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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 303/1986

ECLI:IT:COST:1986:303
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Con ordinanza emessa il 27 aprile 1979 (notificata il 21 maggio e comunicata il 16 settembre successivi, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 8 del 9 gennaio 1979 e iscritta al n. 801 R.O.1979), il Tribunale di Cremona, investito dell'opposizione al decreto 15 luglio 1977 con il quale il Presidente dello stesso Tribunale sulla base di titoli cambiari aventi efficacia esecutiva di cui era munita la ricorrente, aveva ingiunto alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]Casa di pagare alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la somma di lire 40.000.000, oltre le spese di procedimento liquidate in L. 238.200, ivi compresi diritti ed onorari di difesa, respinse l'eccezione d'incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, e giudicò rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non manifestamente infondata l'eccezione, dalla opposta Banca sollevata, di illegittimità costituzionale dell'art. 2 l. 10 maggio 1976, n. 385, per il quale nel decreto ingiuntivo emesso sulla base di titoli già aventi efficacia esecutiva non vengono liquidate le spese e le competenze.

2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si è costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 28 gennaio 1980 con il quale l'Avvocatura generale dello Stato ha argomentato e concluso per l'inammissibilità e, comunque, per la infondatezza della proposta questione.

2.2. - Nell'adunanza del 12 dicembre 1986 in camera di consiglio il giudice [OSCURATO:PERSONA] ha svolto la relazione.

3.1. - Il Tribunale di Cremona ha giudicato non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione d'illegittimità costituzionale dell'art.2 l. 10 maggio 1976, n. 385 (rectius 358) per il quale l'ultimo comma dell'art. 641 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento, sotto il duplice riflesso che I) è addossato al creditore il costo del processo monitorio necessario al fine di conseguire il titolo valido per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, in contrasto con l'art. 24 Cost., II) è violato l'art. 3 Cost. per essere consentito al creditore di conseguire sulla base delle cambiali in giudizio ordinario con la sentenza avente efficacia di giudicato la condanna nelle spese del convenuto laddove sono le spese poste a carico del creditore il quale ottenga sulla base di cambiale il decreto ingiuntivo al fine d'iscrivere ipoteca giudiziale.

Ha poi il Tribunale giudicato rilevante la questione in quanto il giudizio de quo, per quanto attiene alla liquidazione delle spese nella fase monitoria, non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della proposta questione.

3.2. - L'irrazionalità della novellazione, cui l'art. 2 l. 358/1976 ha assoggettato l'ultimo comma dell'art. 641, deriva da ciò che l'esecutorietà provvisoria del decreto giustificata dall'essere il creditore munito di titolo esecutivo non cessa di essere legittimata dall'accoglimento della domanda, di cui è normale complemento la liquidazione delle spese e delle competenze in difetto della quale il diritto di agire in giudizio, per antico insegnamento sarebbe in guisa monca garantito.

La violazione degli artt. 3 e 24 co. 1 Cost. coinvolge la procrastinazione sancita dall'art. 3 l. 358/1976 che ha aggiunto all'art. 653 il terzo comma ("Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo"); art. 3 del quale, ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata l'illegittimità costituzionale.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 l. 10 maggio 1976, n. 358 (Modifiche degli articoli 495, 641 e 653 del codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto d'ingiunzione), ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 653 co. 3 c.p.c. come sostituito dall'art. 3 l. 10 maggio 1976, n. 358.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore di cancelleria: VITALE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ordinanza emessa il 27 aprile 1979 (notificata il 21 maggio e comunicata il 16 settembre successivi, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 8 del 9 gennaio 1979 e iscritta al n. 801 R.O.1979), il Tribunale di Cremona, investito dell'opposizione al decreto 15 luglio 1977 con il quale il Presidente dello stesso Tribunale sulla base di titoli cambiari aventi efficacia esecutiva di cui era munita la ricorrente, aveva ingiunto alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]Casa di pagare alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la somma di lire 40.000.000, oltre le spese di procedimento liquidate in L. 238.200, ivi compresi diritti ed onorari di difesa, respinse l'eccezione d'incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, e giudicò rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non manifestamente infondata l'eccezione, dalla opposta Banca sollevata, di illegittimità costituzionale dell'art. 2 l. 10 maggio 1976, n. 385, per il quale nel decreto ingiuntivo emesso sulla base di titoli già aventi efficacia esecutiva non vengono liquidate le spese e le competenze. 2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si è costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 28 gennaio 1980 con il quale l'Avvocatura generale dello Stato ha argomentato e concluso per l'inammissibilità e, comunque, per la infondatezza della proposta questione. 2.2. - Nell'adunanza del 12 dicembre 1986 in camera di consiglio il giudice [OSCURATO:PERSONA] ha svolto la relazione. 3.1. - Il Tribunale di Cremona ha giudicato non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione d'illegittimità costituzionale dell'art.2 l. 10 maggio 1976, n. 385 (rectius 358) per il quale l'ultimo comma dell'art. 641 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento, sotto il duplice riflesso che I) è addossato al creditore il costo del processo monitorio necessario al fine di conseguire il titolo valido per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, in contrasto con l'art. 24 Cost., II) è violato l'art. 3 Cost. per essere consentito al creditore di conseguire sulla base delle cambiali in giudizio ordinario con la sentenza avente efficacia di giudicato la condanna nelle spese del convenuto laddove sono le spese poste a carico del creditore il quale ottenga sulla base di cambiale il decreto ingiuntivo al fine d'iscrivere ipoteca giudiziale. Ha poi il Tribunale giudicato rilevante la questione in quanto il giudizio de quo, per quanto attiene alla liquidazione delle spese nella fase monitoria, non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della proposta questione. 3.2. - L'irrazionalità della novellazione, cui l'art. 2 l. 358/1976 ha assoggettato l'ultimo comma dell'art. 641, deriva da ciò che l'esecutorietà provvisoria del decreto giustificata dall'essere il creditore munito di titolo esecutivo non cessa di essere legittimata dall'accoglimento della domanda, di cui è normale complemento la liquidazione delle spese e delle competenze in difetto della quale il diritto di agire in giudizio, per antico insegnamento sarebbe in guisa monca garantito. La violazione degli artt. 3 e 24 co. 1 Cost. coinvolge la procrastinazione sancita dall'art. 3 l. 358/1976 che ha aggiunto all'art. 653 il terzo comma ("Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo"); art. 3 del quale, ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata l'illegittimità costituzionale. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 l. 10 maggio 1976, n. 358 (Modifiche degli articoli 495, 641 e 653 del codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto d'ingiunzione), ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 653 co. 3 c.p.c. come sostituito dall'art. 3 l. 10 maggio 1976, n. 358. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 19 dicembre 1986. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 31 dicembre 1986. Il direttore di cancelleria: VITALE