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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 24386/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9558-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 192, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ora [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9558/2018 Cron.

Rep.

Ud. 12/05/2022 CC avverso la sentenza n. 1657/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 24/10/2017 R.G.N. 1439/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1657 del 24.10.2017, la Corte d'Appello di Bari ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Direzione territoriale del lavoro-DTL di Foggia avverso la pronuncia di primo grado emessa a seguito di impugnazione dell’ordinanza-ingiunzione n. 103bis/09 notificata il 4.2.2011 con cui era stata irrogata la sanzione amministrativa di euro 9.150,00 per la violazione del d.l. n. 12 del 2002 (convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73) recante “Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare”.

La Corte territoriale ha rilevato che l’appello (avverso la sentenza di primo grado non notificata) era stato proposto con ricorso anziché con citazione e, dunque, era stato notificato alla controparte tardivamente, ossia ampiamente oltre il termine di 60 giorni (compreso il periodo di sospensione feriale dei termini); nessuna rimessione in termini poteva disporsi a favore dell’appellante (richiesta in considerazione dell’adozione del decreto di fissazione di udienza da parte del Presidente oltre il termine di 5 giorni previsti dall’art. 435 cod.proc.civ.) posto che era la stessa parte appellante che era incorsa nell’errore di proporre con ricorso, piuttosto che con citazione, l’appello, nonostante autorevole orientamento giurisprudenziale (Cass.

S.U. n. 3308 del 2014) avevano da tempo precisato le modalità corrette dell’impugnazione.

Avverso tale sentenza ricorre il Bellino con tre motivi; la DTL di Foggia è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 327, 342 e 153, comma 2, cod.proc.civ. avendo, la Corte territoriale, errato nell’escludere la rimessione in termini dell’appellante posto che il ritardo nell’adozione del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza (emesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) ha compromesso la tempestività delle attività di notificazione (posto che, se il suddetto decreto fosse stato emesso nel termine di cinque giorni dal deposito dell’appello, ossia entro il [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’appellante avrebbe potuto notificare l’atto di appello entro il termine di impugnazione, che scadeva l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del giudizio, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., ricorrendo, nel caso di specie, una impossibilità oggettiva a notificare l’atto di appello, non sussistendo – alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] – un provvedimento che fissasse l’udienza e autorizzasse la parte alla notifica del ricorso in appello.

3. Con il terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 327, 342, 156, 427, 439 cod.proc.civ . , dovendosi applicare, nel caso di specie, il principio di ultrattività del rito, ossia il rito del lavoro, posto che in primo grado il giudizio si era svolto nelle forme del rito ordinario, e nulla poteva essere imputato alla parte.

4. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili e, per la parte residua, infondati.

5. La valutazione della correttezza della motivazione – proposta con il secondo motivo di ricorso - rientra nel diverso paradigma impugnatorio previsto nel n. 5, dell’art. 360, primo comma, cod.proc.civ. (come sostituito dall'art. 54, comma 1, lettera b), del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134) a norma del quale è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass.

S.U. n. 8053 del 2014), profili non denunciati né ricorrenti in questa sede, ove il ricorrente richiama lo schema ormai abrogato della denuncia dei vizi motivazionali; il motivo è, pertanto, inammissibile.

6. L’art. 34 del d.lgs. n.1 settembre 2011, n. 150 (entrato in vigore il 6.10.2011) ha previsto che avverso l’ordinanza-ingiunzione disciplinata dall’art. 22 della legge n. 689 del 1981 si applichi il rito del lavoro; l’art. 36 del medesimo decreto legislativo, dettando le disposizioni transitorie, ha precisato che “1.

Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso”.

7. Lo stesso ricorrente sottolinea che il presente procedimento di opposizione all’ordinanza- ingiunzione (notificata il 4.2.2011) era sottratto all’applicazione della novella legislativa del 2011, in quanto instaurato prima della sua entrata in vigore.

8. Secondo gli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 come modificato dall'art. 26 del d.lgs. n. 40 del 2006, e dunque ratione temporis applicabile (prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011), le opposizioni ad ordinanza-ingiunzione si proponevano con ricorso nel termine di 30 giorni dalla notifica; l'appello doveva essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti cod.proc.civ., come già chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U. n. 2907 del 2014) già due anni prima della proposizione dell’appello da parte del Bellino (principio consolidato: cfr. Cass. n. 24587 del 2018).

9. Il ricorrente, come rilevato dalla Corte territoriale, errando nella scelta del modello di atto con cui proporre l’impugnazione avverso la sentenza emessa in primo grado (pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), ha proposto l’appello tramite deposito di ricorso (effettuato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), successivamente (ossia a seguito di provvedimento di fissazione dell’udienza, ex art. 435 cod.proc.civ., adottato il 13.9.2016) notificato alla controparte (il 16.12.2016).

10. Questa Corte ha già affermato che l'appello erroneamente proposto con ricorso, anziché con atto di citazione, è ammissibile ove sia notificato entro il termine di impugnazione; né rileva, in senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla facoltà di proporre gravame, la circostanza che il decreto di fissazione dell'udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare di tale termine, poiché il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l'ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile (Cass.

S.U. n. 22848 del 2013; Cass. n. 4217 del 2014; Cass. n. 22256 del 2018; in senso differente, Cass. n. 16166 del 2021, che ha specificato come il principio affermato riguarda – a differenza delle ipotesi dell'atto di avvio di un grado di giudizio ulteriore così come da quella dell'atto di inizio di una seconda fase, solo eventuale, del medesimo grado (come nell' opposizione a decreto ingiuntivo) – il caso di un atto di riassunzione richiesto, dopo la instaurazione del giudizio, ai fini della prosecuzione del rapporto processuale, quiescente, nel medesimo grado e davanti al medesimo giudice).

11. La Corte territoriale si è conformata ai principi innanzi esposti, ritenendo correttamente tardivo il ricorso in appello (avverso la sentenza, non notificata, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) notificato alla controparte in data 16.12.2016, ossia ampiamente oltre il termine semestrale dettato dall’art. 327 cod.proc.civ.

12. In conclusione, il ricorso va rigettato; l’esito del giudizio supera l’eventuale profilo della inammissibilità della notifica del ricorso per cassazione, che non è stata indirizzata all’Avvocatura generale dello Stato; nulla sulle spese in assenza del controricorrente.

Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso il ricorso, nulla sulle spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9558-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 192, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ora [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9558/2018 Cron. Rep. Ud. 12/05/2022 CC avverso la sentenza n. 1657/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 24/10/2017 R.G.N. 1439/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1657 del 24.10.2017, la Corte d'Appello di Bari ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Direzione territoriale del lavoro-DTL di Foggia avverso la pronuncia di primo grado emessa a seguito di impugnazione dell’ordinanza-ingiunzione n. 103bis/09 notificata il 4.2.2011 con cui era stata irrogata la sanzione amministrativa di euro 9.150,00 per la violazione del d.l. n. 12 del 2002 (convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73) recante “Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare”. La Corte territoriale ha rilevato che l’appello (avverso la sentenza di primo grado non notificata) era stato proposto con ricorso anziché con citazione e, dunque, era stato notificato alla controparte tardivamente, ossia ampiamente oltre il termine di 60 giorni (compreso il periodo di sospensione feriale dei termini); nessuna rimessione in termini poteva disporsi a favore dell’appellante (richiesta in considerazione dell’adozione del decreto di fissazione di udienza da parte del Presidente oltre il termine di 5 giorni previsti dall’art. 435 cod.proc.civ.) posto che era la stessa parte appellante che era incorsa nell’errore di proporre con ricorso, piuttosto che con citazione, l’appello, nonostante autorevole orientamento giurisprudenziale (Cass. S.U. n. 3308 del 2014) avevano da tempo precisato le modalità corrette dell’impugnazione. Avverso tale sentenza ricorre il Bellino con tre motivi; la DTL di Foggia è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 327, 342 e 153, comma 2, cod.proc.civ. avendo, la Corte territoriale, errato nell’escludere la rimessione in termini dell’appellante posto che il ritardo nell’adozione del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza (emesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) ha compromesso la tempestività delle attività di notificazione (posto che, se il suddetto decreto fosse stato emesso nel termine di cinque giorni dal deposito dell’appello, ossia entro il [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’appellante avrebbe potuto notificare l’atto di appello entro il termine di impugnazione, che scadeva l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del giudizio, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., ricorrendo, nel caso di specie, una impossibilità oggettiva a notificare l’atto di appello, non sussistendo – alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] – un provvedimento che fissasse l’udienza e autorizzasse la parte alla notifica del ricorso in appello. 3. Con il terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 327, 342, 156, 427, 439 cod.proc.civ . , dovendosi applicare, nel caso di specie, il principio di ultrattività del rito, ossia il rito del lavoro, posto che in primo grado il giudizio si era svolto nelle forme del rito ordinario, e nulla poteva essere imputato alla parte. 4. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili e, per la parte residua, infondati. 5. La valutazione della correttezza della motivazione – proposta con il secondo motivo di ricorso - rientra nel diverso paradigma impugnatorio previsto nel n. 5, dell’art. 360, primo comma, cod.proc.civ. (come sostituito dall'art. 54, comma 1, lettera b), del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134) a norma del quale è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. S.U. n. 8053 del 2014), profili non denunciati né ricorrenti in questa sede, ove il ricorrente richiama lo schema ormai abrogato della denuncia dei vizi motivazionali; il motivo è, pertanto, inammissibile. 6. L’art. 34 del d.lgs. n.1 settembre 2011, n. 150 (entrato in vigore il 6.10.2011) ha previsto che avverso l’ordinanza-ingiunzione disciplinata dall’art. 22 della legge n. 689 del 1981 si applichi il rito del lavoro; l’art. 36 del medesimo decreto legislativo, dettando le disposizioni transitorie, ha precisato che “1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso”. 7. Lo stesso ricorrente sottolinea che il presente procedimento di opposizione all’ordinanza- ingiunzione (notificata il 4.2.2011) era sottratto all’applicazione della novella legislativa del 2011, in quanto instaurato prima della sua entrata in vigore. 8. Secondo gli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 come modificato dall'art. 26 del d.lgs. n. 40 del 2006, e dunque ratione temporis applicabile (prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011), le opposizioni ad ordinanza-ingiunzione si proponevano con ricorso nel termine di 30 giorni dalla notifica; l'appello doveva essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti cod.proc.civ., come già chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 2907 del 2014) già due anni prima della proposizione dell’appello da parte del Bellino (principio consolidato: cfr. Cass. n. 24587 del 2018). 9. Il ricorrente, come rilevato dalla Corte territoriale, errando nella scelta del modello di atto con cui proporre l’impugnazione avverso la sentenza emessa in primo grado (pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), ha proposto l’appello tramite deposito di ricorso (effettuato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), successivamente (ossia a seguito di provvedimento di fissazione dell’udienza, ex art. 435 cod.proc.civ., adottato il 13.9.2016) notificato alla controparte (il 16.12.2016). 10. Questa Corte ha già affermato che l'appello erroneamente proposto con ricorso, anziché con atto di citazione, è ammissibile ove sia notificato entro il termine di impugnazione; né rileva, in senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla facoltà di proporre gravame, la circostanza che il decreto di fissazione dell'udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare di tale termine, poiché il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l'ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile (Cass. S.U. n. 22848 del 2013; Cass. n. 4217 del 2014; Cass. n. 22256 del 2018; in senso differente, Cass. n. 16166 del 2021, che ha specificato come il principio affermato riguarda – a differenza delle ipotesi dell'atto di avvio di un grado di giudizio ulteriore così come da quella dell'atto di inizio di una seconda fase, solo eventuale, del medesimo grado (come nell' opposizione a decreto ingiuntivo) – il caso di un atto di riassunzione richiesto, dopo la instaurazione del giudizio, ai fini della prosecuzione del rapporto processuale, quiescente, nel medesimo grado e davanti al medesimo giudice). 11. La Corte territoriale si è conformata ai principi innanzi esposti, ritenendo correttamente tardivo il ricorso in appello (avverso la sentenza, non notificata, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) notificato alla controparte in data 16.12.2016, ossia ampiamente oltre il termine semestrale dettato dall’art. 327 cod.proc.civ. 12. In conclusione, il ricorso va rigettato; l’esito del giudizio supera l’eventuale profilo della inammissibilità della notifica del ricorso per cassazione, che non è stata indirizzata all’Avvocatura generale dello Stato; nulla sulle spese in assenza del controricorrente. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso il ricorso, nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ul