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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 30297/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20926-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], il quale agisce come coniuge ed erede della Sig. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 20/2021 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 15/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 20926 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Campobasso, pronunciando sull’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e sull’impugnazione dell’ASREM -[OSCURATO:PERSONA] del Molise, ha riformato solo parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa sede che, accertata la natura subordinata del rapporto formalmente qualificato di collaborazione coordinata e continuativa intercorso fra le parti dal 17 settembre 2007 al 28 febbraio 2014, data di scadenza dell’ultima proroga, aveva condannato l’Azienda al risarcimento del danno per l’illegittimo ricorso al contratto a tempo determinatomentre aveva ritenuto non fondate le domande di conversione del rapporto e di pagamento delle differenze retributive ex art. 2126 cod. civ.;

2. la Corte territoriale ha rilevato che il rapporto di collaborazione si era protratto per oltre cinque anni in assenza di un progetto specifico, in violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, ed ha aggiunto che la stessa azienda nelle relazioni redatte in occasione delle proroghe aveva ritenuto le prestazioni indispensabili per assicurare il servizio offerto agli utenti, riconoscendone la natura ordinaria;

3. il giudice d’appello ha evidenziato che la Manzo era stata inserit a nella struttura organizzativa della p.a. svolgendo un’attività non dissimile da quella resa dagli altri dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA] ed Economato alla quale era stata assegnata;

4. ha, quindi, rigettato l’impugnazione incidentale mentre ha accolto quella principale rilevando che, accertata la natura subordinata del rapporto, dovevano essere riconosciute alla Manzo le differenze retributive ex art. 2126 cod. civ.,da quantificare in relazione al trattamento previsto dal C.C.N.L. di comparto per il collaboratore amministrativo di categoria D;

5. per la cassazione della sentenza l’ASREM ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi ai quali ha opposto difese con controricorsoEnrico Pizzuto, erede di [OSCURATO:PERSONA], che ha notificato ricorso incidentale affidato ad un’unica censura;

6. al ricorso incidentale l’ASREM ha replicato con controricorso;

7. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

8. la ricorrente principale ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.

Ric. 2021 n. 20926 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo del ricorsoprincipale, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 36 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 2222 cod. civ., dell’art. 110 del d.lgs. n. 267/2000 e sostiene, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nell’escludere che fra le parti fosse intercorso un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa,perché i provvedimenti del Direttore Generale erano stati adottati nel rispetto delle norme di legge richiamate in rubrica, che consentono alle amministrazioni pubbliche di ricorrere a prestazioni di carattere autonomo per il raggiungimento di specifici obiettivi;

2. la seconda censura, egualmente ricondotta al vizio di cui all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., addebita al giudice del merito di avere violato gli artt. 101, 421 e 115 cod. proc. civ. perché doveva essere ammessa la prova testimoniale, richiesta su circostanze specifiche e decisive ai fini di causa, non rispondendo al vero che l’Azienda non avesse contestato i fatti allegati dal ricorrente nell’atto introduttivo;

3. il terzo motivodel ricorso principale denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2126 e 2697 cod. civ. innanzitutto perché dall’eventuale illegittimità delle proroghe non deriva in via automatica la nullità del contratto ed inoltre perché la Manzo non aveva assolto all’onere della prova sullo stesso gravante, non avendo dimostrato la natura subordinata del rapporto;

4. con la quarta censura l’Azienda ricorrente addebita alla sentenza gravata «omesso esame e valutazione in ordine alla circostanza determinante dell’insussistenza degli indici di subordinazione così come risultante dalle stesse dichiarazioni della resistente» e, ribadita la necessità di ammettere la prova testimoniale, sostieneche l’inserimento nell’organizzazione aziendale, valorizzato dalla Corte territoriale, non è di per sé incompatibile con il rapporto di natura autonoma;

5. con l’unico motivo del ricorso incidentale è censurato, per violazione degli artt. 91 e 336 cod. proc. civ., nonché del d.m. n. 55/2014, il capo della sentenza relativo al regolamento delle spese di lite in quanto il giudice d’appello, nel riformare la pronuncia del Tribunale, avrebbe dovuto provvedere sulle spese di entrambi i gradi di giudizio tenendoconto dell’esito Ric. 2021 n. 20926 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -4- complessivo della lite e della soccombenza, sostanzialmente integrale, dell’Azienda;

5.1. aggiunge che le spese dovevano essere liquidate nel rispetto dei valori medi previsti dal d.m. n.55/2014 e che la Corte territoriale ha omesso di motivare sulle ragioni dello scostamento da detti parametri;

6. il ricorso principale è inammissibile in tutte le sue articolazioni; come evidenziato nello storico di lite la Corte territoriale per giungere ad affermare la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti ha valorizzato: a) l’insussistenza di uno specifico progetto e la protrazione dell’attività per oltre sette anni; b) lo svolgimento di prestazioni riferibili all’attività ordinaria del servizio di assegnazione e le ammissioni dell’Azienda fatte in merito alla necessità di prorogare i contratti anche in ragione della «cronica carenza di personale cui soffre la struttura»; c)la sottoposizione alle direttive ed indicazioni del responsabile dell’Ufficio ed il continuo controllo datoriale sull’attività svolta;

6.1. così ragionando la Corte territoriale non si è discostata dai principi di diritto che devono guidare il giudice del merito nell’accertamento dell’instaurazione di fatto del rapporto di impiego, principirilevanti ai fini del giudizio di ammissibilità ex art. 360 bis cod. proc. civ.perché consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, la quale da tempo ha affermato che «ai fini della qualificabilità c ome rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un entepubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'entepubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di unrapporto a termine, e nepp ure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni» ( Cass.n. 10551/2003; negli stessi fra le tante Cass. n. 17101/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata);

6.2. si è aggiunto che anche in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento dellasubordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione Ric. 2021 n. 20926 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -5- lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità ( ex plurimisCass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018);

6.3. a detti principi di diritto si è correttamente attenuta la Corte territoriale la quale, oltre a valorizzare l’assenza deipresupposti richiesti dall’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa e la protrazione dell’attività per più anni, è pervenuta ad affermare la natura subordinata del rapporto dopo avere esaminato le modalitàdi svolgimento dello stesso, desunte dalle risultanze di causa;

6.4. il primo motivo di ricorso, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di norme di legge, nella sostanza censura il giudizio di merito compiutamente espresso dalla Corte territoriale e ciò fa senza confrontarsi pienamente con la motivazione della sentenza impugnata e ponendo alla base della censura documenti rispetto ai quali non risulta assolto l’onere imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., perché rinvia ad una molteplicità di atti deliberativi senza alcuna precisazione sulle modalità e sui tempi della loro produzione nel giudizio di merito;

6.5. gli oneri imposti dal combinato disposto degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ. rispondono ad un’esigenza che non è di mero formalismo, perché solo l’esposizione chiara e completa dei fatti di causa e la descrizione del contenuto dei documenti probatori e degli atti processuali rilevanti consentono al giudice di legittimità di acquisire il quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione impugnata, indispensabile per comprendere il significato e la portata delle censure;

6.6. gli oneri sopra richiamati sono, altresì, funzionali a permettere il pronto reperimento degli atti e dei documenti il cui esame risulti indispensabile ai fini della decisione sicché, se da un lato può essere sufficiente per escludere la sanzione della improcedibilità il deposito del fascicolo del giudizio di merito, ove si tratti di documenti prodotti dal ricorrente, oppure il richiamo al contenuto delle produzioni avversarie, dall’altro non si può mai prescindere dalla specificazione dell’esatta sede in cui il documento o l’atto sia rinvenibile ( Cass.

S.U. n. 25038/2013);

6.7. la recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 28 ottobre 2021, Succi ed altricontro Italia, ha escluso che l’orientamento sopra richiamato sia in sé lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore ed ha rilevato che la cosiddetta autosufficienza del ricorso, se applicata senza Ric. 2021 n. 20926 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -6- cadere in eccessivo formalismo, serve a semplificare l'attività dell'organo giurisdizionale nazionale e ad assicurare nello stesso tempo la certezza del diritto nonché la corretta amministrazione della giustizia (punto 75) in quanto, consentendo alla Corte di Cassazione di comprendere il contenuto delle doglianze sulla base della sola lettura del ricorso, garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili ( punti 78, 104 e 105); 6.8.le Sezioni Unite di questa Corte, nel recepire detta sollecitazione, con la sentenza n. 8950 del 18 marzo 2022 hanno affermato che l’onere di «specifica indicazione» imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. non si può «tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso», ed hanno ritenuto in quel caso assolto l’onere medesimo perché la parte «ha fatto specifico riferimento ai diversi atti e documenti allegati nel giudizio …., individuandoli in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui già erano stati richiamati nella sentenza di merito, nonché riportandone alcuni estratti»; 6.9.nella fattispecie, al contrario, il ricorso, non fornisce indicazioni in merito alla localizzazione dei documentinei fascicoli processuali e non li menziona neppure nell’indice delle produzioni documentali, che, quanto al fascicolo di primo grado fa generico riferimento alla «memoria di costituzione con gli atti in essa richiamati in copia» ;

6.10. il ric orso, che non rispetta neppure le forme indicate nel protocollo d’intesa tra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense del 17 dicembre 2015 citato dalla Corte EDU ( punto 2: nel testo di ciascun motivo che lo richieda sia indicato l’atto, il documento, il contratto o l’accordo collettivo su cui si fonda il motivo stesso (art. 366, c. 1, n. 6, del CPC), con la specifica indicazione del luogo (punto) dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo al quale ci si riferisce; punto 4 : siano allegati al ricorso (in apposito fascicoletto, che va pertanto ad aggiungersi all’allegazione del fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi del giudizio) ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4, del CPC, gli atti, i documenti, il contratto o l’accordo collettivo ai quali si sia fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso), è redatto con modalità non dissimili da quelle in ragione delle quali la citata pronuncia Succi ed altri contro Italia ha escluso, nei punti da 103 a 105, che la dichiarazione di inammissibilità da parte della Corte di Cassazione avesse comportato violazione dell’art. 6 della Convenzione ( si legge al punto 103: che, secondo la giurisprudenza interna non contestata su questo punto, i motivi di ricorso per cassazione che rinviano ad atti o a Ric. 2021 n. 20926 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -7- documenti del procedimento sul merito devono indicare sia le parti del testo in contestazione che l’interessato ritiene pertinenti, che i riferimenti ai documenti originali inseriti nei fascicoli depositati, allo scopo di permettere al giudice di legittimità di verificarne tempestivamente la portata e il contenuto salvaguardando le risorse disponibili); 7.va, in ogni caso, aggiunto che l’accertamento in concreto della ricorrenza degli indici dai quali può essere desunta l’instaurazione di fatto di un rapporto di impiego è riservato al giudice del merito e non è sindacabile in questa sede né vi è spazio per il vizio, denunciato nel quarto motivo, di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., vizio ravvisabile nella sola ipotesi in cui sia stato omesso l’esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, e denunciabile solo nelle forme e nei casi indicati da Cass.

S.U. n. 8053/2014, che ha precisato come l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

8. inammissibile è anche il secondo motivo perché, all’esito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., la mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata in Cassazione solo qualora abbia comportato l’omesso esame di un fatto decisivo ossia tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento ( Cass. n. 16214/2019);

8.2. spetta, poi, al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019);

9. quanto al ter zo motivo va detto che da tempo è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo Ric. 2021 n. 20926 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -8- in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione (Cass. nn. 9592, 9591, 7491, 7335 del 2018);

9. la censura, oltre a svolgere considerazioni manifestamente infondate sull’assenza di una norma imperativa violata dall’Azienda (hanno, infatti, carattere imperativo e determinano la nullità del contratto o del rapporto gli artt. 7 e 35 del d.lgs. n. 165/2001), torna nuovamente a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie che si legge nella sentenza impugnata e sollecita un giudizio di merito non consentito alla Corte di legittimità;

10. dalla ritenuta inammissibilitàdel ricorso principale discende l’inefficacia ex art. 334, comma 2, del ricorso incidentale;

10.1. va ribadito, infatti, che il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, cod. proc. civ. è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale di cui all'art. 371, comma 2, cod. proc. civ. (cfr. fra le tante Cass. n. 6077/2015 e Cass. n. 17707/2021);

10.2. la sentenza impugnata, non notificata, risulta pubblicata il 15 febbraio 2021 sicché al momento della notifica del ricorso incidentale ( 23 agosto 2021) era già spirato il termine semestrale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., scaduto il 16 agosto 2021;

11. le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente principale, perché la soccombenza deve essere riferita solo a quest’ultima;

11.1. infatti nel dichiarare la perdita di efficacia, la Corte diCassazione non procede all'esame dell'impugnazioneincidentale e, dunque, l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum porta a ritenere che l'instaurazione del giudizio sia da addebitare soltanto alla partericorrente principale ( Cass. n. 15220/2018);

12. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente principale;

12.1. le richiamate condizioni non sono ravvisabili, invece, per le ragioni dette, nei confronti del ricorrente incidentale, non essendo ad esse riconducibile la dichiarata perdita di efficacia (v.

Cass. n. 32209/2021).

Ric. 2021 n. 20926 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -9- P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale.

Condannala ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 qua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20926-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], il quale agisce come coniuge ed erede della Sig. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 20/2021 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 15/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 20926 sez. ML -ud. 14-06-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Campobasso, pronunciando sull’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e sull’impugnazione dell’ASREM -[OSCURATO:PERSONA] del Molise, ha riformato solo parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa sede che, accertata la natura subordinata del rapporto formalmente qualificato di collaborazione coordinata e continuativa intercorso fra le parti dal 17 settembre 2007 al 28 febbraio 2014, data di scadenza dell’ultima proroga, aveva condannato l’Azienda al risarcimento del danno per l’illegittimo ricorso al contratto a tempo determinatomentre aveva ritenuto non fondate le domande di conversione del rapporto e di pagamento delle differenze retributive ex art. 2126 cod. civ.; 2. la Corte territoriale ha rilevato che il rapporto di collaborazione si era protratto per oltre cinque anni in assenza di un progetto specifico, in violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, ed ha aggiunto che la stessa azienda nelle relazioni redatte in occasione delle proroghe aveva ritenuto le prestazioni indispensabili per assicurare il servizio offerto agli utenti, riconoscendone la natura ordinaria; 3. il giudice d’appello ha evidenziato che la Manzo era stata inserit a nella struttura organizzativa della p.a. svolgendo un’attività non dissimile da quella resa dagli altri dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA] ed Economato alla quale era stata assegnata; 4. ha, quindi, rigettato l’impugnazione incidentale mentre ha accolto quella principale rilevando che, accertata la natura subordinata del rapporto, dovevano essere riconosciute alla Manzo le differenze retributive ex art. 2126 cod. civ.,da quantificare in relazione al trattamento previsto dal C.C.N.L. di comparto per il collaboratore amministrativo di categoria D; 5. per la cassazione della sentenza l’ASREM ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi ai quali ha opposto difese con controricorsoEnrico Pizzuto, erede di [OSCURATO:PERSONA], che ha notificato ricorso incidentale affidato ad un’unica censura; 6. al ricorso incidentale l’ASREM ha replicato con controricorso; 7. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 8. la ricorrente principale ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. Ric. 2021 n. 20926 sez. ML -ud. 14-06-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo del ricorsoprincipale, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 36 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 2222 cod. civ., dell’art. 110 del d.lgs. n. 267/2000 e sostiene, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nell’escludere che fra le parti fosse intercorso un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa,perché i provvedimenti del Direttore Generale erano stati adottati nel rispetto delle norme di legge richiamate in rubrica, che consentono alle amministrazioni pubbliche di ricorrere a prestazioni di carattere autonomo per il raggiungimento di specifici obiettivi; 2. la seconda censura, egualmente ricondotta al vizio di cui all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., addebita al giudice del merito di avere violato gli artt. 101, 421 e 115 cod. proc. civ. perché doveva essere ammessa la prova testimoniale, richiesta su circostanze specifiche e decisive ai fini di causa, non rispondendo al vero che l’Azienda non avesse contestato i fatti allegati dal ricorrente nell’atto introduttivo; 3. il terzo motivodel ricorso principale denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2126 e 2697 cod. civ. innanzitutto perché dall’eventuale illegittimità delle proroghe non deriva in via automatica la nullità del contratto ed inoltre perché la Manzo non aveva assolto all’onere della prova sullo stesso gravante, non avendo dimostrato la natura subordinata del rapporto; 4. con la quarta censura l’Azienda ricorrente addebita alla sentenza gravata «omesso esame e valutazione in ordine alla circostanza determinante dell’insussistenza degli indici di subordinazione così come risultante dalle stesse dichiarazioni della resistente» e, ribadita la necessità di ammettere la prova testimoniale, sostieneche l’inserimento nell’organizzazione aziendale, valorizzato dalla Corte territoriale, non è di per sé incompatibile con il rapporto di natura autonoma; 5. con l’unico motivo del ricorso incidentale è censurato, per violazione degli artt. 91 e 336 cod. proc. civ., nonché del d.m. n. 55/2014, il capo della sentenza relativo al regolamento delle spese di lite in quanto il giudice d’appello, nel riformare la pronuncia del Tribunale, avrebbe dovuto provvedere sulle spese di entrambi i gradi di giudizio tenendoconto dell’esito Ric. 2021 n. 20926 sez. ML -ud. 14-06-2022 -4- complessivo della lite e della soccombenza, sostanzialmente integrale, dell’Azienda; 5.1. aggiunge che le spese dovevano essere liquidate nel rispetto dei valori medi previsti dal d.m. n.55/2014 e che la Corte territoriale ha omesso di motivare sulle ragioni dello scostamento da detti parametri; 6. il ricorso principale è inammissibile in tutte le sue articolazioni; come evidenziato nello storico di lite la Corte territoriale per giungere ad affermare la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti ha valorizzato: a) l’insussistenza di uno specifico progetto e la protrazione dell’attività per oltre sette anni; b) lo svolgimento di prestazioni riferibili all’attività ordinaria del servizio di assegnazione e le ammissioni dell’Azienda fatte in merito alla necessità di prorogare i contratti anche in ragione della «cronica carenza di personale cui soffre la struttura»; c)la sottoposizione alle direttive ed indicazioni del responsabile dell’Ufficio ed il continuo controllo datoriale sull’attività svolta; 6.1. così ragionando la Corte territoriale non si è discostata dai principi di diritto che devono guidare il giudice del merito nell’accertamento dell’instaurazione di fatto del rapporto di impiego, principirilevanti ai fini del giudizio di ammissibilità ex art. 360 bis cod. proc. civ.perché consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, la quale da tempo ha affermato che «ai fini della qualificabilità c ome rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un entepubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'entepubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di unrapporto a termine, e nepp ure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni» ( Cass.n. 10551/2003; negli stessi fra le tante Cass. n. 17101/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata); 6.2. si è aggiunto che anche in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento dellasubordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione Ric. 2021 n. 20926 sez. ML -ud. 14-06-2022 -5- lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità ( ex plurimisCass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018); 6.3. a detti principi di diritto si è correttamente attenuta la Corte territoriale la quale, oltre a valorizzare l’assenza deipresupposti richiesti dall’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa e la protrazione dell’attività per più anni, è pervenuta ad affermare la natura subordinata del rapporto dopo avere esaminato le modalitàdi svolgimento dello stesso, desunte dalle risultanze di causa; 6.4. il primo motivo di ricorso, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di norme di legge, nella sostanza censura il giudizio di merito compiutamente espresso dalla Corte territoriale e ciò fa senza confrontarsi pienamente con la motivazione della sentenza impugnata e ponendo alla base della censura documenti rispetto ai quali non risulta assolto l’onere imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., perché rinvia ad una molteplicità di atti deliberativi senza alcuna precisazione sulle modalità e sui tempi della loro produzione nel giudizio di merito; 6.5. gli oneri imposti dal combinato disposto degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ. rispondono ad un’esigenza che non è di mero formalismo, perché solo l’esposizione chiara e completa dei fatti di causa e la descrizione del contenuto dei documenti probatori e degli atti processuali rilevanti consentono al giudice di legittimità di acquisire il quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione impugnata, indispensabile per comprendere il significato e la portata delle censure; 6.6. gli oneri sopra richiamati sono, altresì, funzionali a permettere il pronto reperimento degli atti e dei documenti il cui esame risulti indispensabile ai fini della decisione sicché, se da un lato può essere sufficiente per escludere la sanzione della improcedibilità il deposito del fascicolo del giudizio di merito, ove si tratti di documenti prodotti dal ricorrente, oppure il richiamo al contenuto delle produzioni avversarie, dall’altro non si può mai prescindere dalla specificazione dell’esatta sede in cui il documento o l’atto sia rinvenibile ( Cass. S.U. n. 25038/2013); 6.7. la recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 28 ottobre 2021, Succi ed altricontro Italia, ha escluso che l’orientamento sopra richiamato sia in sé lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore ed ha rilevato che la cosiddetta autosufficienza del ricorso, se applicata senza Ric. 2021 n. 20926 sez. ML -ud. 14-06-2022 -6- cadere in eccessivo formalismo, serve a semplificare l'attività dell'organo giurisdizionale nazionale e ad assicurare nello stesso tempo la certezza del diritto nonché la corretta amministrazione della giustizia (punto 75) in quanto, consentendo alla Corte di Cassazione di comprendere il contenuto delle doglianze sulla base della sola lettura del ricorso, garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili ( punti 78, 104 e 105); 6.8.le Sezioni Unite di questa Corte, nel recepire detta sollecitazione, con la sentenza n. 8950 del 18 marzo 2022 hanno affermato che l’onere di «specifica indicazione» imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. non si può «tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso», ed hanno ritenuto in quel caso assolto l’onere medesimo perché la parte «ha fatto specifico riferimento ai diversi atti e documenti allegati nel giudizio …., individuandoli in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui già erano stati richiamati nella sentenza di merito, nonché riportandone alcuni estratti»; 6.9.nella fattispecie, al contrario, il ricorso, non fornisce indicazioni in merito alla localizzazione dei documentinei fascicoli processuali e non li menziona neppure nell’indice delle produzioni documentali, che, quanto al fascicolo di primo grado fa generico riferimento alla «memoria di costituzione con gli atti in essa richiamati in copia» ; 6.10. il ric orso, che non rispetta neppure le forme indicate nel protocollo d’intesa tra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense del 17 dicembre 2015 citato dalla Corte EDU ( punto 2: nel testo di ciascun motivo che lo richieda sia indicato l’atto, il documento, il contratto o l’accordo collettivo su cui si fonda il motivo stesso (art. 366, c. 1, n. 6, del CPC), con la specifica indicazione del luogo (punto) dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo al quale ci si riferisce; punto 4 : siano allegati al ricorso (in apposito fascicoletto, che va pertanto ad aggiungersi all’allegazione del fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi del giudizio) ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4, del CPC, gli atti, i documenti, il contratto o l’accordo collettivo ai quali si sia fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso), è redatto con modalità non dissimili da quelle in ragione delle quali la citata pronuncia Succi ed altri contro Italia ha escluso, nei punti da 103 a 105, che la dichiarazione di inammissibilità da parte della Corte di Cassazione avesse comportato violazione dell’art. 6 della Convenzione ( si legge al punto 103: che, secondo la giurisprudenza interna non contestata su questo punto, i motivi di ricorso per cassazione che rinviano ad atti o a Ric. 2021 n. 20926 sez. ML -ud. 14-06-2022 -7- documenti del procedimento sul merito devono indicare sia le parti del testo in contestazione che l’interessato ritiene pertinenti, che i riferimenti ai documenti originali inseriti nei fascicoli depositati, allo scopo di permettere al giudice di legittimità di verificarne tempestivamente la portata e il contenuto salvaguardando le risorse disponibili); 7.va, in ogni caso, aggiunto che l’accertamento in concreto della ricorrenza degli indici dai quali può essere desunta l’instaurazione di fatto di un rapporto di impiego è riservato al giudice del merito e non è sindacabile in questa sede né vi è spazio per il vizio, denunciato nel quarto motivo, di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., vizio ravvisabile nella sola ipotesi in cui sia stato omesso l’esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, e denunciabile solo nelle forme e nei casi indicati da Cass. S.U. n. 8053/2014, che ha precisato come l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; 8. inammissibile è anche il secondo motivo perché, all’esito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., la mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata in Cassazione solo qualora abbia comportato l’omesso esame di un fatto decisivo ossia tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento ( Cass. n. 16214/2019); 8.2. spetta, poi, al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019); 9. quanto al ter zo motivo va detto che da tempo è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo Ric. 2021 n. 20926 sez. ML -ud. 14-06-2022 -8- in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione (Cass. nn. 9592, 9591, 7491, 7335 del 2018); 9. la censura, oltre a svolgere considerazioni manifestamente infondate sull’assenza di una norma imperativa violata dall’Azienda (hanno, infatti, carattere imperativo e determinano la nullità del contratto o del rapporto gli artt. 7 e 35 del d.lgs. n. 165/2001), torna nuovamente a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie che si legge nella sentenza impugnata e sollecita un giudizio di merito non consentito alla Corte di legittimità; 10. dalla ritenuta inammissibilitàdel ricorso principale discende l’inefficacia ex art. 334, comma 2, del ricorso incidentale; 10.1. va ribadito, infatti, che il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, cod. proc. civ. è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale di cui all'art. 371, comma 2, cod. proc. civ. (cfr. fra le tante Cass. n. 6077/2015 e Cass. n. 17707/2021); 10.2. la sentenza impugnata, non notificata, risulta pubblicata il 15 febbraio 2021 sicché al momento della notifica del ricorso incidentale ( 23 agosto 2021) era già spirato il termine semestrale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., scaduto il 16 agosto 2021; 11. le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente principale, perché la soccombenza deve essere riferita solo a quest’ultima; 11.1. infatti nel dichiarare la perdita di efficacia, la Corte diCassazione non procede all'esame dell'impugnazioneincidentale e, dunque, l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum porta a ritenere che l'instaurazione del giudizio sia da addebitare soltanto alla partericorrente principale ( Cass. n. 15220/2018); 12. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente principale; 12.1. le richiamate condizioni non sono ravvisabili, invece, per le ragioni dette, nei confronti del ricorrente incidentale, non essendo ad esse riconducibile la dichiarata perdita di efficacia (v. Cass. n. 32209/2021). Ric. 2021 n. 20926 sez. ML -ud. 14-06-2022 -9- P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale. Condannala ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 qua