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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 20716/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18745-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA A R.L.; [OSCURATO:PERSONA] ordinanza ingiunzione R.G.N.18745/2020 Cron.

Rep.

Ud.29/05/2024 CC -intimata - avverso la sentenza n. 1512/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/02/2020 R.G.N. 4468/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 1512/2000, pubblicata il 27.2.2020, premesso di avere disposto il mutamento del rito da quello ordinario in quello del lavoro, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Viterbo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronuncia del Tribunale di Viterbo che, in accoglimento del ricorso di primo grado, aveva annullato l’ordinanza n. 162/2010 con cui era stato ingiunto il pagamento di euro 100.188,00 in seguito a verbale di accertamento di illecito amministrativo ex lege 689/1981 del 20.4.2007.

2. La Corte territoriale ha rilevato che la sentenza del Tribunale era stata pubblicata il 9.1.2015 mentre l’appello era stato deposito il 16.7.2017 (recte2015) oltre il termine di sei mesi previsto dall’art.327 cpc.

3. Avverso la sentenza di secondo grado, l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Viterbo ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo cui ha resistito con controricorso e memoria [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.

4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo si eccepisce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 327 e 342 cpc, in combinato disposto con gli artt. 6 e 7 D.lgs. n. 150/2011, in relazione all’art. 360 co. n. 4 cpc.

Deduce il ricorrente che i giudici di seconde cure non avevano tenuto presente, premesso che il giudizio di primo grado era stato incardinato nell’anno 2010 (iscritto a ruolo il 23.7.2010) e, pertanto, prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 150/2011, che in virtù del principio statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 1020/2017) l’appello andava proposto con la forma della citazione e non già con il ricorso di talché, essendo stato l’atto di gravame inviato per la notifica il 9.7.2015, in relazione alla pronuncia pubblicata il 9.1.2015, esso era tempestivo perché proposto nel termine di sei mesi.

2. Il ricorso è fondato.

3. La decisione dei giudici di seconde cure non è, infatti, in linea con i precedenti di questa Corte.

4. Invero, come le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito (Sez.

U. n. 2907 dei 10.2.2014), « Nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti nella vigenza dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 26 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e quindi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre2011, n. 150, l'appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti cod. proc. civ.».

5. Tale principio è stato ribadito da altre pronunce di legittimità (Cass. n. 24587/2018 e Cass. n. 24386/2022) secondo cui l’art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2011 (entrato in vigore il 6.10.2011) ha previsto che avverso l’ordinanza-ingiunzione disciplinata dall’art. 22 della legge n. 689 del 1981 si applichi il rito del lavoro; l’art. 36 del medesimo decreto legislativo, dettando le disposizioni transitorie, ha precisato che: “1.

Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso”.

6. Lo stesso ricorrente sottolinea, e ciò trova conferma nella consultazione dello storico del fascicolo, che il presente procedimento di opposizione all’ordinanza ingiunzione (iscritto a ruolo generale il 23.7.2010) era sottratto all’applicazione della novella legislativa del 2011, in quanto instaurato prima della sua entrata in vigore.7.

Secondo gli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 come modificato dall'art. 26 del d.lgs. n. 40 del 2006, e dunque ratione temporisapplicabile (prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011), le opposizioni ad ordinanza-ingiunzione si proponevano con ricorso nel termine di 30 giorni dalla notifica; l'appello doveva essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti cod. proc. civ., come già chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U. n. 2907 del 2014) sopra richiamata.

8. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo stata la sentenza di primo grado, non notificata, pubblicata in data 9.1.2015 ed essendo stato l’atto di citazione notificato dalla P.A il 9.7.2015, entro il termine di sei mesi, il gravame doveva considerarsi ritualmente e tempestivamente proposto, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di seconde cure.

9. Da ultimo deve rilevarsi l’inammissibilità della questione, prospettata dal controricorrente, relativa alla individuazione della esatta data di pubblicazione della sentenza di primo grado che, in quanto emessa ex art. 281 sexies cpc e resa a verbale all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avrebbe dovuto considerarsi pubblicata in tale data e non il 9.1.2015 di talché comunque sarebbe stato inammissibile l’appello proposto con atto di citazione notificato il 9.7.2015.

10. Essa, i nvero, oltre ad essere stata prospettata per la prima volta solo in questa sede, comunque è mancante di qualsivoglia riscontro documentale, non indicato nel motivo del presente ricorso per cassazione, tale da chiarire perché nell’ambito, di un procedimentoregolato dagli artt. 22 e ss. della legge n. 689/1981, sia stata poi emessa una sentenza ex art. 281 sexies cpc.

11. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere accolto.

12. Dell'impugnata sentenza s'impone, pertanto, la cassazione con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione del suindicato disatteso principio.

13. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM La Corte accoglie il ricorso.

Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18745-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA A R.L.; [OSCURATO:PERSONA] ordinanza ingiunzione R.G.N.18745/2020 Cron. Rep. Ud.29/05/2024 CC -intimata - avverso la sentenza n. 1512/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/02/2020 R.G.N. 4468/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 1512/2000, pubblicata il 27.2.2020, premesso di avere disposto il mutamento del rito da quello ordinario in quello del lavoro, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Viterbo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronuncia del Tribunale di Viterbo che, in accoglimento del ricorso di primo grado, aveva annullato l’ordinanza n. 162/2010 con cui era stato ingiunto il pagamento di euro 100.188,00 in seguito a verbale di accertamento di illecito amministrativo ex lege 689/1981 del 20.4.2007. 2. La Corte territoriale ha rilevato che la sentenza del Tribunale era stata pubblicata il 9.1.2015 mentre l’appello era stato deposito il 16.7.2017 (recte2015) oltre il termine di sei mesi previsto dall’art.327 cpc. 3. Avverso la sentenza di secondo grado, l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Viterbo ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo cui ha resistito con controricorso e memoria [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. 4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si eccepisce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 327 e 342 cpc, in combinato disposto con gli artt. 6 e 7 D.lgs. n. 150/2011, in relazione all’art. 360 co. n. 4 cpc. Deduce il ricorrente che i giudici di seconde cure non avevano tenuto presente, premesso che il giudizio di primo grado era stato incardinato nell’anno 2010 (iscritto a ruolo il 23.7.2010) e, pertanto, prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 150/2011, che in virtù del principio statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 1020/2017) l’appello andava proposto con la forma della citazione e non già con il ricorso di talché, essendo stato l’atto di gravame inviato per la notifica il 9.7.2015, in relazione alla pronuncia pubblicata il 9.1.2015, esso era tempestivo perché proposto nel termine di sei mesi. 2. Il ricorso è fondato. 3. La decisione dei giudici di seconde cure non è, infatti, in linea con i precedenti di questa Corte. 4. Invero, come le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito (Sez. U. n. 2907 dei 10.2.2014), « Nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti nella vigenza dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 26 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e quindi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre2011, n. 150, l'appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti cod. proc. civ.». 5. Tale principio è stato ribadito da altre pronunce di legittimità (Cass. n. 24587/2018 e Cass. n. 24386/2022) secondo cui l’art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2011 (entrato in vigore il 6.10.2011) ha previsto che avverso l’ordinanza-ingiunzione disciplinata dall’art. 22 della legge n. 689 del 1981 si applichi il rito del lavoro; l’art. 36 del medesimo decreto legislativo, dettando le disposizioni transitorie, ha precisato che: “1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso”. 6. Lo stesso ricorrente sottolinea, e ciò trova conferma nella consultazione dello storico del fascicolo, che il presente procedimento di opposizione all’ordinanza ingiunzione (iscritto a ruolo generale il 23.7.2010) era sottratto all’applicazione della novella legislativa del 2011, in quanto instaurato prima della sua entrata in vigore.7. Secondo gli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 come modificato dall'art. 26 del d.lgs. n. 40 del 2006, e dunque ratione temporisapplicabile (prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011), le opposizioni ad ordinanza-ingiunzione si proponevano con ricorso nel termine di 30 giorni dalla notifica; l'appello doveva essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti cod. proc. civ., come già chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 2907 del 2014) sopra richiamata. 8. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo stata la sentenza di primo grado, non notificata, pubblicata in data 9.1.2015 ed essendo stato l’atto di citazione notificato dalla P.A il 9.7.2015, entro il termine di sei mesi, il gravame doveva considerarsi ritualmente e tempestivamente proposto, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di seconde cure. 9. Da ultimo deve rilevarsi l’inammissibilità della questione, prospettata dal controricorrente, relativa alla individuazione della esatta data di pubblicazione della sentenza di primo grado che, in quanto emessa ex art. 281 sexies cpc e resa a verbale all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avrebbe dovuto considerarsi pubblicata in tale data e non il 9.1.2015 di talché comunque sarebbe stato inammissibile l’appello proposto con atto di citazione notificato il 9.7.2015. 10. Essa, i nvero, oltre ad essere stata prospettata per la prima volta solo in questa sede, comunque è mancante di qualsivoglia riscontro documentale, non indicato nel motivo del presente ricorso per cassazione, tale da chiarire perché nell’ambito, di un procedimentoregolato dagli artt. 22 e ss. della legge n. 689/1981, sia stata poi emessa una sentenza ex art. 281 sexies cpc. 11. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere accolto. 12. Dell'impugnata sentenza s'impone, pertanto, la cassazione con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione del suindicato disatteso principio. 13. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassa
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