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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 17250/2026

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GENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE- intimata -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] SICILIA n. 10445/2022, depositata il 13/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 10445/2022, depositata il 13/12/2022, la Corte diGiustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia ha respinto l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della CTP di compensare lespese del grado.Numero registro generale 14067/2023Numero sezionale 4669/2026Numero di raccolta generale 17250/2026Data pubblicazione 01/06/2026Contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione,articolato in due motivi ed illustrato con memoria, mentre l’Agenzia delleEntrate – Riscossione resta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione o falsaapplicazione degli artt. 15 e 17 bis d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 24 e111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.,per aver la sentenza confermato la compensazione delle spese del giudiziodi primo grado, in considerazione della “modestissima entità dellacontroversia” e della circostanza che fosse stato accolto solo il primomotivo di ricorso, quindi in assenza di gravi ed eccezionali ragioni.1.1.

La censura è fondata, non ricorrendo le condizioni giustificativeper disporre legittimamente la compensazione delle spese del giudizio diprimo grado ex art. 15 d.lgs. n. 546/1992.1.2.

Come noto, l'art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546(nel testo novellato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. 24settembre 2015, n. 156) consente la compensazione, in tutto o in parte,delle spese del giudizio tributario «soltanto in caso di soccombenzareciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devonoessere espressamente motivate».1.3.

La norma va letta alla luce della giurisprudenza costituzionale,secondo cui la liquidazione di spese e competenze in favore della partevittoriosa costituisce il «normale complemento» dell’accoglimento delladomanda (così, Corte Cost. n. 303/1986).1.4.

Il principio è espressamente enunciato anche per il processotributario, in linea generale ispirato – non diversamente da quello civile oamministrativo – al principio di responsabilità per le spese del giudizio,come dimostrano gli artt. 15 e 44 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché irapporti tra la regola cd. della soccombenza (art. 15, comma 1, d.lgs. n.546 del 1992) e quella speciale della compensazione (art. 15, comma 2,Numero registro generale 14067/2023Numero sezionale 4669/2026Numero di raccolta generale 17250/2026Data pubblicazione 01/06/2026d.lgs. n. 546 del 1992) vanno costruiti in termini di norma generale-normaeccezionale (a proposito del carattere generale dell’istituto della condannaalle spese, cfr.

Corte Cost. 77/2018, che richiama i precedenti n. 196 del1982 e n. 117 del 1999; così anche Cass., Sez.

Un., 31 ottobre 2022, n.32061).1.5.

Proprio sulla base di tale premessa ermeneutica, questa Corte haripetutamente statuito che, nel giudizio tributario, come del resto in quelloordinario, le “gravi ed eccezionali ragioni” che possono sorreggere ilprovvedimento di compensazione parziale o totale delle spese giudizialinon possono essere espresse con una formula generica, come «la naturadella controversia» (Cass. 22310/2017), ma devono riguardare specifichecircostanze della controversia decisa (tra le tante, Cass. 23080/2025;9312/2024; 29226/2023; 24716/2023; 21956/2023; 12212/2023;3337/2023; 2572/2023), come la condotta processuale della partesoccombente nell'agire e resistere in giudizio o l'incidenza di fattori esternie non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principiodi proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza(Cass. 23592/2024).1.6.

Inoltre, tali ragioni non possono essere illogiche né erronee,altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile insede di legittimità (Cass. 22605/2025; 23080/2025; 14036/2024;9312/2024; 2206/2019; 6059/2017).1.7.

Nel caso di specie, il giudice di appello ha confermato lacompensazione delle spese del giudizio di primo grado in ragionedell’accoglimento solo parziale del ricorso, relativo al primo motivo, e della"modestissima entità della controversia".1.8.

Tuttavia, quanto alla prima motivazione, va osservato che lasentenza di primo grado ha accolto il ricorso, e non parzialmente, sullabase del primo motivo (prescrizione della pretesa tributaria), assorbiti glialtri (difetto di motivazione della cartella di pagamento ed omessaNumero registro generale 14067/2023Numero sezionale 4669/2026Numero di raccolta generale 17250/2026Data pubblicazione 01/06/2026indicazione delle generalità e della qualifica del soggetto notificatore), ilche fa venir meno la prima ratio decidendi.1.9.

Riguardo poi alla seconda argomentazione, la "modestissimaentità della controversia" non giustifica la deroga al criterio generale dellasoccombenza, a causa della totale genericità della locuzione impiegata,che, non esplicitando a cosa si riferisca, non permette di cogliere il sensoeffettivo della eccezionalità e della gravità delle ragioni alla base delladisposta compensazione delle spese.2.

Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, con cui si censura laregolazione delle spese del giudizio di appello, giacché la riforma dellasentenza impugnata comporta l’automatica caducazione ex art. 336 cod.proc. civ. del capo relativo alle spese.3.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al primomotivo, assorbito il secondo, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Sicilia, anche per la disciplina delle spese del presentegrado di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione,anche per la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 28 maggio 2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE- intimata -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] SICILIA n. 10445/2022, depositata il 13/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 10445/2022, depositata il 13/12/2022, la Corte diGiustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia ha respinto l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della CTP di compensare lespese del grado.Numero registro generale 14067/2023Numero sezionale 4669/2026Numero di raccolta generale 17250/2026Data pubblicazione 01/06/2026Contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione,articolato in due motivi ed illustrato con memoria, mentre l’Agenzia delleEntrate – Riscossione resta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione o falsaapplicazione degli artt. 15 e 17 bis d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 24 e111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.,per aver la sentenza confermato la compensazione delle spese del giudiziodi primo grado, in considerazione della “modestissima entità dellacontroversia” e della circostanza che fosse stato accolto solo il primomotivo di ricorso, quindi in assenza di gravi ed eccezionali ragioni.1.1. La censura è fondata, non ricorrendo le condizioni giustificativeper disporre legittimamente la compensazione delle spese del giudizio diprimo grado ex art. 15 d.lgs. n. 546/1992.1.2. Come noto, l'art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546(nel testo novellato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. 24settembre 2015, n. 156) consente la compensazione, in tutto o in parte,delle spese del giudizio tributario «soltanto in caso di soccombenzareciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devonoessere espressamente motivate».1.3. La norma va letta alla luce della giurisprudenza costituzionale,secondo cui la liquidazione di spese e competenze in favore della partevittoriosa costituisce il «normale complemento» dell’accoglimento delladomanda (così, Corte Cost. n. 303/1986).1.4. Il principio è espressamente enunciato anche per il processotributario, in linea generale ispirato – non diversamente da quello civile oamministrativo – al principio di responsabilità per le spese del giudizio,come dimostrano gli artt. 15 e 44 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché irapporti tra la regola cd. della soccombenza (art. 15, comma 1, d.lgs. n.546 del 1992) e quella speciale della compensazione (art. 15, comma 2,Numero registro generale 14067/2023Numero sezionale 4669/2026Numero di raccolta generale 17250/2026Data pubblicazione 01/06/2026d.lgs. n. 546 del 1992) vanno costruiti in termini di norma generale-normaeccezionale (a proposito del carattere generale dell’istituto della condannaalle spese, cfr. Corte Cost. 77/2018, che richiama i precedenti n. 196 del1982 e n. 117 del 1999; così anche Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n.32061).1.5. Proprio sulla base di tale premessa ermeneutica, questa Corte haripetutamente statuito che, nel giudizio tributario, come del resto in quelloordinario, le “gravi ed eccezionali ragioni” che possono sorreggere ilprovvedimento di compensazione parziale o totale delle spese giudizialinon possono essere espresse con una formula generica, come «la naturadella controversia» (Cass. 22310/2017), ma devono riguardare specifichecircostanze della controversia decisa (tra le tante, Cass. 23080/2025;9312/2024; 29226/2023; 24716/2023; 21956/2023; 12212/2023;3337/2023; 2572/2023), come la condotta processuale della partesoccombente nell'agire e resistere in giudizio o l'incidenza di fattori esternie non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principiodi proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza(Cass. 23592/2024).1.6. Inoltre, tali ragioni non possono essere illogiche né erronee,altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile insede di legittimità (Cass. 22605/2025; 23080/2025; 14036/2024;9312/2024; 2206/2019; 6059/2017).1.7. Nel caso di specie, il giudice di appello ha confermato lacompensazione delle spese del giudizio di primo grado in ragionedell’accoglimento solo parziale del ricorso, relativo al primo motivo, e della"modestissima entità della controversia".1.8. Tuttavia, quanto alla prima motivazione, va osservato che lasentenza di primo grado ha accolto il ricorso, e non parzialmente, sullabase del primo motivo (prescrizione della pretesa tributaria), assorbiti glialtri (difetto di motivazione della cartella di pagamento ed omessaNumero registro generale 14067/2023Numero sezionale 4669/2026Numero di raccolta generale 17250/2026Data pubblicazione 01/06/2026indicazione delle generalità e della qualifica del soggetto notificatore), ilche fa venir meno la prima ratio decidendi.1.9. Riguardo poi alla seconda argomentazione, la "modestissimaentità della controversia" non giustifica la deroga al criterio generale dellasoccombenza, a causa della totale genericità della locuzione impiegata,che, non esplicitando a cosa si riferisca, non permette di cogliere il sensoeffettivo della eccezionalità e della gravità delle ragioni alla base delladisposta compensazione delle spese.2. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, con cui si censura laregolazione delle spese del giudizio di appello, giacché la riforma dellasentenza impugnata comporta l’automatica caducazione ex art. 336 cod.proc. civ. del capo relativo alle spese.3. La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al primomotivo, assorbito il secondo, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Sicilia, anche per la disciplina delle spese del presentegrado di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione,anche per la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 28 maggio 2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO
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