CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18320/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdella TOSCANA n. 1615/2024 depositata il 31/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14480/2025Numero sezionale 4719/2026Numero di raccolta generale 18320/2026Data pubblicazione 06/06/2026Il 5/3/2021 il Comune di Pietrasanta (LU) notificò alla società oggiricorrente un avviso d’accertamento per IMU 2015 in relazione a uncomplesso immobiliare “ex [OSCURATO:PERSONA]” sito in quel territorio.La società impugnò l’avviso avanti alla [OSCURATO:PERSONA] significando, tra l’altro, che si trattava di fabbricato degradato einagibile avente pertanto diritto alla riduzione del 50% ai sensi dell’art. 13,comma 3, dl 201/2001 in relazione all’art. 8, comma 2, del d.lgs. 504/92.Il primo giudice, nel contraddittorio con l’ente locale e mediante lasentenza 109/22, respinse il ricorso.Su appello della contribuente e sempre nel contraddittorio con l’entelocale, la Corte di giustizia tributaria di II grado della Toscana, con lasentenza 1615/2024 indicata in epigrafe, ha respinto il gravame.Secondo il giudice d’appello:- non vi era stata decadenza del potere d’accertamento, in quanto lanormativa del “Decreto Cura Italia” n. 18/2020 aveva sospeso i terminiper gli accertamenti sino al 26/3/2011;- non era necessario il contraddittorio endoprocedimentale;- la consulenza di parte depositata in atti non era sufficiente a provarel’inagibilità dei locali, secondo l’art. 7 del regolamento dell’ente locale esecondo la previsione dell’art. 13, comma 3 del d.l. 201/01 già richiamato,spettando al contribuente la prova del diritto alla riduzione.Ricorre per cassazione la società sulla base di quattro motivi integrati dasuccessiva memoria.Resiste l’ente locale con controricorso, anch’esso integrato da successivamemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 3, 24e 97 Cost, 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’UnioneEuropea e del principio di collaborazione e buona fede, in relazione all’art.Numero registro generale 14480/2025Numero sezionale 4719/2026Numero di raccolta generale 18320/2026Data pubblicazione 06/06/2026360, comma primo n. 3 c.p.c. Sostiene di avere inviato al Comune sin daldicembre 2015 documentazione inerente allo stato di fatiscenza insistendoche sarebbe stata necessaria una verifica presso il contribuente, sicchédoveva ritenersi indispensabile, a pena di nullità, il contraddittorioendoprocedimentale. L’accertamento dello stato dell’immobile per valutarela spettanza dell’agevolazione sarebbe imposto dalla stessa disposizionerichiamata (art. 13 d.l. 201/2011).1.1 Il motivo è infondato.1.2 Non risulta agli atti che, in relazione all’anno in questione, l’enteimpositore abbia svolto alcuna delle attività che prevedono il necessariocontraddittorio endoprocedimentale. Corretta è pertanto l’applicazione delcostante insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema diaccertamento tributario e nella disciplina applicabile prima dell'entrata invigore dell'art. 6-bis della legge 212/2000 (introdotto dall'art. 1, comma1, lett. e), del d.lgs. 219/2023, a sua volta richiamato e interpretato exartt. 7 e 7-bis del d.l. 39/2024, convertito con modificazioni dalla legge67/2024), l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di attivare ilcontraddittorio endoprocedimentale con il contribuente sussiste, per itributi non armonizzati, esclusivamente nelle ipotesi in cui esso risultisancito da una specifica previsione normativa (Cass. Sez. 5, 23/05/2025,n. 13818, Rv. 675071 – 01, Cass. 6/6/2025 ord. n. 15144), qui nonesistente.1.3 Nel caso specifico, è pacifico come la dichiarazione corredata diconsulenza di parte (redatta nel 2012) sia stata inviata al Comunesolamente il 18/12/2015, mentre la documentazione allegata fu inoltratavia PEC solamente il 23/12/2015 (doc. 7), unitamente a dichiarazionesostitutiva in copia e priva di firme digitali. Ne deriva che, ove attuato incaso fosse ritenuto necessario, il contraddittorio non poteva che esseresuccessivo all’anno d’imposta oggetto del presente procedimento che eraNumero registro generale 14480/2025Numero sezionale 4719/2026Numero di raccolta generale 18320/2026Data pubblicazione 06/06/2026giunto pressoché a compimento al momento della dichiarazione. Va quindiribadito l’insegnamento di cui al punto precedente.2. Con il secondo motivo rimarca la violazione e falsa applicazione dellanormativa in tema d’obbligo di motivazione e, in particolare, degli artt. 1,comma 162, legge 296/06 e 7, comma 1, legge 212/2000, del principiodell’onere probatorio di cui all’art. 2697 cc nonché l’erronea applicazione einterpretazione dell’art. 7, lett. b), del regolamento IMU 2015-2019, inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. Lamenta che nellamotivazione dell’avviso impugnato l’ente impositore si sia limitato aquantificare l’imposta senza dare conto delle ragioni che avrebberoescluso l’inapplicabilità dell’invocata riduzione e senza tener conto delladocumentazione inoltrata attestante lo stato d’inagibilità/inabitabilità.2.1 Il motivo è inammissibile per mancanza di specificità in quanto cumulain un’unica censura la critica per le presunte carenze motivazionalidell’avviso e la ripartizione dell’onere probatorio nel conseguente giudizio.Deve convenirsi con il controricorrente sul richiamo all’insegnamento diquesta Corte secondo cui nel ricorso per cassazione, i motivi diimpugnazione che prospettino una pluralità di questioni preceduteunitariamente dall'elencazione delle norme asseritamente violate sonoinammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione dellaregola della chiarezza e, dall'altro lato, richiedono un intervento dellaCorte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernentile separate censure (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 15162 del06.06.2025; Cass. n. 28541/2024; n. 18021/2016; n. 21611/2013).2.2 Lo stesso motivo è comunque infondato sotto entrambi i profili.2.3 Quanto alla motivazione dell’avviso e secondo costante giurisprudenzadi questa Corte, in tema di IMU, l'onere motivazionale dell'accertamento èadempiuto se il contribuente è stato posto in grado di conoscere la pretesatributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e ilquantum dell'imposta, non essendo a tal fine necessario indicare le ragioniNumero registro generale 14480/2025Numero sezionale 4719/2026Numero di raccolta generale 18320/2026Data pubblicazione 06/06/2026giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzioneprevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere delcontribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa diesclusione dell'imposta (Cass. Sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 29845, Rv. 673081– 01, Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n. 27441, Rv. 673267 - 01). Essendoincontestato che il Comune si è limitato a chiedere il pagamento dell’interaimposta, la motivazione va ritenuta idonea alla validità degli avvisi inassenza di variazioni comunicate dal contribuente per l’anno in questione,quantomeno sino al 18-23/12/2015.2.4 È inoltre infondato, quanto all’onere probatorio, atteso che, da unaparte, la dichiarazione non poteva che avere efficacia per gli annid’imposta successivi, non essendo il Comune tenuto a valutarlaretroattivamente e, dall’altra, è corretta la valutazione della Corte dimerito ove ha ritenuto che la prova del diritto alla riduzione incombessesul contribuente, come evidenziato dalla medesima disposizione. Ancheove confermata la natura di “dichiarazione sostitutiva” ai sensi dellamedesima disposizione, non vi è alcun elemento da cui dedursiun’automatica riduzione dell’importo e con efficacia retroattiva. Non puòquindi condividersi la tesi secondo cui, prima dell’emissione dell’avviso, ilComune avrebbe dovuto procedere alla verifica dell’effettività di quantodichiarato dalla parte, trattandosi di periodo d’imposta precedente ladichiarazione stessa.2.5 Insindacabile poi, risultando priva di palesi errori logici e giuridici, lavalutazione di merito della Corte territoriale ove ha valutato, in conformitàcon il regolamento comunale, che gli elementi addotti dalla parte nonfossero sufficienti alla prova richiesta per ottenere l’invocata riduzione,analizzando singoli aspetti (problemi statici, tracce d’acqua, ecc.) eargomentando sull’irrilevanza di accertamenti successivi al 2016, congiudizi di fatto non sindacabili in questa sede (Cass. Civ., Sez. V,Ordinanza 11.06.2025 n. 15632 Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza 26.03.2025Numero registro generale 14480/2025Numero sezionale 4719/2026Numero di raccolta generale 18320/2026Data pubblicazione 06/06/2026n. 8057, Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 13.05.2025 n. 12797, Ordinanza17.03.2025 n. 7100; in tal senso idem, Ordinanza n. 15162/2025 del06.06.2025).3. Con il terzo motivo prospetta la “censurabilità” della sentenza perviolazione o errata applicazione dell’art. 13 d.l. 201/2011 e 7 delregolamento IMU del Comune di Pietrasanta (LU) vigente rationetemporis, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Eccepisce che laconsulenza di parte fu redatta nel 2012 e che il fabbricato avrebbe dovutoessere ritenuto, se non inagibile, quantomeno inabitabile rientrando in unadelle ipotesi esemplificative di cui al citato art. 7 (edifici di costruzionevetusta accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finituradel fabbricato – mancanza di infissi di allaccio alle opere d’urbanizzazioneprimaria, ecc…). Sostiene che dalla consulenza di parte emerga, tra l’altroche le finestre siano in parte rotte e/o mancanti e che gli impianti sonomanomessi, in parte asportati e non più a norma, e che la stessaosservazione sulle infiltrazioni dal tetto, operata dalla Corte di merito,avrebbe dovuto essere ritenuta sufficiente per qualificare il fabbricato intermini d’inabitabilità.3.1 Anche questo motivo è inammissibile e comunque infondato.3.2 Non è ammissibile in quanto prospetta l’efficacia retroattiva di unadichiarazione anticipandola alla data posta su una consulenza di parte,cercando quindi di fondare un diritto allo sgravio retroattivo sulla base didocumentazione priva di data certa e comunque al di fuori d’ogniprevisione normativa.3.3 È altresì infondato poiché il presupposto della voce invocata è che gliedifici in questione siano di costruzione “vetusta”, secondo quanto previstodal regolamento comuna. Il concetto stesso di vetustà è opinabile,tenendo conto del fatto che l’immobile fu pacificamente costruito neglianni 1956-1958, ma si tratta ancora una volta di giudizi di merito estraneialla fase di legittimità.Numero registro generale 14480/2025Numero sezionale 4719/2026Numero di raccolta generale 18320/2026Data pubblicazione 06/06/20263.4 Va altresì dato atto che la contribuente, con la memoria illustrativa, haevidenziato il passaggio in giudicato della sentenza n. 235/2022 dellaCommissione Provinciale lucchese che aveva accolto il ricorso della societàin relazione all’IMU del 2016, divenuta definitiva attesa l’inammissibilitàdell’appello proposto dal Comune. Sostiene a tal fine che tale pronunciaabbia “capacità espansiva” nel presente procedimento, pur dando atto chela stessa Commissione ha respinto i ricorsi riguardo all’IMU 2017 e 2018indicando nelle relative sentenze di merito come quella oggi giudicatasarebbe errata avendo male interpretato il regolamento comunale sulpunto.3.5 La tesi prospettata non può però condividersi, atteso che, al di là delconcetto indeterminato di capacità espansiva, il problema da porsi nelcaso specifico è se il giudicato in relazione all’annata impositiva 2016 siavincolante in relazione all’anno 2015, oggetto di questo procedimento.È infatti noto che la sentenza del giudice tributario con la quale siaccertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per undeterminato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dellostesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti,solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che,estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano caratteretendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficaciavincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi supresupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (Cass.Sez. 5, 07/12/2021, n. 38950, Rv. 663418 – 01).Risulta pertanto che, per configurare la vincolatività del giudicato esterno,occorre che:- gli anni per i quali viene invocato siano “successivi”, mentre nel casospecifico si tratta di anni precedenti;- gli elementi costitutivi della fattispecie non siano diversi mentre, come siè detto, la predetta denuncia è intervenuta solo pochi giorni prima cheNumero registro generale 14480/2025Numero sezionale 4719/2026Numero di raccolta generale 18320/2026Data pubblicazione 06/06/2026l’anno impositivo 2015 si concludesse sicché, anche ove la stessa fossesufficiente a fondare la richiesta riduzione, non potrebbe che avereefficacia per l’avvenire e non per l’anno qui in esame.4. Con il quarto motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 3 d.P.R. 380/01 e 13 d.l. 201/2011 nonché per“mancato rispetto dell’orientamento giurisprudenziale consolidato”, inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. Sostiene che abbia erratola Corte di merito nel ritenere che le problematiche afferenti alla strutturasiano riconducibili a mancata manutenzione. Evidenzia come sia accertatoche l’immobile non è in regola con la normativa antisismica e per l’accessoai disabili, e come la situazione consegua a obsolescenza funzionale estrutturale non risolvibile con interventi di manutenzione ordinaria e/ostraordinaria. Richiama giurisprudenza amministrativa sul concetto dimanutenzione straordinaria nonché di questa Corte su quello dirisanamento conservativo.4.1 Il motivo è inammissibile.4.2 Anche ove si ritenesse ammissibile la censura, involvente valutazionidi fatto e pertanto questioni di merito in ordine alla riconducibilitàdell’immobile alle categorie indicate dal regolamento, la stessa sarebbeirrilevante alla luce del fatto che, per quanto già indicato, potrebberilevare solo per gli anni d’imposta successivi alla dichiarazione sostitutiva.Non è pertinente il richiamo operato nel ricorso alla pronuncia 8284/25 diquesta Sezione, che ha peraltro respinto il ricorso del contribuente eaccolto quello incidentale di quel Comune. La stessa, riguardante i c.d.immobili merce, ha effettivamente richiamato i requisiti per l’accertamentodell’inagibilità (punto 5.2) ex art. 24 comma 1 dpr 380/01 ma anche tutti iprincipi sull’assoggettabilità a imposta anche per immobiliurbanisticamente irregolari, non completati, precedentemente utilizzati,non igienico-sanitariamente idonei, ecc..Numero registro generale 14480/2025Numero sezionale 4719/2026Numero di raccolta generale 18320/2026Data pubblicazione 06/06/20264.3 Del pari non appare rilevante il richiamo a una consulenza fattaeseguire dal Comune nel 2003 ove, secondo l’interpretazione dellaricorrente, si sarebbe dato atto dell’obsolescenza tecnologica e funzionaledegli impianti, delle opere esterne, strutture e coperture. Anche ove fosseprovato di averne avuto conoscenza solo nel giugno 2025 e la produzionefosse ammissibile - atteso che secondo il Comune si tratta di documentoprivo di firma e di data, senza asseverazioni o dichiarazioni ex d.P.R.445/2000 - deve evidenziarsi come l’obsolescenza non possa di per séritenersi sufficiente a integrare la situazione d’inagibilità/inabitabilitàdell’immobile ai sensi del citato regolamento comunale (art. 7, comma 2),che la definisce come “degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato,pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzioneordinaria o straordinaria”. È infatti il già citato art. 13, comma 3 del d.l.201/11 a prevedere che i Comuni possano disciplinare le caratteristiche difatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi dimanutenzione.5. Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente condannata al pagamentodelle spese processuali a favore del controricorrente, da liquidarsi come dadispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della legge 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.Mrespinge il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comunecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge.Numero registro generale 14480/2025Numero sezionale 4719/2026Numero di raccolta generale 18320/2026Data pubblicazione 06/06/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della legge 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/05/2026tenutasi da remoto.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]