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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 30263/2022

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te SENTENZA sul ricorso 7896-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONELLAPATTERI;- ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 512/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/09/2015 R.G.N. 69/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

R.G. 7896/2016 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha condannato l'INPS a riliquidare in favore di [OSCURATO:PERSONA] la pensione - già calcolata dall'Istituto secondo il sistema retributivo, in applicazione dell'agevolazione sul requisito anagrafico, prevista dall'art. 1, co.8 della legge n. 243 del 2004 in caso di contribuzione volontaria - con il diverso sistema contributivo (dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), avendo accolto la domanda dell'interessata di poter beneficiare anche del trattamento sperimentale previsto dall'art. 1, co.9, della stessa legge n. 243 in favore delle lavoratrici (cd. opzione donna).

A differenza del Tribunale, che aveva ritenuto non compatibili i due benefici di legge, la Corte di Appello ha affermato che la Orsini, lungi dal domandare il cumulo di benefici derivanti dall'applicazione di due disposizioni fra loro incompatibili, aveva semplicemente optato per il regime più favorevole, e che tale domanda, legittimamente prospettata, non si pone in contrasto col dato normativo.

La cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità della Pubblica Udienza.

Il P.G. ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., l'Istituto ricorrente deduce "Violazione dell'art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004".

Sostiene che una lavoratrice esentata dall'inasprimento dei requisiti di accesso alla pensione, così come previsti dall'art. 1, co.8 della legge n. 243 del 2004, non può avvalersi della sperimentazione di cui all'art. 1 co. 9 della medesima legge; che una volta ammessa alla contribuzione volontaria entro il 20 luglio 2007, l'odierna controricorrente ha definitivamente acquisito il diritto ad accedere alla pensione di anzianità con 57 anni di età e 35 di contributi, sin dalla data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2007 (che ha esteso il termine precedentemente fissato all'I. marzo 2004) il che escluderebbe in radice la possibilità di estendere alla pensionata la speciale salvaguardia di cui all'art.1, co.9, della legge n. 243 del 2004, avendo la stessa già conseguito l'esito di anticipare la pensione mediante l'applicazione dei più favorevoli criteri di accesso riconosciuti a quanti sono ammessi alla contribuzione volontaria.

Il motivo merita accoglimento.

Prima di affrontare il caso controverso, non appare superfluo richiamare alla memoria la genesi del provvedimento di cui si discute e la sua collocazione nel più complessivo panorama legislativo.

La legge n. 243 del 23 agosto 2004 (cd. riforma Maroni) fu il primo provvedimento in materia pensionistica intervenuto dopo che, per circa un decennio dall'entrata in vigore della

I. n. 335 del 1995, il legislatore era rimasto inattivo (fatta eccezione per talune correzioni apportate dalla di poco successiva

I. n. 448 del 1997), nell'attesa di apprezzare gli sforzi compiuti nel contenimento della spesa previdenziale dopo l'entrata a regime della riforma del 1995.

L'assestamento del calcolo della pensione con il metodo contributivo per gli assunti dopo il 1996, ovvero misto per coloro che alla stessa data non superavano i 18 anni di anzianità contributiva, andava in quella direzione, così come l'abolizione della pensione di anzianità, legata esclusivamente al requisito contributivo a prescindere dall'età dell'assicurato.

Tuttavia, il trattamento di anzianità permaneva in taluni casi, ad esempio per coloro i quali risultavano già assicurati alla data di entrata in vigore della riforma nei confronti dei quali alcune norme di diritto transitorio (art.1 co. 25/32

I. n. 335 del 1995) individuavano un lungo periodo (1996-2008) nel corso del quale era possibile maturare il trattamento anticipato sulla base di un doppio requisito, anagrafico e contributivo (35 anni di contributi oltre una certa età anagrafica, originariamente fissata per il biennio 1996/1997 in 52 anni e progressivamente elevata negli anni successivi fino a 57 anni).

Esisteva, poi anche una fattispecie alternativa di pensione di anzianità indipendente dall'età anagrafica, basata sul solo requisito contributivo elevato in misura crescente (36 anni di anzianità contributiva nel triennio 1996/1998, 39 anni nel biennio 2006/2007, 40 anni dal 2008).

Tali eccezioni furono rivolte a favorire coloro che, a partire dagli anni Settanta, avevano avuto accesso al mercato del lavoro immediatamente dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico (cd. lavoratori precoci), e che avevano goduto di continuità di occupazione, affinché potessero giungere alla pensione in età non avanzata.

Nel 2004 il legislatore intese promuovere una nuova riforma con la L. n. 243 del 2004, con la quale procedette a un'ulteriore modifica dell'accesso ai trattamenti di anzianità e di vecchiaia, ma la cui entrata in vigore venne differita nel tempo (1 gennaio 2008) per esigenze di finanza pubblica.

La riforma previde che dal 2008 l'età anagrafica sarebbe passata da 57 a 60 anni, rimanendo, però, invariato il requisito contributivo di 35 anni di anzianità, e che in caso di anzianità contributiva pari a 40 anni sarebbe stato possibile accedere al trattamento anticipato di anzianità a prescindere dall'età anagrafica.

La legge introdusse altresì una nuova formula "gender oriented", la cui denominazione, divenuta ormai di uso comune, è "opzione donna", la quale consente alle lavoratrici, anche successivamente al 2008, di accedere alla pensione con il sistema integralmente contributivo, ma con i più favorevoli requisiti previsti dalla normativa dell'epoca (35 anni di anzianità contributiva e 57 di età anagrafica).

La misura "opzione donna" rimase in vita, venendo confermata dall'art. 14 d.l. n. 201 del 2011 e prorogata dall'art. unico, co.281, della

I. n. 208 del 2015, mentre, con la

I. n. 247 del 2007, la transizione alla soglia dei 60 anni di età che la legge intendeva attuare in unica soluzione (cd.

"scalone"), venne realizzata in maniera maggiormente graduale, attraverso il sistema cd. delle "quote", che sommava i due requisiti dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica.

Tale essendo il complessivo quadro normativo di riferimento, risulta agli atti che [OSCURATO:PERSONA] si era vista riconoscere dall'INPS la pensione nel maggio 2012, e che la prestazione era stata calcolata in base al solo sistema retributivo, avendo l'interessata maturato al 1 gennaio 1996 i diciotto anni di anzianità contributiva, con inclusione della contribuzione volontaria versata a seguito dell'autorizzazione da parte dell'INPS nel 2005. [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto errato siffatto criterio di liquidazione, chiedendo che la pensione le venisse calcolata col sistema contributivo nell'ambito della misura "opzione donna", al fine di "recuperare" le retribuzioni degli ultimi dieci anni di lavoro, le quali, essendo in questo caso più alte di quelle dei primi anni, avrebbero determinato un rateo mensile pensionistico di importo superiore a quello risultante dal solo calcolo retributivo.

Ora, il meccanismo della contribuzione volontaria di cui al comma 8, previsto indistintamente per tutti i lavoratori, era stato, evidentemente, introdotto al fine di evitare il pregiudizio causato dall'incremento dei requisiti utili ad ottenere la pensione di anzianità.

D'altronde, anche la cd."opzione donna" di cui al co.9 - misura ripristinatoria rivolta ad accordare alle donne un beneficio di anzianità al fine di riequilibrare, a fini previdenziali, gli effetti di una condizione lavorativa più gravosa in ragione del genere di appartenenza - è stata prevista al medesimo scopo, sebbene attraverso un diverso meccanismo: l'anticipazione della pensione avviene, nel primo caso, attraverso versamenti volontari autorizzati dall'INPS, mentre nel secondo caso opera a condizione che la lavoratrice accetti che il computo del proprio trattamento avvenga in base al solo - e di solito meno vantaggioso - sistema contributivo.

In ambedue le ipotesi, obiettivo del legislatore è di offrire al pensionato (o, come in questo caso, alla pensionata), una "via di fuga" dalle asperità della riforma previdenziale, senza, tuttavia, gravare ulteriormente i conti pubblici.

Nel caso in esame, l'accoglimento della domanda attorea da parte della Corte territoriale è motivata in riferimento alla circostanza che l'assicurata non intendesse sentir dichiarare il proprio diritto a due benefici di legge incompatibili, quanto invece ottenere il trattamento a lei più favorevole (il calcolo col metodo contributivo l'avrebbe portata, infatti, a godere di un rateo mensile più alto).

Tuttavia, il punto controverso non riguarda, in realtà, nel caso di specie, l'individuazione del regime più favorevole cui la lavoratrice avrebbe potuto aspirare, raffrontando gli esiti applicativi dell'uno o dell'altro beneficio di legge alla propria condizione contributiva; il punto riguarda invece, l'individuazione del criterio agevolativo applicabile all'assicurata fra quelli contemplati dal legislatore del 2004, il quale ha predisposto due diversi meccanismi per il raggiungimento di un medesimo scopo.

Cercare di ripianare una possibile collisione tra due misure, come mostra di voler fare la Corte d'appello, è fattore irrilevante ai fini della decisione, posto che i due meccanismi di anticipazione viaggiano su linee parallele, essendo predisposte entrambe per scopi comuni, ma che, proprio per questo non richiedono integrazione, poiché, una volta che il fine agevolativo appare raggiunto con l'adesione ad una delle due "formule", l'esperimento dell'altra appare ultroneo.

In tal senso, l'approccio di quale debba ritenersi il trattamento più favorevole all'assicurata in senso economico, si rivela inconferente rispetto alla ragione costitutiva delle previsioni di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 1 della L. n. 243 del 2004, atteso che la norma non ha certo riguardo al quantum della pensione - posto che, anzi, si pone nell'ottica tutt'affatto diversa del contenimento della spesa pensionistica - ma è diretta a concedere un'agevolazione temporale nell'attribuzione del trattamento pensionistico rispetto ai nuovi criteri, più rigidi, di attribuzione previsti dalla riforma del 1995 e dalle sue successive modifiche.In conclusione, il ricorso va accolto.

La sentenza impugnata va cassata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, statuendo il rigetto dell'originaria domanda.

Le spese dei gradi di merito vanno compensate in ragione dell'esito alterno del giudizio.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

In considerazione dell'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA].

Compensa le spese dei gradi di merito. [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e ac

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso 7896-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONELLAPATTERI;- ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 512/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/09/2015 R.G.N. 69/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G. 7896/2016 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha condannato l'INPS a riliquidare in favore di [OSCURATO:PERSONA] la pensione - già calcolata dall'Istituto secondo il sistema retributivo, in applicazione dell'agevolazione sul requisito anagrafico, prevista dall'art. 1, co.8 della legge n. 243 del 2004 in caso di contribuzione volontaria - con il diverso sistema contributivo (dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), avendo accolto la domanda dell'interessata di poter beneficiare anche del trattamento sperimentale previsto dall'art. 1, co.9, della stessa legge n. 243 in favore delle lavoratrici (cd. opzione donna). A differenza del Tribunale, che aveva ritenuto non compatibili i due benefici di legge, la Corte di Appello ha affermato che la Orsini, lungi dal domandare il cumulo di benefici derivanti dall'applicazione di due disposizioni fra loro incompatibili, aveva semplicemente optato per il regime più favorevole, e che tale domanda, legittimamente prospettata, non si pone in contrasto col dato normativo. La cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità della Pubblica Udienza. Il P.G. ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., l'Istituto ricorrente deduce "Violazione dell'art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004". Sostiene che una lavoratrice esentata dall'inasprimento dei requisiti di accesso alla pensione, così come previsti dall'art. 1, co.8 della legge n. 243 del 2004, non può avvalersi della sperimentazione di cui all'art. 1 co. 9 della medesima legge; che una volta ammessa alla contribuzione volontaria entro il 20 luglio 2007, l'odierna controricorrente ha definitivamente acquisito il diritto ad accedere alla pensione di anzianità con 57 anni di età e 35 di contributi, sin dalla data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2007 (che ha esteso il termine precedentemente fissato all'I. marzo 2004) il che escluderebbe in radice la possibilità di estendere alla pensionata la speciale salvaguardia di cui all'art.1, co.9, della legge n. 243 del 2004, avendo la stessa già conseguito l'esito di anticipare la pensione mediante l'applicazione dei più favorevoli criteri di accesso riconosciuti a quanti sono ammessi alla contribuzione volontaria. Il motivo merita accoglimento. Prima di affrontare il caso controverso, non appare superfluo richiamare alla memoria la genesi del provvedimento di cui si discute e la sua collocazione nel più complessivo panorama legislativo. La legge n. 243 del 23 agosto 2004 (cd. riforma Maroni) fu il primo provvedimento in materia pensionistica intervenuto dopo che, per circa un decennio dall'entrata in vigore della I. n. 335 del 1995, il legislatore era rimasto inattivo (fatta eccezione per talune correzioni apportate dalla di poco successiva I. n. 448 del 1997), nell'attesa di apprezzare gli sforzi compiuti nel contenimento della spesa previdenziale dopo l'entrata a regime della riforma del 1995. L'assestamento del calcolo della pensione con il metodo contributivo per gli assunti dopo il 1996, ovvero misto per coloro che alla stessa data non superavano i 18 anni di anzianità contributiva, andava in quella direzione, così come l'abolizione della pensione di anzianità, legata esclusivamente al requisito contributivo a prescindere dall'età dell'assicurato. Tuttavia, il trattamento di anzianità permaneva in taluni casi, ad esempio per coloro i quali risultavano già assicurati alla data di entrata in vigore della riforma nei confronti dei quali alcune norme di diritto transitorio (art.1 co. 25/32 I. n. 335 del 1995) individuavano un lungo periodo (1996-2008) nel corso del quale era possibile maturare il trattamento anticipato sulla base di un doppio requisito, anagrafico e contributivo (35 anni di contributi oltre una certa età anagrafica, originariamente fissata per il biennio 1996/1997 in 52 anni e progressivamente elevata negli anni successivi fino a 57 anni). Esisteva, poi anche una fattispecie alternativa di pensione di anzianità indipendente dall'età anagrafica, basata sul solo requisito contributivo elevato in misura crescente (36 anni di anzianità contributiva nel triennio 1996/1998, 39 anni nel biennio 2006/2007, 40 anni dal 2008). Tali eccezioni furono rivolte a favorire coloro che, a partire dagli anni Settanta, avevano avuto accesso al mercato del lavoro immediatamente dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico (cd. lavoratori precoci), e che avevano goduto di continuità di occupazione, affinché potessero giungere alla pensione in età non avanzata. Nel 2004 il legislatore intese promuovere una nuova riforma con la L. n. 243 del 2004, con la quale procedette a un'ulteriore modifica dell'accesso ai trattamenti di anzianità e di vecchiaia, ma la cui entrata in vigore venne differita nel tempo (1 gennaio 2008) per esigenze di finanza pubblica. La riforma previde che dal 2008 l'età anagrafica sarebbe passata da 57 a 60 anni, rimanendo, però, invariato il requisito contributivo di 35 anni di anzianità, e che in caso di anzianità contributiva pari a 40 anni sarebbe stato possibile accedere al trattamento anticipato di anzianità a prescindere dall'età anagrafica. La legge introdusse altresì una nuova formula "gender oriented", la cui denominazione, divenuta ormai di uso comune, è "opzione donna", la quale consente alle lavoratrici, anche successivamente al 2008, di accedere alla pensione con il sistema integralmente contributivo, ma con i più favorevoli requisiti previsti dalla normativa dell'epoca (35 anni di anzianità contributiva e 57 di età anagrafica). La misura "opzione donna" rimase in vita, venendo confermata dall'art. 14 d.l. n. 201 del 2011 e prorogata dall'art. unico, co.281, della I. n. 208 del 2015, mentre, con la I. n. 247 del 2007, la transizione alla soglia dei 60 anni di età che la legge intendeva attuare in unica soluzione (cd. "scalone"), venne realizzata in maniera maggiormente graduale, attraverso il sistema cd. delle "quote", che sommava i due requisiti dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica. Tale essendo il complessivo quadro normativo di riferimento, risulta agli atti che [OSCURATO:PERSONA] si era vista riconoscere dall'INPS la pensione nel maggio 2012, e che la prestazione era stata calcolata in base al solo sistema retributivo, avendo l'interessata maturato al 1 gennaio 1996 i diciotto anni di anzianità contributiva, con inclusione della contribuzione volontaria versata a seguito dell'autorizzazione da parte dell'INPS nel 2005. [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto errato siffatto criterio di liquidazione, chiedendo che la pensione le venisse calcolata col sistema contributivo nell'ambito della misura "opzione donna", al fine di "recuperare" le retribuzioni degli ultimi dieci anni di lavoro, le quali, essendo in questo caso più alte di quelle dei primi anni, avrebbero determinato un rateo mensile pensionistico di importo superiore a quello risultante dal solo calcolo retributivo. Ora, il meccanismo della contribuzione volontaria di cui al comma 8, previsto indistintamente per tutti i lavoratori, era stato, evidentemente, introdotto al fine di evitare il pregiudizio causato dall'incremento dei requisiti utili ad ottenere la pensione di anzianità. D'altronde, anche la cd."opzione donna" di cui al co.9 - misura ripristinatoria rivolta ad accordare alle donne un beneficio di anzianità al fine di riequilibrare, a fini previdenziali, gli effetti di una condizione lavorativa più gravosa in ragione del genere di appartenenza - è stata prevista al medesimo scopo, sebbene attraverso un diverso meccanismo: l'anticipazione della pensione avviene, nel primo caso, attraverso versamenti volontari autorizzati dall'INPS, mentre nel secondo caso opera a condizione che la lavoratrice accetti che il computo del proprio trattamento avvenga in base al solo - e di solito meno vantaggioso - sistema contributivo. In ambedue le ipotesi, obiettivo del legislatore è di offrire al pensionato (o, come in questo caso, alla pensionata), una "via di fuga" dalle asperità della riforma previdenziale, senza, tuttavia, gravare ulteriormente i conti pubblici. Nel caso in esame, l'accoglimento della domanda attorea da parte della Corte territoriale è motivata in riferimento alla circostanza che l'assicurata non intendesse sentir dichiarare il proprio diritto a due benefici di legge incompatibili, quanto invece ottenere il trattamento a lei più favorevole (il calcolo col metodo contributivo l'avrebbe portata, infatti, a godere di un rateo mensile più alto). Tuttavia, il punto controverso non riguarda, in realtà, nel caso di specie, l'individuazione del regime più favorevole cui la lavoratrice avrebbe potuto aspirare, raffrontando gli esiti applicativi dell'uno o dell'altro beneficio di legge alla propria condizione contributiva; il punto riguarda invece, l'individuazione del criterio agevolativo applicabile all'assicurata fra quelli contemplati dal legislatore del 2004, il quale ha predisposto due diversi meccanismi per il raggiungimento di un medesimo scopo. Cercare di ripianare una possibile collisione tra due misure, come mostra di voler fare la Corte d'appello, è fattore irrilevante ai fini della decisione, posto che i due meccanismi di anticipazione viaggiano su linee parallele, essendo predisposte entrambe per scopi comuni, ma che, proprio per questo non richiedono integrazione, poiché, una volta che il fine agevolativo appare raggiunto con l'adesione ad una delle due "formule", l'esperimento dell'altra appare ultroneo. In tal senso, l'approccio di quale debba ritenersi il trattamento più favorevole all'assicurata in senso economico, si rivela inconferente rispetto alla ragione costitutiva delle previsioni di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 1 della L. n. 243 del 2004, atteso che la norma non ha certo riguardo al quantum della pensione - posto che, anzi, si pone nell'ottica tutt'affatto diversa del contenimento della spesa pensionistica - ma è diretta a concedere un'agevolazione temporale nell'attribuzione del trattamento pensionistico rispetto ai nuovi criteri, più rigidi, di attribuzione previsti dalla riforma del 1995 e dalle sue successive modifiche.In conclusione, il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va cassata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, statuendo il rigetto dell'originaria domanda. Le spese dei gradi di merito vanno compensate in ragione dell'esito alterno del giudizio. Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. In considerazione dell'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Compensa le spese dei gradi di merito. [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e ac
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