CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 15498/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4193/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPA D'ANTUONO, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. CALDOLO 118, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' LIPARI, che li rappresenta e difende; Oggetto: azione di regolamento di confini R.G.N. 4193/2018 Ud. 27/04/2022CC R.G. 4193/2018- Pagina nr. 2 di 9 –controricorrenti – avverso la sentenza n. 1763/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 09/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 9 novembre 2017 la Corte d’Appello di Bari -in riforma della sentenza assunta dal Tribunale di Foggia in data 23 gennaio 2015 e nella contumacia degli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e GIUSEPPE D’ANTUONO-accolse la domanda di regolamento dei confini proposta da [OSCURATO:PERSONA], Lucio PACILLI, [OSCURATO:PERSONA] PACILLI, Annunziata VOCINO, Concetta VOCINO, Michele PACILLI e LuigiPACILLI. Osservò la Corte che: • non condivisibile era la conclusione raggiunta dal giudice di prime cure in ordine alla sussistenza di una preclusione pro iudicato derivante dalla definizione di una precedente controversia -insorta tra le medesime parti ed avente sempre ad oggetto il regolamento dei confini tra i medesimi terreni- in quanto il precedente procedimento aveva avuto ad oggetto la definizione dei confini EST-OVEST, laddove la successiva azione aveva ad oggetto l’individuazione dei confini NORD- SUD; • esclusa la preclusione di un precedente giudicato, la controversia poteva tuttavia essere definita sulla scorta della C.T.U. espletata nel precedente giudizio, in quanto la medesima consulenza aveva individuato anche il confine NORD-SUD. R.G. 4193/2018- Pagina nr. 3 di 9 2. Avverso la decisione hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e GIUSEPPE D’ANTUONO. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] PACILLI, Lucio PACILLI, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Annunziata VOCINO, Concetta VOCINO, Michele PACILLI e LuigiPACILLI I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in tremotivi. 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per contrasto tra dispositivo e motivazione. Lamenta il ricorso che, nella motivazione della propria decisione, la Corte abbia affermato la necessità di regolare i confini nord/sud delle particelle interessate , laddove nel dispositivo la decisione avrebbe stabilito la regolamentazione del solo confine a nord. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3) e 4), c.p.c., la violazione dell'art. 2909 c.c., e la nullità della sentenzaper avere la Corte erroneamente escluso la sussistenza di una preclusione derivante dal precedente giudicato. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 822 e 823 c.c.; 132 e 133 del R.D. 8 maggio 1904, n.368, in quanto la Corte, nel ridefinire i confini catastali della particella 261 degli odierni ricorrenti, avrebbe determinato una traslazione della medesima su un’area demaniale, costituita da un canale di bonifica. 2. Il primo motivo è infondato. Premesso che, secondo l’insegnamento di questa Corte, il dispositivo ha la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione (Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 26236 del 16/10/2019 - Rv. 655748 - R.G. 4193/2018- Pagina nr. 4 di 9 01), va ulteriormente rammentato che il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto detto contrastoincida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26074 del 17/10/2018 - Rv. 651108 – 01; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26077 del 30/12/2015 - Rv . 638110 - 01) ; e ciò a maggior ragione ove ci si trovi alla presenza,nel provvedimento giurisdizionale, di un errore che, per la sua intrinseca grossolanità, è immediatamente riconoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza come mero errore materiale, in quanto esso non determina alcuna conseguenza in termini di nullità della motivazione (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 19325 del 17/09/2020 -Rv. 658821 - 01). Nel caso in esamesi osserva che l’intero impianto della motivazione della decisione della Corte territoriale appare chiaro ed univoco nell’affermare reiteratamente che oggetto del giudizio -e quindi della decisione che la Corte medesima era chiamata ad esprimere - era il confine NORD - SUD tra le particelle 30 e 46 degli odierni controricorrenti, e la particella 261 degli odierni ricorrenti. Tale univocità è desumibile, a tacer d’altro, dal fatto che il tema della individuazione del confine in contestazione è stato il fulcro dell’esame della questione preliminare concernente la sussistenza di una preclusione derivante da precedente giudicato, preclusione che è stata esclusa - in modo argomentato - dalla Corte territoriale proprio distinguendo il profilo del confine EST-OVEST -oggetto della precedente decisione-da quello NORD-SUD che, invece , è stato escluso dall’ambito del precedente giudicato. A fronte di tale dato del tutto univoco e perspicuo, nonché degli ulteriori riferimenti che la medesima motivazione opera al confine R.G. 4193/2018- Pagina nr. 5 di 9 NORD-SUD in altri suoi passaggi, il mero impiego -nel solo dispositivo- delle parole “confine a nord” non appare assolutamente in grado di precludere la conoscibilità dell’effettivo contenuto della statuizione giudiziale, e si può tradurre, al più, in un errore agevolmente riconoscibile come mero errore materiale. 3. Infondato è, altresì, il secondo motivo. Va rammentato che la deducibilità con ricorso per cassazione della violazione dell'art. 2909 c.c., ovvero del vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., è possibile nel caso in cui il giudice di merito abbia erroneamente accertato ed interpretato il giudicato. (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 17175 del 14/08/2020 (Rv. 658806 -02). Tuttavia, il controllo di legittimità in ordine all a violazione della cosa giudicata, in quanto importa disapplicazione dell'art. 2909 c.c. deve limitarsi all'accertamento degli estremi legali per la efficienza del giudicato esterno nel processo in corso, senza potersi sindacare l’interpretazione che del giudicato stesso abbia dato il giudice di merito, perché essarientra nella sfera del libero apprezzamento di quest'ultimo e, quindi, è incensurabile in sede di legittimità, quando l'interpretazione stessa sia immune da errori giuridici o da vizi di logica. (Cass. Sez. L - Sentenza n. 14297 del 08/06/2017 (Rv. 644543 -01). Nel caso di specie, come già accennato, la Corte territoriale ha affrontato ex professo la questione preliminare concernente la sussistenza di una preclusione derivante da precedente giudicato, ma ha escluso detta preclusione, con argomentazione ampia e coerente , peraltro costantemente ancorata alla lettura della decisione precedentemente passata in giudicato, e cioè la sentenza del Tribunale di Lucera del 12/06/2002. La Corte, infatti, ha distinto il profilo del confine EST-OVEST, che risultava essere stato oggetto di tale precedente decisione, da quello R.G. 4193/2018- Pagina nr. 6 di 9 NORD-SUD che è invece è stato escluso dall’ambito del suddetto giudizio, e conseguentemente ritenuto non coperto dal giudicato. L’interpretazione fornita dalla Corte d’Appello di Bari in ordine all’ambito del giudicato scaturito dal precedente giudizio appare del tutto coerente ed immune da vizi logici, e non risulta smentita dagli stralci -ampiamente parziali-della sentenza del Tribunale di Lucera del 2002, non essendo detti stralci idonei a consentire una valutazione esaustiva dell’oggetto del giudizioin questione e, quindi , del giudicato da esso scaturito. Si deve rammentare, infatti, che l’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l'interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 17310 del 19/08/2020 (Rv. 658895 –01; Cass. Sez. L -, Sentenza n. 5508 del 08/03/2018 (Rv. 647532 - 01). Non rileva, sul punto, la circostanza della produzione della citata sentenza del Tribunale di Lucera perché, pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l'inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 2909 cod. civ., restando preclusoogni tipo di attività R.G. 4193/2018- Pagina nr. 7 di 9 nomofilattica (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16227 del 16/07/2014, Rv. 632127 -01). 4. Il terzo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il motivo, infatti, viene a fondarsi su profili anche fattual i che non risultano essere stati dedotti nei precedenti gradi di merito. Occorre rammentare, sul punto una duplice serie di principi: 1)nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 2193 del 30/01/2020 -Rv. 656856 – 01; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14477 del 06/06/2018 - Rv. 648975 – 02; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4787 del 26/03/2012 -Rv. 621718 - 01); 2)qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto- non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019 - Rv. 656036 – 01; Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019 - Rv. 652251 – 02; R.G. 4193/2018- Pagina nr. 8 di 9 Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018 -Rv. 650009 -01). Nel caso in esame, gli odierni ricorrenti -rimasti contumaci nel giudizio di appello- non hanno in alcun modo né allegato l'avvenuta deduzione della questione nei precedenti gradi di merito,né indica to in quale atto del giudizio precedente detta allegazione fosse avvenuta, da ciò derivando l’inammissibilità del motivo di gravame. 5. Il ricorso, quindi, deve essere rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione in favore de i controricorre nt i delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. 6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.300,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ult