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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17234/2026

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roAGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- intimata -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 2800/2021, depositata in data 30/3/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 2800/2021, depositata in data 30/3/2021, laCommissione Tributaria Regionale della Campania ha rigettato l’appellodella [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della Commissione TributariaProvinciale di Napoli che, accolto il ricorso della contribuente control’intimazione di pagamento n. 071 2018 9015152336/000 e le cartelle ivirichiamate, dell’importo complessivo di euro 1.174.470,63, avevaNumero registro generale 27902/2021Numero sezionale 4663/2026Numero di raccolta generale 17234/2026Data pubblicazione 01/06/2026compensato le spese del giudizio.

Alla base della decisione laconsiderazione che la prescrizione del credito è “conseguenza delcomportamento colpevole della parte contribuente” e, quindi, giustifica lacompensazione delle spese.Contro la sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione,articolato in un solo motivo ed illustrato con memoria, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] rimane intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un unico motivo di ricorso si censura il vizio di violazione o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonché dell’art. 15 d.lgs. n.546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.,per aver la CTR confermato la compensazione delle spese del giudizio diprimo grado, pur in assenza di gravi ed eccezionali ragioni.1.1.

La censura è fondata.1.2.

Come noto, l'art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546(nel testo novellato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. 24settembre 2015, n. 156) consente la compensazione, in tutto o in parte,delle spese del giudizio tributario «soltanto in caso di soccombenzareciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devonoessere espressamente motivate».1.3.

La norma va letta alla luce della giurisprudenza costituzionale,secondo cui la liquidazione di spese e competenze in favore della partevittoriosa costituisce il «normale complemento» dell’accoglimento delladomanda (così, Corte Cost. n. 303/1986).1.4.

Il principio è espressamente enunciato anche per il processotributario, in linea generale ispirato – non diversamente da quello civile oamministrativo – al principio di responsabilità per le spese del giudizio,come dimostrano gli artt. 15 e 44 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché irapporti tra la regola cd. della soccombenza (art. 15, comma 1, d.lgs. n.546 del 1992) e quella speciale della compensazione (art. 15, comma 2,Numero registro generale 27902/2021Numero sezionale 4663/2026Numero di raccolta generale 17234/2026Data pubblicazione 01/06/2026d.lgs. n. 546 del 1992) vanno costruiti in termini di norma generale-normaeccezionale (a proposito del carattere generale dell’istituto della condannaalle spese, cfr.

Corte Cost. 77/2018, che richiama i precedenti n. 196 del1982 e n. 117 del 1999; così anche Cass., Sez.

Un., 31 ottobre 2022, n.32061).1.5.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, in particolare, evidenziatoche la Corte costituzionale «[...] ha tenuto a ribadire la portata generaledel principio di soccombenza, affermando che «l'alea del processo gravasulla parte soccombente perché́ è quella che ha dato causa alla lite, nonriconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovveroazionando una pretesa rivelatasi insussistente» ed aggiungendo che «[...]è giusto, secondo un principio di responsabilità,̀ che chi è risultato esserenel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle qualiinvece debba essere ristorata la parte vittoriosa», atteso «il caratterefunzionalmente servente» della regolamentazione delle spese rispetto allarealizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmentegarantito, tale per cui «sebbene non costituisca una regola assoluta, laliquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosacostituisce il normale complemento dell'accoglimento della domanda»(così, Cass., Sez.

Un., 32061/2022, cit.).1.6.

Sulla base di questa premessa ermeneutica, si è ripetutamenteaffermato che, nel giudizio tributario, come del resto in quello ordinario, le“gravi ed eccezionali ragioni” che possono sorreggere il provvedimento dicompensazione parziale o totale delle spese giudiziali devono riguardarespecifiche circostanze della controversia decisa (tra le tante, Cass.23080/2025; 9312/2024; 29226/2023; 24716/2023; 21956/2023;12212/2023; 3337/2023; 2572/2023), come la condotta processuale dellaparte soccombente nell'agire e resistere in giudizio o l'incidenza di fattoriesterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria alNumero registro generale 27902/2021Numero sezionale 4663/2026Numero di raccolta generale 17234/2026Data pubblicazione 01/06/2026principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale dellasoccombenza (Cass. 23592/2024).1.7.

Inoltre, tali ragioni non possono essere illogiche né erronee,altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile insede di legittimità (Cass. 22605/2025; 23080/2025; 14036/2024;9312/2024; 2206/2019; 6059/2017).1.8.

Nel caso di specie, il giudice di appello ha confermato lacompensazione delle spese del giudizio di primo grado in ragione dellaprescrizione del credito tributario, che, “senza una declaratoria giudizialedi prescrizione”, “non potrebbe mai essere sgravato”, sul rilievo che laprescrizione è “conseguenza del comportamento colpevole della partecontribuente, la quale, pur consapevole dell’obbligo tributario (risultanonotificati sia gli avvisi di accertamento, sia le cartelle esattoriali) avevaillegittimamente ricusato di adempiervi.

In altre e conclusive parole laprescrizione del credito tributario è un vantaggio indebito che ilcontribuente trae dal proprio comportamento consapevolmente illegittimo,fidando tendenziosamente nelle difficoltà organizzative degli organi dellariscossione”.1.9.

La decisione impugnata viola l’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, noncostituendo la prescrizione del credito controverso grave ed eccezionaleragione per compensare le spese giudiziali, ed è perciò contraria alprincipio di causalità̀, cui si correla la regola della soccombenza, chegoverna la disciplina delle spese di giudizio.1.10.

L’applicazione di tale principio, alla base dell'individuazione delsoccombente, comporta che obbligata a rimborsare le spese giudiziali siaquella parte che, col comportamento tenuto fuori del processo ovvero coldarvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto,abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (tra le tante, Cass.7182/2000; 25141/2006; 19456/2008; 36182/2022; Sez.

Un.,29432/2024; 6640/2025), ed è irrilevante, ai fini della soccombenza,Numero registro generale 27902/2021Numero sezionale 4663/2026Numero di raccolta generale 17234/2026Data pubblicazione 01/06/2026l’esame delle ragioni che l’abbiano determinata (Cass. 19456/2008;21823/2021; 36182/2022, cit.).1.11.

Il principio di causalità non cessa, dunque, di operare per il solfatto che l'esito favorevole della controversia per il contribuente siadeterminato dall’accertata prescrizione del debito.1.12.

Secondo il prevalente orientamento di questa Corte, cui ilCollegio intende dar continuità, la prescrizione è una causa di estinzionedell’obbligazione tributaria, che però non è certamente imputabile alcontribuente, il quale è obbligato ad agire giudizialmente “per evitare ilconsolidarsi di una pretesa ormai estinta”.

Né rileva “la circostanzadell’omesso pagamento del tributo, integrando tale fatto la ragione peresigerlo nei tempi normativamente stabiliti, senza però escludere la pienaoperatività̀ del principio di causalità̀ nei termini sopra considerati una voltaaccertata l’inerzia dell’agente della riscossione”.

È semmai il ritardo nelrichiedere il pagamento che induce il contribuente ad introdurre ilprocesso, il cui costo non può̀ essergli addebitato per la ragione indicatadal giudice regionale, che, al contrario, giustifica la condanna dell’ufficio alpagamento delle spese, quale naturale epilogo dell’esito vittorioso delgiudizio per il ricorrente (Cass. 15280/2026; 26282/2025; 20684/2025;15354/2025; 6059/2017).1.13.

Né coglie nel segno l’affermazione della CTR secondo cui nessunrimprovero possa muoversi al concessionario, il quale è sempre vincolatoa riscuotere il debito finché non intervenga una pronuncia di accertamentodella prescrizione, in quanto l’attività di recupero dei tributi non corrispostinon esclude che l’agente della riscossione possa determinarsi al discaricodi quelli inesigibili, (tra gli altri casi) perché prescritti.1.14.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio dellacausa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, indiversa composizione, anche per la disciplina delle spese del presentegrado di legittimità.Numero registro generale 27902/2021Numero sezionale 4663/2026Numero di raccolta generale 17234/2026Data pubblicazione 01/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 28 maggio 2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roAGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- intimata -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 2800/2021, depositata in data 30/3/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 2800/2021, depositata in data 30/3/2021, laCommissione Tributaria Regionale della Campania ha rigettato l’appellodella [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della Commissione TributariaProvinciale di Napoli che, accolto il ricorso della contribuente control’intimazione di pagamento n. 071 2018 9015152336/000 e le cartelle ivirichiamate, dell’importo complessivo di euro 1.174.470,63, avevaNumero registro generale 27902/2021Numero sezionale 4663/2026Numero di raccolta generale 17234/2026Data pubblicazione 01/06/2026compensato le spese del giudizio. Alla base della decisione laconsiderazione che la prescrizione del credito è “conseguenza delcomportamento colpevole della parte contribuente” e, quindi, giustifica lacompensazione delle spese.Contro la sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione,articolato in un solo motivo ed illustrato con memoria, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] rimane intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di ricorso si censura il vizio di violazione o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonché dell’art. 15 d.lgs. n.546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.,per aver la CTR confermato la compensazione delle spese del giudizio diprimo grado, pur in assenza di gravi ed eccezionali ragioni.1.1. La censura è fondata.1.2. Come noto, l'art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546(nel testo novellato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. 24settembre 2015, n. 156) consente la compensazione, in tutto o in parte,delle spese del giudizio tributario «soltanto in caso di soccombenzareciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devonoessere espressamente motivate».1.3. La norma va letta alla luce della giurisprudenza costituzionale,secondo cui la liquidazione di spese e competenze in favore della partevittoriosa costituisce il «normale complemento» dell’accoglimento delladomanda (così, Corte Cost. n. 303/1986).1.4. Il principio è espressamente enunciato anche per il processotributario, in linea generale ispirato – non diversamente da quello civile oamministrativo – al principio di responsabilità per le spese del giudizio,come dimostrano gli artt. 15 e 44 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché irapporti tra la regola cd. della soccombenza (art. 15, comma 1, d.lgs. n.546 del 1992) e quella speciale della compensazione (art. 15, comma 2,Numero registro generale 27902/2021Numero sezionale 4663/2026Numero di raccolta generale 17234/2026Data pubblicazione 01/06/2026d.lgs. n. 546 del 1992) vanno costruiti in termini di norma generale-normaeccezionale (a proposito del carattere generale dell’istituto della condannaalle spese, cfr. Corte Cost. 77/2018, che richiama i precedenti n. 196 del1982 e n. 117 del 1999; così anche Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n.32061).1.5. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, in particolare, evidenziatoche la Corte costituzionale «[...] ha tenuto a ribadire la portata generaledel principio di soccombenza, affermando che «l'alea del processo gravasulla parte soccombente perché́ è quella che ha dato causa alla lite, nonriconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovveroazionando una pretesa rivelatasi insussistente» ed aggiungendo che «[...]è giusto, secondo un principio di responsabilità,̀ che chi è risultato esserenel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle qualiinvece debba essere ristorata la parte vittoriosa», atteso «il caratterefunzionalmente servente» della regolamentazione delle spese rispetto allarealizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmentegarantito, tale per cui «sebbene non costituisca una regola assoluta, laliquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosacostituisce il normale complemento dell'accoglimento della domanda»(così, Cass., Sez. Un., 32061/2022, cit.).1.6. Sulla base di questa premessa ermeneutica, si è ripetutamenteaffermato che, nel giudizio tributario, come del resto in quello ordinario, le“gravi ed eccezionali ragioni” che possono sorreggere il provvedimento dicompensazione parziale o totale delle spese giudiziali devono riguardarespecifiche circostanze della controversia decisa (tra le tante, Cass.23080/2025; 9312/2024; 29226/2023; 24716/2023; 21956/2023;12212/2023; 3337/2023; 2572/2023), come la condotta processuale dellaparte soccombente nell'agire e resistere in giudizio o l'incidenza di fattoriesterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria alNumero registro generale 27902/2021Numero sezionale 4663/2026Numero di raccolta generale 17234/2026Data pubblicazione 01/06/2026principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale dellasoccombenza (Cass. 23592/2024).1.7. Inoltre, tali ragioni non possono essere illogiche né erronee,altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile insede di legittimità (Cass. 22605/2025; 23080/2025; 14036/2024;9312/2024; 2206/2019; 6059/2017).1.8. Nel caso di specie, il giudice di appello ha confermato lacompensazione delle spese del giudizio di primo grado in ragione dellaprescrizione del credito tributario, che, “senza una declaratoria giudizialedi prescrizione”, “non potrebbe mai essere sgravato”, sul rilievo che laprescrizione è “conseguenza del comportamento colpevole della partecontribuente, la quale, pur consapevole dell’obbligo tributario (risultanonotificati sia gli avvisi di accertamento, sia le cartelle esattoriali) avevaillegittimamente ricusato di adempiervi. In altre e conclusive parole laprescrizione del credito tributario è un vantaggio indebito che ilcontribuente trae dal proprio comportamento consapevolmente illegittimo,fidando tendenziosamente nelle difficoltà organizzative degli organi dellariscossione”.1.9. La decisione impugnata viola l’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, noncostituendo la prescrizione del credito controverso grave ed eccezionaleragione per compensare le spese giudiziali, ed è perciò contraria alprincipio di causalità̀, cui si correla la regola della soccombenza, chegoverna la disciplina delle spese di giudizio.1.10. L’applicazione di tale principio, alla base dell'individuazione delsoccombente, comporta che obbligata a rimborsare le spese giudiziali siaquella parte che, col comportamento tenuto fuori del processo ovvero coldarvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto,abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (tra le tante, Cass.7182/2000; 25141/2006; 19456/2008; 36182/2022; Sez. Un.,29432/2024; 6640/2025), ed è irrilevante, ai fini della soccombenza,Numero registro generale 27902/2021Numero sezionale 4663/2026Numero di raccolta generale 17234/2026Data pubblicazione 01/06/2026l’esame delle ragioni che l’abbiano determinata (Cass. 19456/2008;21823/2021; 36182/2022, cit.).1.11. Il principio di causalità non cessa, dunque, di operare per il solfatto che l'esito favorevole della controversia per il contribuente siadeterminato dall’accertata prescrizione del debito.1.12. Secondo il prevalente orientamento di questa Corte, cui ilCollegio intende dar continuità, la prescrizione è una causa di estinzionedell’obbligazione tributaria, che però non è certamente imputabile alcontribuente, il quale è obbligato ad agire giudizialmente “per evitare ilconsolidarsi di una pretesa ormai estinta”. Né rileva “la circostanzadell’omesso pagamento del tributo, integrando tale fatto la ragione peresigerlo nei tempi normativamente stabiliti, senza però escludere la pienaoperatività̀ del principio di causalità̀ nei termini sopra considerati una voltaaccertata l’inerzia dell’agente della riscossione”. È semmai il ritardo nelrichiedere il pagamento che induce il contribuente ad introdurre ilprocesso, il cui costo non può̀ essergli addebitato per la ragione indicatadal giudice regionale, che, al contrario, giustifica la condanna dell’ufficio alpagamento delle spese, quale naturale epilogo dell’esito vittorioso delgiudizio per il ricorrente (Cass. 15280/2026; 26282/2025; 20684/2025;15354/2025; 6059/2017).1.13. Né coglie nel segno l’affermazione della CTR secondo cui nessunrimprovero possa muoversi al concessionario, il quale è sempre vincolatoa riscuotere il debito finché non intervenga una pronuncia di accertamentodella prescrizione, in quanto l’attività di recupero dei tributi non corrispostinon esclude che l’agente della riscossione possa determinarsi al discaricodi quelli inesigibili, (tra gli altri casi) perché prescritti.1.14. La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio dellacausa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, indiversa composizione, anche per la disciplina delle spese del presentegrado di legittimità.Numero registro generale 27902/2021Numero sezionale 4663/2026Numero di raccolta generale 17234/2026Data pubblicazione 01/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 28 maggio 2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO