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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27305/2021

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ente Rep.

ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 12349 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da D'ADDERIO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 35T30 H990Y) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 38C28 1641K) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70D55 G482M) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: 000675), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tem- pore [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in perso- na del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, -intimati- per la revocazione dell'ordinanza della Corte Suprema di Cas- sazione n. 6235/2019, pubblicata in data 4 marzo 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella carriera di consiglio in data 27 aprile 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 12349/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 8 C105; 2-‘ [OSCURATO:PERSONA]Adderio chiede la revocazione, sulla base di due motivi, della sentenza di questa Corte n. 6235 del 2019, con la quale sono stati dichiarati inammissibili sia il ri- corso principale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] in Pensilis, sia quello incidentale dello stesso D'Adderio, avverso la sentenza n. 37 del 2017 della Corte di Appello di Campobasso, deposi- tata in data 2 febbraio 2017, in contraddittorio con le società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e con la con- danna del D'Adderio al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 391 bis e 380 bis c.p.c., in quanto il relato- re ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiara- to inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta.

Ragioni della decisione

1. Il primo motivo del ricorso è così rubricato: «l'errore di fat- to che ha portato alla illegittima pronuncia di inammissibilità del ricorso incidentale proposto dall'odierno ricorrente».

Il ricorrente sostiene che la dichiarazione di inammissibilità del proprio ricorso incidentale sarebbe imputabile ad una "svista materiale" della Corte di Cassazione, che avrebbe erronea- mente ritenuto la proposta di inammissibilità del ricorso for- mulata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis, comma 1, c.p.c., riferita anche al predetto ricorso incidentale, mentre essa si ri- feriva esclusivamente al ricorso principale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] in Pensilis.

L'assunto è destituito di fondamento.

Ric. n. 12349/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 8 Anche se effettivamente la proposta di inammissibilità del re- latore faceva - almeno apparentemente - esclusivo riferimen- to al ricorso principale, mentre nessun riferimento conteneva con riguardo al ricorso incidentale, nella decisione impugnata non è in alcun modo fatto richiamo al contenuto di tale propo- sta.

D'altra parte, la proposta formulata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis, comma 1, c.p.c., ha rilievo ai soli fini del rito applicabile ma non determina alcun vincolo per la decisione per il collegio, che può sempre assumere una decisione di se- gno (anche diametralmente) contrario.

A più forte ragione deve quindi ritenersi che la Corte possa decidere il merito del ricorso, in qualunque senso (purché nei limiti di quanto previsto dagli artt. 375, comma 1, n. 1 e 5, e 380 bis, comma 3, c.p.c.), anche nel caso in cui la proposta sia stata erroneamente riferita dal relatore al solo ricorso principale e non anche a quello incidentale.

È appena il caso di ribadire, in proposito, che «in tema di giu- dizio di cassazione, anche dopo le novità introdotte nell'art. fr 380 bis c.p.c. dal decreto legge n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016, il procedimento può essere definito con rito camerale ove ricorra un'ipotesi di- versa da quella opinata nella proposta del relatore, atteso che la detta disposizione stabilisce che la Corte deve rimettere la causa alla pubblica udienza soltanto se ritiene che non ricor- rano le ipotesi previste dall'art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, c.p.c.» (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7605 del 23/03/2017, Rv. 643667 - 01; nel medesimo senso, con riguardo al prece- dente regime, in cui era formulata una vera e propria relazio- ne sul ricorso: Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009, Rv. 607447 - 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26040 del 05/12/2011, Rv. 620822 - 01; sempre nel medesimo sen- so, anche con la precisazione che, di conseguenza, «la sud- Ric. n. 12349/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 8 detta proposta non può valere come indebita anticipazione del giudizio ad opera del consigliere relatore, né tantomeno com- portare un obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c.»: Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2720 del 05/02/2020, Rv. 657246 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4541 del 22/02/2017, Rv. 643132 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7541 del 16/03/2019, Rv. 653507 - 01; con riguardo al precedente regime: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24612 del 26/11/2007, Rv. 600453 - 01; Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 24140 del 29/11/2010, Rv. 614912 - 01).

In ogni caso, risulta decisiva/ ai fini del presente ricorso per revocazione/ la circostanza che non sussiste alcun elemento che possa portare a ritenere che la Corte abbia effettivamente commesso l'errore percettivo sul contenuto della proposta del relatore prospettato dal ricorrente e, soprattutto, che deve escludersi che un siffatto eventuale errore (anche se, per ipo- tesi, lo si fosse potuto ritenere sussistente) possa avere avuto alcun rilievo ai fini della decisione del suo ricorso incidentale.

Il ricorrente, nella sostanza, prospetta una omissione o un er- rore materiale nella proposta del relatore di cui all'art. 380 bis c.p.c., non un errore di fatto che abbia determinato la decisio- ne della Corte sul ricorso incidentale da lui avanzato, secondo quanto previsto dall'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c..

L'istanza di revocazione, sotto il profilo in esame, è pertanto senz'altro inammissibile.

2. Il secondo motivo del ricorso è così rubricato: «l'errore di fatto che ha portato alla illegittima condanna di D'[OSCURATO:PERSONA], ricorrente incidentale, alla re fusione delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.».

Secondo il ricorrente, la propria condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sarebbe conseguenza di un errore di fat- to della Corte di Cassazione, in quanto pronunziata Ric. n. 12349/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 8 sull'erroneo presupposto che egli aveva diretto la propria do- manda risarcitoria anche nei confronti di tale società.

Egli sostiene invece che, poiché si era limitato a chiedere la condanna del solo Comune di [OSCURATO:PERSONA] in Pensilis e che era quest'ultimo ad aver chiamato in garanzia la [OSCURATO:PERSONA]- zioni S.r.l. (chiedendo esclusivamente di essere eventualmen- te manlevato, in caso di condanna, da tale società, oltre che dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), il rapporto processuale inter- correva esclusivamente tra quest'ultima ed il comune.

Di con- seguenza, nonostante il controricorso di detta società fosse esclusivamente rivolto a contestare il proprio ricorso inciden- tale, non era possibile la propria condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della stessa.

Anche questo motivo è inammissibile.

È da escludere che la condanna del D'Adderio al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controri- corrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sia , stata pronunziata sull'erroneo presupposto che egli avettot avanzato la propria domanda risarcitoria anche nei confronti di tale società, es- sendo stata invece pronunciata esclusivamente sul presuppo- sto (del resto sufficiente a tal fine) che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si era costituita nel giudizio di legittimità al solo scopo di con- traddire proprio al suo ricorso incidentale (e non a quello prin- cipale del comune).

È opportuno precisare che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] in Pensilis aveva proposto il ricorso principale in primo luogo per censu- rare la decisione di accoglimento della domanda risarcitoria del D'Adderio e, comunque (in via logicamente subordinata), per contestare la decisione di secondo grado, che aveva rite- nuto abbandonate le sue domande di manleva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. [OSCURATO:PERSONA]Adderio aveva proposto ricorso in via incidentale contestan- do il proprio concorso di colpa nella determinazione Ric. n. 12349/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 8 dell'evento lesivo, in virtù del quale l'importo del risarcimento era stato ridotto del 50% dai giudici di secondo grado, ai sensi dell'art. 1227 c.c.. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva proposto il suo controricorso esclusivamente per contraddire al ricorso incidentale del D'Adderio (volto ad escludere il suo concorso colposo nella causazione del danno), come aveva certamente diritto (oltre che interesse) a fare, in considerazione della sussistenza, nel- la fattispecie, di un litisconsorzio necessario processuale ai sensi dell'art. 331 c.p.c., comportante l'efficacia della pronun- zia sulla domanda di risarcimento proposta dal D'Adderio an- che nei confronti del chiamato in garanzia dal convenuto prin- cipale (cfr., in proposito, Cass., Sez.

U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015, Rv. 638109 - 01; conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21098 del 11/09/2017, Rv. 645483 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 25822 del 31/10/2017, Rv. 646026 - 01, secondo cui «la chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con con- seguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello oltre che il responsabile anche il garante»; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5876 del 12/03/2018, Rv. 648826 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 25417 del 26/10/2017, Rv. 646454 - 01; in generale, sull'applicabilità del principio di soccombenza persino con riguardo alla posizione dell'interventore nel giudizio, anche in via meramente adesi- va, che faccia propria la posizione di uno dei contendenti ed assuma posizione attiva di contrasto verso l'altro, cfr., altresì: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12025 del 16/05/2017, Rv. 644284 - 01, secondo cui «il soggetto che interviene in un giudizio tra altre parti, facendo propria la posizione di uno dei contendenti ed assumendo posizione attiva di contrasto verso l'altro, resta soggetto al principio della soccombenza, ai fini Ric. n. 12349/2019 — Sez. 6-3 — Ad. 27 aprile 2021 — Ordinanza — Pagina 6 di 8 della regolamentazione delle spese, prescindendo da ogni questione sulla legittimazione o sull'interesse ad intervenire, che, peraltro, se ritenuto dal giudice del merito, con accerta- mento insindacabile in sede di legittimità, comune ad altre parti, può determinarne la condanna alle spese in solido, anzi- ché, secondo la regola di cui all'art. 97, comma 1, c.p.c., in proporzione all'interesse di ciascuna»; Sez. 3, Sentenza n. 925 del 17/01/2017, Rv. 642699 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11202 del 17/07/2003, Rv. 565221 - 01, secondo cui «l'interventore adesivo diventa parte del giudizio, con la con- seguenza che l'attore, in caso di soccombenza, ben può esse- re condannato a rifondergli le spese del giudizio»; Sez. 3, Sentenza n. 6880 del 23/07/1997, Rv. 506189 - 01).

Nella specie, dunque, ai fini della regolamentazione delle spe- se del giudizio di legittimità, non può attribuirsi alcun concreto rilievo alla posizione processuale della società chiamata in causa dal comune convenuto, rilevando esclusivamente la og- gettiva circostanza che essa (peraltro avendone interesse) aveva fatto propria la posizione di uno dei contendenti (il co- mune convenuto) assumendo invece posizione attiva di con- trasto verso l'altro, cioè l'attore D'Adderio, con riguardo alla domanda risarcitoria da questo avanzata, dato oggettivo cor- rettamente colto dalla Corte di Cassazione.

Ne consegue che anche in questo caso la censura finisce per risolversi nella prospettazione di un preteso errore di fatto pri- vo di rilievo ai fini della decisione, non sussumibile quindi nel paradigma di cui all'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del Ric. n. 12349/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 7 di 8 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, Sottosezion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 12349 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da D'ADDERIO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 35T30 H990Y) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 38C28 1641K) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70D55 G482M) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: 000675), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tem- pore [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in perso- na del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, -intimati- per la revocazione dell'ordinanza della Corte Suprema di Cas- sazione n. 6235/2019, pubblicata in data 4 marzo 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella carriera di consiglio in data 27 aprile 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 12349/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 8 C105; 2-‘ [OSCURATO:PERSONA]Adderio chiede la revocazione, sulla base di due motivi, della sentenza di questa Corte n. 6235 del 2019, con la quale sono stati dichiarati inammissibili sia il ri- corso principale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] in Pensilis, sia quello incidentale dello stesso D'Adderio, avverso la sentenza n. 37 del 2017 della Corte di Appello di Campobasso, deposi- tata in data 2 febbraio 2017, in contraddittorio con le società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e con la con- danna del D'Adderio al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 391 bis e 380 bis c.p.c., in quanto il relato- re ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiara- to inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo del ricorso è così rubricato: «l'errore di fat- to che ha portato alla illegittima pronuncia di inammissibilità del ricorso incidentale proposto dall'odierno ricorrente». Il ricorrente sostiene che la dichiarazione di inammissibilità del proprio ricorso incidentale sarebbe imputabile ad una "svista materiale" della Corte di Cassazione, che avrebbe erronea- mente ritenuto la proposta di inammissibilità del ricorso for- mulata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis, comma 1, c.p.c., riferita anche al predetto ricorso incidentale, mentre essa si ri- feriva esclusivamente al ricorso principale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] in Pensilis. L'assunto è destituito di fondamento. Ric. n. 12349/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 8 Anche se effettivamente la proposta di inammissibilità del re- latore faceva - almeno apparentemente - esclusivo riferimen- to al ricorso principale, mentre nessun riferimento conteneva con riguardo al ricorso incidentale, nella decisione impugnata non è in alcun modo fatto richiamo al contenuto di tale propo- sta. D'altra parte, la proposta formulata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis, comma 1, c.p.c., ha rilievo ai soli fini del rito applicabile ma non determina alcun vincolo per la decisione per il collegio, che può sempre assumere una decisione di se- gno (anche diametralmente) contrario. A più forte ragione deve quindi ritenersi che la Corte possa decidere il merito del ricorso, in qualunque senso (purché nei limiti di quanto previsto dagli artt. 375, comma 1, n. 1 e 5, e 380 bis, comma 3, c.p.c.), anche nel caso in cui la proposta sia stata erroneamente riferita dal relatore al solo ricorso principale e non anche a quello incidentale. È appena il caso di ribadire, in proposito, che «in tema di giu- dizio di cassazione, anche dopo le novità introdotte nell'art. fr 380 bis c.p.c. dal decreto legge n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016, il procedimento può essere definito con rito camerale ove ricorra un'ipotesi di- versa da quella opinata nella proposta del relatore, atteso che la detta disposizione stabilisce che la Corte deve rimettere la causa alla pubblica udienza soltanto se ritiene che non ricor- rano le ipotesi previste dall'art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, c.p.c.» (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7605 del 23/03/2017, Rv. 643667 - 01; nel medesimo senso, con riguardo al prece- dente regime, in cui era formulata una vera e propria relazio- ne sul ricorso: Cass., Sez. U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009, Rv. 607447 - 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26040 del 05/12/2011, Rv. 620822 - 01; sempre nel medesimo sen- so, anche con la precisazione che, di conseguenza, «la sud- Ric. n. 12349/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 8 detta proposta non può valere come indebita anticipazione del giudizio ad opera del consigliere relatore, né tantomeno com- portare un obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c.»: Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2720 del 05/02/2020, Rv. 657246 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4541 del 22/02/2017, Rv. 643132 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7541 del 16/03/2019, Rv. 653507 - 01; con riguardo al precedente regime: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24612 del 26/11/2007, Rv. 600453 - 01; Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 24140 del 29/11/2010, Rv. 614912 - 01). In ogni caso, risulta decisiva/ ai fini del presente ricorso per revocazione/ la circostanza che non sussiste alcun elemento che possa portare a ritenere che la Corte abbia effettivamente commesso l'errore percettivo sul contenuto della proposta del relatore prospettato dal ricorrente e, soprattutto, che deve escludersi che un siffatto eventuale errore (anche se, per ipo- tesi, lo si fosse potuto ritenere sussistente) possa avere avuto alcun rilievo ai fini della decisione del suo ricorso incidentale. Il ricorrente, nella sostanza, prospetta una omissione o un er- rore materiale nella proposta del relatore di cui all'art. 380 bis c.p.c., non un errore di fatto che abbia determinato la decisio- ne della Corte sul ricorso incidentale da lui avanzato, secondo quanto previsto dall'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.. L'istanza di revocazione, sotto il profilo in esame, è pertanto senz'altro inammissibile. 2. Il secondo motivo del ricorso è così rubricato: «l'errore di fatto che ha portato alla illegittima condanna di D'[OSCURATO:PERSONA], ricorrente incidentale, alla re fusione delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.». Secondo il ricorrente, la propria condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sarebbe conseguenza di un errore di fat- to della Corte di Cassazione, in quanto pronunziata Ric. n. 12349/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 8 sull'erroneo presupposto che egli aveva diretto la propria do- manda risarcitoria anche nei confronti di tale società. Egli sostiene invece che, poiché si era limitato a chiedere la condanna del solo Comune di [OSCURATO:PERSONA] in Pensilis e che era quest'ultimo ad aver chiamato in garanzia la [OSCURATO:PERSONA]- zioni S.r.l. (chiedendo esclusivamente di essere eventualmen- te manlevato, in caso di condanna, da tale società, oltre che dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), il rapporto processuale inter- correva esclusivamente tra quest'ultima ed il comune. Di con- seguenza, nonostante il controricorso di detta società fosse esclusivamente rivolto a contestare il proprio ricorso inciden- tale, non era possibile la propria condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della stessa. Anche questo motivo è inammissibile. È da escludere che la condanna del D'Adderio al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controri- corrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sia , stata pronunziata sull'erroneo presupposto che egli avettot avanzato la propria domanda risarcitoria anche nei confronti di tale società, es- sendo stata invece pronunciata esclusivamente sul presuppo- sto (del resto sufficiente a tal fine) che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si era costituita nel giudizio di legittimità al solo scopo di con- traddire proprio al suo ricorso incidentale (e non a quello prin- cipale del comune). È opportuno precisare che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] in Pensilis aveva proposto il ricorso principale in primo luogo per censu- rare la decisione di accoglimento della domanda risarcitoria del D'Adderio e, comunque (in via logicamente subordinata), per contestare la decisione di secondo grado, che aveva rite- nuto abbandonate le sue domande di manleva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. [OSCURATO:PERSONA]Adderio aveva proposto ricorso in via incidentale contestan- do il proprio concorso di colpa nella determinazione Ric. n. 12349/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 8 dell'evento lesivo, in virtù del quale l'importo del risarcimento era stato ridotto del 50% dai giudici di secondo grado, ai sensi dell'art. 1227 c.c.. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva proposto il suo controricorso esclusivamente per contraddire al ricorso incidentale del D'Adderio (volto ad escludere il suo concorso colposo nella causazione del danno), come aveva certamente diritto (oltre che interesse) a fare, in considerazione della sussistenza, nel- la fattispecie, di un litisconsorzio necessario processuale ai sensi dell'art. 331 c.p.c., comportante l'efficacia della pronun- zia sulla domanda di risarcimento proposta dal D'Adderio an- che nei confronti del chiamato in garanzia dal convenuto prin- cipale (cfr., in proposito, Cass., Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015, Rv. 638109 - 01; conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21098 del 11/09/2017, Rv. 645483 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 25822 del 31/10/2017, Rv. 646026 - 01, secondo cui «la chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con con- seguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello oltre che il responsabile anche il garante»; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5876 del 12/03/2018, Rv. 648826 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 25417 del 26/10/2017, Rv. 646454 - 01; in generale, sull'applicabilità del principio di soccombenza persino con riguardo alla posizione dell'interventore nel giudizio, anche in via meramente adesi- va, che faccia propria la posizione di uno dei contendenti ed assuma posizione attiva di contrasto verso l'altro, cfr., altresì: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12025 del 16/05/2017, Rv. 644284 - 01, secondo cui «il soggetto che interviene in un giudizio tra altre parti, facendo propria la posizione di uno dei contendenti ed assumendo posizione attiva di contrasto verso l'altro, resta soggetto al principio della soccombenza, ai fini Ric. n. 12349/2019 — Sez. 6-3 — Ad. 27 aprile 2021 — Ordinanza — Pagina 6 di 8 della regolamentazione delle spese, prescindendo da ogni questione sulla legittimazione o sull'interesse ad intervenire, che, peraltro, se ritenuto dal giudice del merito, con accerta- mento insindacabile in sede di legittimità, comune ad altre parti, può determinarne la condanna alle spese in solido, anzi- ché, secondo la regola di cui all'art. 97, comma 1, c.p.c., in proporzione all'interesse di ciascuna»; Sez. 3, Sentenza n. 925 del 17/01/2017, Rv. 642699 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11202 del 17/07/2003, Rv. 565221 - 01, secondo cui «l'interventore adesivo diventa parte del giudizio, con la con- seguenza che l'attore, in caso di soccombenza, ben può esse- re condannato a rifondergli le spese del giudizio»; Sez. 3, Sentenza n. 6880 del 23/07/1997, Rv. 506189 - 01). Nella specie, dunque, ai fini della regolamentazione delle spe- se del giudizio di legittimità, non può attribuirsi alcun concreto rilievo alla posizione processuale della società chiamata in causa dal comune convenuto, rilevando esclusivamente la og- gettiva circostanza che essa (peraltro avendone interesse) aveva fatto propria la posizione di uno dei contendenti (il co- mune convenuto) assumendo invece posizione attiva di con- trasto verso l'altro, cioè l'attore D'Adderio, con riguardo alla domanda risarcitoria da questo avanzata, dato oggettivo cor- rettamente colto dalla Corte di Cassazione. Ne consegue che anche in questo caso la censura finisce per risolversi nella prospettazione di un preteso errore di fatto pri- vo di rilievo ai fini della decisione, non sussumibile quindi nel paradigma di cui all'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. 3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del Ric. n. 12349/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 7 di 8 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, Sottosezion