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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 luglio 2023

Cassazione n. 22514/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1088/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresent at o e dife so da se stesso e dall’ [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria , elettivamente domiciliata in R oma, piazza Mazzini n. 27 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avversoil decreto del Tribunale di Roma n. 23318/2015 depositat o il3/12/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/7/2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il giudice delegato alla procedura di amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA]. non ammetteva al passivo il credito vantato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per gli importi di: i) € 1.972,31 in relazione all’assistenza prestata alla società in una controversia di lavoro promossa avanti al Tribunale di Civitavecchia; ii) € 6.400 quale corrispettivo pattuito in misura fissa all’interno di un contratto di consulenza stragiudiziale per il periodo 1° luglio – 15 settembre 2008; iii) € 12.800 a titolo di corrispettivo fisso previsto nel medesimo contratto di consulenza stragiudiziale in relazione al periodo 15 settembre 2008 –1° marzo 2009, data di efficacia della comunicazione di recesso del commissario straordinario.

2. Il Tribunale di Roma, a seguito dell’opposizione presentata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], riteneva che la questione concernente la nullità del decreto del G.D. per difetto di contraddittorio assumesse valore marginale, ai soli fini delle spese di lite, dato che non vi era possibilità di far regredire il procedimento alla fase già celebrata.

Osservava, quanto al credito per assistenza alla stipula del verbale di conciliazione giudiziale, che non era stata prodotta la procura alle liti e che la mera menzione del legale all’interno del verbale di conciliazione non era sufficiente a dimostrare lo svolgimento di uno specifico incarico professionale.

Escludeva, rispetto al credito per assistenza stragiudiziale, che il contratto intervenuto fra le parti remunerasse la mera disponibilità a svolgere attività di consulenza nel periodo di riferimento, poiché la clausola a forfait predeterminava il corrispettivo, ma non stabiliva che la società conferente l’incarico fosse obbligata al pagamento del compenso anche in caso di mancata richiesta di esecuzione di alcuna prestazione, della cui concreta esecuzione non vi era infatti prova.

Reputava, infine, che l’assenza di una preventiva richiesta rivolta direttamente al commissario straordinario per ottenere il pagamento del credito prededucibile vantato precludesse la presentazione di un’istanza di ammissione al passivo.

3. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, depositato in data 3 dicembre 2015, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s..

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

4. È opportuno precisare in via preliminare, a fronte delle considerazioni svolte in memoria conclusiva dall’odierno ricorrente (a dire del quale le contestazioni avversarie circa l’inammissibilità delle doglianze presentate sarebberosmentite dal fatto che sia stata disposta la trattazione nelle forme ordinarie), che la mancata formulazione di unaproposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. (nel testo in vigore al momento del deposito del ricorso o anche ad oggi) non crea preclusioni di sorta per questo Collegio in ordine alla possibilità di rilevare qualsiasi profilo di inammissibilità.

Infatti, come (v.

Cass. 27305/2021) la proposta formulata dal relatore ai sensi dell'art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ. aveva rilievo ai soli fini del rito applicabile, senza determinare alcun vincolo per la decisione del Collegio (valore da attribuire, ad oggi, alla dall'art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ. così la mancata adozione di una simile proposta non assume alcuna portata preclusiva o determinativa dell’esito finale del giudizio di legittimità, risolvendosi nella mera individuazione del rito applicabile per la decisione del ricorso e senza che da ciò consegua alcun impedimento o preclusione di sorta per la Corte decidente, in formazione collegiale, in ordine alla soluzione da adottare.

5. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 4-ter d.l. 347/2003, 53 d. lgs. 270/1999, 93, 95 e 101 l. fall., 101 e 136 cod. proc. civ. e 111 Cost., in quanto l’omessa comunicazione della fissazione dell’udienza di verifica dei crediti e il mancato deposito del progetto di stato passivo da parte dei commissari straordinari hanno comportato una lesione del contraddittorio e del diritto di difesa del creditore istante nonché delle regole del giusto processo, provocando, di conseguenza, la nullità tanto del provvedimento reso in sede di verifica dei crediti, quanto del decreto emesso in conclusione del giudizio di opposizione.

Le comunicazioni individuali da effettuarsi per legge al creditore non potevano essere sostituite, in mancanza di norme che legittimino attività alternative, dalla diffusione di informazioni rilevanti tramite internet.

6. Il motivo è inammissibile.

Al riguardo, assume valore assorbente rilevare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (si veda in questo senso, da ultimo, Cass., Sez.

U., 36596/2021), nell'ipotesi in cui nel procedimento di primo grado si sia verificata una lesione del diritto di difesa o del principio del contraddittorio diversa da quelle previste dall’art. 354 cod. proc. civ. non basta alla parte soccombente impugnare la sentenza denunziandone la nullità, perché il giudice del gravame, una volta constatata tale nullità, non potrebbe rimettere la causa al primo giudice, essendo invece tenuto a deciderla egli stesso nel merito.

Occorre, quindi, che la parte deduca un vizio processuale di tal genere, dato che la nullità della sentenza si converte nell'apposito mezzo di gravame ex art. 161 cod. proc. civ., solo unitamente alle ulteriori doglianze di merito.

Ne discende che l'eventuale ricorso avverso la sentenza d'appello, che abbia mancato di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, sarebbe inammissibile per difetto di interesse nel caso in cui la sentenza d'appello sia giunta, come era suo preciso dovere, a decidere la causa nel merito, non essendo individuabile alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente all’omessa dichiarazione di nullità(v.

Cass. 18578/2015, Cass. 5590/2011, Cass. 27777/2008).

L’odierno ricorrente, anche nella presente vicenda, non ha perciò interesse a dolersi della decisione assunta dal collegio dell’opposizione rispetto alla nullità denunciata, poiché il tribunale, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall’art. 354 cod. proc. civ., non poteva comunque rimettere la causa al giudice delegato e doveva decidere nel merito su tutte le questioni controverse, cosicché non è possibile ipotizzare che il creditore abbia subito alcun pregiudizio dalla dichiarazione di nullità che non è stata (a suo dire erroneamente) pronunciata.

7. Il secondo motivo di ricorso, nel lamentare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2699 e 2700 cod. civ., 83 e 130 cod. proc. civ., assume che il credito vantato per assistenza giudiziale sia stato erroneamente escluso dal passivo, pur in presenza di un accordo conciliativo perfezionato con l’assistenza dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e la partecipazione di un procuratore speciale della società e di un verbale di udienza in cui si indicava il medesimo legale quale codifensore di [OSCURATO:SOCIETA].

8. Il motivo è inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire, in tema di attività professionale svolta da avvocati, che mentre la procura ad litemcostituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte (Cass. 8863/2021); conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale (Cass. 14276/2017) e non per la conclusione di un verbale di conciliazione, che, ai sensi dell’art. 88, comma 1, disp. att., deve essere sottoscritto soltanto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere.

Il provvedimento impugnato, tuttavia, non ha individuato nella procura alle liti un elemento indispensabile per dimostrare l’esistenza di un contratto di patrocinio, ma si è limitato a constatare la sua assenza in atti, osservando poi che la menzione del nome del legale all’interno del verbale di conciliazione non era sufficiente a provare l’esistenza di uno specifico incarico professionale e, di conseguenza, il credito ad esso correlato.

Si tratta di una valutazione degli elementi istruttori,disponibili ai fini della prova dell’esistenza di un contratto di patrocinio, che rientra fra i compiti istituzionali del collegio dell’opposizione e non può essere sindacata, nel merito, ad opera di questa Corte.

9. Il terzo motivo di ricorso si duole, con riferimento ai crediti di cui al contratto di consulenza, della violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1372 e 2237, comma 1, cod. civ.: il credito fatto valere non dipendeva dall’esecuzione di una o più singole prestazioni, ma costituiva la remunerazione della disponibilità di un servizio continuativo, indipendentemente dal numero e dalla tipologia delle richieste di intervento della cliente.

Il dato letterale, che prescindeva volutamente dall’attività sollecitata di volta in volta, ostava – in tesi - ad ogni diversa lettura del contenuto del contratto.

L’interpretazione offerta, inoltre, contrasterebbe con il disposto dell’art. 1363 cod. civ., non essendovi necessità di fissare un termine per il recesso dal rapporto ove sia consentito al committente di sciogliersi inanticipo dai suoi impegni smettendo semplicemente di avvalersi del legale, dell’art. 1366 cod. civ., essendo irragionevole la previsione di una simile facoltà dopo che la cliente abbia valutato la forfettizzazione concordatae ne abbia beneficiato per razionalizzare i propri costi, e dell’art. 1367 cod. civ., perché la lettura data dal tribunale non attribuiva al negozio gli effetti di maggiore e più sicura ampiezza.

10. Il motivo è inammissibile.

Esso, infatti, predica principalmente la violazione della regola secondo cui in claris non fit interpretatio,ma non si cura di indicare in alcun modo il contenuto della pattuizione negoziale al fine di consentire a questa Corte di apprezzare il fondamento della doglianza.

Un simile tenore della censura non assolve al l’obbligo previsto dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. civ., poiché il ricorso per cassazione, ove intenda far valere l’inesatta interpretazione di una norma contrattuale, deve, in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso stesso , riportare il testo della fonte pattizia invocata (trascrivendolo o riassumendone il suo contenuto in modo da renderlo pienamente apprezzabile e, nel contempo, indicando specificamente le clausole evocate, onde permettere la loro individuazione nell'ambito del contratto prodotto), al fine di consentirne il controllo al giudice di legittimità, che non può sopperire alle lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative (Cass. 6735/2019).

Peraltro, posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod.civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. 9461/2021).

Sicché, stante la priorità del criterio letterale e di quello logico - sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ. ed a fronte di una valutazione del giudice di merito che valorizzava l’espresso contenuto della pattuizione negoziale relativa a un contratto a prestazioni corrispettive e sottolineava l’assenza di una clausola che prevedesse l’obbligo di corresponsione del compenso in caso di mancata richiesta di alcuna prestazione, la deduzione di soluzioni ermeneutiche alternative doveva necessariamente essere accompagnata dalla spiegazione di come il silenzio contrattuale su questo aspetto potesse essere superato attraverso criteri logici, teleologici e sistematici evincibili dal tenore dell’accordo che fungessero da indici rivelatori di una diversa volontà dei contraenti.

In questa prospettiva la tesi della pattuizione della disponibilità di un servizio continuativo a fronte di un corrispettivo a forfait, con alea reciproca, doveva essere supportata da precisi riscontri negoziali e non poteva essere offerta come mera interpretazione alternativa a quella compiuta dal collegio di merito.

11. Il quarto motivo di ricorso assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 4-ter d.l. 347/2003, 20, 50, 52 e 53 d. lgs. 270/1999, 93, 101 e 111-bis l. fall. e 1335 cod. civ., in quanto il credito prededucibile vantato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] a titolo di corrispettivo fisso previsto nel contratto di consulenza stragiudiziale, proseguito automaticamente dopo la dichiarazione di insolvenza, era stato richiesto in via stragiudiziale ben prima della presentazione dell’istanza di ammissione al passivo, con comunicazioni inviate presso la sede legale della debitrice, era stato in ogni caso contrastato dai commissari giudiziali, che ne avevano proposto l’esclusione dal passivo, e doveva perciò essere ammesso al passivo della procedura concorsuale.

12. Il motivo risulta inammissibile.

Il disposto dell’art. 111-bis, comma 1, l. fall. non è teso a introdurre formalità preliminari funzionali alla presentazione della domanda di insinuazione al passivo relativa a crediti prededucibili, bensì ad esentare dall’accertamento secondo le modalità previste dal capo V della legge fallimentare i crediti esplicitamente riconosciuti dagli organi del fallimento, per sussistenza e ammontare, ed anche quelli implicitamente ammessi, alla stregua di un comportamento logicamente e giuridicamente incompatibile con l'intento di disconoscerli (cfr. Cass. 34435/2021, la quale ha espressamente precisato che “i crediti prededucibili «non contestati per collocazione e ammontare» non possono essere identificati semplicemente in quelli che non siano stati oggetto di una specifica presa di posizione da parte degli organi della procedura fallimentare, secondo una nozione processualistica volta ad estendere la nozione elaborata in seno al processo civile di cognizione in forza dell’art. 115, comma 2, cod. proc. civ., in difetto nella fattispecie di una sede procedimentalizzata per lo sviluppo di un percorso dialettico caratterizzato da termini e scansioni per l’articolazione di difese ed eccezioni.

Per potersi parlare di non contestazione del credito occorre invece un quid pluris, ossia un vero e proprio contegno ammissivo degli organi della procedura, volto a riconoscere esplicitamente la sussistenza el’entità del credito, o, quantomeno, un comportamento incompatibile, logicamente e giuridicamente, con l’intento di disconoscerli”).

Pertanto, i crediti non esplicitamente riconosciuti né implicitamente ammessi dalla procedura ben possono essere oggetto di insinuazione al passivo, senza che la mancanza di un loro preventivo e formale diniego osti alla presentazione della domanda di insinuazione.

Il che, tuttavia, non solleva dal constatare che la questione posta dal mezzo in esame manca, comunque, di decisività.

Infatti, la domanda riguardava il corrispettivo fisso pattuito nell’ambito del contratto in discorso, per il quale, secondo l’interpretazione del disposto contrattuale offerta dal collegio dell’opposizione, occorreva la dimostrazione delle prestazioni rese al fine di verificare se il rapporto avesse avuto esecuzione.

L’odierna ricorrente non ha rappresentato di aver allegato alcunché a questo riguardo, cosicché il preteso “corrispettivo fisso” non avrebbe potuto, comunque, essere riconosciuto.

13. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1088/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresent at o e dife so da se stesso e dall’ [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria , elettivamente domiciliata in R oma, piazza Mazzini n. 27 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avversoil decreto del Tribunale di Roma n. 23318/2015 depositat o il3/12/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/7/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il giudice delegato alla procedura di amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA]. non ammetteva al passivo il credito vantato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per gli importi di: i) € 1.972,31 in relazione all’assistenza prestata alla società in una controversia di lavoro promossa avanti al Tribunale di Civitavecchia; ii) € 6.400 quale corrispettivo pattuito in misura fissa all’interno di un contratto di consulenza stragiudiziale per il periodo 1° luglio – 15 settembre 2008; iii) € 12.800 a titolo di corrispettivo fisso previsto nel medesimo contratto di consulenza stragiudiziale in relazione al periodo 15 settembre 2008 –1° marzo 2009, data di efficacia della comunicazione di recesso del commissario straordinario. 2. Il Tribunale di Roma, a seguito dell’opposizione presentata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], riteneva che la questione concernente la nullità del decreto del G.D. per difetto di contraddittorio assumesse valore marginale, ai soli fini delle spese di lite, dato che non vi era possibilità di far regredire il procedimento alla fase già celebrata. Osservava, quanto al credito per assistenza alla stipula del verbale di conciliazione giudiziale, che non era stata prodotta la procura alle liti e che la mera menzione del legale all’interno del verbale di conciliazione non era sufficiente a dimostrare lo svolgimento di uno specifico incarico professionale. Escludeva, rispetto al credito per assistenza stragiudiziale, che il contratto intervenuto fra le parti remunerasse la mera disponibilità a svolgere attività di consulenza nel periodo di riferimento, poiché la clausola a forfait predeterminava il corrispettivo, ma non stabiliva che la società conferente l’incarico fosse obbligata al pagamento del compenso anche in caso di mancata richiesta di esecuzione di alcuna prestazione, della cui concreta esecuzione non vi era infatti prova. Reputava, infine, che l’assenza di una preventiva richiesta rivolta direttamente al commissario straordinario per ottenere il pagamento del credito prededucibile vantato precludesse la presentazione di un’istanza di ammissione al passivo. 3. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, depositato in data 3 dicembre 2015, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. È opportuno precisare in via preliminare, a fronte delle considerazioni svolte in memoria conclusiva dall’odierno ricorrente (a dire del quale le contestazioni avversarie circa l’inammissibilità delle doglianze presentate sarebberosmentite dal fatto che sia stata disposta la trattazione nelle forme ordinarie), che la mancata formulazione di unaproposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. (nel testo in vigore al momento del deposito del ricorso o anche ad oggi) non crea preclusioni di sorta per questo Collegio in ordine alla possibilità di rilevare qualsiasi profilo di inammissibilità. Infatti, come (v. Cass. 27305/2021) la proposta formulata dal relatore ai sensi dell'art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ. aveva rilievo ai soli fini del rito applicabile, senza determinare alcun vincolo per la decisione del Collegio (valore da attribuire, ad oggi, alla dall'art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ. così la mancata adozione di una simile proposta non assume alcuna portata preclusiva o determinativa dell’esito finale del giudizio di legittimità, risolvendosi nella mera individuazione del rito applicabile per la decisione del ricorso e senza che da ciò consegua alcun impedimento o preclusione di sorta per la Corte decidente, in formazione collegiale, in ordine alla soluzione da adottare. 5. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 4-ter d.l. 347/2003, 53 d. lgs. 270/1999, 93, 95 e 101 l. fall., 101 e 136 cod. proc. civ. e 111 Cost., in quanto l’omessa comunicazione della fissazione dell’udienza di verifica dei crediti e il mancato deposito del progetto di stato passivo da parte dei commissari straordinari hanno comportato una lesione del contraddittorio e del diritto di difesa del creditore istante nonché delle regole del giusto processo, provocando, di conseguenza, la nullità tanto del provvedimento reso in sede di verifica dei crediti, quanto del decreto emesso in conclusione del giudizio di opposizione. Le comunicazioni individuali da effettuarsi per legge al creditore non potevano essere sostituite, in mancanza di norme che legittimino attività alternative, dalla diffusione di informazioni rilevanti tramite internet. 6. Il motivo è inammissibile. Al riguardo, assume valore assorbente rilevare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (si veda in questo senso, da ultimo, Cass., Sez. U., 36596/2021), nell'ipotesi in cui nel procedimento di primo grado si sia verificata una lesione del diritto di difesa o del principio del contraddittorio diversa da quelle previste dall’art. 354 cod. proc. civ. non basta alla parte soccombente impugnare la sentenza denunziandone la nullità, perché il giudice del gravame, una volta constatata tale nullità, non potrebbe rimettere la causa al primo giudice, essendo invece tenuto a deciderla egli stesso nel merito. Occorre, quindi, che la parte deduca un vizio processuale di tal genere, dato che la nullità della sentenza si converte nell'apposito mezzo di gravame ex art. 161 cod. proc. civ., solo unitamente alle ulteriori doglianze di merito. Ne discende che l'eventuale ricorso avverso la sentenza d'appello, che abbia mancato di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, sarebbe inammissibile per difetto di interesse nel caso in cui la sentenza d'appello sia giunta, come era suo preciso dovere, a decidere la causa nel merito, non essendo individuabile alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente all’omessa dichiarazione di nullità(v. Cass. 18578/2015, Cass. 5590/2011, Cass. 27777/2008). L’odierno ricorrente, anche nella presente vicenda, non ha perciò interesse a dolersi della decisione assunta dal collegio dell’opposizione rispetto alla nullità denunciata, poiché il tribunale, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall’art. 354 cod. proc. civ., non poteva comunque rimettere la causa al giudice delegato e doveva decidere nel merito su tutte le questioni controverse, cosicché non è possibile ipotizzare che il creditore abbia subito alcun pregiudizio dalla dichiarazione di nullità che non è stata (a suo dire erroneamente) pronunciata. 7. Il secondo motivo di ricorso, nel lamentare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2699 e 2700 cod. civ., 83 e 130 cod. proc. civ., assume che il credito vantato per assistenza giudiziale sia stato erroneamente escluso dal passivo, pur in presenza di un accordo conciliativo perfezionato con l’assistenza dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e la partecipazione di un procuratore speciale della società e di un verbale di udienza in cui si indicava il medesimo legale quale codifensore di [OSCURATO:SOCIETA]. 8. Il motivo è inammissibile. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire, in tema di attività professionale svolta da avvocati, che mentre la procura ad litemcostituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte (Cass. 8863/2021); conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale (Cass. 14276/2017) e non per la conclusione di un verbale di conciliazione, che, ai sensi dell’art. 88, comma 1, disp. att., deve essere sottoscritto soltanto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere. Il provvedimento impugnato, tuttavia, non ha individuato nella procura alle liti un elemento indispensabile per dimostrare l’esistenza di un contratto di patrocinio, ma si è limitato a constatare la sua assenza in atti, osservando poi che la menzione del nome del legale all’interno del verbale di conciliazione non era sufficiente a provare l’esistenza di uno specifico incarico professionale e, di conseguenza, il credito ad esso correlato. Si tratta di una valutazione degli elementi istruttori,disponibili ai fini della prova dell’esistenza di un contratto di patrocinio, che rientra fra i compiti istituzionali del collegio dell’opposizione e non può essere sindacata, nel merito, ad opera di questa Corte. 9. Il terzo motivo di ricorso si duole, con riferimento ai crediti di cui al contratto di consulenza, della violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1372 e 2237, comma 1, cod. civ.: il credito fatto valere non dipendeva dall’esecuzione di una o più singole prestazioni, ma costituiva la remunerazione della disponibilità di un servizio continuativo, indipendentemente dal numero e dalla tipologia delle richieste di intervento della cliente. Il dato letterale, che prescindeva volutamente dall’attività sollecitata di volta in volta, ostava – in tesi - ad ogni diversa lettura del contenuto del contratto. L’interpretazione offerta, inoltre, contrasterebbe con il disposto dell’art. 1363 cod. civ., non essendovi necessità di fissare un termine per il recesso dal rapporto ove sia consentito al committente di sciogliersi inanticipo dai suoi impegni smettendo semplicemente di avvalersi del legale, dell’art. 1366 cod. civ., essendo irragionevole la previsione di una simile facoltà dopo che la cliente abbia valutato la forfettizzazione concordatae ne abbia beneficiato per razionalizzare i propri costi, e dell’art. 1367 cod. civ., perché la lettura data dal tribunale non attribuiva al negozio gli effetti di maggiore e più sicura ampiezza. 10. Il motivo è inammissibile. Esso, infatti, predica principalmente la violazione della regola secondo cui in claris non fit interpretatio,ma non si cura di indicare in alcun modo il contenuto della pattuizione negoziale al fine di consentire a questa Corte di apprezzare il fondamento della doglianza. Un simile tenore della censura non assolve al l’obbligo previsto dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. civ., poiché il ricorso per cassazione, ove intenda far valere l’inesatta interpretazione di una norma contrattuale, deve, in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso stesso , riportare il testo della fonte pattizia invocata (trascrivendolo o riassumendone il suo contenuto in modo da renderlo pienamente apprezzabile e, nel contempo, indicando specificamente le clausole evocate, onde permettere la loro individuazione nell'ambito del contratto prodotto), al fine di consentirne il controllo al giudice di legittimità, che non può sopperire alle lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative (Cass. 6735/2019). Peraltro, posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod.civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. 9461/2021). Sicché, stante la priorità del criterio letterale e di quello logico - sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ. ed a fronte di una valutazione del giudice di merito che valorizzava l’espresso contenuto della pattuizione negoziale relativa a un contratto a prestazioni corrispettive e sottolineava l’assenza di una clausola che prevedesse l’obbligo di corresponsione del compenso in caso di mancata richiesta di alcuna prestazione, la deduzione di soluzioni ermeneutiche alternative doveva necessariamente essere accompagnata dalla spiegazione di come il silenzio contrattuale su questo aspetto potesse essere superato attraverso criteri logici, teleologici e sistematici evincibili dal tenore dell’accordo che fungessero da indici rivelatori di una diversa volontà dei contraenti. In questa prospettiva la tesi della pattuizione della disponibilità di un servizio continuativo a fronte di un corrispettivo a forfait, con alea reciproca, doveva essere supportata da precisi riscontri negoziali e non poteva essere offerta come mera interpretazione alternativa a quella compiuta dal collegio di merito. 11. Il quarto motivo di ricorso assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 4-ter d.l. 347/2003, 20, 50, 52 e 53 d. lgs. 270/1999, 93, 101 e 111-bis l. fall. e 1335 cod. civ., in quanto il credito prededucibile vantato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] a titolo di corrispettivo fisso previsto nel contratto di consulenza stragiudiziale, proseguito automaticamente dopo la dichiarazione di insolvenza, era stato richiesto in via stragiudiziale ben prima della presentazione dell’istanza di ammissione al passivo, con comunicazioni inviate presso la sede legale della debitrice, era stato in ogni caso contrastato dai commissari giudiziali, che ne avevano proposto l’esclusione dal passivo, e doveva perciò essere ammesso al passivo della procedura concorsuale. 12. Il motivo risulta inammissibile. Il disposto dell’art. 111-bis, comma 1, l. fall. non è teso a introdurre formalità preliminari funzionali alla presentazione della domanda di insinuazione al passivo relativa a crediti prededucibili, bensì ad esentare dall’accertamento secondo le modalità previste dal capo V della legge fallimentare i crediti esplicitamente riconosciuti dagli organi del fallimento, per sussistenza e ammontare, ed anche quelli implicitamente ammessi, alla stregua di un comportamento logicamente e giuridicamente incompatibile con l'intento di disconoscerli (cfr. Cass. 34435/2021, la quale ha espressamente precisato che “i crediti prededucibili «non contestati per collocazione e ammontare» non possono essere identificati semplicemente in quelli che non siano stati oggetto di una specifica presa di posizione da parte degli organi della procedura fallimentare, secondo una nozione processualistica volta ad estendere la nozione elaborata in seno al processo civile di cognizione in forza dell’art. 115, comma 2, cod. proc. civ., in difetto nella fattispecie di una sede procedimentalizzata per lo sviluppo di un percorso dialettico caratterizzato da termini e scansioni per l’articolazione di difese ed eccezioni. Per potersi parlare di non contestazione del credito occorre invece un quid pluris, ossia un vero e proprio contegno ammissivo degli organi della procedura, volto a riconoscere esplicitamente la sussistenza el’entità del credito, o, quantomeno, un comportamento incompatibile, logicamente e giuridicamente, con l’intento di disconoscerli”). Pertanto, i crediti non esplicitamente riconosciuti né implicitamente ammessi dalla procedura ben possono essere oggetto di insinuazione al passivo, senza che la mancanza di un loro preventivo e formale diniego osti alla presentazione della domanda di insinuazione. Il che, tuttavia, non solleva dal constatare che la questione posta dal mezzo in esame manca, comunque, di decisività. Infatti, la domanda riguardava il corrispettivo fisso pattuito nell’ambito del contratto in discorso, per il quale, secondo l’interpretazione del disposto contrattuale offerta dal collegio dell’opposizione, occorreva la dimostrazione delle prestazioni rese al fine di verificare se il rapporto avesse avuto esecuzione. L’odierna ricorrente non ha rappresentato di aver allegato alcunché a questo riguardo, cosicché il preteso “corrispettivo fisso” non avrebbe potuto, comunque, essere riconosciuto. 13. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,
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