CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17240/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE- intimata -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 7095/2021/16, depositata in data 3/8/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 7095/2021/16, depositata il 3/8/2021, laCommissione Tributaria Regionale della [OSCURATO:SOCIETA], rigettato l’appello diRiscossione [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza con cui la CommissioneTributaria Provinciale di Messina aveva accolto il ricorso di GiuseppeNumero registro generale 6985/2022Numero sezionale 4665/2026Numero di raccolta generale 17240/2026Data pubblicazione 01/06/2026Cosenza contro l’intimazione di pagamento n. 295 2017 901003044300 ela relativa cartella, dell’importo di euro 387,09, per il pagamento dellatassa automobilistica dell’anno 2010, ha compensato le spese del giudiziodi appello.Contro la statuizione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione, illustrato con memoria, mentre l’Agenzia delleEntrate Riscossione rimane intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di ricorso si censura il vizio di violazione o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR compensato lespese del giudizio di appello, pur in assenza di gravi ed eccezionali ragioni.1.1. La censura è fondata.1.2. Come noto, l'art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546(nel testo novellato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. 24settembre 2015, n. 156) consente la compensazione, in tutto o in parte,delle spese del giudizio tributario «soltanto in caso di soccombenzareciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devonoessere espressamente motivate».1.3. La norma va letta alla luce della giurisprudenza costituzionale,secondo cui la liquidazione di spese e competenze in favore della partevittoriosa costituisce il «normale complemento» dell’accoglimento delladomanda (così, Corte Cost. n. 303/1986).1.4. Il principio è espressamente enunciato anche per il processotributario, in linea generale ispirato – non diversamente da quello civile oamministrativo – al principio di responsabilità per le spese del giudizio,come dimostrano gli artt. 15 e 44 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché irapporti tra la regola cd. della soccombenza (art. 15, comma 1, d.lgs. n.546 del 1992) e quella speciale della compensazione (art. 15, comma 2,d.lgs. n. 546 del 1992) vanno costruiti in termini di norma generale-normaNumero registro generale 6985/2022Numero sezionale 4665/2026Numero di raccolta generale 17240/2026Data pubblicazione 01/06/2026eccezionale (a proposito del carattere generale dell’istituto della condannaalle spese, cfr. Corte Cost. 77/2018, che richiama i precedenti n. 196 del1982 e n. 117 del 1999; così anche Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n.32061).1.5. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, in particolare, evidenziatoche la Corte costituzionale «[...] ha tenuto a ribadire la portata generaledel principio di soccombenza, affermando che «l'alea del processo gravasulla parte soccombente perché́ è quella che ha dato causa alla lite, nonriconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovveroazionando una pretesa rivelatasi insussistente» ed aggiungendo che «[...]è giusto, secondo un principio di responsabilità,̀ che chi è risultato esserenel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle qualiinvece debba essere ristorata la parte vittoriosa», atteso «il caratterefunzionalmente servente» della regolamentazione delle spese rispetto allarealizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmentegarantito, tale per cui «sebbene non costituisca una regola assoluta, laliquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosacostituisce il normale complemento dell'accoglimento della domanda»(così, Cass., Sez. Un., 32061/2022, cit.).1.6. Sulla base di questa premessa ermeneutica, si è ripetutamenteaffermato che, nel giudizio tributario, come del resto in quello ordinario, le“gravi ed eccezionali ragioni” che possono sorreggere il provvedimento dicompensazione parziale o totale delle spese giudiziali devono riguardarespecifiche circostanze della controversia decisa (tra le tante, Cass.23080/2025; 9312/2024; 29226/2023; 24716/2023; 21956/2023;12212/2023; 3337/2023; 2572/2023), come la condotta processuale dellaparte soccombente nell'agire e resistere in giudizio o l'incidenza di fattoriesterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria alprincipio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale dellasoccombenza (Cass. 23592/2024).Numero registro generale 6985/2022Numero sezionale 4665/2026Numero di raccolta generale 17240/2026Data pubblicazione 01/06/20261.7. Inoltre, tali ragioni non possono essere illogiche né erronee,altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile insede di legittimità (Cass. 22605/2025; 23080/2025; 14036/2024;9312/2024; 2206/2019; 6059/2017).1.8. Nel caso di specie, la CTR ha compensato le spese del giudizio diappello “in virtù della evoluzione legislativa e giurisprudenziale sullanotificazione a mezzo posta privata in verifica nel presente giudizio”,quando invece l’appello dell’amministrazione è stato respinto sulla base diuna pronuncia di questa Corte (n. 299/2020, a sezioni unite) richiamatagià dal giudice di primo grado e, perciò, anteriore all’introduzione delgravame ([OSCURATO:DATA_NASCITA]).1.9. Non ricorre, pertanto, l’ipotesi del mutamento normativo egiurisprudenziale in corso di giudizio di appello, che ha erroneamentefondato la decisione sulla compensazione delle spese.1.10. La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio dellacausa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della [OSCURATO:SOCIETA], ancheper la disciplina delle spese del presente grado di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della [OSCURATO:SOCIETA], in diversacomposizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 28 maggio 2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO