CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23080/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tatae difesa dal l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Monopoli (BA), e dall’Avv. G iuseppe Frascella , con studio in Altamura (BA), ove elettivamente domiciliat a (indirizzi p.e.c. per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo p.e.c. per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]); [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle Entrate - Riscossione , c on sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato di Gestione pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia il 30 g ennaio 2024, n. 365/23/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 luglio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. La “G.R.S. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia il 30 gennaio 2024, n. 365/23/2024, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento n. 02420180002577427000 da parte dell'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della medesima per l’importo di € 1.946,14, in dipendenza di atto di contestazione n. TVHCOA200173/2017 in ordine a sanzioni amministrative per l’omessa installazione di misuratorifiscali in una sala adibita a giochi e scommesse (in violazione dell’art. 1, comma 3, del d.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544) negli anni 2012e 2013, ha rigettato l’appello proposto dal l’Agenzia delle Entrate - Riscossione nei confronti della “ G.R.S. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, nel giudizio di cui anche l’Agenzia delle Entrate era parte, avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Brindisi l’8 novembre 2018, n. 695/03/2018,con compensazione delle spese giudiziali. 2.Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure –che aveva accolto il ricorso della contribuente , ritenendo la mancanza di prova di una valida notifica del prodromico atto di contestazione n. TVHCOA200173/2017– ed ha compensato le spese giudiziali con la motivazione che: «L’infondatezza delle eccezioni di tardività dell’appello e d’invalidità della notifica della cartella giustifica la compensazione delle spese anche di questo grado». 3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione degli artt. 91, 92e 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 ), cod. proc. civ., per essere stata disposta dal giudice di appello la compensazione tra le parti delle spese giudiziali senza una congrua motivazione. 1.1 Il predetto motivo è fondato. 1.2 Anche nel giudizio tributario, le “gravi ed eccezionali ragioni”, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spesegiudiziali, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante: Cass., Sez. Trib., 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez. Trib., 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6^-Trib., 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. Trib., 8 maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Trib., 20 ottobre 2023, n. 29226; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312), come la condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonché l'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2024, n. 23592). Comunque, tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312). 1.3 Nella specie, l a motivazione della compensazione è assolutamente illogica, essendo stata delineata una sorta di “reciproca soccombenza” che non è ravvisabile tra il rigetto dell’eccezione pregiudiziale edil rigetto dell’appello. Difatti, per la più recente giurisprudenza di questa Corte, lanozione di soccombenza reciproca , che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, c od. proc. civ. ), si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri(tra le tante: Cass., Sez. 3^, 22 agosto 2022, n. 20888; Cass. Sez. Un.,31 ottobre 2022, n. 32061; Cass., Sez. 2^, 24 marzo 2023, n. 8480; Cass., Sez. 3^, 15 ottobre 2024, n. 26789; Cass., Sez. 3^, 31 marzo, 2025, n. 8498). 1.4 Ad ogni modo, i n linea con un precedente del la giurisprudenza amministrativa (Cons . Stato , Se z. 3^ , 12 maggio 2017, n.2219), si può ritenere che, anche nel processo civile e tributario, la mera soccombenza su una questione preliminare in rito non è , di per sé , ragione sufficiente a giustificare la compensazione, anche parziale, delle spese giudiziali, a fronte della ben più radicale soccombenza sostanziale del ricorrente. Di più, l’arresto richiamato stabilisce a chiare lettere che l a circostanza che, nel procedimento giurisdizionale, vengano disattese le eccezioni pregiudiziali in ordine alla legitimatio ad causam della parte ricorrente non equivale a soccombenza virtuale nel processo dell’altra parte che ha frapposto dette eccezioni. 1.5 Ne discende che la sentenza impugnata ha fatto malgoverno dei principi enunciati, compensando le spese giudiziali al di fuori delle ipotesi consentite. 2. A lla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassatain relazione alla statuizione sulle spese giudiziali; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la condanna in solido dell’ente impositore e dell’agente della riscossione alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore della contribuente, liquidandole nella misura di € 2.404,00 per compensi, oltre a contributo unificato, rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario della contribuente per dichiarato anticipo. 3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Se ne dispone, parimenti, la distrazione a favore dei difensor i antistatari della parte vittoriosa, i qualihanno dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna in solido l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore della “G.R.S. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, liquidandole nella misura di € 2.404,00 per compensi, oltre a contributo unificato, rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario della “G.R.S. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, Avv. [OSCURATO:PERSONA] da Monopoli (BA),per dichiarato anticipo; condanna in solido l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della “G.R.S. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 1.486,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi ed altri accessori di legge, e distraendole in favore dei difensor i antistatari della “ G.R.S. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, Avv. [OSCURATO:PERSONA] da Monopoli (BA) e d Avv. [OSCURATO:PERSONA] da Altamura (BA), per dichiarato anticipo. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del l’11 luglio 2025. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]