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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2026

Cassazione n. 19556/2026

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tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato2238 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 3585/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 26/10/2022 R.G.N. 1743/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del06/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28902/2022Numero sezionale 2238/20261.

La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 3585N/um2e0ro2 d2i r,a ccolta generale 19556/2026Data pubblicazione 13/06/2026in parziale accoglimento del gravame proposto dalla AziendaOspedaliera [OSCURATO:PERSONA] II (d’ora in poi ancheA.O.U.

Federico II) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], hadichiarato il diritto di quest’ultimo al pagamento delledifferenze retributive conseguenti all’inquadramento, qualedirigente medico di primo livello (di cui al CCNL dirigenzamedica e veterinaria) maturate nel periodo dal 22.12.2012al 6.6.2016 nonché al versamento dei relativi contributiprevidenziali.2.

La originaria pretesa era diretta all’accertamento e alladeclaratoria che tra il dott. [OSCURATO:PERSONA] -in quale avevasvolto la propria prestazione lavorativa in favore dell’A.O.U.plurimi contratti di incarico di prestazione d’operaprofessionale ex art. 2222 cod. civ., art. 7 d.lgs. n. 29/93 eart. 7 d.lgs. n. 165/2001 più volte prorogati (con il seguentecontenuto: “l’oggetto della prestazione professionale era laconsulenza nel campo medico-chirurgicootorinolaringoiatrico con particolare riguardo al settoredell’alta chirurgia e nel campo dell’assistenza del reparto deiricoverati sottoposti a trattamenti operatori”) – e la A.O.U.subordinata per il suddetto periodo e, in particolare, conriferimento all’ultimo contratto stipulato nel 2006 eprorogato fino al 2016 (per ben dieci anni); che il ricorrenteaveva diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizioprestata, delle differenze retributive e dei contributiprevidenziali maturati, anche in virtù della vigenza dell’art.2126 cod. civ.; che era dovuto il risarcimento dei danni exNumero registro generale 28902/2022art. 7 e 36 d.lgs. n. 165/2001 per la palese nullità deNi umero sezionale 2238/2026Numero di raccolta generale 19556/2026contratti per avvenuta violazione di legge.Data pubblicazione 13/06/20263.

I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione,hanno rilevato, per quello che interessa in questa sede, che:a) i contratti erano stati stipulati ai sensi degli artt. 2222 cod.civ. e 7 d.lgs. n. 165/2001 ratione temporis vigenti; b) aprescindere dal nomen iuris utilizzato, dalle risultanzeistruttorie era emerso che il rapporto tra le parti in causa siera svolto con le modalità e i caratteri tipici dellasubordinazione; c) quanto alle conseguenze, esclusa lapossibilità della conversione del contratto, al Ricciardiellospettavano le differenze retributive, nei limiti dellaprescrizione maturata, dal 22.12.2012 fino al giugno 2016,allorquando il lavoratore aveva chiesto la sospensionetemporanea del contratto; d) al [OSCURATO:PERSONA] spettava anchela relativa contribuzione assistenziale e previdenziale.4.

Avverso la sentenza di secondo grado l’Azienda OspedalieraUniversitaria Federico II ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a nove motivi, cui ha resistito con controricorso5.

Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1.

I motivi possono essere così sintetizzati.2.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione ederrata applicazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 29/1993, nonchédell’art. 7, L. n. 165/2001, dell’art. 409 c.p.c., come mod.dall’art. 15 d.lgs. n. 81/2017, e ancora dell’art. 2, commi 1 e4, d.lgs. n. 81/2015, nonché la violazione ed errataapplicazione degli artt. 10, 11 e 12 delle disposizioni sullalegge in generale (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.), per avere laCorte territoriale, nel riportare la normativa applicabile allaNumero registro generale 28902/2022fattispecie, completamente errato nell’individuazione dellaN umero sezionale 2238/2026Numero di raccolta generale 19556/2026normativa vigente confondendo il contenuto dell’art. 7 delData pubblicazione 13/06/2026d.lgs. n. 29/1993 con quello dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001,quest’ultimo peraltro riportato in una versione aggiornatanon applicabile alla fattispecie ratione temporis.3.

Con il secondo motivo si censura la violazione ed errataapplicazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 29/1993, nonché dell’art.7 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 409 c.p.c., come mod.dall’art. 15, L. n. 81/2017, e ancora dell’art. 2, commi 1 e 4,d.lgs. n. 81/2015 (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.), per avere laCorte distrettuale erroneamente equiparato le collaborazionidel settore pubblico alle collaborazioni coordinate econtinuative del settore privato, come regolate dall’art. 61ss., D.lgs. 273/03 (Legge Biagi), mentre i presupposti e lecondizioni per accedere alla seconda fattispecie sonosensibilmente diverse da quelle previste nella fattispecieprivatistica; si deduce che le collaborazioni nel settorepubblico sono state concepite proprio per situazioni dinecessità e di emergenza, come quella che si era verificatanel caso di specie, e comportavano inevitabilmente uninserimento dell’operatore sanitario nell’organizzazionedell’[OSCURATO:PERSONA] e l’assoggettamento a poteri dicoordinamento della [OSCURATO:PERSONA], funzionali del restoa rendere la prestazione utile e producente nell’interessedella collettività.4.

Con il terzo motivo si contesta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362, 1363 cod. civ. in relazioneall’oggetto dei contratti di collaborazione nonché la violazionedegli artt. 2094 e 2022 cod. civ., nonché 409, co. 1, lett. c)(art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte territorialecompletamente travisato l’oggetto dei contratti diNumero registro generale 28902/2022Numero sezionale 2238/2026collaborazione, quale risultante da una lettura contesNtuumaerloe d i era ccolta generale 19556/2026Data pubblicazione 13/06/2026complessiva dell’atto nella sua formulazione letterale elogica, come si poteva desumere dall’affermazione, giàriscontrabile nella sentenza di primo grado, secondo cui“certamente, come correttamente osservato dal giudice diprime cure, non è emerso che il [OSCURATO:PERSONA] abbia svoltoquell’attività di consulenza nel campo chirurgicootorinolaringoiatrico previsto dai contratti di lavoro, chepresupponevano l’apporto di consulenze specialistiche nelsettore non presenti in azienda”.

Si sostiene chel’affermazione sia frutto di una lettura inadeguata del testocontrattuale che ne ha travisato profondamente il significatocomplessivo quale risultante dalla sua formulazione letteralee logica come se si fosse trattato di una mera “consulenza”,là dove è evidente che il termine adoperato, semmai troppogenerico, aveva un carattere convenzionale e allusivo, divalenza onnicomprensiva, da leggere in stretta correlazionecon quanto ulteriormente specificato allorquando si èprecisato che “l’incarico conferito al prestatore d’opera ha peroggetto la consulenza nel campo chirurgicootorinolaringologico con particolare riguardo al settoredell’alta chirurgia e nel campo della assistenza in reparto deiricoverati con particolare riguardo a quelli sottoposti atrattamenti operatori”; inoltre si rappresenta che un ulterioreerrore correlato che aveva inquinato l’intera trattazione erastato quello di credere che, in virtù dell’art. 7, il Ricciardielloavrebbe dovuto essere un professionista super qualificatoche doveva svolgere un’attività in qualche modo diversa daquella tipica del medico chirurgo.5.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 2094e 2022 cod. civ., dell’art. 409, n. 3, c.p.c., in relazione alleNumero registro generale 28902/2022modifiche introdotte dall’art. 15 L. n. 81/2017, dell’art. 2N, umero sezionale 2238/2026Numero di raccolta generale 19556/2026commi 1 e 4, d.lgs. n. 81/2015 e infine dell’art. 5 d.lgs.Data pubblicazione 13/06/202675/2017 (art. 360, n. 3, c.p.c.) nonché l’omesso esame dicircostanze decisive (art. 360, n. 4 e 5, c.p.c.); sirappresenta, oltre quanto già trattato sulla configurazioneinadeguata delle prestazioni etero-organizzate comeesplicate nelle pubbliche amministrazioni sino alla riformaMadia, che la Corte aveva adottato una concezione erratadegli elementi che contraddistinguevano il lavorosubordinato, in raffronto ai requisiti del lavoro autonomo,individuando, in particolare, due elementi assolutamenteirrilevanti ai fini della qualificazione del rapporto: l’avereespletato il [OSCURATO:PERSONA] compiti uguali a quelli dei lavoratoridipendenti della A.O.U. e l’essere stato inserito in turni, afronte di un concetto di subordinazione che richiede unadipendenza totale integralmente subita dal lavoratore senzaalcuna possibilità di incidere sulla scelta contrattuale e sullemodalità organizzative, come affermato dalla CorteCostituzionale.6.

Con il quinto motivo si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. in relazioneall’art. 2721 ss. cod. civ. nonché violazione dell’art. 111,commi 1 e 2, Cost., anche in relazione all’art. 6 convenzioneCEDU (art. 360, n. 3, c.p.c.), essendosi la Corte territorialediscostata dai criteri indicati nelle norme processualirichiamate, non avendo esercitato un “prudenteapprezzamento” delle prove disponibili, in quanto era statadeviata da premesse teoriche-ricostruttive del tuttoinadeguate, come innanzi censurate.7.

Con il sesto motivo si contesta la “violazione ed errataapplicazione della disciplina di cui alla L. n. 244 delNumero registro generale 28902/202224/12/2007 (Legge Finanziaria 2008), in relazione allaN umero sezionale 2238/2026Numero di raccolta generale 19556/2026Direttiva dell’Assessore alla Sanità della Regione CampaniaData pubblicazione 13/06/2026prot. n. 4340 del 29/12/2007 nonché violazione dell’art. 1commi 542, 543 L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 208 nonché dellenumerose norme extra vaganti che consentono la proroga inpresenza di procedure di stabilizzazione (art. 360, n. 3,c.p.c.); inoltre, la carenza di motivazione su un puntodecisivo della controversia in violazione dell’art. 132 n. 4c.p.c. (art. 360, co. 1, n. 4 e n. 5, c.p.c.)”, per non avere laCorte territoriale tenuto conto di un dato fondamentale, sucui aveva insistito l’[OSCURATO:PERSONA], e cioè che dal 2007in poi, una volta cessato l’ultimo contratto risalente al 2006,il rapporto con il [OSCURATO:PERSONA], come quello con altricollaboratori in analoga condizione, era stato prorogato diautorità in virtù di provvedimenti regionali concordati con isindacati in vista di un processo di stabilizzazione che si è poiintegralmente realizzato con la riforma Madia.8.

Con il settimo motivo si denuncia la “violazione e falsaapplicazione della disciplina sulla stabilizzazione di cui alla L.27.12.2006, n. 296, art. 1, commi 519, 529, 558, 560; L.24.12.2007, n. 244, art. 3, co. 90; d.lgs. n. 78/2009, art.17, co. 10 ss.; L. n. 228/2012, art. 1, co. 404; d.lgs. n.101/2013; art. 20 d.lgs. 25/05/2017 n. 75 (art. 360, n. 3,c.p.c.).

Carenza di motivazione su un punto decisivo dellacontroversia in violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. (art. 360,co. 1, n. 4 e n. 5, c.p.c.)”.

Si precisa che la Corte territorialeaveva del tutto tralasciato l’esame della legislazione inmateria di stabilizzazione e gli effetti che ne conseguono: inparticolare, quella nazionale (v. l. n. 296/06, d.l. n.101/2013; d.lgs. n. 75/2017; legge di bilancio 2018) e quellaregionale (v. in part. legge reg.

Campania n. 1/08) che hannoNumero registro generale 28902/2022Numero sezionale 2238/2026previsto processi di stabilizzazione del personale saNunmietrao rdii ora ccolta generale 19556/2026Data pubblicazione 13/06/2026impiegato con contratti flessibili di lavoro che assumono unavalenza sanante di qualsiasi possibile ipotetica irregolaritànella configurazione dei predetti contratti, così nonapprofondendo in alcun modo il processo in corso distabilizzazione che ha investito direttamente il [OSCURATO:PERSONA], icui contratti sono stati prorogati al fine specifico diconsentirgli di essere inserito organicamente nell’attivitàaziendale, come avvenuto per tutti coloro che erano inclusinell’elenco delle proroghe semestrali.9.

Con l’ottavo motivo si censura la “violazione e falsaapplicazione dell’art. 52 del T.U. n. 165/01 in materia diinquadramento professionale nel settore pubblico nonchédegli artt. 3 e 36 Cost. e dell’art. 2095 e 2097 cod. civ. anchein relazione all’art.27 CCNL del 2000 – area sanità – dirigenzamedica, come modificato dall’art. 4 CCNL 2010.

Violazione efalsa applicazione degli art. 99, 100 e 101 c.p.c. nonchédell’art. 2697 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)”, per avere la Corteterritoriale erroneamente avallato la tesi già prospettata dalGiudice di primo grado secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] per ilperiodo in contestazione doveva essere inquadrato nellacategoria dirigenziale con conseguente applicazione delledifferenze retributive conseguenti all’inquadramento qualedirigente medico di I livello di cui al c.c.n.l.

Dirigenza medica,senza considerare che nel periodo in questione egli non hamai svolto funzioni dirigenziali, neppure allegate e/o dedotte,né ha assunto responsabilità in piena autonomiaorganizzativa e operativa avendo sempre svolto mansionisoltanto esecutive sia pure professionalmente qualificate.10.

Con il nono motivo si lamenta la violazione ed errataapplicazione degli artt. 2114, 2115 e 2116 cod. civ., ancheNumero registro generale 28902/2022Numero sezionale 2238/2026in relazione all’art. 102 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.pN.ucm.e)r,o dii nra ccolta generale 19556/2026Data pubblicazione 13/06/2026quanto la Corte di appello del tutto erroneamente ha ritenutodi condannare l’Azienda resistente al pagamento dellacontribuzione previdenziale per il periodo in cui hariconosciuto un obbligo risarcitorio/retributivo e cioè per ilperiodo dal 21.12.2012 al 31.12.2016, trascurando che, pergiurisprudenza consolidata, come dedotto nelle memoriedifensive, la condanna alla contribuzione poteva conseguiresoltanto alla preventiva partecipazione al giudizio dell’Enteprevidenziale, ricorrendo una situazione di litisconsorzionecessario ex art. 102 c.p.c., che invece non era stato inalcun modo convenuto in giudizio rendendo cosìinammissibile e improcedibile ogni domanda al riguardo.11.

Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica deve essereesaminato preliminarmente il quarto motivo.12.

Esso è infondato in quanto la Corte territoriale haaccertato la natura subordinata delle prestazioni rese infavore dell’[OSCURATO:PERSONA] facendo correttaapplicazione dei principi di diritto enunciati in sede dilegittimità.13.

Invero, i giudici del merito, sia di primo che di secondogrado, con un accertamento di fatto adeguatamentemotivato, hanno ritenuto che il rapporto tra le parti in causasi era svolto con le modalità ed i caratteri tipici dellasubordinazione, avendo il [OSCURATO:PERSONA] espletato le medesimemansioni assegnate ai medici dipendenti, avendo partecipatoa turni, essendo stato inserito in maniera stabile econtinuativa nell’attività aziendale, non solo quella chirurgicae di assistenza ai soggetti sottoposti a trattamenti operatori,ma anche alle altre attività ambulatoriali e a tutte le attivitàche si svolgevano nel reparto.

Sono stati, quindi, valorizzatiNumero registro generale 28902/2022Numero sezionale 2238/2026la soggezione al potere direttivo del dirigente respoNnumsaerob dili era ccolta generale 19556/2026Data pubblicazione 13/06/2026della struttura, l’inserimento nei turni di guardia e di servizio,la necessità di giustificare le assenze, lo svolgimento diprestazioni del tutto sovrapponibili a quelle rese dai mediciin regime di subordinazione, il pagamento a cadenze fisse,l’assegnazione ad attività ordinarie non richiedenti particolarispecializzazioni, la difformità dello svolgimento di fattorispetto al contenuto dei contratti.14.

La Corte distrettuale non si è discostata, pertanto,dall’orientamento, consolidato nella giurisprudenza dilegittimità (da ultimo Cass. n. 1701/2026) ed affermatoanche in relazione ai rapporti di impiego pubblicointercorrenti con le aziende del [OSCURATO:PERSONA],secondo cui “ai fini della qualificabilità come rapporto dipubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alledipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che ildipendente risulti effettivamente inserito nellaorganizzazione pubblicistica ed adibito ad un serviziorientrante nei fini istituzionali dell’ente pubblico, nonrilevando in senso contrario l’assenza di un atto formale dinomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppureche il rapporto sia affetto da nullità per violazione dellenorme imperative sul divieto di nuove assunzioni” (Cass. n.10551/2003; negli stessi termini fra le tante Cass. n.30297/2022 e Cass. n. 24446/2024 con richiami a precedenticonformi).

Le pronunce citate hanno aggiunto che anche inrelazione ai contratti che intercorrono con le pubblicheamministrazioni, formalmente qualificati di collaborazionecoordinata e continuativa, la sussistenza dell’elemento dellasubordinazione nell’ambito di un contratto di lavoro vacorrettamente individuata sulla base di una serie di indiciNumero registro generale 28902/2022Numero sezionale 2238/2026sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, qNuumaerloi dli ara ccolta generale 19556/2026Data pubblicazione 13/06/2026collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa el’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, davalutarsi criticamente e complessivamente, con unaccertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (explurimis Cass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018).15.

Il primo e il secondo motivo sono, poi, inammissibiliperché non colgono la ratio decidendi della gravata sentenzache non è fondata sulla violazione della normativadisciplinante i rapporti di collaborazione coordinata econtinuativa bensì sull’accertamento delle effettive modalitàdi svolgimento del rapporto rispetto alle quali nessunaincidenza spiega l’apparente legittimità dei contratti stipulati.16.

Analogamente, sono inammissibili il terzo ed il quintomotivo atteso che le censure, al di là delle denunciateviolazioni di legge, tendono ad una inammissibilerivalutazione delle prove e ad una diversa ricostruzione dellavicenda, che sono attività non consentite in sede dilegittimità.17.

E’ un principio ormai consolidato quello secondo cui ilricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, nonil potere di riesaminare il merito della intera vicendaprocessuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà dicontrollo, sotto il profilo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dalgiudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compitodi individuare le fonti del proprio convincimento, di assumeree valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e laconcludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze delprocesso, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrarela veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamenteNumero registro generale 28902/2022Numero sezionale 2238/2026prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acNqumueirso idti ir,a ccolta generale 19556/2026Data pubblicazione 13/06/2026salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n.19547/2017; Cass. n. 29404/2017).18.

Anche il sesto motivo è inammissibile perché le questioniad esso sottese non rilevano a fronte del decisum fondato,come si è detto, sull’effettivo atteggiarsi del rapporto ditalché sono irrilevanti le circostanze che le proroghe sianostate o meno disposte in conformità alla legge e perconsentire l’espletamento delle procedure di stabilizzazione.19.

Il settimo motivo, oltre ad essere infondato in quantol’asserita efficacia sanante riguarderebbe eventualmente ilcd.

“danno comunitario per abusiva reiterazione del contrattoa termine” e non le differenze retributive pretese ex art. 2126cod. civ., presenta profili di inammissibilità in quanto poneuna questione giuridica nuova, implicante un accertamentodi fatto, a cui la impugnata sentenza non fa cenno ed ilricorrente non ha specificato il “dove”, il “come” ed il“quando” la stessa sia stata sottoposta ai giudici del meritonegli esatti termini con i quali è stata prospettata in questasede (Cass. n. 32804/2019).20.

L’ottavo motivo è parimenti inammissibile.21.

Invero, le differenze retributive erano state riconosciutedal Tribunale fino al 22.12.2016 mentre la Corte di appelloha riformato la decisione, riconoscendole fino al giugno del2016, a seguito della impugnazione del capo della pronunciadi primo grado limitata alla sola durata.

Inoltre, deve rilevarsiche, nella specie, si verte in una ipotesi di condannagenerica, sicché esulano dal thema decidendum tutte leproblematiche relative alle singole voci del trattamentoeconomico da includere nel calcolo.Numero registro generale 28902/202222.

Infondato è, infine, il nono motivo atteso che, nellaN umero sezionale 2238/2026Numero di raccolta generale 19556/2026fattispecie, non vi è stata condanna del datore di lavoro alData pubblicazione 13/06/2026pagamento della contribuzione previdenziale, bensì è stataemessa una pronuncia di mero accertamento del diritto alversamento dei contributi previdenziali.23.

La diversità delle due azioni è stata ben delineatanell’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 33038/2025ove si è specificato che si è sempre riconosciuto, in materiadi contributi, che il lavoratore abbia, ai sensi dell’art.38 Cost.,un diritto all’accertamento della regolarità contributiva (c.d.accertamento della regolarità contributiva o diritto alla“regolarizzazione in senso stretto”).24.

In tale senso, da ultimo, si è espressa diffusamente Cass.n. 11730 del 2024 riprendendo il filone consolidato dilegittimità secondo cui “il lavoratore, a tutela del propriodiritto all'integrità della posizione contributiva, ha semprel'interesse ad agire - sul piano contrattuale - nei confronti deldatore di lavoro per l'accertamento dell'omesso versamentodei contributi dovuti in conseguenza dell'effettivo lavorosvolto, prima ancora che si sia verificata la produzione diqualsivoglia danno per la prestazione previdenziale e senzache sia necessario integrare il contradittorio nei confrontidell'Inps”.

Così anche tra le tante Cass n. 22660/2016; Cass.22/1/2015 n.1179, Cass. 8/6/2021 n.15947; Cass. n. 36321del 13/12/2022; Cass. n. 5825/1995; e Cass. n. 7104 del1992, Cass. n. 1304/1971, n. 1374/1974, n. 2392/1965 e n.912/1966; e in senso conforme: Cass. n. 10528/1997, n.22751/2004; n. 26990/2005; n. 13997/2007; n. 2630/2014,n. 21300/2014; n. 1179/2015, n. 22660/2016; Cass. Sez.lav. n. 26990/2005; Pertanto, costringere il lavoratore adintegrare il contraddittorio, per garantirgli una asseritaNumero registro generale 28902/2022maggiore protezione, non è affatto indispensabile sul pianoN umero sezionale 2238/2026Numero di raccolta generale 19556/2026contrattuale; perché la sentenza che dichiari il difetto diData pubblicazione 13/06/2026legittimazione attiva sulla domanda di condanna deicontributi ed accerti invece ( insieme alle poste retributive) ildiritto del lavoratore al regolare versamento dellacontribuzione correlata, e condanni, se richiesto, il datore dilavoro al risarcimento del danno previdenziale futuro (Cass.n. 1179 del 2015), è pienamente satisfattiva per il lavoratorenon potendo egli ottenere di più nei confronti del datore, sulpiano del “rapporto contrattuale”; mentre essa non potràautonomamente incidere sulla regolazione dell’obbligazionecontributiva sul differente piano del “rapporto contributivo”.Non va quindi confuso all’interno di questa disamina “il dirittoalla regolarizzazione dei contributi” inteso come pretesa dellavoratore esercitabile, a livello contrattuale, nei confronti deldatore di lavoro, dalla condanna al pagamento dei contributio “condanna alla regolarizzazione dei contributi” in favoredell’INPS che mira ad incidere sul diverso rapportocontributivo di natura pubblicistica (che intercorre tra INPS edatore di lavoro).25.

Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essererigettato.26.

Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidanocome da dispositivo.La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese delpresente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

AiNumero registro generale 28902/2022Numero sezionale 2238/2026sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02 Ndumàe rao tdti ora ccolta generale 19556/2026Data pubblicazione 13/06/2026della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 maggio 2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato2238 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 3585/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 26/10/2022 R.G.N. 1743/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del06/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28902/2022Numero sezionale 2238/20261. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 3585N/um2e0ro2 d2i r,a ccolta generale 19556/2026Data pubblicazione 13/06/2026in parziale accoglimento del gravame proposto dalla AziendaOspedaliera [OSCURATO:PERSONA] II (d’ora in poi ancheA.O.U. Federico II) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], hadichiarato il diritto di quest’ultimo al pagamento delledifferenze retributive conseguenti all’inquadramento, qualedirigente medico di primo livello (di cui al CCNL dirigenzamedica e veterinaria) maturate nel periodo dal 22.12.2012al 6.6.2016 nonché al versamento dei relativi contributiprevidenziali.2. La originaria pretesa era diretta all’accertamento e alladeclaratoria che tra il dott. [OSCURATO:PERSONA] -in quale avevasvolto la propria prestazione lavorativa in favore dell’A.O.U.plurimi contratti di incarico di prestazione d’operaprofessionale ex art. 2222 cod. civ., art. 7 d.lgs. n. 29/93 eart. 7 d.lgs. n. 165/2001 più volte prorogati (con il seguentecontenuto: “l’oggetto della prestazione professionale era laconsulenza nel campo medico-chirurgicootorinolaringoiatrico con particolare riguardo al settoredell’alta chirurgia e nel campo dell’assistenza del reparto deiricoverati sottoposti a trattamenti operatori”) – e la A.O.U.subordinata per il suddetto periodo e, in particolare, conriferimento all’ultimo contratto stipulato nel 2006 eprorogato fino al 2016 (per ben dieci anni); che il ricorrenteaveva diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizioprestata, delle differenze retributive e dei contributiprevidenziali maturati, anche in virtù della vigenza dell’art.2126 cod. civ.; che era dovuto il risarcimento dei danni exNumero registro generale 28902/2022art. 7 e 36 d.lgs. n. 165/2001 per la palese nullità deNi umero sezionale 2238/2026Numero di raccolta generale 19556/2026contratti per avvenuta violazione di legge.Data pubblicazione 13/06/20263. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione,hanno rilevato, per quello che interessa in questa sede, che:a) i contratti erano stati stipulati ai sensi degli artt. 2222 cod.civ. e 7 d.lgs. n. 165/2001 ratione temporis vigenti; b) aprescindere dal nomen iuris utilizzato, dalle risultanzeistruttorie era emerso che il rapporto tra le parti in causa siera svolto con le modalità e i caratteri tipici dellasubordinazione; c) quanto alle conseguenze, esclusa lapossibilità della conversione del contratto, al Ricciardiellospettavano le differenze retributive, nei limiti dellaprescrizione maturata, dal 22.12.2012 fino al giugno 2016,allorquando il lavoratore aveva chiesto la sospensionetemporanea del contratto; d) al [OSCURATO:PERSONA] spettava anchela relativa contribuzione assistenziale e previdenziale.4. Avverso la sentenza di secondo grado l’Azienda OspedalieraUniversitaria Federico II ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a nove motivi, cui ha resistito con controricorso5. Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione ederrata applicazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 29/1993, nonchédell’art. 7, L. n. 165/2001, dell’art. 409 c.p.c., come mod.dall’art. 15 d.lgs. n. 81/2017, e ancora dell’art. 2, commi 1 e4, d.lgs. n. 81/2015, nonché la violazione ed errataapplicazione degli artt. 10, 11 e 12 delle disposizioni sullalegge in generale (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.), per avere laCorte territoriale, nel riportare la normativa applicabile allaNumero registro generale 28902/2022fattispecie, completamente errato nell’individuazione dellaN umero sezionale 2238/2026Numero di raccolta generale 19556/2026normativa vigente confondendo il contenuto dell’art. 7 delData pubblicazione 13/06/2026d.lgs. n. 29/1993 con quello dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001,quest’ultimo peraltro riportato in una versione aggiornatanon applicabile alla fattispecie ratione temporis.3. Con il secondo motivo si censura la violazione ed errataapplicazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 29/1993, nonché dell’art.7 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 409 c.p.c., come mod.dall’art. 15, L. n. 81/2017, e ancora dell’art. 2, commi 1 e 4,d.lgs. n. 81/2015 (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.), per avere laCorte distrettuale erroneamente equiparato le collaborazionidel settore pubblico alle collaborazioni coordinate econtinuative del settore privato, come regolate dall’art. 61ss., D.lgs. 273/03 (Legge Biagi), mentre i presupposti e lecondizioni per accedere alla seconda fattispecie sonosensibilmente diverse da quelle previste nella fattispecieprivatistica; si deduce che le collaborazioni nel settorepubblico sono state concepite proprio per situazioni dinecessità e di emergenza, come quella che si era verificatanel caso di specie, e comportavano inevitabilmente uninserimento dell’operatore sanitario nell’organizzazionedell’[OSCURATO:PERSONA] e l’assoggettamento a poteri dicoordinamento della [OSCURATO:PERSONA], funzionali del restoa rendere la prestazione utile e producente nell’interessedella collettività.4. Con il terzo motivo si contesta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362, 1363 cod. civ. in relazioneall’oggetto dei contratti di collaborazione nonché la violazionedegli artt. 2094 e 2022 cod. civ., nonché 409, co. 1, lett. c)(art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte territorialecompletamente travisato l’oggetto dei contratti diNumero registro generale 28902/2022Numero sezionale 2238/2026collaborazione, quale risultante da una lettura contesNtuumaerloe d i era ccolta generale 19556/2026Data pubblicazione 13/06/2026complessiva dell’atto nella sua formulazione letterale elogica, come si poteva desumere dall’affermazione, giàriscontrabile nella sentenza di primo grado, secondo cui“certamente, come correttamente osservato dal giudice diprime cure, non è emerso che il [OSCURATO:PERSONA] abbia svoltoquell’attività di consulenza nel campo chirurgicootorinolaringoiatrico previsto dai contratti di lavoro, chepresupponevano l’apporto di consulenze specialistiche nelsettore non presenti in azienda”. Si sostiene chel’affermazione sia frutto di una lettura inadeguata del testocontrattuale che ne ha travisato profondamente il significatocomplessivo quale risultante dalla sua formulazione letteralee logica come se si fosse trattato di una mera “consulenza”,là dove è evidente che il termine adoperato, semmai troppogenerico, aveva un carattere convenzionale e allusivo, divalenza onnicomprensiva, da leggere in stretta correlazionecon quanto ulteriormente specificato allorquando si èprecisato che “l’incarico conferito al prestatore d’opera ha peroggetto la consulenza nel campo chirurgicootorinolaringologico con particolare riguardo al settoredell’alta chirurgia e nel campo della assistenza in reparto deiricoverati con particolare riguardo a quelli sottoposti atrattamenti operatori”; inoltre si rappresenta che un ulterioreerrore correlato che aveva inquinato l’intera trattazione erastato quello di credere che, in virtù dell’art. 7, il Ricciardielloavrebbe dovuto essere un professionista super qualificatoche doveva svolgere un’attività in qualche modo diversa daquella tipica del medico chirurgo.5. Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 2094e 2022 cod. civ., dell’art. 409, n. 3, c.p.c., in relazione alleNumero registro generale 28902/2022modifiche introdotte dall’art. 15 L. n. 81/2017, dell’art. 2N, umero sezionale 2238/2026Numero di raccolta generale 19556/2026commi 1 e 4, d.lgs. n. 81/2015 e infine dell’art. 5 d.lgs.Data pubblicazione 13/06/202675/2017 (art. 360, n. 3, c.p.c.) nonché l’omesso esame dicircostanze decisive (art. 360, n. 4 e 5, c.p.c.); sirappresenta, oltre quanto già trattato sulla configurazioneinadeguata delle prestazioni etero-organizzate comeesplicate nelle pubbliche amministrazioni sino alla riformaMadia, che la Corte aveva adottato una concezione erratadegli elementi che contraddistinguevano il lavorosubordinato, in raffronto ai requisiti del lavoro autonomo,individuando, in particolare, due elementi assolutamenteirrilevanti ai fini della qualificazione del rapporto: l’avereespletato il [OSCURATO:PERSONA] compiti uguali a quelli dei lavoratoridipendenti della A.O.U. e l’essere stato inserito in turni, afronte di un concetto di subordinazione che richiede unadipendenza totale integralmente subita dal lavoratore senzaalcuna possibilità di incidere sulla scelta contrattuale e sullemodalità organizzative, come affermato dalla CorteCostituzionale.6. Con il quinto motivo si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. in relazioneall’art. 2721 ss. cod. civ. nonché violazione dell’art. 111,commi 1 e 2, Cost., anche in relazione all’art. 6 convenzioneCEDU (art. 360, n. 3, c.p.c.), essendosi la Corte territorialediscostata dai criteri indicati nelle norme processualirichiamate, non avendo esercitato un “prudenteapprezzamento” delle prove disponibili, in quanto era statadeviata da premesse teoriche-ricostruttive del tuttoinadeguate, come innanzi censurate.7. Con il sesto motivo si contesta la “violazione ed errataapplicazione della disciplina di cui alla L. n. 244 delNumero registro generale 28902/202224/12/2007 (Legge Finanziaria 2008), in relazione allaN umero sezionale 2238/2026Numero di raccolta generale 19556/2026Direttiva dell’Assessore alla Sanità della Regione CampaniaData pubblicazione 13/06/2026prot. n. 4340 del 29/12/2007 nonché violazione dell’art. 1commi 542, 543 L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 208 nonché dellenumerose norme extra vaganti che consentono la proroga inpresenza di procedure di stabilizzazione (art. 360, n. 3,c.p.c.); inoltre, la carenza di motivazione su un puntodecisivo della controversia in violazione dell’art. 132 n. 4c.p.c. (art. 360, co. 1, n. 4 e n. 5, c.p.c.)”, per non avere laCorte territoriale tenuto conto di un dato fondamentale, sucui aveva insistito l’[OSCURATO:PERSONA], e cioè che dal 2007in poi, una volta cessato l’ultimo contratto risalente al 2006,il rapporto con il [OSCURATO:PERSONA], come quello con altricollaboratori in analoga condizione, era stato prorogato diautorità in virtù di provvedimenti regionali concordati con isindacati in vista di un processo di stabilizzazione che si è poiintegralmente realizzato con la riforma Madia.8. Con il settimo motivo si denuncia la “violazione e falsaapplicazione della disciplina sulla stabilizzazione di cui alla L.27.12.2006, n. 296, art. 1, commi 519, 529, 558, 560; L.24.12.2007, n. 244, art. 3, co. 90; d.lgs. n. 78/2009, art.17, co. 10 ss.; L. n. 228/2012, art. 1, co. 404; d.lgs. n.101/2013; art. 20 d.lgs. 25/05/2017 n. 75 (art. 360, n. 3,c.p.c.). Carenza di motivazione su un punto decisivo dellacontroversia in violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. (art. 360,co. 1, n. 4 e n. 5, c.p.c.)”. Si precisa che la Corte territorialeaveva del tutto tralasciato l’esame della legislazione inmateria di stabilizzazione e gli effetti che ne conseguono: inparticolare, quella nazionale (v. l. n. 296/06, d.l. n.101/2013; d.lgs. n. 75/2017; legge di bilancio 2018) e quellaregionale (v. in part. legge reg. Campania n. 1/08) che hannoNumero registro generale 28902/2022Numero sezionale 2238/2026previsto processi di stabilizzazione del personale saNunmietrao rdii ora ccolta generale 19556/2026Data pubblicazione 13/06/2026impiegato con contratti flessibili di lavoro che assumono unavalenza sanante di qualsiasi possibile ipotetica irregolaritànella configurazione dei predetti contratti, così nonapprofondendo in alcun modo il processo in corso distabilizzazione che ha investito direttamente il [OSCURATO:PERSONA], icui contratti sono stati prorogati al fine specifico diconsentirgli di essere inserito organicamente nell’attivitàaziendale, come avvenuto per tutti coloro che erano inclusinell’elenco delle proroghe semestrali.9. Con l’ottavo motivo si censura la “violazione e falsaapplicazione dell’art. 52 del T.U. n. 165/01 in materia diinquadramento professionale nel settore pubblico nonchédegli artt. 3 e 36 Cost. e dell’art. 2095 e 2097 cod. civ. anchein relazione all’art.27 CCNL del 2000 – area sanità – dirigenzamedica, come modificato dall’art. 4 CCNL 2010. Violazione efalsa applicazione degli art. 99, 100 e 101 c.p.c. nonchédell’art. 2697 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)”, per avere la Corteterritoriale erroneamente avallato la tesi già prospettata dalGiudice di primo grado secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] per ilperiodo in contestazione doveva essere inquadrato nellacategoria dirigenziale con conseguente applicazione delledifferenze retributive conseguenti all’inquadramento qualedirigente medico di I livello di cui al c.c.n.l. Dirigenza medica,senza considerare che nel periodo in questione egli non hamai svolto funzioni dirigenziali, neppure allegate e/o dedotte,né ha assunto responsabilità in piena autonomiaorganizzativa e operativa avendo sempre svolto mansionisoltanto esecutive sia pure professionalmente qualificate.10. Con il nono motivo si lamenta la violazione ed errataapplicazione degli artt. 2114, 2115 e 2116 cod. civ., ancheNumero registro generale 28902/2022Numero sezionale 2238/2026in relazione all’art. 102 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.pN.ucm.e)r,o dii nra ccolta generale 19556/2026Data pubblicazione 13/06/2026quanto la Corte di appello del tutto erroneamente ha ritenutodi condannare l’Azienda resistente al pagamento dellacontribuzione previdenziale per il periodo in cui hariconosciuto un obbligo risarcitorio/retributivo e cioè per ilperiodo dal 21.12.2012 al 31.12.2016, trascurando che, pergiurisprudenza consolidata, come dedotto nelle memoriedifensive, la condanna alla contribuzione poteva conseguiresoltanto alla preventiva partecipazione al giudizio dell’Enteprevidenziale, ricorrendo una situazione di litisconsorzionecessario ex art. 102 c.p.c., che invece non era stato inalcun modo convenuto in giudizio rendendo cosìinammissibile e improcedibile ogni domanda al riguardo.11. Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica deve essereesaminato preliminarmente il quarto motivo.12. Esso è infondato in quanto la Corte territoriale haaccertato la natura subordinata delle prestazioni rese infavore dell’[OSCURATO:PERSONA] facendo correttaapplicazione dei principi di diritto enunciati in sede dilegittimità.13. Invero, i giudici del merito, sia di primo che di secondogrado, con un accertamento di fatto adeguatamentemotivato, hanno ritenuto che il rapporto tra le parti in causasi era svolto con le modalità ed i caratteri tipici dellasubordinazione, avendo il [OSCURATO:PERSONA] espletato le medesimemansioni assegnate ai medici dipendenti, avendo partecipatoa turni, essendo stato inserito in maniera stabile econtinuativa nell’attività aziendale, non solo quella chirurgicae di assistenza ai soggetti sottoposti a trattamenti operatori,ma anche alle altre attività ambulatoriali e a tutte le attivitàche si svolgevano nel reparto. Sono stati, quindi, valorizzatiNumero registro generale 28902/2022Numero sezionale 2238/2026la soggezione al potere direttivo del dirigente respoNnumsaerob dili era ccolta generale 19556/2026Data pubblicazione 13/06/2026della struttura, l’inserimento nei turni di guardia e di servizio,la necessità di giustificare le assenze, lo svolgimento diprestazioni del tutto sovrapponibili a quelle rese dai mediciin regime di subordinazione, il pagamento a cadenze fisse,l’assegnazione ad attività ordinarie non richiedenti particolarispecializzazioni, la difformità dello svolgimento di fattorispetto al contenuto dei contratti.14. La Corte distrettuale non si è discostata, pertanto,dall’orientamento, consolidato nella giurisprudenza dilegittimità (da ultimo Cass. n. 1701/2026) ed affermatoanche in relazione ai rapporti di impiego pubblicointercorrenti con le aziende del [OSCURATO:PERSONA],secondo cui “ai fini della qualificabilità come rapporto dipubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alledipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che ildipendente risulti effettivamente inserito nellaorganizzazione pubblicistica ed adibito ad un serviziorientrante nei fini istituzionali dell’ente pubblico, nonrilevando in senso contrario l’assenza di un atto formale dinomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppureche il rapporto sia affetto da nullità per violazione dellenorme imperative sul divieto di nuove assunzioni” (Cass. n.10551/2003; negli stessi termini fra le tante Cass. n.30297/2022 e Cass. n. 24446/2024 con richiami a precedenticonformi). Le pronunce citate hanno aggiunto che anche inrelazione ai contratti che intercorrono con le pubblicheamministrazioni, formalmente qualificati di collaborazionecoordinata e continuativa, la sussistenza dell’elemento dellasubordinazione nell’ambito di un contratto di lavoro vacorrettamente individuata sulla base di una serie di indiciNumero registro generale 28902/2022Numero sezionale 2238/2026sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, qNuumaerloi dli ara ccolta generale 19556/2026Data pubblicazione 13/06/2026collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa el’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, davalutarsi criticamente e complessivamente, con unaccertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (explurimis Cass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018).15. Il primo e il secondo motivo sono, poi, inammissibiliperché non colgono la ratio decidendi della gravata sentenzache non è fondata sulla violazione della normativadisciplinante i rapporti di collaborazione coordinata econtinuativa bensì sull’accertamento delle effettive modalitàdi svolgimento del rapporto rispetto alle quali nessunaincidenza spiega l’apparente legittimità dei contratti stipulati.16. Analogamente, sono inammissibili il terzo ed il quintomotivo atteso che le censure, al di là delle denunciateviolazioni di legge, tendono ad una inammissibilerivalutazione delle prove e ad una diversa ricostruzione dellavicenda, che sono attività non consentite in sede dilegittimità.17. E’ un principio ormai consolidato quello secondo cui ilricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, nonil potere di riesaminare il merito della intera vicendaprocessuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà dicontrollo, sotto il profilo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dalgiudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compitodi individuare le fonti del proprio convincimento, di assumeree valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e laconcludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze delprocesso, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrarela veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamenteNumero registro generale 28902/2022Numero sezionale 2238/2026prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acNqumueirso idti ir,a ccolta generale 19556/2026Data pubblicazione 13/06/2026salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n.19547/2017; Cass. n. 29404/2017).18. Anche il sesto motivo è inammissibile perché le questioniad esso sottese non rilevano a fronte del decisum fondato,come si è detto, sull’effettivo atteggiarsi del rapporto ditalché sono irrilevanti le circostanze che le proroghe sianostate o meno disposte in conformità alla legge e perconsentire l’espletamento delle procedure di stabilizzazione.19. Il settimo motivo, oltre ad essere infondato in quantol’asserita efficacia sanante riguarderebbe eventualmente ilcd. “danno comunitario per abusiva reiterazione del contrattoa termine” e non le differenze retributive pretese ex art. 2126cod. civ., presenta profili di inammissibilità in quanto poneuna questione giuridica nuova, implicante un accertamentodi fatto, a cui la impugnata sentenza non fa cenno ed ilricorrente non ha specificato il “dove”, il “come” ed il“quando” la stessa sia stata sottoposta ai giudici del meritonegli esatti termini con i quali è stata prospettata in questasede (Cass. n. 32804/2019).20. L’ottavo motivo è parimenti inammissibile.21. Invero, le differenze retributive erano state riconosciutedal Tribunale fino al 22.12.2016 mentre la Corte di appelloha riformato la decisione, riconoscendole fino al giugno del2016, a seguito della impugnazione del capo della pronunciadi primo grado limitata alla sola durata. Inoltre, deve rilevarsiche, nella specie, si verte in una ipotesi di condannagenerica, sicché esulano dal thema decidendum tutte leproblematiche relative alle singole voci del trattamentoeconomico da includere nel calcolo.Numero registro generale 28902/202222. Infondato è, infine, il nono motivo atteso che, nellaN umero sezionale 2238/2026Numero di raccolta generale 19556/2026fattispecie, non vi è stata condanna del datore di lavoro alData pubblicazione 13/06/2026pagamento della contribuzione previdenziale, bensì è stataemessa una pronuncia di mero accertamento del diritto alversamento dei contributi previdenziali.23. La diversità delle due azioni è stata ben delineatanell’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 33038/2025ove si è specificato che si è sempre riconosciuto, in materiadi contributi, che il lavoratore abbia, ai sensi dell’art.38 Cost.,un diritto all’accertamento della regolarità contributiva (c.d.accertamento della regolarità contributiva o diritto alla“regolarizzazione in senso stretto”).24. In tale senso, da ultimo, si è espressa diffusamente Cass.n. 11730 del 2024 riprendendo il filone consolidato dilegittimità secondo cui “il lavoratore, a tutela del propriodiritto all'integrità della posizione contributiva, ha semprel'interesse ad agire - sul piano contrattuale - nei confronti deldatore di lavoro per l'accertamento dell'omesso versamentodei contributi dovuti in conseguenza dell'effettivo lavorosvolto, prima ancora che si sia verificata la produzione diqualsivoglia danno per la prestazione previdenziale e senzache sia necessario integrare il contradittorio nei confrontidell'Inps”. Così anche tra le tante Cass n. 22660/2016; Cass.22/1/2015 n.1179, Cass. 8/6/2021 n.15947; Cass. n. 36321del 13/12/2022; Cass. n. 5825/1995; e Cass. n. 7104 del1992, Cass. n. 1304/1971, n. 1374/1974, n. 2392/1965 e n.912/1966; e in senso conforme: Cass. n. 10528/1997, n.22751/2004; n. 26990/2005; n. 13997/2007; n. 2630/2014,n. 21300/2014; n. 1179/2015, n. 22660/2016; Cass. Sez.lav. n. 26990/2005; Pertanto, costringere il lavoratore adintegrare il contraddittorio, per garantirgli una asseritaNumero registro generale 28902/2022maggiore protezione, non è affatto indispensabile sul pianoN umero sezionale 2238/2026Numero di raccolta generale 19556/2026contrattuale; perché la sentenza che dichiari il difetto diData pubblicazione 13/06/2026legittimazione attiva sulla domanda di condanna deicontributi ed accerti invece ( insieme alle poste retributive) ildiritto del lavoratore al regolare versamento dellacontribuzione correlata, e condanni, se richiesto, il datore dilavoro al risarcimento del danno previdenziale futuro (Cass.n. 1179 del 2015), è pienamente satisfattiva per il lavoratorenon potendo egli ottenere di più nei confronti del datore, sulpiano del “rapporto contrattuale”; mentre essa non potràautonomamente incidere sulla regolazione dell’obbligazionecontributiva sul differente piano del “rapporto contributivo”.Non va quindi confuso all’interno di questa disamina “il dirittoalla regolarizzazione dei contributi” inteso come pretesa dellavoratore esercitabile, a livello contrattuale, nei confronti deldatore di lavoro, dalla condanna al pagamento dei contributio “condanna alla regolarizzazione dei contributi” in favoredell’INPS che mira ad incidere sul diverso rapportocontributivo di natura pubblicistica (che intercorre tra INPS edatore di lavoro).25. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essererigettato.26. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidanocome da dispositivo.La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese delpresente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. AiNumero registro generale 28902/2022Numero sezionale 2238/2026sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02 Ndumàe rao tdti ora ccolta generale 19556/2026Data pubblicazione 13/06/2026della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 maggio 2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19556/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris