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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2026

Cassazione n. 10094/2026

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esentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Lombardia n. 4841/2019depositata il 02/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8940/2020Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 10094/2026Data pubblicazione 18/04/2026La controversia trae origine dall’avviso di accertamento n.T9H06A203041/2015, notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione perl’anno d’imposta 2010, con il quale l’Agenzia delle Entrate – DirezioneProvinciale di Brescia – [OSCURATO:PERSONA] recuperava a tassazione maggioreIVA per € 1.276.456,00, irrogando sanzioni per € 1.596.602,00, sulpresupposto dell’indebita detrazione dell’imposta assolta su fattureritenute afferenti a operazioni soggettivamente inesistenti intercorse contre fornitori ([OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e la ditta individuale Angelo2015 e conclusa con p.v.c. del 30 luglio 2015; tra gli elementi valorizzatidall’Ufficio figuravano, tra l’altro, la posizione fiscale dei fornitori e taluneanomalie documentali e logistiche dei trasporti.Proposto ricorso, la Commissione tributaria provinciale di Brescia, consentenza n. 91/1/2017, depositata il 24 gennaio 2017, lo accoglieva,ritenendo documentata la regolarità oggettiva e soggettiva delleoperazioni, la riferibilità delle merci all’attività d’impresa e la buona fededell’acquirente, con pagamenti tracciati a mezzo bonifico.L’Agenzia interponeva appello; la Commissione tributaria regionale dellaLombardia, con sentenza n. 4841/19, depositata il 2 dicembre 2019,riformava la decisione di primo grado e rigettava il ricorso introduttivodella contribuente, compensando le spese, sul presupposto che glielementi raccolti in verifica, unitamente al difetto di “normale diligenza”nella selezione dei fornitori, legittimassero il diniego della detrazione.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione,articolando quattro motivi; l’Agenzia si è costituita con controricorso.

Lacontribuente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEGiova preliminarmente rilevare che, nel ricorso e nella memoria ex art.380-bis.1, la contribuente ha richiamato, in modo articolato, una serie diNumero registro generale 8940/2020Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 10094/2026Data pubblicazione 18/04/2026asseriti giudicati esterni relativi alle annualità IVA 2006, 2007, 2008 e2009, tutti favorevoli a Tinitaly e riguardanti fatti a suo dire del tuttosovrapponibili a quelli oggetto del presente giudizio.

In particolare, nelprimo motivo del ricorso si invocano “specifiche pronunce tutte passate ingiudicato” che avevano escluso la conoscenza o conoscibilità della frode daparte della società, tra cui la sentenza CTR Milano n. 6080/2016 sull’IVA2007, la sentenza CTP Brescia n. 51/5/13, nonché le pronunce CTRBrescia n. 2495/15 (IVA 2006) e CTR Brescia n. 177/67/2016 (IVA2008-2009).

Tali decisioni vengono poste a fondamento della censura diviolazione di legge, poiché la CTR avrebbe ignorato accertamenti ormaidefinitivi che avevano già escluso, sulla base degli stessi indizi oggirichiamati dall’Amministrazione, qualsiasi profilo di mala fede in capo allacontribuente.

Il medesimo profilo è ripreso anche nel terzo motivo, ove igiudicati vengono qualificati come “fatti decisivi” che il giudice d’appelloavrebbe omesso di considerare, pur costituendo precedenti vincolanti sucircostanze identiche (rapporti con [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e Ferretti;modalità delle forniture; congruità dei prezzi; tracciabilità dei pagamenti;effettività delle consegne).

Infine, la memoria ex art. 380-bis.1 ribadiscel’esistenza di “plurimi giudicati favorevoli in annualità contigue” ignoratidalla CTR, sostenendo che la decisione impugnata avrebbe addiritturavalorizzato come sintomo di mala fede una vicenda (IVA 2007) conclusacon giudicato di segno diametralmente opposto.

In sintesi, l’eccezione digiudicato è stata svolta unitariamente come argomentazione interna aimotivi di ricorso, volta a dimostrare l’erroneità della decisione impugnatanella parte in cui ha ritenuto sussistente la conoscibilità della frode,malgrado precedenti irrevocabili – fondati sui medesimi fatti – avesserogià escluso tale circostanza.L’eccezione non coglie nel segno.

Il giudicato esterno, per poter spiegareefficacia preclusiva in altro giudizio, richiede non già una mera affinità ocontiguità delle vicende, bensì l’identità della “quaestio” decisa e laNumero registro generale 8940/2020Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 10094/2026Data pubblicazione 18/04/2026stabilità dell’elemento accertato, tale da riprodursi invariabilmente neltempo.

Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, il giudicatoformatosi su una diversa annualità d’imposta può assumere efficaciapreclusiva nel giudizio relativo ad altro periodo solo quando la precedentedecisione abbia risolto questioni di fatto o di diritto dotate di caratteretendenzialmente permanente, tali da riprodursi immutabilmente anche neiperiodi successivi.

Diversamente, quando l’accertamento è radicato supresupposti fattuali specifici della singola annualità, non può attribuirsialcuna efficacia vincolante ai sensi dell’art. 2909 c.c., poiché manca lanecessaria identità oggettiva fra le situazioni prese in esame (cfr. Cass. n.38950/2021).Nel sistema dell’imposizione periodica, la sentenza tributaria fa statoesclusivamente per quegli elementi della fattispecie che, pur riferiti a undeterminato esercizio, siano intrinsecamente idonei a protrarsi nel tempo(quali qualificazioni giuridiche stabili, status non mutevoli, componentistrutturali dell’attività del contribuente).

Al di fuori di tali ipotesi, ilprincipio di autonomia dei periodi d’imposta postula che ciascuna annualitàsia scrutinata sulla base dei propri fatti costitutivi e del proprio compendioprobatorio.

Non si estende, invece, agli accertamenti che presuppongonofatti variabili, e che devono essere autonomamente verificati per ciascunperiodo.

Tale limite opera con particolare evidenza nelle ipotesi — comequella in esame — in cui l’Amministrazione contesti operazionisoggettivamente inesistenti, per loro natura ricostruite mediante indizi,rapporti commerciali, assetti soggettivi e flussi di merce propri e irripetibilidi ciascuna annualità (Cass. n. 6953/2015).Nel caso di specie, le operazioni oggetto di accertamento riguardanol’anno in contestazione e si fondano su un quadro indiziario autonomo especifico, del quale si dirà, ricavato dalla verifica fiscale svolta inquell’esercizio, relativo alle concrete modalità di approvvigionamento, aisoggetti coinvolti, alla tracciabilità dei beni, ai rapporti negoziali intercorsiNumero registro generale 8940/2020Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 10094/2026Data pubblicazione 18/04/2026e alle anomalie riscontrate per ciascun fornitore.

Ne deriva che l’eventualeaccertamento, in anni diversi, della buona fede dell’acquirente non puòoperare come “presunzione legale” di buona fede per l’annualità quiscrutinata, dovendosi comunque verificare – in concreto – se gli indizidell’Ufficio fossero idonei a rendere la frode conoscibile secondo l’ordinariadiligenza professionale.

Vengono in apice elementi privi di qualsiasicarattere di stabilità ultrannuale e che non possono considerarsiautomaticamente coincidenti con quelli posti a base di precedenti giudiziriguardanti altri periodi d’imposta, anche quando abbiano coinvoltosoggetti in parte coincidenti o contesti commerciali simili.Le decisioni evocate dalla contribuente, benché passate in giudicato,maturati in relazione a circostanze proprie di quegli esercizi, nonsovrapponibili ai presupposti dell’accertamento oggetto del presentegiudizio.

Esse non esprimono, dunque, alcun principio di caratterepermanente né risolvono questioni giuridiche idonee a espandere i loroeffetti al di fuori del periodo considerato.

In particolare, la valutazionedella “conoscibilità” della frode e della diligenza esigibile dall’operatoreeconomico è per definizione ancorata al contesto fattuale, ai segnali dianomalia e alle concrete modalità operative dell’annualità considerata,sicché non può essere cristallizzata una volta per tutte.

L’assenza diidentità oggettiva tra i fatti sottesi ai diversi accertamenti esclude,pertanto, che tali precedenti possano vincolare il giudice o impedire unaautonoma valutazione del quadro indiziario relativo all’annualità oggetto dicausa.Ne consegue che alle pronunce richiamate non può attribuirsi alcunaefficacia preclusiva ai sensi dell’art. 2909 c.c., sicché l’eccezione digiudicato deve essere integralmente rigettata.Su queste premesse, con il primo motivo si lamenta – ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. – violazione e falsa applicazione degli artt. 19,Numero registro generale 8940/2020Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 10094/2026Data pubblicazione 18/04/2026primo comma, e 54, secondo comma, del d.P.R. n. 633/1972, nonchédegli artt. 2729 e 2697 c.c. e 116 c.p.c., in combinato disposto con l’art.17, parr. 1-2, della VI Direttiva 77/388/CEE: si deduce che la CTR avrebbedato per “legittime” le conclusioni dei verificatori senza accertare, conelementi oggettivi e specifici, la consapevolezza o conoscibilità, da partedell’acquirente, dell’eventuale frode a monte, trascurando inoltre ladocumentazione difensiva e i giudicati interni favorevoli alla società inannualità pregresse.Il primo motivo è infondato.La contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e54 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. edell’art. 116 c.p.c., lamentando che la CTR avrebbe erroneamente esclusoil diritto alla detrazione dell’IVA, senza accertare la sussistenza di elementioggettivi idonei a dimostrare la conoscenza o conoscibilità, da parte dellasocietà, della frode commessa dai fornitori.

La censura non meritaaccoglimento.In base ai principi consolidati di questa Corte, in caso di operazionisoggettivamente inesistenti, l’Amministrazione assolve il proprio onereprobatorio dimostrando, anche mediante presunzioni semplici purchégravi, precise e concordanti, da un lato, l’alterità soggettivadell’operazione e, dall’altro, la consapevolezza o conoscibilità, da parte delcessionario, dell’inserimento dell’operazione in una frode all’IVA; grava poisul contribuente dimostrare, con elementi specifici e non meramenteformali, di avere adottato la diligenza massima esigibile, non essendo diper sé sufficienti la regolarità documentale, l’effettività della consegna, latracciabilità dei pagamenti o la congruità dei prezzi, tutti elementipienamente compatibili con gli schemi fraudolenti (Cass. n. 9851/2018;Cass. n. 5873/2019; Cass. n. 15369/2020; Cass. n. 2922/2022).

La“conoscibilità” non postula la prova di un effettivo accordo fraudolento, marichiede che, alla luce degli indizi oggettivi emersi, l’operatore economicoNumero registro generale 8940/2020Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 10094/2026Data pubblicazione 18/04/2026non potesse ragionevolmente ignorare l’anomalia della filiera;correlativamente, l’onere di diligenza si misura sul parametro dellaprofessionalità del soggetto (operatore del settore), cui è richiesto uncontrollo esigibile e non meramente cartolare, proporzionato al rischio difrode.Nel caso in esame, la CTR ha fatto corretta applicazione di tali principi.

Lasentenza impugnata dà adeguatamente conto del quadro indiziariovalorizzato dall’Amministrazione: mancanza di struttura dei fornitori,inattività fiscale, anomalie nei trasporti e nella documentazione tecnica,nonché ulteriori elementi sintomatici che rendevano oggettivamentericonoscibile l’assenza di un reale operatore a monte.

Si tratta di indici,valutati unitariamente, idonei a integrare quel “quadro di anomalia” cherende esigibile un supplemento di verifica da parte del cessionario,secondo un criterio di ordinaria prudenza professionale.

A fronte di talirisultanze, il giudice regionale ha ritenuto che la contribuente non avesseadottato le verifiche minime esigibili – definite come “semplice e diligenteinterrogazione presso la Camera di commercio” – idonee a rilevarecircostanze obiettive quali la cessazione della partita IVA, la mancatapresentazione dei bilanci o la sostanziale inattività economica dei soggettiinterposti.La ricorrente oppone, a confutazione, elementi che la giurisprudenzareputa neutri e dunque non idonei a escludere la consapevolezza: lacongruità dei prezzi, l’assenza di contestazioni da parte dei clienti, latracciabilità dei pagamenti e la regolarità apparente delle forniture.

Talicircostanze, pur potendo concorrere a descrivere l’effettività materialedegli scambi, non sono però decisive sul piano soggettivo, poiché nonescludono che l’operatore si sia consapevolmente – o colpevolmente –inserito in una filiera fraudolenta.

Si tratta, come sopra ricordato, dicircostanze che non integrano prova di diligenza, risultando anzi tipicheNumero registro generale 8940/2020Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 10094/2026Data pubblicazione 18/04/2026delle frodi carosello, la cui struttura richiede la simulazione di un normaleciclo commerciale.Sotto altro profilo, il motivo è inammissibile nella parte in cui mira asollecitare un nuovo scrutinio del merito.

È principio costante che lavalutazione delle prove – anche presuntive – costituisce un giudizio difatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in cassazione se nonnei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. o quando ricorra un vero e proprio viziodi sussunzione nell’applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., il quale, però,non è stato dedotto (Cass., Sez.

U., n. 34476/2019; Cass. nn.20553/2021; 30042/2021; 18611/2021).

La censura, pur formalmenteincardinata nella violazione di legge, tende in realtà a contrapporre unadiversa ricostruzione del materiale istruttorio, preclusa in questa sede.La CTR ha articolato un percorso motivazionale logico e coerente, fondatosulla valutazione complessiva degli elementi indiziari, secondo il canonedella “convergenza del molteplice”, che impone di esaminare gli indizi nelloro insieme e l’uno per mezzo degli altri (Cass. nn. 9054/2022;14151/2022).

Il ragionamento non presenta fratture logiche, né rivelaomissioni motivazionali tali da oltrepassare la soglia del “minimocostituzionale”.Il primo motivo deve pertanto essere rigettato.Con il secondo motivo, si lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., in relazione all’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 eall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. – la nullità della sentenza permotivazione apparente, poiché la CTR avrebbe riprodotto le deduzionidell’Ufficio senza correlare i principi (anche euro-unitari) al caso concreto,limitandosi ad affermazioni assertive circa la mancata prova della“normale diligenza” e della buona fede della contribuente.Il secondo motivo non coglie nel segno e va disatteso.La ricorrente sostiene che la CTR si sarebbe limitata a recepire lededuzioni dell’Ufficio senza correlare i principi giuridici al caso concreto,Numero registro generale 8940/2020Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 10094/2026Data pubblicazione 18/04/2026rendendo la motivazione meramente assertiva.

Tale prospettazione nontrova riscontro nella struttura argomentativa seguita dal giudice d’appello.La sentenza impugnata espone infatti, con chiarezza sufficiente, le ragionidel convincimento del Collegio regionale, individuate nella valutazionecomplessiva del quadro indiziario acquisito: la mancanza di struttura deifornitori, la loro inattività fiscale, le anomalie nei trasporti e nelladocumentazione commerciale, nonché ulteriori elementi ritenuti indicatividell’assenza di reali operatori economici a monte.

La CTR ha altresìevidenziato che la contribuente non aveva adottato quelle verificheminime – espressamente indicate come “semplice e diligenteinterrogazione presso la Camera di commercio” – che avrebberoconsentito di cogliere tali anomalie, reputando dunque non assolto l’oneredi diligenza qualificata gravante sull’operatore economico.La motivazione, lungi dal risolversi in formule stereotipate, consente dicogliere la ratio decidendi, risultando intellegibile il percorso logico-giuridico seguito e non presentando contraddizioni intrinseche o vuotiargomentativi tali da precludere la comprensione della decisione.

Lamotivazione è “apparente” solo quando, pur graficamente esistente, nonconsente di individuare le ragioni della decisione o si riduce a clausole distile prive di effettiva attinenza al caso concreto; evenienza che qui nonricorre.Invero, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allasola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art.111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi di mancanza dellamotivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale,motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà,motivazione perplessa o incomprensibile; al di fuori di tali ipotesi, il vizio èdeducibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo (Cass. n.23940/2017; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 7090/2022).

Ne consegueche non è consentito trasformare la denuncia di “motivazione apparente”Numero registro generale 8940/2020Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 10094/2026Data pubblicazione 18/04/2026in una richiesta di migliore (o diversa) motivazione, né in un riesame delmateriale probatorio.Orbene, nessuna di tali evenienze ricorre nella specie.

La motivazionedella sentenza impugnata supera agevolmente la soglia del “minimocostituzionale”: essa espone gli elementi indiziari valorizzati, li confrontacon le difese della contribuente e ne trae, in modo coerente, laconclusione circa l’assenza della buona fede.La doglianza, nella sostanza, sollecita una rivalutazione del merito, volta asostituire al giudizio del giudice regionale una diversa lettura del materialeistruttorio.

Tale operazione è preclusa in sede di legittimità, poiché laverifica della sufficienza logica della motivazione non consente di rimetterein discussione l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.Con il terzo motivo, si lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c. – l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti,ordini/DDD, congruità dei prezzi in relazione ai listini LME, utilizzo dei beninel ciclo produttivo e successiva rivendita a clienti identificati), nonché allainconoscibilità per Tinitaly di profili interni/erariali dei fornitori accertati adistanza di anni mediante strumenti istruttori pubblici non accessibili alprivato.Il terzo motivo è inammissibile.La ricorrente deduce l’omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR non avrebbeadeguatamente considerato plurimi elementi – quali la tracciabilità deipagamenti, la congruità dei prezzi, la regolarità documentale delleoperazioni e l’assenza di contestazioni da parte dei clienti – ritenutisintomatici della buona fede.

La censura non si confronta, tuttavia, con ilparadigma normativo vigente.A seguito della riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., introdotta dal d.l.n. 83 del 2012, l’unico vizio deducibile è l’omesso esame di un “fattoNumero registro generale 8940/2020Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 10094/2026Data pubblicazione 18/04/2026storico, principale o secondario”, decisivo e oggetto di discussione tra leparti.

Il ricorrente deve dunque individuare un preciso accadimento (odato storico) che la sentenza abbia del tutto trascurato e spiegare perché,se esaminato, avrebbe condotto con certezza a un esito diverso.

Èpertanto escluso che possano integrare il vizio denunciato: leargomentazioni difensive, le valutazioni del materiale istruttorio, lapretesa mancata ponderazione di singoli elementi probatori, ove il fattostorico da essi rappresentato risulti comunque esaminato dal giudice.In tale senso si è espresso in modo inequivoco l’insegnamento consolidatodi questa Corte, secondo cui il mancato esame deve riguardare un vero eproprio fatto in senso storico-naturalistico, costitutivo o impeditivo, o unfatto secondario dedotto a prova del primo (Cass. 8 settembre 2016, n.17761; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29883), restando invece irrilevanti lemere deduzioni o gli elementi istruttori come tali (Cass., Sez.

U., 20giugno 2018, n. 16303; Cass. 14 giugno 2017, n. 14802).Le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che non sussiste il vizio quando ilfatto evocato risulti comunque considerato dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass.,Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053).Alla luce di tali parametri, il motivo in esame è inammissibile per piùragioni concorrenti.

In primo luogo, la ricorrente non individua alcun fattostorico nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità: non indicaquale specifico accadimento, estrapolabile dal testo della sentenza o dagli“quando” esso sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti; né,soprattutto, ne allega la decisività, così come richiesto dal rigoroso oneredi allegazione indicato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez.

U., 7 aprile 2014, n.8053; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415).

In secondo luogo, la doglianza sirisolve nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio,non consentita in sede di legittimità.

Il motivo censura, infatti, nonNumero registro generale 8940/2020Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 10094/2026Data pubblicazione 18/04/2026l’omesso esame di un fatto storico, ma la mancata valorizzazione, da partedella CTR, di alcuni elementi probatori (congruità dei prezzi, tracciabilitàdei pagamenti, regolarità documentale), che il giudice regionale haespressamente considerato, qualificandoli come elementi neutri ecompatibili con lo schema delle frodi soggettivamente inesistenti.

Comepiù volte affermato, il governo del materiale probatorio appartiene algiudice di merito, cui spetta selezionare e valutare le risultanze istruttorie,apprezzandone attendibilità e rilevanza (Cass. 23 maggio 2014, n. 11511;Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass. 3 ottobre 2018, n. 24035), mentreè preclusa alla Corte di cassazione ogni rivalutazione del fatto (Cass. 7gennaio 2014, n. 91; Cass., Sez.

U., 25 ottobre 2013, n. 24148).

In terzoluogo, il motivo non si confronta con il canone restrittivo del viziodenunciabile: l’art. 360, n. 5, c.p.c., nel testo vigente, riduce il sindacatoal solo “minimo costituzionale”, essendo denunciabile soltanto l’anomaliamotivazionale che si traduce in violazione dell’art. 111, comma 6, Cost.(mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa oincomprensibile: Cass., Sez.

U., 28 ottobre 2020, n. 23746; Cass., Sez.

U.,7 aprile 2014, n. 8053).

Nulla di ciò ricorre nel caso di specie, poiché laCTR ha ricostruito in modo compiuto il quadro indiziario e ha spiegato, conlinearità, perché gli elementi addotti dalla società non fossero idonei asovvertire tale ricostruzione.

In quarto luogo, il motivo è inammissibileanche là dove deduce genericamente l’omessa valutazione di “deduzioni” o“doglianze”, trattandosi di profili non riconducibili al concetto di fattostorico.

La censura – così come formulata – si traduce in unacontrapposizione alla ricostruzione operata dal giudice di merito, nellapretesa di ottenere una diversa ponderazione del compendio probatorio e,dunque, nella surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in unterzo grado di merito, operazione già ripetutamente ritenuta inammissibileNumero registro generale 8940/2020Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 10094/2026Data pubblicazione 18/04/2026da questa Corte (Cass., Sez.

U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4agosto 2017, n. 19547; Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404).In conclusione, il motivo non denuncia l’omesso esame di un fattodecisivo, ma sollecita una diversa ricostruzione del fatto storico e unarivalutazione delle prove già esaminate dalla CTR.

Una simileprospettazione, anche quando sia veicolata attraverso il richiamo formaleall’art. 360, n. 5, c.p.c., si traduce nella richiesta di un terzo grado dimerito, che l’ordinamento non consente.

Ciò è precluso in sede dilegittimità.Con il quarto motivo, avanzato in via gradata, si lamenta – ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 112 e 277c.p.c. – l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di rideterminazionedelle sanzioni alla luce dello ius superveniens (d.lgs. n. 158/2015, art. 15;l. n. 208/2015, art. 1, comma 133) e del principio del favor rei (art. 3,comma 3, d.lgs. n. 472/1997), che avrebbe imposto l’applicazione deltrattamento sanzionatorio più mite a un atto non definitivo notificatoanteriormente al 1° gennaio 2016.Il quarto motivo è fondato.Dalla lettura degli atti emerge che la questione relativa al regimesanzionatorio applicabile fu espressamente riproposta in appellodall’appellata contribuente.

Il ricorso per cassazione evidenzia, in ossequioal canone di specificità, che, nel giudizio dinanzi alla CTR, la società, concontrodeduzioni (par. 7), chiese «in via di mero subordine, larideterminazione delle sanzioni in considerazione dello ius superveniens edel principio del favor rei» (testuale indicazione del “paragrafo 7” dellecontrodeduzioni).

Nello stesso atto si chiarisce, inoltre, che la medesimadomanda era già stata formulata in primo grado (memoria illustrativa del19 settembre 2016, par. 6) e quindi riproposta in appello dopol’assorbimento in CTP.Numero registro generale 8940/2020Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 10094/2026Data pubblicazione 18/04/2026La sentenza d’appello impugnata non contiene, per contro, alcun esamedella domanda subordinata né alcun riferimento allo ius superveniens o alfavor rei; essa si limita a statuire, in chiusura, che «ogni altra deduzionetrova assorbimento nella parte motiva esposta», senza identificare laquestione sanzionatoria né darne contezza.

Tale assorbimento genericonon è idoneo a soddisfare l’obbligo di pronuncia: dopo avere riformatol’esito del primo grado e rigettato il ricorso introduttivo della contribuente,la CTR avrebbe dovuto esaminare la misura delle sanzioni poiché, in taleevenienza, la quantificazione sanzionatoria torna a essere rilevante eLa rilevanza della questione è corroborata, inoltre, dal dato temporaleallegato agli atti: l’avviso di accertamento è stato notificato il 24novembre 2015 ed era non definitivo al 1° gennaio 2016, data di entratain vigore (per il Titolo II) del d.lgs. n. 158/2015, come anticipata dall’art.1, comma 133, l. n. 208/2015; di qui l’istanza della contribuente diapplicare la disciplina sopravvenuta più favorevole in sede dicommisurazione delle sanzioni (richiamata espressamente nellecontrodeduzioni in appello e già articolata nella memoria di primo grado).In altri termini, la questione non era meramente ipotetica, maspecificamente devoluta al giudice del gravame con deduzioni pertinenti eautosufficienti.Ricorre, pertanto, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia.L’argomento dell’“assorbenza” non vale, qui, a giustificare il silenziodecisionale: l’assorbimento postula che, per effetto della decisioneprincipale, la questione subordinata perda oggettiva rilevanza; all’opposto,una volta rigettato il ricorso introduttivo e resa attuale la pretesaimpositiva, il thema decidendum si estendeva alla misura della sanzione ealla sua rideterminazione secondo la lex mitior invocata dalla parte.Ne consegue l’accoglimento del quarto motivo; la sentenza impugnatadev’essere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria dellaNumero registro generale 8940/2020Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 10094/2026Data pubblicazione 18/04/2026Lombardia, in diversa composizione, affinché provveda a decidere sulladomanda subordinata di rideterminazione delle sanzioni, applicando – ovene ricorrano i presupposti in concreto – lo ius superveniens di cui al d.lgs.n. 158/2015 e il principio del favor rei ex art. 3, comma 3, d.lgs. n.472/1997, tenendo conto, in particolare, dell’epoca di emissione dell’atto([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e della sua non definitività al 1° gennaio 2016.In ultima analisi, vanno respinti i primi tre motivi di ricorso; va accolto ilquarto mezzo del ricorso stesso.

La sentenza va, pertanto, cassata e lacausa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese delgiudizio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia.

P.Q.MRigetta i primi tre motivi del ricorso e ne accoglie il quarto motivo; cassala sentenza impugnata, limitatamente al motivo accolto, e rinvia la causaper un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Cortedi giustizia tributaria di II grado della Lombardia.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/02/2026.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Lombardia n. 4841/2019depositata il 02/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8940/2020Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 10094/2026Data pubblicazione 18/04/2026La controversia trae origine dall’avviso di accertamento n.T9H06A203041/2015, notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione perl’anno d’imposta 2010, con il quale l’Agenzia delle Entrate – DirezioneProvinciale di Brescia – [OSCURATO:PERSONA] recuperava a tassazione maggioreIVA per € 1.276.456,00, irrogando sanzioni per € 1.596.602,00, sulpresupposto dell’indebita detrazione dell’imposta assolta su fattureritenute afferenti a operazioni soggettivamente inesistenti intercorse contre fornitori ([OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e la ditta individuale Angelo2015 e conclusa con p.v.c. del 30 luglio 2015; tra gli elementi valorizzatidall’Ufficio figuravano, tra l’altro, la posizione fiscale dei fornitori e taluneanomalie documentali e logistiche dei trasporti.Proposto ricorso, la Commissione tributaria provinciale di Brescia, consentenza n. 91/1/2017, depositata il 24 gennaio 2017, lo accoglieva,ritenendo documentata la regolarità oggettiva e soggettiva delleoperazioni, la riferibilità delle merci all’attività d’impresa e la buona fededell’acquirente, con pagamenti tracciati a mezzo bonifico.L’Agenzia interponeva appello; la Commissione tributaria regionale dellaLombardia, con sentenza n. 4841/19, depositata il 2 dicembre 2019,riformava la decisione di primo grado e rigettava il ricorso introduttivodella contribuente, compensando le spese, sul presupposto che glielementi raccolti in verifica, unitamente al difetto di “normale diligenza”nella selezione dei fornitori, legittimassero il diniego della detrazione.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione,articolando quattro motivi; l’Agenzia si è costituita con controricorso. Lacontribuente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEGiova preliminarmente rilevare che, nel ricorso e nella memoria ex art.380-bis.1, la contribuente ha richiamato, in modo articolato, una serie diNumero registro generale 8940/2020Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 10094/2026Data pubblicazione 18/04/2026asseriti giudicati esterni relativi alle annualità IVA 2006, 2007, 2008 e2009, tutti favorevoli a Tinitaly e riguardanti fatti a suo dire del tuttosovrapponibili a quelli oggetto del presente giudizio. In particolare, nelprimo motivo del ricorso si invocano “specifiche pronunce tutte passate ingiudicato” che avevano escluso la conoscenza o conoscibilità della frode daparte della società, tra cui la sentenza CTR Milano n. 6080/2016 sull’IVA2007, la sentenza CTP Brescia n. 51/5/13, nonché le pronunce CTRBrescia n. 2495/15 (IVA 2006) e CTR Brescia n. 177/67/2016 (IVA2008-2009). Tali decisioni vengono poste a fondamento della censura diviolazione di legge, poiché la CTR avrebbe ignorato accertamenti ormaidefinitivi che avevano già escluso, sulla base degli stessi indizi oggirichiamati dall’Amministrazione, qualsiasi profilo di mala fede in capo allacontribuente. Il medesimo profilo è ripreso anche nel terzo motivo, ove igiudicati vengono qualificati come “fatti decisivi” che il giudice d’appelloavrebbe omesso di considerare, pur costituendo precedenti vincolanti sucircostanze identiche (rapporti con [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e Ferretti;modalità delle forniture; congruità dei prezzi; tracciabilità dei pagamenti;effettività delle consegne). Infine, la memoria ex art. 380-bis.1 ribadiscel’esistenza di “plurimi giudicati favorevoli in annualità contigue” ignoratidalla CTR, sostenendo che la decisione impugnata avrebbe addiritturavalorizzato come sintomo di mala fede una vicenda (IVA 2007) conclusacon giudicato di segno diametralmente opposto. In sintesi, l’eccezione digiudicato è stata svolta unitariamente come argomentazione interna aimotivi di ricorso, volta a dimostrare l’erroneità della decisione impugnatanella parte in cui ha ritenuto sussistente la conoscibilità della frode,malgrado precedenti irrevocabili – fondati sui medesimi fatti – avesserogià escluso tale circostanza.L’eccezione non coglie nel segno. Il giudicato esterno, per poter spiegareefficacia preclusiva in altro giudizio, richiede non già una mera affinità ocontiguità delle vicende, bensì l’identità della “quaestio” decisa e laNumero registro generale 8940/2020Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 10094/2026Data pubblicazione 18/04/2026stabilità dell’elemento accertato, tale da riprodursi invariabilmente neltempo. Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, il giudicatoformatosi su una diversa annualità d’imposta può assumere efficaciapreclusiva nel giudizio relativo ad altro periodo solo quando la precedentedecisione abbia risolto questioni di fatto o di diritto dotate di caratteretendenzialmente permanente, tali da riprodursi immutabilmente anche neiperiodi successivi. Diversamente, quando l’accertamento è radicato supresupposti fattuali specifici della singola annualità, non può attribuirsialcuna efficacia vincolante ai sensi dell’art. 2909 c.c., poiché manca lanecessaria identità oggettiva fra le situazioni prese in esame (cfr. Cass. n.38950/2021).Nel sistema dell’imposizione periodica, la sentenza tributaria fa statoesclusivamente per quegli elementi della fattispecie che, pur riferiti a undeterminato esercizio, siano intrinsecamente idonei a protrarsi nel tempo(quali qualificazioni giuridiche stabili, status non mutevoli, componentistrutturali dell’attività del contribuente). Al di fuori di tali ipotesi, ilprincipio di autonomia dei periodi d’imposta postula che ciascuna annualitàsia scrutinata sulla base dei propri fatti costitutivi e del proprio compendioprobatorio. Non si estende, invece, agli accertamenti che presuppongonofatti variabili, e che devono essere autonomamente verificati per ciascunperiodo. Tale limite opera con particolare evidenza nelle ipotesi — comequella in esame — in cui l’Amministrazione contesti operazionisoggettivamente inesistenti, per loro natura ricostruite mediante indizi,rapporti commerciali, assetti soggettivi e flussi di merce propri e irripetibilidi ciascuna annualità (Cass. n. 6953/2015).Nel caso di specie, le operazioni oggetto di accertamento riguardanol’anno in contestazione e si fondano su un quadro indiziario autonomo especifico, del quale si dirà, ricavato dalla verifica fiscale svolta inquell’esercizio, relativo alle concrete modalità di approvvigionamento, aisoggetti coinvolti, alla tracciabilità dei beni, ai rapporti negoziali intercorsiNumero registro generale 8940/2020Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 10094/2026Data pubblicazione 18/04/2026e alle anomalie riscontrate per ciascun fornitore. Ne deriva che l’eventualeaccertamento, in anni diversi, della buona fede dell’acquirente non puòoperare come “presunzione legale” di buona fede per l’annualità quiscrutinata, dovendosi comunque verificare – in concreto – se gli indizidell’Ufficio fossero idonei a rendere la frode conoscibile secondo l’ordinariadiligenza professionale. Vengono in apice elementi privi di qualsiasicarattere di stabilità ultrannuale e che non possono considerarsiautomaticamente coincidenti con quelli posti a base di precedenti giudiziriguardanti altri periodi d’imposta, anche quando abbiano coinvoltosoggetti in parte coincidenti o contesti commerciali simili.Le decisioni evocate dalla contribuente, benché passate in giudicato,maturati in relazione a circostanze proprie di quegli esercizi, nonsovrapponibili ai presupposti dell’accertamento oggetto del presentegiudizio. Esse non esprimono, dunque, alcun principio di caratterepermanente né risolvono questioni giuridiche idonee a espandere i loroeffetti al di fuori del periodo considerato. In particolare, la valutazionedella “conoscibilità” della frode e della diligenza esigibile dall’operatoreeconomico è per definizione ancorata al contesto fattuale, ai segnali dianomalia e alle concrete modalità operative dell’annualità considerata,sicché non può essere cristallizzata una volta per tutte. L’assenza diidentità oggettiva tra i fatti sottesi ai diversi accertamenti esclude,pertanto, che tali precedenti possano vincolare il giudice o impedire unaautonoma valutazione del quadro indiziario relativo all’annualità oggetto dicausa.Ne consegue che alle pronunce richiamate non può attribuirsi alcunaefficacia preclusiva ai sensi dell’art. 2909 c.c., sicché l’eccezione digiudicato deve essere integralmente rigettata.Su queste premesse, con il primo motivo si lamenta – ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. – violazione e falsa applicazione degli artt. 19,Numero registro generale 8940/2020Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 10094/2026Data pubblicazione 18/04/2026primo comma, e 54, secondo comma, del d.P.R. n. 633/1972, nonchédegli artt. 2729 e 2697 c.c. e 116 c.p.c., in combinato disposto con l’art.17, parr. 1-2, della VI Direttiva 77/388/CEE: si deduce che la CTR avrebbedato per “legittime” le conclusioni dei verificatori senza accertare, conelementi oggettivi e specifici, la consapevolezza o conoscibilità, da partedell’acquirente, dell’eventuale frode a monte, trascurando inoltre ladocumentazione difensiva e i giudicati interni favorevoli alla società inannualità pregresse.Il primo motivo è infondato.La contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e54 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. edell’art. 116 c.p.c., lamentando che la CTR avrebbe erroneamente esclusoil diritto alla detrazione dell’IVA, senza accertare la sussistenza di elementioggettivi idonei a dimostrare la conoscenza o conoscibilità, da parte dellasocietà, della frode commessa dai fornitori. La censura non meritaaccoglimento.In base ai principi consolidati di questa Corte, in caso di operazionisoggettivamente inesistenti, l’Amministrazione assolve il proprio onereprobatorio dimostrando, anche mediante presunzioni semplici purchégravi, precise e concordanti, da un lato, l’alterità soggettivadell’operazione e, dall’altro, la consapevolezza o conoscibilità, da parte delcessionario, dell’inserimento dell’operazione in una frode all’IVA; grava poisul contribuente dimostrare, con elementi specifici e non meramenteformali, di avere adottato la diligenza massima esigibile, non essendo diper sé sufficienti la regolarità documentale, l’effettività della consegna, latracciabilità dei pagamenti o la congruità dei prezzi, tutti elementipienamente compatibili con gli schemi fraudolenti (Cass. n. 9851/2018;Cass. n. 5873/2019; Cass. n. 15369/2020; Cass. n. 2922/2022). La“conoscibilità” non postula la prova di un effettivo accordo fraudolento, marichiede che, alla luce degli indizi oggettivi emersi, l’operatore economicoNumero registro generale 8940/2020Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 10094/2026Data pubblicazione 18/04/2026non potesse ragionevolmente ignorare l’anomalia della filiera;correlativamente, l’onere di diligenza si misura sul parametro dellaprofessionalità del soggetto (operatore del settore), cui è richiesto uncontrollo esigibile e non meramente cartolare, proporzionato al rischio difrode.Nel caso in esame, la CTR ha fatto corretta applicazione di tali principi. Lasentenza impugnata dà adeguatamente conto del quadro indiziariovalorizzato dall’Amministrazione: mancanza di struttura dei fornitori,inattività fiscale, anomalie nei trasporti e nella documentazione tecnica,nonché ulteriori elementi sintomatici che rendevano oggettivamentericonoscibile l’assenza di un reale operatore a monte. Si tratta di indici,valutati unitariamente, idonei a integrare quel “quadro di anomalia” cherende esigibile un supplemento di verifica da parte del cessionario,secondo un criterio di ordinaria prudenza professionale. A fronte di talirisultanze, il giudice regionale ha ritenuto che la contribuente non avesseadottato le verifiche minime esigibili – definite come “semplice e diligenteinterrogazione presso la Camera di commercio” – idonee a rilevarecircostanze obiettive quali la cessazione della partita IVA, la mancatapresentazione dei bilanci o la sostanziale inattività economica dei soggettiinterposti.La ricorrente oppone, a confutazione, elementi che la giurisprudenzareputa neutri e dunque non idonei a escludere la consapevolezza: lacongruità dei prezzi, l’assenza di contestazioni da parte dei clienti, latracciabilità dei pagamenti e la regolarità apparente delle forniture. Talicircostanze, pur potendo concorrere a descrivere l’effettività materialedegli scambi, non sono però decisive sul piano soggettivo, poiché nonescludono che l’operatore si sia consapevolmente – o colpevolmente –inserito in una filiera fraudolenta. Si tratta, come sopra ricordato, dicircostanze che non integrano prova di diligenza, risultando anzi tipicheNumero registro generale 8940/2020Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 10094/2026Data pubblicazione 18/04/2026delle frodi carosello, la cui struttura richiede la simulazione di un normaleciclo commerciale.Sotto altro profilo, il motivo è inammissibile nella parte in cui mira asollecitare un nuovo scrutinio del merito. È principio costante che lavalutazione delle prove – anche presuntive – costituisce un giudizio difatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in cassazione se nonnei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. o quando ricorra un vero e proprio viziodi sussunzione nell’applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., il quale, però,non è stato dedotto (Cass., Sez. U., n. 34476/2019; Cass. nn.20553/2021; 30042/2021; 18611/2021). La censura, pur formalmenteincardinata nella violazione di legge, tende in realtà a contrapporre unadiversa ricostruzione del materiale istruttorio, preclusa in questa sede.La CTR ha articolato un percorso motivazionale logico e coerente, fondatosulla valutazione complessiva degli elementi indiziari, secondo il canonedella “convergenza del molteplice”, che impone di esaminare gli indizi nelloro insieme e l’uno per mezzo degli altri (Cass. nn. 9054/2022;14151/2022). Il ragionamento non presenta fratture logiche, né rivelaomissioni motivazionali tali da oltrepassare la soglia del “minimocostituzionale”.Il primo motivo deve pertanto essere rigettato.Con il secondo motivo, si lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., in relazione all’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 eall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. – la nullità della sentenza permotivazione apparente, poiché la CTR avrebbe riprodotto le deduzionidell’Ufficio senza correlare i principi (anche euro-unitari) al caso concreto,limitandosi ad affermazioni assertive circa la mancata prova della“normale diligenza” e della buona fede della contribuente.Il secondo motivo non coglie nel segno e va disatteso.La ricorrente sostiene che la CTR si sarebbe limitata a recepire lededuzioni dell’Ufficio senza correlare i principi giuridici al caso concreto,Numero registro generale 8940/2020Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 10094/2026Data pubblicazione 18/04/2026rendendo la motivazione meramente assertiva. Tale prospettazione nontrova riscontro nella struttura argomentativa seguita dal giudice d’appello.La sentenza impugnata espone infatti, con chiarezza sufficiente, le ragionidel convincimento del Collegio regionale, individuate nella valutazionecomplessiva del quadro indiziario acquisito: la mancanza di struttura deifornitori, la loro inattività fiscale, le anomalie nei trasporti e nelladocumentazione commerciale, nonché ulteriori elementi ritenuti indicatividell’assenza di reali operatori economici a monte. La CTR ha altresìevidenziato che la contribuente non aveva adottato quelle verificheminime – espressamente indicate come “semplice e diligenteinterrogazione presso la Camera di commercio” – che avrebberoconsentito di cogliere tali anomalie, reputando dunque non assolto l’oneredi diligenza qualificata gravante sull’operatore economico.La motivazione, lungi dal risolversi in formule stereotipate, consente dicogliere la ratio decidendi, risultando intellegibile il percorso logico-giuridico seguito e non presentando contraddizioni intrinseche o vuotiargomentativi tali da precludere la comprensione della decisione. Lamotivazione è “apparente” solo quando, pur graficamente esistente, nonconsente di individuare le ragioni della decisione o si riduce a clausole distile prive di effettiva attinenza al caso concreto; evenienza che qui nonricorre.Invero, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allasola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art.111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi di mancanza dellamotivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale,motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà,motivazione perplessa o incomprensibile; al di fuori di tali ipotesi, il vizio èdeducibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo (Cass. n.23940/2017; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 7090/2022). Ne consegueche non è consentito trasformare la denuncia di “motivazione apparente”Numero registro generale 8940/2020Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 10094/2026Data pubblicazione 18/04/2026in una richiesta di migliore (o diversa) motivazione, né in un riesame delmateriale probatorio.Orbene, nessuna di tali evenienze ricorre nella specie. La motivazionedella sentenza impugnata supera agevolmente la soglia del “minimocostituzionale”: essa espone gli elementi indiziari valorizzati, li confrontacon le difese della contribuente e ne trae, in modo coerente, laconclusione circa l’assenza della buona fede.La doglianza, nella sostanza, sollecita una rivalutazione del merito, volta asostituire al giudizio del giudice regionale una diversa lettura del materialeistruttorio. Tale operazione è preclusa in sede di legittimità, poiché laverifica della sufficienza logica della motivazione non consente di rimetterein discussione l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.Con il terzo motivo, si lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c. – l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti,ordini/DDD, congruità dei prezzi in relazione ai listini LME, utilizzo dei beninel ciclo produttivo e successiva rivendita a clienti identificati), nonché allainconoscibilità per Tinitaly di profili interni/erariali dei fornitori accertati adistanza di anni mediante strumenti istruttori pubblici non accessibili alprivato.Il terzo motivo è inammissibile.La ricorrente deduce l’omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR non avrebbeadeguatamente considerato plurimi elementi – quali la tracciabilità deipagamenti, la congruità dei prezzi, la regolarità documentale delleoperazioni e l’assenza di contestazioni da parte dei clienti – ritenutisintomatici della buona fede. La censura non si confronta, tuttavia, con ilparadigma normativo vigente.A seguito della riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., introdotta dal d.l.n. 83 del 2012, l’unico vizio deducibile è l’omesso esame di un “fattoNumero registro generale 8940/2020Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 10094/2026Data pubblicazione 18/04/2026storico, principale o secondario”, decisivo e oggetto di discussione tra leparti. Il ricorrente deve dunque individuare un preciso accadimento (odato storico) che la sentenza abbia del tutto trascurato e spiegare perché,se esaminato, avrebbe condotto con certezza a un esito diverso. Èpertanto escluso che possano integrare il vizio denunciato: leargomentazioni difensive, le valutazioni del materiale istruttorio, lapretesa mancata ponderazione di singoli elementi probatori, ove il fattostorico da essi rappresentato risulti comunque esaminato dal giudice.In tale senso si è espresso in modo inequivoco l’insegnamento consolidatodi questa Corte, secondo cui il mancato esame deve riguardare un vero eproprio fatto in senso storico-naturalistico, costitutivo o impeditivo, o unfatto secondario dedotto a prova del primo (Cass. 8 settembre 2016, n.17761; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29883), restando invece irrilevanti lemere deduzioni o gli elementi istruttori come tali (Cass., Sez. U., 20giugno 2018, n. 16303; Cass. 14 giugno 2017, n. 14802).Le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che non sussiste il vizio quando ilfatto evocato risulti comunque considerato dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass.,Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).Alla luce di tali parametri, il motivo in esame è inammissibile per piùragioni concorrenti. In primo luogo, la ricorrente non individua alcun fattostorico nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità: non indicaquale specifico accadimento, estrapolabile dal testo della sentenza o dagli“quando” esso sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti; né,soprattutto, ne allega la decisività, così come richiesto dal rigoroso oneredi allegazione indicato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n.8053; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415). In secondo luogo, la doglianza sirisolve nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio,non consentita in sede di legittimità. Il motivo censura, infatti, nonNumero registro generale 8940/2020Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 10094/2026Data pubblicazione 18/04/2026l’omesso esame di un fatto storico, ma la mancata valorizzazione, da partedella CTR, di alcuni elementi probatori (congruità dei prezzi, tracciabilitàdei pagamenti, regolarità documentale), che il giudice regionale haespressamente considerato, qualificandoli come elementi neutri ecompatibili con lo schema delle frodi soggettivamente inesistenti. Comepiù volte affermato, il governo del materiale probatorio appartiene algiudice di merito, cui spetta selezionare e valutare le risultanze istruttorie,apprezzandone attendibilità e rilevanza (Cass. 23 maggio 2014, n. 11511;Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass. 3 ottobre 2018, n. 24035), mentreè preclusa alla Corte di cassazione ogni rivalutazione del fatto (Cass. 7gennaio 2014, n. 91; Cass., Sez. U., 25 ottobre 2013, n. 24148). In terzoluogo, il motivo non si confronta con il canone restrittivo del viziodenunciabile: l’art. 360, n. 5, c.p.c., nel testo vigente, riduce il sindacatoal solo “minimo costituzionale”, essendo denunciabile soltanto l’anomaliamotivazionale che si traduce in violazione dell’art. 111, comma 6, Cost.(mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa oincomprensibile: Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23746; Cass., Sez. U.,7 aprile 2014, n. 8053). Nulla di ciò ricorre nel caso di specie, poiché laCTR ha ricostruito in modo compiuto il quadro indiziario e ha spiegato, conlinearità, perché gli elementi addotti dalla società non fossero idonei asovvertire tale ricostruzione. In quarto luogo, il motivo è inammissibileanche là dove deduce genericamente l’omessa valutazione di “deduzioni” o“doglianze”, trattandosi di profili non riconducibili al concetto di fattostorico. La censura – così come formulata – si traduce in unacontrapposizione alla ricostruzione operata dal giudice di merito, nellapretesa di ottenere una diversa ponderazione del compendio probatorio e,dunque, nella surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in unterzo grado di merito, operazione già ripetutamente ritenuta inammissibileNumero registro generale 8940/2020Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 10094/2026Data pubblicazione 18/04/2026da questa Corte (Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4agosto 2017, n. 19547; Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404).In conclusione, il motivo non denuncia l’omesso esame di un fattodecisivo, ma sollecita una diversa ricostruzione del fatto storico e unarivalutazione delle prove già esaminate dalla CTR. Una simileprospettazione, anche quando sia veicolata attraverso il richiamo formaleall’art. 360, n. 5, c.p.c., si traduce nella richiesta di un terzo grado dimerito, che l’ordinamento non consente. Ciò è precluso in sede dilegittimità.Con il quarto motivo, avanzato in via gradata, si lamenta – ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 112 e 277c.p.c. – l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di rideterminazionedelle sanzioni alla luce dello ius superveniens (d.lgs. n. 158/2015, art. 15;l. n. 208/2015, art. 1, comma 133) e del principio del favor rei (art. 3,comma 3, d.lgs. n. 472/1997), che avrebbe imposto l’applicazione deltrattamento sanzionatorio più mite a un atto non definitivo notificatoanteriormente al 1° gennaio 2016.Il quarto motivo è fondato.Dalla lettura degli atti emerge che la questione relativa al regimesanzionatorio applicabile fu espressamente riproposta in appellodall’appellata contribuente. Il ricorso per cassazione evidenzia, in ossequioal canone di specificità, che, nel giudizio dinanzi alla CTR, la società, concontrodeduzioni (par. 7), chiese «in via di mero subordine, larideterminazione delle sanzioni in considerazione dello ius superveniens edel principio del favor rei» (testuale indicazione del “paragrafo 7” dellecontrodeduzioni). Nello stesso atto si chiarisce, inoltre, che la medesimadomanda era già stata formulata in primo grado (memoria illustrativa del19 settembre 2016, par. 6) e quindi riproposta in appello dopol’assorbimento in CTP.Numero registro generale 8940/2020Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 10094/2026Data pubblicazione 18/04/2026La sentenza d’appello impugnata non contiene, per contro, alcun esamedella domanda subordinata né alcun riferimento allo ius superveniens o alfavor rei; essa si limita a statuire, in chiusura, che «ogni altra deduzionetrova assorbimento nella parte motiva esposta», senza identificare laquestione sanzionatoria né darne contezza. Tale assorbimento genericonon è idoneo a soddisfare l’obbligo di pronuncia: dopo avere riformatol’esito del primo grado e rigettato il ricorso introduttivo della contribuente,la CTR avrebbe dovuto esaminare la misura delle sanzioni poiché, in taleevenienza, la quantificazione sanzionatoria torna a essere rilevante eLa rilevanza della questione è corroborata, inoltre, dal dato temporaleallegato agli atti: l’avviso di accertamento è stato notificato il 24novembre 2015 ed era non definitivo al 1° gennaio 2016, data di entratain vigore (per il Titolo II) del d.lgs. n. 158/2015, come anticipata dall’art.1, comma 133, l. n. 208/2015; di qui l’istanza della contribuente diapplicare la disciplina sopravvenuta più favorevole in sede dicommisurazione delle sanzioni (richiamata espressamente nellecontrodeduzioni in appello e già articolata nella memoria di primo grado).In altri termini, la questione non era meramente ipotetica, maspecificamente devoluta al giudice del gravame con deduzioni pertinenti eautosufficienti.Ricorre, pertanto, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia.L’argomento dell’“assorbenza” non vale, qui, a giustificare il silenziodecisionale: l’assorbimento postula che, per effetto della decisioneprincipale, la questione subordinata perda oggettiva rilevanza; all’opposto,una volta rigettato il ricorso introduttivo e resa attuale la pretesaimpositiva, il thema decidendum si estendeva alla misura della sanzione ealla sua rideterminazione secondo la lex mitior invocata dalla parte.Ne consegue l’accoglimento del quarto motivo; la sentenza impugnatadev’essere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria dellaNumero registro generale 8940/2020Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 10094/2026Data pubblicazione 18/04/2026Lombardia, in diversa composizione, affinché provveda a decidere sulladomanda subordinata di rideterminazione delle sanzioni, applicando – ovene ricorrano i presupposti in concreto – lo ius superveniens di cui al d.lgs.n. 158/2015 e il principio del favor rei ex art. 3, comma 3, d.lgs. n.472/1997, tenendo conto, in particolare, dell’epoca di emissione dell’atto([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e della sua non definitività al 1° gennaio 2016.In ultima analisi, vanno respinti i primi tre motivi di ricorso; va accolto ilquarto mezzo del ricorso stesso. La sentenza va, pertanto, cassata e lacausa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese delgiudizio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia. P.Q.MRigetta i primi tre motivi del ricorso e ne accoglie il quarto motivo; cassala sentenza impugnata, limitatamente al motivo accolto, e rinvia la causaper un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Cortedi giustizia tributaria di II grado della Lombardia.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/02/2026.La PresidenteTania Hmeljak
Sentenza Cassazione n. 10094/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris