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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2025

Cassazione n. 10382/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6750-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 342/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 20/08/2018 R.G.N. 729/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto c.d. opzione donna R.G.N.6750/2019 Cron.

Rep.

Ud.14/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.342/18, la Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico di anzianità con applicazione del metodo contributivo, avendo ella esercitato la c.d. opzione donna ex art.1, co.9 d.l. n.243/04.

Riteneva la Corte che il calcolo con il sistema retributivo operato dall’Inps fosse corretto poiché opzione donna,e il connesso metodo contributivo, non vale va per l’appellante: ella, al tempo della domanda di pensionamento, aveva maturato i requisiti di età e di contribuzione sufficienti ai fini della pensione di anzianità calcolata secondo le previgenti norme, mentre opzione donna aveva lo scopo d’incentivare l’esodo dei lavoratori non in possesso dei più rigidi requisiti introdotti dalla normativa sopravvenuta.

Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un motivo.

L’Inps resiste con controricorso, illustrato da memoria.

In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.1, co.9 l. n.243/04,per non aver e la Corte d’appello applicato il metodo contributivo al proprio trattamento pensionistico.Il motivo è infondato.

È pacifico in fatto che, al tempo della domanda di pensione, la ricorrente avesse maturato il requisito anagrafico e il requisito contributivo sufficienti al riconoscimento del diritto a pensione d’anzianità calcolata secondo il metodo retributivo.

Dati tali presupposti, rettamente la Corte d’appello ha escluso l’applicabilità del metodo contributivo richiamato dall’art.1,co.9 l. n.243/2004, per essere questo applicabile alle sole lavoratrici che, al tempo della domanda di pensione, intendessero accedere al pensionamento in modo anticipato, in mancanza dei requisiti posti dall’art.1, co.6 l. n.243/2004.

Dispone infatti l’art.1, co.9 l. n.243/2004, che: “In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo”.

Questa Corte (Cass.n.30263/2022) ha già avuto modo di pronunciarein caso, assimilabile al presente, in cui la parte privata aveva maturato i requisiti necessari al pensionamento secondo il regime retributivo e pretendeva l’applicazione del sistema contributivo ex art.1, co.9 l. n.243/2004.

In tale precedente, cui va data continuità, è stato affermato che la norma non ha certo riguardo al quantumdella pensione - posto che, anzi, si pone nell’ottica tutt’affatto diversa del contenimento della spesa pensionistica - ma è diretta a concedere un’agevolazione temporale nell’attribuzione del trattamento pensionistico rispetto ai nuovi criteri, più rigidi, di attribuzione previsti dalla riforma del 1995 e dalle sue successive modifiche.

In conclusione, il ricorso è da respingere con condanna alle spese di lite secondo soccombenza. i sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , dell'ulteriore imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6750-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 342/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 20/08/2018 R.G.N. 729/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto c.d. opzione donna R.G.N.6750/2019 Cron. Rep. Ud.14/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.342/18, la Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico di anzianità con applicazione del metodo contributivo, avendo ella esercitato la c.d. opzione donna ex art.1, co.9 d.l. n.243/04. Riteneva la Corte che il calcolo con il sistema retributivo operato dall’Inps fosse corretto poiché opzione donna,e il connesso metodo contributivo, non vale va per l’appellante: ella, al tempo della domanda di pensionamento, aveva maturato i requisiti di età e di contribuzione sufficienti ai fini della pensione di anzianità calcolata secondo le previgenti norme, mentre opzione donna aveva lo scopo d’incentivare l’esodo dei lavoratori non in possesso dei più rigidi requisiti introdotti dalla normativa sopravvenuta. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un motivo. L’Inps resiste con controricorso, illustrato da memoria. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.1, co.9 l. n.243/04,per non aver e la Corte d’appello applicato il metodo contributivo al proprio trattamento pensionistico.Il motivo è infondato. È pacifico in fatto che, al tempo della domanda di pensione, la ricorrente avesse maturato il requisito anagrafico e il requisito contributivo sufficienti al riconoscimento del diritto a pensione d’anzianità calcolata secondo il metodo retributivo. Dati tali presupposti, rettamente la Corte d’appello ha escluso l’applicabilità del metodo contributivo richiamato dall’art.1,co.9 l. n.243/2004, per essere questo applicabile alle sole lavoratrici che, al tempo della domanda di pensione, intendessero accedere al pensionamento in modo anticipato, in mancanza dei requisiti posti dall’art.1, co.6 l. n.243/2004. Dispone infatti l’art.1, co.9 l. n.243/2004, che: “In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo”. Questa Corte (Cass.n.30263/2022) ha già avuto modo di pronunciarein caso, assimilabile al presente, in cui la parte privata aveva maturato i requisiti necessari al pensionamento secondo il regime retributivo e pretendeva l’applicazione del sistema contributivo ex art.1, co.9 l. n.243/2004. In tale precedente, cui va data continuità, è stato affermato che la norma non ha certo riguardo al quantumdella pensione - posto che, anzi, si pone nell’ottica tutt’affatto diversa del contenimento della spesa pensionistica - ma è diretta a concedere un’agevolazione temporale nell’attribuzione del trattamento pensionistico rispetto ai nuovi criteri, più rigidi, di attribuzione previsti dalla riforma del 1995 e dalle sue successive modifiche. In conclusione, il ricorso è da respingere con condanna alle spese di lite secondo soccombenza. i sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , dell'ulteriore imp
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