CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11860/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1552-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 474, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 05403151003, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 13919/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'01 /02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 1\g Ric. 2021 n. 01552 sez. ML - ud. 01-02-2022 -2- RG. 1552/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 6311/2014 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado n. 11245/2008 emessa dal Tribunale della medesima sede, che aveva ritenuto sussistente una discriminazione indiretta a sfavore della lavoratrice [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato tutte le domande proposte da quest'ultima, aderendo alle conclusioni prospettate dalla CTU in ordine all'inidoneità di persona alta mt. 1.49 allo svolgimento delle specifiche mansioni riconducibili alla figura del Capo treno servizi, per le quali sarebbe stata idonea una persona alta almeno 155 cm. 2. I Giudici di seconde cure hanno, infatti, ritenuto che nel caso di specie non fosse ravvisabile alcuna discriminazione nei confronti della lavoratrice, dal momento che l'esito della consulenza tecnica, disposta ai fini dell'apprezzamento incidenter tantum della normativa secondaria che pone il summenzionato requisito di assunzione, aveva messo in luce come il limite dell'altezza fosse funzionale alle mansioni svolte dal Capo treno servizi. 3. Questa Suprema Corte con sentenza n. 13919/2020 ha rigettato il ricorso proposto dalla lavoratrice articolato su due motivi. 4. Per la revocazione di tale provvedimento ha proposto ricorso la Sig.ra. [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso, tardivo come in seguito sarà specificato, [OSCURATO:SOCIETA]. 5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. :380 bis cpc. 6. La ricorrente ha depositato memoria con la quale ha sollevato due istanze di rinvio pregiudiziale, oltre ad una eccezione di legittimità costituzionale, relativamente agli artt. 380 bis e 391 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. A fondamento del ricorso per revocazione, per errore di fatto ex artt. 391 bis e 395 n. 4 cpc, la ricorrente deduce l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata nella percezione del testo del primo motivo di ricorso e del testo del controricorso nella parte contenente le difese avverso il primo motivo, oltre che del testo della sentenza di primo grado e dell'atto di appello di [OSCURATO:SOCIETA], avendo la Corte percepito il primo motivo di ricorso come censura di motivazione ex art. 360 n. 5 cpc anziché come violazione di legge ex art. 360 n.3 cpc, ossia di violazione della disciplina giuridica dell'offerta al pubblico stabilita dagli artt. 1336 e 1175 cc e dei principi giurisprudenziali in materia. Inoltre, sostiene il ricorrente che la svista avrebbe interessato anche il richiamo strumentale dell'art. 115 cpc, fatto da essa Mento, che alludeva ad un fatto pacifico tra le parti e relativo alla circostanza che il bando (avviso di selezione) per i ruoli tecnici non prevedesse il requisito fisico dell'altezza: questione, questa, da non considerarsi nuova. 2. Con il secondo motivo del ricorso per revocazione per errore di fatto ex art. 391 bis e 395 n. 4 cpc, la ricorrente si duole per l'errata percezione del testo del secondo motivo di ricorso per cassazione, avendo la Corte supposto inesistente un fatto esistente agli atti di causa, rappresentato dall'indicazione dell'atto in cui è stata rilevata la nullità della CTU per violazione del contraddittorio, tenuto anche conto della circostanza che la consulenza tecnica di parte, ove era stata appunto prospettata la questione dei rilievi svolti senza essere stata data notizia alle parti, ha natura di atto difensivo. 3. Preliminarmente devono essere valutate le due istanze di rinvio pregiudiziale, ex art. 267 TFUE, formulate in relazione ai seguenti quesiti: a) "se ostano all'applicazione del diritto nazionale e, precisamente, all'applicazione degli artt. 380 bis (e 391 bis co. 4) cpc, nella parte in cui non prevedono che il Relatore non debba fare parte del Collegio giudicante e non debba essere presente nella camera di consiglio, i principi fondamentali delIVE di rispetto del principio della piena libertà della difesa e del principio della terzietà ed imparzialità del giudice, codificati (oltre che dall'art. 6 CEDU soprattutto) dall'art. 47 Carta dei [OSCURATO:PERSONA] delIVE"; b) "se ostano all'applicazione del diritto nazionale e, precisamente, all'applicazione dell'art. 380 bis (e 391 bis co. 4) cpc, nella parte in cui non prevedono una pubblica udienza (sia pure "filtro') anche nell'ipotesi di ritenuta inammissibilità del ricorso per revocazione e, in subordine, non prevedono che il difensore partecipi alla camera di consiglio, i principi fondamentali dell'UNIONE Europea codificati (oltre che dall'art. 6 CEDU, soprattutto dall'art. 47 Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'UE". 4. E' opportuno evidenziare che l'obbligo per il giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la causa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 citato (già art. 234 del Trattato che istituisce la Comunità Europea), viene meno quando non sussista la necessità di una pronuncia pregiudiziale sulla normativa comunitaria, in quanto la questione sollevata sia materialmente identica ad altra, già sottoposta alla Corte in analoga fattispecie, ovvero quando sul problema giuridico esaminato si sia formata una consolidata giurisprudenza di detta Corte (cfr., tra molte, Cass. n. 4776 del 2012); similmente, il rinvio pregiudiziale, quantunque obbligatorio per i giudici di ultima istanza, presuppone che la questione interpretativa controversa abbia rilevanza in relazione al thema decidendum sottoposto all'esame del giudice nazionale e alle norme interne che lo disciplinano (cfr. C2ISS. SS.UU. n. 8095 del 2007). 5. Invero, è noto (v. Cass. SS.UU. n. 20701 del 2013) che il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a semplice richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità: infatti, esso ha la funzione di verificare la legittimità di una legge nazionale rispetto al diritto dell'Unione Europea e se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona, quali risultanti dall'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo e recepiti dal Trattato sull'Unione Europea; sicché il giudice, effettuato tale riscontro, non è obbligato a disporre il rinvio solo perché proveniente da istanza di parte (tra le altre, v. Cass. n. 6862 del 2014; Cass. n. 13603 del 2011). 6. D'altro canto, è incontrastato l'enunciato, più volte ribadito da questa Corte a Sezioni Unite, secondo cui la Corte di Giustizia Europea, nell'esercizio del potere di interpretazione di cui all'art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, non opera come giudice del caso concreto, bensì come interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere da parte del giudice nazionale, in capo al quale permane in via esclusiva la funzione giurisdizionale (v. Cass. SS.UU. n. 30301 del 2017; in precedenza: Cass. SS.UU. nn. 16886/2013, 2403/14, 2242/15, 23460/15, 23461/15, 10501/16 e 14043/16). 7. Pertanto, il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un "acte dair" che, in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale (Corte di giustizia, 6 ottobre 1982, causa C-283/81, Cilfit, Corte di Giustizia, 6 ottobre 2021, causa C-561/19, [OSCURATO:PERSONA]; e, per la giurisprudenza AA di questa Corte, tra le altre: Cass. SS.UU. n. 12067 del 2007; Cass. n. 22103 del 2007; Cass. n. 4776 del 2012; Cass. n. 26924 del 2013). 8 Ciò detto, giova sottolineare che il diritto all'effettività della tutela giurisdizionale, principio generale di diritto comunitario ed euro-unitario che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, la cui asserita violazione nel caso in esame è sottesa ad entrambi i quesiti, ha contenuto analogo a quello degli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (Corte di Giustizia 25.7.2018, in causa C-216/18 PPU, LM, punti 4 e ss, Corte di Giustizia 27.6.2013 in causa C-93/12, ET Agrokonsulting-04-[OSCURATO:PERSONA]). Pertanto, la sua estensione va interpretata anche alla stregua della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, in virtù del principio di cui al comma 3 dell'art. 52 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea (Corte di Giustizia 4.10.2018 in causa C-384/17, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Sez. Un. 32622/18). 9. Inoltre, deve sottolinearsi che la Corte di Giustizia ha sempre rimesso all'ordinamento giuridico interno di ciascun Stato membro il compito di stabilire le modalità procedurali per garantire la tutela dei singoli in forza del diritto comunitario (Corte di Giustizia Grande Sezione 13.3.2007 in causa C-432/05, Unibet e a.; Corte di Giustizia 19.11.2014 in causa C-404/13 [OSCURATO:PERSONA]); è stato anche rimarcato che compete solo agli Stati la predisposizione dei rimedi giurisdizionali idonei a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale nonché a designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi (Corte di Giustizia 11.9.2003 causa C-13/01 Safalero, punto 49). 10. Anche per la giurisprudenza di questa Corte di legittimità l'ordinamento euro- unitario si ispira al criterio dell'autonomia procedurale degli Stati membri, salva l'ipotesi, assolutamente eccezionale, di discriminazione tra situazioni di diritto comunitario e situazioni di diritto interno, ovvero di pratica impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento comunitario (in tema per es. di giudicato cfr. Cass. n. 2046/2017; Cass. n. 16032/2015). 11. In questo contesto di principi di diritto e giurisprudenziali, va pertanto esaminata la necessità di sollevare, o meno, i chiesti rinvii pregiudiziali, atteso che in tema di effettività della tutela giurisdizionale e dei relativi rimedi giurisdizionali la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, più volte, ha appunto demandato al singolo Stato membro, in virtù della suddetta autonomia procedurale, la conseguente verifica.12. Con riferimento alla prima questione (quesito sub a)), va rilevato che la previsione di una "proposta di trattazione camerale" da parte del consigliere relatore, in luogo della relazione (o cd. "opinamento") depositato in cancelleria, secondo la previgente disposizione di cui all'art. 380 bis cpc, appartiene alla discrezionalità del legislatore in ambito processuale e non è tale da vulnerare il diritto di difesa, giacché trattasi di esplicitazione interlocutoria di mera ipotesi di esito decisorio, non affatto vincolante per il Collegio e che, di per sé, ove rimanga confinata nell'alveo del thema decidendum segnato dai motivi di impugnazione, neppure è idonea a sollecitare profili attinenti allo stesso principio del contraddittorio (Cass. n. 395/2017; Cass. n. 2720/2020). 13. La natura di prima interlocuzione tra relatore e presidente del Collegio non impedisce, infatti, al Collegio stesso di non condividere la proposta con conseguente rinvio alla pubblica udienza della sezione semplice in base all'art.391 bis co. 4 cpc. 14. E', altresì, irrilevante la presenza del relatore medesimo nel Collegio perché non può affermarsi che egli abbia anticipato indebitamente, in senso tecnico, il giudizio, essendosi limitato a prospettare un rito applicabile senza determinazione di alcun vincolo (Cass. n. 27305/2021). 15. Anche sotto il profilo dei principi di terzietà e di imparzialità del giudice, oltre che relativamente a quelli di difesa e del contraddittorio, tutelati dal diritto euro-unitario, non è ravvisabile alcuna criticità discriminatoria della procedura di cui agli artt. 380 bis e 391 bis n. 4 cpc con l'ordinamento euro-unitario. 16. Con riguardo al quesito sub b), occorre osservare che il principio della pubblicità dell'udienza -di rilevanza costituzionale in quanto, seppure non esplicitato dalla [OSCURATO:PERSONA], è connaturato ad un ordinamento democratico e previsto, tra gli altri strumenti internazionali, segnatamente dall'art. 6 CEDU- non riveste carattere assoluto e può essere derogato in presenza di "particolari ragioni giustificative", ove "obiettive e razionali" (Corte Costituzionale sent. n. 80 del 2011); che una siffatta deroga -anche alla luce dei principi espressi dalla Corte EDU (tra le altre sent. 21.6.2016 [OSCURATO:PERSONA] c/ Portogallo) è consentita in ragione della conformazione complessiva del procedimento là dove una tale esigenza non si manifesti comunque più necessaria per la struttura e funzione dell'ulteriore istanza, il cui rito sia volto, eminentemente, a risolvere questioni di diritto e comunque non di fatto, tramite una trattazione rapida dell'affare, non rivestente peculiare complessità (Cass. n. 26480/2020) e privo di rilevanza nomofilattica (come è appunto ravvisabile nei giudizi di revocazione). 17. Quanto alle esigenze difensive, connesse alla partecipazione del difensore, deve rilevarsi che le stesse, nei ricorsi ex artt. 380 bis e 391 bis n. 4 cpc, sono comunque assicurate dalla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni, non solo in funzione delle difese svolte dalla controparte, ma anche in rapporto alla proposta del relatore circa la sussistenza di ipotesi di trattazione camerale. 18. L'interlocuzione scritta rappresenta un bilanciamento, non irragionevolmente effettuato dal legislatore alla stregua dell'ampia discrezionalità che gli appartiene nella conformazione degli istituti processuali (Corte Cost. sent. n. 152/2016) tra le esigenze del diritto di difesa e quelle, del pari costituzionalmente rilevanti, di speditezza e di concentrazione, in funzione della ragionevole durata del processo e della tutela effettiva da assicurare alle parti interessate dal contenzioso, come avviene nel peculiare assetto strutturale e funzionale del procedimento previsto dalla legge n. 197/2016 che ha modificato gli artt. 380 bis e 391 bis n. 4 cpc. 19. In conclusione, pertanto, considerando il principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri e la mancanza, nella Fattispecie in esame, di discriminazione tra situazioni di diritto comunitario e situazioni di diritto interno ovvero di pratica impossibilità o eccessiva difficoltà dei diritti conferiti dall'ordinamento comunitario, le due istanze ex art. 267 TFEU vanno disattese. 20. Le medesime ragioni sopra esposte inducono, altresì, a ritenere manifestamente infondate anche l'eccezione di legittimità costituzionale prospettata in relazione alle disposizioni sopra richiamate, su cui peraltro la Consulta, direttamente o indirettamente, si è già pronunciata. 21. In particolare, con riguardo all'asserito "disaccordo o contrapposizione tra i valori costituzionali della terzietà e dell'imparzialità del giudice (codificato dall'art. 111 Cost. co. 2 Cost.), dell'incomprimibilità del diritto di difesa nel libero dispiegarsi della critica all'opinione del Relatore (art. 24 Cost.) e dell'esito giusto del processo (art. 111 Cost)., da un lato, e gli artt. 380 bis (e 391 bis co. 4) cpc, dall'altro, laddove non prevedono che il Relatore non debba fare parte del Collegio giudicante e, addirittura, non debba essere presente nella camera di consiglio, in cui si dovrà stabilire se il Collegio accoglierà o meno la sua proposta", l'insussistenza del profilo di sospetta illegittimità costituzionale del sistema è desumibile dal fatto che, risolvendosi, come detto, la "proposta" in una mera ipotesi di decisione, il procedimento ex art. 380 bis cpc dà vita ad una procedura sostanzialmente a più fasi per la quale possono valere le considerazioni già svolte dalla Corte Costituzionale nei casi di provvedimento cautelare autorizzato ante causam e di successiva cognizione piena in sede di giudizio di merito (sent. n. 326/1997), di decisione emessa ex art. 186 quater cpc (ordinanza n. 168/2000), di rinvio ccl. restitutorio ex art. 354 cpc (sentenza n. 341/del 1998), in cui è stata esclusa ogni ipotesi di astensione obbligatoria o di ricusazione per il giudice che si era già pronunciato, ponendosi il principio di imparzialità in modo diverso in riferimento, rispettivamente, alla pluralità dei gradi di giudizio ovvero alla semplice articolazione dell'iter processuale attraverso più fasi sequenziali, necessarie o eventuali (Corte Cost. ordinanza n. 220 del 2000; Cass. n. 2720/2020). 22. La partecipazione dello stesso giudice relatore della proposta al Collegio che deve decidere il merito della causa rappresenta, dunque, una situazione ordinaria del giudizio e non può in alcun modo pregiudicare l'esito dello stesso, né determinare un obbligo di astensione o una facoltà della parte di richiedere la ricusazione, esaurendosi la proposta ex art. 380 bis cpc, nella sua funzione, con la remissione del giudizio al Collegio e con la conseguente futura decisione adottata da quest'ultimo nella sua libera autodeterminazione, senza che ciò comporti alcuna lesione del diritto di difesa delle parti esplicabile con la preventiva interlocuzione scritta tra relatore e Presidente. 23. Può, quindi, conclusivamente dirsi che è manifestamente infondata anche la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., con riferimento all'art. 24 Cost. ed in relazione all'art. 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui consente che il giudice relatore possa comporre il collegio giudicante, nel giudizio camerale di cassazione (Cass. n. 18047/2008; Cass. n. 14593/2011). 24. Venendo ora allo scrutinio dei due motivi di revocazione, va, in via preliminare, evidenziato che questa Corte ha ripetutamente affermato che l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 cpc, idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo vada a coinvolgere l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l'errore deve, quindi, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, al contrario, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi di errore di giudizio. (Cass. n. 16439/2021) 25. Tale errore presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, ne consegue che è invece inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l'errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. n. 8615/2017; Cass. n. 26161/2021). 26. In applicazione delle premesse in diritto sopra individuate, il ricorso è inammissibile in quanto l'errore in tesi imputato alla sentenza della quale è chiesta la revocazione non è riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 395 n. 4 cpc, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391 bis cpc. 27. Infatti, tutte le circostanze dedotte dal ricorrente sono state oggetto di esame nel provvedimento impugnato per revocazione, in relazione alle quali si richiede, in sostanza, il riesame di valutazioni già oggetto del precedente giudizio. 28. Non sussiste il primo vizio revocatorio, dal momento che la Corte, in relazione al primo motivo di ricorso per cassazione, senza alcun travisamento della doglianza in quanto correttamente riportata come violazione di legge, ha rilevato ben tre profili di inammissibilità di natura processuale: il primo riguardante la mancata indicazione della sede in cui il documento (avviso di selezione) era collocato, considerando che, ai sensi dell'art. 366, comma 1 cpc il ricorso in cassazione deve contenere "la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti collettivi sui quali si fonda"; il secondo relativo al carattere di novità della questione prospettata, sottesa alla censura, Jit concernente il fatto che per la selezione per la quale aveva partecipato la Mento (ruoli non tecnici di assistenza alla clientela) non era prevista una altezza minima; il terzo riferito alla impossibilità di ravvisare una violazione dell'art.115 cpc in ipotesi di omesso apprezzamento del contenuto di un documento. 29. Per completezza va ricordato che non è idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391 bis e 395, n. 4) c.p.c., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto (Cass. n. 10184/2018). 30. Risulta parimenti inammissibile il secondo motivo, dal momento che la Corte ha preso in considerazione la esatta consistenza del motivo di cui si invoca la non corretta valutazione, esplicitando le motivazioni per le quali esso non fosse idoneo a prospettare il problema della asserita eccezione di nullità della consulenza tecnica ai sensi degli artt. 156 e 157 cpc. 31. Infatti, la Corte, nel giudicare inammissibile il secondo motivo di ricorso, ha evidenziato in via esplicita come la ricorrente non avesse indicato specificamente, nella censura, il contenuto testuale dell'atto processuale (verbale d'udienza o memoria) all'interno del quale il procuratore della lavoratrice avesse formalmente e tempestivamente eccepito la nullità procedimentale della consulenza tecnica d'ufficio disposta dai Giudici di seconde cure, determinando la sanatoria della pretesa nullità, non essendo sufficiente il mero richiamo al contenuto dell'atto nell'illustrazione del motivo; anche in questo caso, la Corte ha adottato un doppia ratio decidendi, sottolineando che comunque non era stato specificato il pregiudizio subito e i riflessi sulla decisione di merito della eccepita nullità, così rendendo, in ogni caso, irrilevante l'eventuale errore revocatorio, qualora in astratto sussistente. 32. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile. 33. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, in favore della controricorrente, essendo il controricorso stato tardivamente proposto (notifica del ricorso per revocazione del 7.1.2021 - notifica del controricorso dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 34. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore impor