CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20217/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroAgenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sardegnan. 389/2019 depositata il 07/06/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 37342/2019Numero sezionale 4448/2026Numero di raccolta generale 20217/2026Data pubblicazione 16/06/2026Valentina Dessì impugnava dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] sei intimazioni di pagamento relative ad IVA, IRPEF, IRAP eaccessori lamentando la nullità di quattro cartelle di pagamento sottese alleintimazioni, la nullità delle intimazioni per mancata sottoscrizione, laillegittimità della notifica di una cartella per apposizione della relata dinotifica sul frontespizio, la violazione delle norme sulla riservatezza etrasparenza e il vizio di motivazione sugli interessi.[OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso con sentenzaconfermata dalla [OSCURATO:PERSONA].Avverso la suddetta sentenza, la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo scopo dipartecipare all’eventuale udienza di discussione, mentre l’Agenzia delleEntrate – [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta intimata.Per la decisione è stata fissata l’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente lamenta, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.306 c.p.c. e degli artt. 44 e 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.1.1. Sostiene la ricorrente che la condanna alla spese statuita dai giudici diappello sarebbe illegittima in quanto adottata nonostante nelle more delladecisione l’appellante avesse manifestato la volontà di avvalersi delladefinizione per estinzione dei debiti di cui all’art. 1, commi 184 e 185, dellal. n. 145 del 2018 (c.d. “saldo e stralcio”).Ad avviso della ricorrente, la presentazione della suddetta dichiarazioneavrebbe dovuto comportare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 306c.p.c. e 44 del d.lgs. n. 546 del 1992, essendo equiparabile ad una rinunciaagli atti del giudizio.Numero registro generale 37342/2019Numero sezionale 4448/2026Numero di raccolta generale 20217/2026Data pubblicazione 16/06/20262. Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente lamenta l’inefficacia dellasentenza impugnata con riferimento alla condanna alle spese processuali,posto che tale condanna contrasta con la ratio della definizione agevolata acui la ricorrente avrebbe acceduto.2. Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente in quanto strettamenteconnessi, sono inammissibili per carenza di interesse ad agire. Va, infatti,rilevato che il presupposto della statuizione sulle spese è l’applicazione delprincipio di soccombenza, in virtù dell’art. 91 c.p.c., di talché lacontribuente, intendendo lamentarsi della regolazione delle spese, avrebbedovuto impugnare la statuizione principale che aveva respinto l’appello enon limitarsi a censurare la statuizione accessoria sulle spese.2.1. La regolamentazione delle spese di lite è processualmente accessoriaalla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anchefunzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutelagiurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.). Il«normale complemento» dell’accoglimento della domanda – ha affermatola Corte costituzionale (sentenza n. 303 del 1986) – è costituito propriodalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della partevittoriosa.Indubbiamente non si tratta di una regola assoluta, poiché ampia è ladiscrezionalità di cui gode il legislatore nel dettare norme processuali esegnatamente nel regolamentare le spese di lite. Sicché è ben possibile –ha affermato la Corte costituzionale (sentenza n. 157 del 2014) − «unaderoga all’istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spesedi lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che lagiustifichino (sentenze n. 270 del 2012 e n. 196 del 1982), non essendo,quindi, indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale laripetizione di dette spese (sentenza n. 117 del 1999)». Su quest’abbrivio siè dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, c.p.c.,nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese traNumero registro generale 37342/2019Numero sezionale 4448/2026Numero di raccolta generale 20217/2026Data pubblicazione 16/06/2026le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghegravi ed eccezionali ragioni (Corte cost. n. 77/2018).3.- Nel caso in esame, tuttavia, l’omessa impugnazione della statuizione dirigetto, a fronte della formulazione di motivi di ricorso calibrati su ragionialternative, ne ha comportato il passaggio in giudicato, rendendo cosìirretrattabile il «criterio di imputazione delle spese» stabilito dal giudiced’appello (come si legge a pag. 9 della sentenza impugnata), ossia «quellodella soccombenza discendente dall’art. 91 cpc il che rende irrilevante lapretesa dell’appellante di condanna della parte vincitrice alle spese».3. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.3.1. Non avendo le controparti svolto difese, nulla deve essere disposto perle spese. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 dei 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]