazione dell’accertamento fattuale del giudice di appello ed in una sollecitazione del giudice di legittimità alla revisione del merito, deducendosi insufficienze, incongruenze, inesattezze e lacune nelle valutazioni espresse dal piano di classifica con riguardo all’attribuzione degli indici di densità, di soggiacenza e di comportamento ai terreni inseriti nel comprensorio consortile.

Laddove, come è stato ripetutamente rimarcato dalla Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità(tra le tante: Cass., Sez. 3^, 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., Sez. 3^, 16 luglio 2024, n. 19651; Cass., Sez. 1^, 25 marzo 2025, n. 7871). 5.3 Ad ogni modo, per orientamento costante di questa Corte, in tema dicontributi di bonifica ex art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè, il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione delconsorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella (o anche l’ingiunzione) di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera delconsorzio.

In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., Sez. 6^-5, 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2019, nn. 23246, 23247, 23248 e 23251; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6839; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8079; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, nn. 9097 e 9098; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20359; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., Sez. Trib., 27 luglio 2023, nn. 22730, 22912 e 22934; Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33153). 5.4 Secondo la sentenza impugnata, la contribuente non avrebbe provato proprio la carenza del beneficio consortile, stante la funzionalità delle opere di difesa idraulica.

Difatti, afronte dell’accertamento fattuale del giudice di appello sulla sussistenza del beneficio consortile, col rilievo che: «Nella specie, è indubbio che gli immobili della contribuente, per le sue caratteristiche e la sua ubicazione, sono destinati a trarre vantaggio dall’attività del Consorzio, consistente nella preservazione del valore dell’immobile in relazione alla tutela del rischio dei danni.

Si sottolinea quindi, il beneficio derivante dall’appartenenza al consorzio e il vantaggio che traggono gli immobili tutelati dagli allagamenti e dai ristagni, attraverso i lavori effettuati anche a monte dei suddetti immobili che preservano la valle da avversità meteoriche con beneficio di difesa idraulica» e che: «Si rileva comunque, che dalla perizia tecnica presentata dal Consorzio, risultano, per l’anno 2014, benefici diretti che preservano i terreni da allagamenti e ristagni», il contribuente non ha fornito alcuna prova specifica in ordine all’asserita assenza di beneficio diretto, tenendo anche conto che «la perizia [del contribuente stesso ] , effettuata ben tre anni dopo l’anno che ci occupa, risulti essere irrilevante, laddove l’obbligo del pagamento del tributo è dato come si è detto, essenzialmente dalla inclusione degli immobili nel perimetro del consorzio».

Per cui, anche a voler ipotizzare che la carenza del piano di bonifica determini un’inversione dell’onere della prova (art.2697 cod. civ.), facendo gravare sull’ente impositore, nonostante l’approvazione del piano di classifica, la dimostrazione del beneficio consortile per l’immobile della contribuente, si deve ritenere che tale onere è stato ampiamente assolto dall’ente impositore con la riconosciuta efficienza delle opere idrauliche e irrigue da parte del giudice di appello. 6.Il terzo motivo è infondato. 6.1 Secondo la ricorrente : « C o ntrariamente a quanto sostenuto dal Giudice d’Appello, quindi, una corretta determinazione del tributo imposto al consorziato non può prescindere dalla spesa realmente sostenuta dal Consorzio per gli interventi di manutenzione concretamente eseguiti nel corso dell’anno 2014: spesa che, ancora una volta, a fronte delle contestazioni della consorziata, avrebbe dovuto essere puntualmente provata dall’ente consortile ed annotata nel bilancio consuntivo, prima ancora che nel piano di riparto». 6.2L’obbligatorietà dei contributi consortili non viene meno per la carenza di specifiche opere di manutenzione nell’anno di riferimento, essendo connessa alla esistenza e alla funzionalità di impianti e manufatti per la difesa idraulica dei terreni inclusi nel comprensorio consortile. 6.3 Questa Corte hain proposito già evidenziato che le funzioni del consorzio di bonifica sono legate sia alla realizzazione e manutenzione delle opere volte a tutelare dal rischio idrogeologico, da cui deriva un beneficio specifico di carattere intrinseco, sia alla verifica e controllo della situazione, che potrebbe anche non richiedere in concreto, almeno per una certa durata di tempo, alcun intervento.

Anche in tale situazione, tuttavia, la struttura –composta di risorse, servizi, personale – esplica la sua funzione e necessita per il suo funzionamento del tributo dei soggetti i cui fondi ricadono nel perimetro, che restano pur sempre beneficiari del servizio fornito (eventualmente di temporanea mera vigilanza e controllo).

Vi è, invero , una attività continuativa di manutenzione dei ricettori idraulici che viene svolta dal consorzio (fossi e canali di scolo delle acque meteoriche), consistente nella loro continua pulizia, nella rimozione di materiale ostruttivo giacente nell’alveo e nell’esecuzione di opere di consolidamento delle sponde, in modo da assicurare il regolare deflusso delle acque raccolte, la quale assolve ad un’utile funzione di salvaguardia idrogeologica e idrica dei fondi e degli immobili extraagricoli circostanti, perché previene fenomeni di esondazione e i danni che ne deriverebbero.

Da ciò consegue un beneficio, attuale o eventualmente potenziale, in quanto determina condizioni di stabilità del suolo che vanno a garanzia dell’intero territorio, così riverberandosi in modo diretto su ogni singola proprietà(Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2025, n. 4030; Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2025,n. 32252).

Aggiungasi che, ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di persé un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2023, n. 22697).

Il principio è giustificato dalla distinzione tipologica tra opere di semplice bonifica e opere di difesa idraulica (Cass., 12 novembre 2014, n. 24066), nel senso che in tal secondo caso vengono normalmente in rilievo dei benefici indiretti per i fondi inclusi nella zona di intervento.

I quali benefici, tuttavia, sono pur sempre specifici.

Difatti, il principio del beneficio intrinseco sta a significare che, nel caso di contributi per l'esecuzione di opere idrauliche, il beneficio fondiario è normalmente un beneficio generale (appunto intrinseco) senza per questo cessare di essere specifico per tutti gli immobili collocati in una determinata zona perimetrale.

Ne consegue che non muta il presupposto dell'obbligazione, che resta pur sempre ancorato all'esistenza del beneficio specifico (ancorché, come detto, generale e indiretto).

Semplicemente non rileva il luogo di esecuzione delle opere, quanto piuttosto il beneficio che ne deriva (Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2025, n. 14016). 6.4 A tale riguardo, peraltro, il giudice di appello ha dato atto che: « Nella specie, è indubbio che gli immobili della contribuente, per le sue caratteristiche e la sua ubicazione, sono destinati a trarre vantaggio dall’attività del Consorzio, consistente nella preservazione del valore dell’immobile in relazione alla tutela del rischio dei danni.

Si sottolinea quindi, il beneficio derivante dall’appartenenza al consorzio e il vantaggio che traggono gli immobili tutelati dagli allagamenti e dai ristagni, attraverso i lavori effettuati anche a monte dei suddetti immobili che preservano la valle da avversità meteoriche con beneficio di difesa idraulica.

Il contribuente perciò, ha l’obbligo di concorrere alla formazione della provvista necessaria perché il Consorzio possa funzionare e svolgere l’attività cui è preposto, a nulla rilevando che negli ultimi anni il Consorzio stesso possa aver trascurato – per i vincoli di bilancio - la manutenzione dei canali ed in genere l’esecuzione dei lavori programmati, essendo com’è noto, il cittadino obbligato a pagare i tributi anche quando i servizi che lo Stato è tenuto ad assicurare, non siano perfettamente efficienti.

Pertanto, il beneficio che giustifica l’assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con un nesso sinallagmatico di corrispettività all’attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono».

7. Da ultimo, anche il quarto motivo è infondato. 7.1 Secondo la ricorrente, il giudice di appello «(h)a omesso (…) di rilevare che il beneficio che giustifica la pretesa tributaria del consorzio nei confronti del ricorrente non può derivare da generici e non meglio individuati interventi eseguiti su opere idrauliche situate nell’ambito territoriale in cui insistono i terreni di sua proprietà, ma da opere destinate a mantenere in efficienza i canali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cerrito e [OSCURATO:PERSONA] che, come dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio e ribadito nella comparsa di costituzione in appello, costituiscono le opere di bonifica del sottobacino in cui sono ubicati i detti terreni». 7.2 Ora, pur senza fare espressa menzione dello stato di conservazione dei canali “ [OSCURATO:PERSONA] ” , “ [OSCURATO:PERSONA] ” , “[OSCURATO:PERSONA]”, “Cerrito” e “ [OSCURATO:PERSONA] ” , la sentenza impugnata hacomplessivamente rilevato – come si è già detto –che «dalla perizia tecnica presentata dal Consorzio, risultano, per l’anno 2014, benefici diretti che preservano i terreni da allagamenti e ristagni».

E tanto basta per valutare l’esaustività e la completezza del giudizio espresso a tale riguardo. 7.3 Per cui, non è scrutinabile la decisività della lamentata omissione, trattandosi, comunque, di fatti verosimilmente rientrantinell’accertamento operato dal giudice di appello.

8. In definitiva , alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso iscritto al n. 13815/2023 R.G. deve essere rigettato.

9. Le spese giudiziali (per entrambi i ricorsi) seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto sia per il ricorsoiscritto al n. 13815/023 R.G., che per il ricorso iscritto al n. 13849/2023 R.G., a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte riunisce i ricorsi iscritti ai nn. 13815/ 2 023 R.G. e 13849/2023; dichiara l’inammissibilità del ricorso iscritto al n. 13849/2023 R.G.; rigetta il ricorso iscritto al n. 13815/2023 R.G.; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole, per entrambi i ricorsi, nella misura complessiva di € 200,00 per esborsi e di € 800,00 per compensi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Brindisi, elettivamente domiciliatopresso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: bruno.antonello@ - coabrindisi.legalmail.it), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo (ora, Consorzio di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]), con sede in Nardò (LE), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] il 19 luglio 2023, n. 248/23, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bari, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Pescara, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, nella qualità di concessionaria della riscossione per conto del [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo; INTIMATA nonché sul ricorso iscritto al n. 13849/2023 R.G., proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Brindisi, elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: bruno.antonello@ - coabrindisi.legalmail.it), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo (ora, Consorzio di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]), con sede in Nardò (LE), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] il 19 luglio 2023, n. 248/23, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bari, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Pescara, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, nella qualità di concessionaria della riscossione per conto del [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo; INTIMATA entrambi avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia il 22 dicembre 2022, n. 3520/22/2022; udite l e relazion i del le caus e svo lt e nella camera di consiglio non partecipata del 3 dicembre 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] h a proposto separati ricors i – l’uno, iscritto al n. 13815/2023 R.G., e, l’altro, iscritto al n. 13849/2023 R.G. -per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia il 22 dicembre 2022, n. 3520/22/2022,che, in controversia su impugnazione dell’ingiunzione di pagamento n. 0168410 del 17 giugno 2016emessa in suo danno dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”, in qualità di concessionaria della riscossione per conto del [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica d i Arneo, per contributi consortili (cod. 630) relativi all’anno 2014, nella misura complessiva di € 1.108,35, dopo l’avviso di pagamento n. 90020150073330333000 del 29 dicembre 2015, in relazione ad immobili allocati nell’ambito del comprensorio consortile, ha accolto l ’appello proposto da l [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Lecce 14 dicembre 2017, n. 3830/2/2017, con compensazione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure –che aveva accolto il ricorso originario del contribuente per la ravvisata insussistenza del beneficio consortile – con la motivazione che: «Riguardo al merito (…), la Corte, ritiene di non poter confermare quanto deciso in prime cure, avendo più volte rilevato che il contribuente, per far valere le sue ragioni, doveva censurare il Piano di Classifica, che era stato puntualmente affisso presso i Comuni interessati e pubblicato nel bollettino della Regione Puglia; quindi, ben conosciuto dall’appellato, essendo l’unico strumento idoneo e fondamentale per la determinazione del contributo consortile, contenendo in sé l’elenco dei benefici e dei costi sopportati e i criteri inerenti il riparto; tutto ciò però non è avvenuto poiché è stata fatta solo una contestazione del tutto generica. Non risultano denunciati vizi di legittimità, riducendosi la censura a generiche contestazioni, ne sono stati richiesti, durante gli anni, interventi specifici da parte del consorziato; la mancanza dunque di tale impugnazione specifica, che non eccepisce in modo particolare le varie voci quali il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio, che non vengono contestate neanche nel giudizio tributario, ha comportato la presunzione della produzione di un vantaggio diretto per i fondi del consorziato in quanto, facendo parte del Consorzio, comunque si presuppone un beneficio anche solo potenziale, evidenziandosi che sul punto, la Suprema Corte con sentenza n. 23815/2015, ha risolto le incertezze sull’interpretazione dei presupposti dei contributi consortili precisando che, “con l’inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza … il proprietario acquista la qualità di consorziato e quindi, di soggetto passivo del tributo. [OSCURATO:PERSONA] è esonerato dall’onere di provare il beneficio, che si presume apportato al fondo in via diretta e specifica o anche solo potenziale e che deve tradursi in una qualità e quindi, in un incremento di valore di esso…». 3. IlConsorzio Speciale per la Bonifica di Arneo ha resistito con separati controricorsi, mentre la “[OSCURATO:SOCIETA].” è rimasta intimatain entrambi i procedimenti. 4. La ricorrente ha depositato memorieillustrative in entrambi i procedimenti. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente, si deve disporre la riunione dei ricorsi (segnatamente, in base alla priorità di iscrizione a ruolo, del ricorso iscritto al n. 13849/2023 R.G. al ricorso iscritto al n. 13815/2023 R.G.), trattandosi di impugnazioni separatamente proposte contro la medesima sentenza di appello (art. 335 cod. proc. civ.). 2. Inoltre, si rileva che il ricorso iscritto al n. 13849/2023 R.G. è assolutamente speculare – per l’assoluta coincidenza e sovrapponibilità dei motivi, sulla scorta di un raffronto comparativo del contenuto censorio - al ricorso iscritto al n. 13815/2023 R.G. Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi in cui vengano iscritti duericorsi per cassazione di identico contenuto, proposti dalla stessa parte contro la medesima sentenza, in sede di loro riunione, deve essere data priorità di esame a quello iscritto per primo, e, se esso sia ammissibile e procedibile, la sua decisione rende inammissibile, in via sopravvenuta, l'altroricorso. Difatti, si è detto che la rituale proposizione del ricorso per c assazione determina la consumazione del dirittodi impugnazione, con la conseguenza che non solo non è possibile presentare motivi aggiunti, oltre a quelli già formulati, ma neppure è consentita la proposizione di un altro ricorso, che, pertanto, è soggetto alla sanzione di inammissibilità(Cass., Sez. Un., 10 marzo 2005, n. 5207). Per cui, si deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso iscritto al n. 13849/2023 R.G., restando da esaminare il solo ricorso iscritto al n. 13815/2023 R.G. 3. Il predetto ricorso è affidato a quattro motivi. 3.1Con il primo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, 3, 13, 17, 18 e 42 della legge reg. Puglia 13 marzo 2012, n. 4, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , in relazione all’art. 360, primo comma n. 5), cod. proc. civ., per non essere stato considerato dal giudice di secondo grado che la mancata adozione del piano di bonifica da parte dell’ente impositore inficiasse la validità del piano di classifica e comportasse la conseguente inversione dell’onere di provare il beneficio consortile a carico dell’ente impositore. 3.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, 17 e 18 della legge reg. Puglia 13 marzo 2012, n. 4, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il ricorrente non ha contestato il piano di classifica, in quanto: «Non risultano denunciati vizi di legittimità, riducendosi la censura a generiche contestazioni(…); la mancanza dunque di tale impugnazione specifica, che non eccepisce in modo particolar le varie voci quali il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio, che non vengono contestate neanche nel giudizio tributario, ha comportato la presunzione della produzione di un vantaggio diretto per i fondi del consorziato in quanto, facendo parte del Consorzio, comunque si presuppone un beneficio anche solo potenziale», ed ha ritenuto « chiaro l'obbligo contributivo in capo al proprietario del fondo, non avendo provato validamente la mancanza di vantaggi delle opere di bonifica realizzate dal Consorzio nonché, la mancanza di inclusione dei fondi, nel perimetro di contribuenza consortile. Nella specie, è indubbio che gli immobili della contribuente, per le sue caratteristiche e la sua ubicazione, sono destinati a trarre vantaggio dall'attività del Consorzio, consistente nella preservazione del valore dell'immobile in relazione alla tutela del rischio dei danni. Si sottolinea quindi, il beneficio derivante dall'appartenenza al consorzio e il vantaggio che traggono gli immobili tutelati dagli allagamenti e dai ristagni, attraverso i lavori effettuati anche a monte dei suddetti immobili che preservano la valle da avversità meteoriche con beneficio di difesa idraulica». 3.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, 860 cod. civ., 17 e 18 della legge reg. Puglia 13 marzo 2012, n. 4, nonché della deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia il 18 giugno 2013, n. 1150, inrelazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che: «Il contribuente perciò, ha l'obbligo di concorrere alla formazione della provvista necessaria perché il Consorzio possa funzionare e svolgere l'attività cui è preposto, a nulla rilevando che negli ultimi anni il Consorzio stesso possa aver trascurato -per i vincoli di bilancio - la manutenzione dei canali ed in genere l'esecuzione dei lavori programmati, essendo com'è noto, il cittadino obbligato a pagare i tributi anche quando i servizi che lo Stato è tenuto ad assicurare, non siano perfettamente efficienti. Pertanto, il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con un nesso sinallagmatico di corrispettività all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono. C'è un tributo che può dirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista di cui il Consorzio si avvale per poter realizzare le opere di bonifica e così, arrecare un beneficio agli immobili dei consorziati». 3.4 Con il quarto motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado « che il beneficio che giustifica la pretesa tributaria del consorzio nei confronti del ricorrente non può derivare da generici e non meglio individuati interventi eseguiti su opere idrauliche situate nell’ambito territoriale in cui insistono i terreni di sua proprietà, ma da opere destinate a mantenere in efficienza i canali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cerrito e [OSCURATO:PERSONA] che, come dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio e ribadito nella comparsa di costituzione in appello, costituiscono le opere di bonifica del sottobacino in cui sono ubicati i detti terreni». 4. Il primo motivo è infondato. 4.1 Secondo la ricorrente: «Nella prospettiva del legislatore regionale, quindi, la predisposizione di un piano generale di bonifica è imprescindibile per la corretta determinazione dei contributi destinati a gravare sui consorziati, sulla base del conseguente piano di classifica». 4.2 Tale assunto non è condivisibile. 4.3 L’art. 3 della legge reg. Puglia 13 marzo 2012, n. 4, configura il “piano generale di bonifica e tutela dei comprensori consortili” (o, più brevemente, “piano di bonifica”) alla stregua di uno strumento di pianificazione urbanistica per il territorio di ciascun comprensorio consortile in ambito regionale, che è approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] all’esito di una procedura caratterizzata dall’interlocuzione con gli enti locali interessati (comma 2), contiene « l'elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio» (comma 1), «individua le linee di azione per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 [cioè, «sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il deflusso idraulico, la conservazione e la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente»] e si coordina agli indirizzi programmatici regionali, ai piani urbanistici, ai piani di bacino e ai piani stralcio di bacino di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.» (comma 4), «individua, altresì, le opere di competenza privata e stabilisce gli indirizzi per la loro esecuzione» (comma 6). 4.4Tenendo conto di tale ruolo strettamente programmatico, la mancata approvazione del piano di bonifica non incide sulla determinabilità e sull’esigibilità dei contributi consortili, che continua a dipendere dall’approvazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza, come si evince dall’art. 42, comma 7, della legge reg. Puglia 13 marzo 2012, n. 4, secondo il quale: «In fase di prima applicazione della presente legge i Piani di classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge e sono adeguati a seguito dell'approvazione del Piano generale di bonifica di cui all'articolo 3. Per i consorzi di bonifica di Arneo, [OSCURATO:PERSONA], Stornara e Tara e Terre d’Apulia si tiene conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla l.r. 12/2011. Ai fini dell’articolo 12, in fase di applicazione della presente legge si tiene conto del catasto consortile esistente su ciascun Consorzio». Tale normativa, infatti, prevede,all’art. 2, la predisposizione di un progetto di delimitazione dei comprensori di bonifica da sottoporre alla [OSCURATO:PERSONA] entro 180 giorni, e, all’art. 3 , l’obbligo, per ciascun consorzio territorialmente competente, di redigere, entro i successivi 180 giorni dalla costituzione degli organi sociali, il p iano di b onifica. Si tratta, quindi, di disposizioni programmatiche con scadenze destinate a maturare dopo l’entrata in vigore della legge. Da ciò deriva che la norma transitoria di cui all’art. 42, nel fare riferimento alla « prima fase di applicazione » , ha inteso mantenere in vigore la disciplina precedente fino all’approvazione dei p iani di b onifica, che non potevano , comunque,essere adottati prima del decorso di circa un anno (180 + 180 giorni) dall’entrata in vigore della menzionata legge (in termini: Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2025, n. 32252). 4.5. In ogni caso, anche a voler aderire alla prospettazione della parte ricorrente, ciò determinerebbe, al più,un’inversione dell’onere probatorio, non già l’illegittimità del p iano di classifica, imponendo alla parte interessata di dimostrare in concreto la sussistenza del beneficio fondiario o la riconducibilità del contributo consortile agli indici classificatori adottati(in termini: Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2025, n. 32252). Senonché, come si vedrà,la sentenza impugnata ha vagliato il quadro istruttorio, ritenendo che l’ente impositore avesse , comunque, fornito la prova de lla funzionalità delle opere idrauliche ed irrigue nel corso dell’anno 2014e che l’eventuale carenza di manutenzione di tali opere non inficiasse la fruizione del beneficio consortile per la contribuente. 4.6 Per cui, alla stregua della disciplina transitoria, l’approvazione del piano di bonifica impone soltanto l’adeguamento successivo dei piani di classifica, ma, fino alla sua approvazione, i previgenti piani di classifica rimangono ultrattivamente efficaci per la riscossione dei contributi consortili. 4.7 Si può, dunque, concludere che, in tema di consorzi di bonifica, con riguardo alla disciplina dettata dalla legge reg. Puglia 13 marzo 2012, n. 4, la preventiva approvazione del piano di bonifica di cui all'art. 3 della medesima legge, in quanto atto di contenuto meramente programmatico, non costituisce requisito di validità del piano di classifica ai fini della riscossione dei contributi consortili, come si evince dalla disciplina transitoria dell’art. 42, comma 7, della medesima legge, la quale sancisce l'ultrattività dei previgenti piani di classifica fino all'approvazione del piano di bonifica; con la conseguenza che il consorzio di bonifica è pur sempre esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente. 5. Il secondo motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 5.1 Secondo la prospettazione della ricorrente, «nel Piano di Classifica non vi è alcuna descrizione dettagliata delle opere esistenti, e soprattutto del loro attuale stato, delle condizioni nelle quali si trovano, ad esempio, i canali di scolo: tutto è considerato “in efficienza”, anche se in realtà così non è». A suo dire: «Il lavoro di redazione del Piano di Classifica (…) adottato dal Consorzio di bonifica dell’Arneo, quindi, altro non è che una descrizione di quanto risulta su “vecchie mappe” mai aggiornate, completamente avulso, perciò, dalla realtà fattuale. In molti casi dei canali di scolo esistenti sulle carte si è persa addirittura la traccia, a causa del totale abbandono protrattosi per decenni, o, talvolta, in conseguenza della realizzazione di opere da parte dell’uomo che ne hanno determinato la rimozione di lunghi tratti, rendendo del tutto inutili quelli rimanenti. È sufficiente la disamina della relazione peritale allegata, invero, per rilevare come la Agriconsulting ha preso in considerazione canali riportati nelle cartografie sovrapposte a quelle catastali per individuare i fondi ricadenti nei diversi sottobacini, ma che, in alcuni casi, ove fossero ancora esistenti andrebbero ad impattare contro la centrale elettrica di Cerano (canale Giumenta, nn. 76 e 77 del piano di classifica), o contro uno stabilimento balneare (canale Siedi), o contro abitazioni regolarmente edificate nell’alveo (canale Sbitri) o, in altri casi, sono stati del tutto rimossi, sicché in quello che in origine era l’alveo del canale oggi vi sono rigogliose coltivazioni orticole. Tali canali, tuttavia, non solo sono stati considerati esistenti ed efficienti dalla società autrice (rectius responsabile!) di siffatto Piano di Classifica, ma hanno concorso a determinare non solo l’indice di densità, ma anche l’indice di soggiacenza, sulpresupposto che vi siano taluni fondi che evitano un danno in ragione delle acque che da essi andrebbero a defluirvi”. (…) Nello stesso Piano di Classifica, d’altra parte, al punto 3.2.1 (pag. 33) è evidenziata la “necessità di intervenire radicalmente su una rete consortile costruita negli anni passati e che necessita di un’attenta verifica idraulica e quindi di una ristrutturazione, così come suggerito anche dall’[OSCURATO:PERSONA] delle Bonifiche”. La gran parte della rete scolante e delle opere gestite dal Consorzio, quindi, necessita sostanzialmente di interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità idraulica: interventi in difetto dei quali nessun beneficio traggono i fondi che ricadono nei bacini imbriferi di riferimento e che devono essere realizzati con finanziamenti pubblici e non con fondi a carico dei consorziati. Circostanza, quest’ultima, attestata dalle [OSCURATO:PERSONA] per la redazione del Piano di Riparto degli Oneri di Contribuenza consortili, approvate con D.G.R. n.1150 del 18.06.2013 e pubblicate nel BURP n. 94 del 10.7.2013, in cui si precisa che gli “interventi straordinari” per esplicitare l’efficienza delle opere di bonifica già esistenti, sono “parificati anche dalla corrente normativa sui LL.PP come nuove opere, a carico non della contribuenza ma a carico totalmente pubblico, da riportare nei Piani di [OSCURATO:PERSONA]”». 5.2 Anzitutto, sotto la veste apparente di una violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.), tali doglianze si risolvono in una contestazione dell’accertamento fattuale del giudice di appello ed in una sollecitazione del giudice di legittimità alla revisione del merito, deducendosi insufficienze, incongruenze, inesattezze e lacune nelle valutazioni espresse dal piano di classifica con riguardo all’attribuzione degli indici di densità, di soggiacenza e di comportamento ai terreni inseriti nel comprensorio consortile. Laddove, come è stato ripetutamente rimarcato dalla Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità(tra le tante: Cass., Sez. 3^, 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., Sez. 3^, 16 luglio 2024, n. 19651; Cass., Sez. 1^, 25 marzo 2025, n. 7871). 5.3 Ad ogni modo, per orientamento costante di questa Corte, in tema dicontributi di bonifica ex art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè, il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione delconsorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella (o anche l’ingiunzione) di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera delconsorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., Sez. 6^-5, 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2019, nn. 23246, 23247, 23248 e 23251; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6839; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8079; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, nn. 9097 e 9098; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20359; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., Sez. Trib., 27 luglio 2023, nn. 22730, 22912 e 22934; Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33153). 5.4 Secondo la sentenza impugnata, la contribuente non avrebbe provato proprio la carenza del beneficio consortile, stante la funzionalità delle opere di difesa idraulica. Difatti, afronte dell’accertamento fattuale del giudice di appello sulla sussistenza del beneficio consortile, col rilievo che: «Nella specie, è indubbio che gli immobili della contribuente, per le sue caratteristiche e la sua ubicazione, sono destinati a trarre vantaggio dall’attività del Consorzio, consistente nella preservazione del valore dell’immobile in relazione alla tutela del rischio dei danni. Si sottolinea quindi, il beneficio derivante dall’appartenenza al consorzio e il vantaggio che traggono gli immobili tutelati dagli allagamenti e dai ristagni, attraverso i lavori effettuati anche a monte dei suddetti immobili che preservano la valle da avversità meteoriche con beneficio di difesa idraulica» e che: «Si rileva comunque, che dalla perizia tecnica presentata dal Consorzio, risultano, per l’anno 2014, benefici diretti che preservano i terreni da allagamenti e ristagni», il contribuente non ha fornito alcuna prova specifica in ordine all’asserita assenza di beneficio diretto, tenendo anche conto che «la perizia [del contribuente stesso ] , effettuata ben tre anni dopo l’anno che ci occupa, risulti essere irrilevante, laddove l’obbligo del pagamento del tributo è dato come si è detto, essenzialmente dalla inclusione degli immobili nel perimetro del consorzio». Per cui, anche a voler ipotizzare che la carenza del piano di bonifica determini un’inversione dell’onere della prova (art.2697 cod. civ.), facendo gravare sull’ente impositore, nonostante l’approvazione del piano di classifica, la dimostrazione del beneficio consortile per l’immobile della contribuente, si deve ritenere che tale onere è stato ampiamente assolto dall’ente impositore con la riconosciuta efficienza delle opere idrauliche e irrigue da parte del giudice di appello. 6.Il terzo motivo è infondato. 6.1 Secondo la ricorrente : « C o ntrariamente a quanto sostenuto dal Giudice d’Appello, quindi, una corretta determinazione del tributo imposto al consorziato non può prescindere dalla spesa realmente sostenuta dal Consorzio per gli interventi di manutenzione concretamente eseguiti nel corso dell’anno 2014: spesa che, ancora una volta, a fronte delle contestazioni della consorziata, avrebbe dovuto essere puntualmente provata dall’ente consortile ed annotata nel bilancio consuntivo, prima ancora che nel piano di riparto». 6.2L’obbligatorietà dei contributi consortili non viene meno per la carenza di specifiche opere di manutenzione nell’anno di riferimento, essendo connessa alla esistenza e alla funzionalità di impianti e manufatti per la difesa idraulica dei terreni inclusi nel comprensorio consortile. 6.3 Questa Corte hain proposito già evidenziato che le funzioni del consorzio di bonifica sono legate sia alla realizzazione e manutenzione delle opere volte a tutelare dal rischio idrogeologico, da cui deriva un beneficio specifico di carattere intrinseco, sia alla verifica e controllo della situazione, che potrebbe anche non richiedere in concreto, almeno per una certa durata di tempo, alcun intervento. Anche in tale situazione, tuttavia, la struttura –composta di risorse, servizi, personale – esplica la sua funzione e necessita per il suo funzionamento del tributo dei soggetti i cui fondi ricadono nel perimetro, che restano pur sempre beneficiari del servizio fornito (eventualmente di temporanea mera vigilanza e controllo). Vi è, invero , una attività continuativa di manutenzione dei ricettori idraulici che viene svolta dal consorzio (fossi e canali di scolo delle acque meteoriche), consistente nella loro continua pulizia, nella rimozione di materiale ostruttivo giacente nell’alveo e nell’esecuzione di opere di consolidamento delle sponde, in modo da assicurare il regolare deflusso delle acque raccolte, la quale assolve ad un’utile funzione di salvaguardia idrogeologica e idrica dei fondi e degli immobili extraagricoli circostanti, perché previene fenomeni di esondazione e i danni che ne deriverebbero. Da ciò consegue un beneficio, attuale o eventualmente potenziale, in quanto determina condizioni di stabilità del suolo che vanno a garanzia dell’intero territorio, così riverberandosi in modo diretto su ogni singola proprietà(Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2025, n. 4030; Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2025,n. 32252). Aggiungasi che, ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di persé un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2023, n. 22697). Il principio è giustificato dalla distinzione tipologica tra opere di semplice bonifica e opere di difesa idraulica (Cass., 12 novembre 2014, n. 24066), nel senso che in tal secondo caso vengono normalmente in rilievo dei benefici indiretti per i fondi inclusi nella zona di intervento. I quali benefici, tuttavia, sono pur sempre specifici. Difatti, il principio del beneficio intrinseco sta a significare che, nel caso di contributi per l'esecuzione di opere idrauliche, il beneficio fondiario è normalmente un beneficio generale (appunto intrinseco) senza per questo cessare di essere specifico per tutti gli immobili collocati in una determinata zona perimetrale. Ne consegue che non muta il presupposto dell'obbligazione, che resta pur sempre ancorato all'esistenza del beneficio specifico (ancorché, come detto, generale e indiretto). Semplicemente non rileva il luogo di esecuzione delle opere, quanto piuttosto il beneficio che ne deriva (Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2025, n. 14016). 6.4 A tale riguardo, peraltro, il giudice di appello ha dato atto che: « Nella specie, è indubbio che gli immobili della contribuente, per le sue caratteristiche e la sua ubicazione, sono destinati a trarre vantaggio dall’attività del Consorzio, consistente nella preservazione del valore dell’immobile in relazione alla tutela del rischio dei danni. Si sottolinea quindi, il beneficio derivante dall’appartenenza al consorzio e il vantaggio che traggono gli immobili tutelati dagli allagamenti e dai ristagni, attraverso i lavori effettuati anche a monte dei suddetti immobili che preservano la valle da avversità meteoriche con beneficio di difesa idraulica. Il contribuente perciò, ha l’obbligo di concorrere alla formazione della provvista necessaria perché il Consorzio possa funzionare e svolgere l’attività cui è preposto, a nulla rilevando che negli ultimi anni il Consorzio stesso possa aver trascurato – per i vincoli di bilancio - la manutenzione dei canali ed in genere l’esecuzione dei lavori programmati, essendo com’è noto, il cittadino obbligato a pagare i tributi anche quando i servizi che lo Stato è tenuto ad assicurare, non siano perfettamente efficienti. Pertanto, il beneficio che giustifica l’assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con un nesso sinallagmatico di corrispettività all’attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono». 7. Da ultimo, anche il quarto motivo è infondato. 7.1 Secondo la ricorrente, il giudice di appello «(h)a omesso (…) di rilevare che il beneficio che giustifica la pretesa tributaria del consorzio nei confronti del ricorrente non può derivare da generici e non meglio individuati interventi eseguiti su opere idrauliche situate nell’ambito territoriale in cui insistono i terreni di sua proprietà, ma da opere destinate a mantenere in efficienza i canali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cerrito e [OSCURATO:PERSONA] che, come dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio e ribadito nella comparsa di costituzione in appello, costituiscono le opere di bonifica del sottobacino in cui sono ubicati i detti terreni». 7.2 Ora, pur senza fare espressa menzione dello stato di conservazione dei canali “ [OSCURATO:PERSONA] ” , “ [OSCURATO:PERSONA] ” , “[OSCURATO:PERSONA]”, “Cerrito” e “ [OSCURATO:PERSONA] ” , la sentenza impugnata hacomplessivamente rilevato – come si è già detto –che «dalla perizia tecnica presentata dal Consorzio, risultano, per l’anno 2014, benefici diretti che preservano i terreni da allagamenti e ristagni». E tanto basta per valutare l’esaustività e la completezza del giudizio espresso a tale riguardo. 7.3 Per cui, non è scrutinabile la decisività della lamentata omissione, trattandosi, comunque, di fatti verosimilmente rientrantinell’accertamento operato dal giudice di appello. 8. In definitiva , alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso iscritto al n. 13815/2023 R.G. deve essere rigettato. 9. Le spese giudiziali (per entrambi i ricorsi) seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto sia per il ricorsoiscritto al n. 13815/023 R.G., che per il ricorso iscritto al n. 13849/2023 R.G., a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte riunisce i ricorsi iscritti ai nn. 13815/ 2 023 R.G. e 13849/2023; dichiara l’inammissibilità del ricorso iscritto al n. 13849/2023 R.G.; rigetta il ricorso iscritto al n. 13815/2023 R.G.; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole, per entrambi i ricorsi, nella misura complessiva di € 200,00 per esborsi e di € 800,00 per compensi,
Sentenza Cassazione n. 32515/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris