CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 05863/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso 21183-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1, presso la Cancelleria Civile della Corte Suprema di Cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18S, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GROSSI; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] SOCIO; -intimata - Ric. 2017 n. 21183 sez. S2 -ud. 27-05-2022 - 2 - avverso ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZE, depositata il 31.01.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27.05.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con ricorso ex art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, e d ex art. 702-biscod. proc. civ., depositato il 23.12.2013, [OSCURATO:PERSONA] si opponeva a decreto di liquidazione del compenso spettante al C.T.U., emesso dal Tribunale di Firenze in data 02.12.2013. L ’opponente deduceva che la C.T.U. si era resa necessaria nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1022/11, interpo sto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. nella sua qualità di conduttrice,alla quale la proprietà dell’immobile locato (che include tra i comproprietari l’odierno ricorrente) chiedevail pagamento di €9.029,36 a titolo di rimborso spese per lavori di manutenzione eseguiti sulla predetta unità immobiliare locata. Il Tribunale di Firenze disponeva C.T.U. , nel giudizio n. 1022/11,e liquidava il compenso al perit o, sig. [OSCURATO:PERSONA], per l’importo di€3.500,00. 1.1. In sede di opposizione al decreto di liquidazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] turco chiedeva, in via principale, che il Tribunale adito riducesse il quantum riconosciuto al C.T.U. , lamentando l’erronea applicazione al caso di specie dell’art. 2 dell’Allegato al D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti), in virtù del quale «per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale » viene riconosciuto al perito l’onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare delle entrate,in luogo dell’art. 16, in virtù del quale spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo Ric. 2017 n. 21183 sez. S2 -ud. 27-05-2022 - 3 - di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42 «per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali». 2. Il Tribunale di Firenze, in parziale riforma del decreto impugnato, emetteva ordinanzadepositata il 31.01.2017, con la quale modificava il decreto di liquidazione applicando diversamente i parametri dettati dal legislatore in riferimento alla norma pure correttamente individuata dal precedente giudice, ossia l’art. 2 D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Osservava il giudice che: -dalla lettura del quesito formulato al C.T.U. nel corso del giudizio RG 1022/2011, è inconferente il riferimento all’art. 16, mentre risulta pacifica l’applicazione dell’art. 2 dello stesso D.M.; -i punti del quesito proposto al C.T.U. si riferiscono a due distinte parti della controversia, una riguardante l’eccezione sollevata dalla conduttrice in sede di opposizione al D.I.; la seconda riferita alla domanda riconvenzionale proposta dalla stessa conduttrice; - pertanto, non sussiste ndo l’unicità sostanziale e formale dell’incarico conferito al C.T.U., che comporterebbe anche l’unicità del compensosecondo i principi di diritto enunciati da questa Corte (Cass. Sez. 2, n. 1580/2015),occorre procedere a due valutazioni separate : la prima riferita al valore della controversia; la seconda riferita al valore della domanda riconvenzionale; - applicando i relativi scaglioni per ciascuna valutazione, il compenso del C.T.U. originariamente liquidato in €3.500,00 veniva ridotto ad €2.000,00(€600,00 per il primo quesito, secondo scaglione; €1.628,58 per il secondo quesito, quarto scaglione). Ric. 2017 n. 21183 sez. S2 -ud. 27-05-2022 - 4 - 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso perCassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. Resiste il sig. [OSCURATO:PERSONA] , che ha depositato controricorso. Resta intimata [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente, deve disattendersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dal controricorrente, per il quale avverso l’ordinanza del Tribunale del 31.01.2017 doveva essere proposto appello, e non ricorso per cassazione, entro i termini brevi dei 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Occorre ricordare il richiamo operato dall’art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 all’art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, il cui ultimo comma stabilisce espressamente che l'ordinanza che definisce il giudizio di opposizione non è appellabile. Quanto alla sua ricorribilità per cassazione, deve affermarsi che avverso l'ordinanza che abbia deciso sull'opposizione proposta, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, contro il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, nella disciplinaintrodotta dal d.lgs. n. 150 del 2011, art. 15cit., è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 6, trattandosi di provvedimento definitivo, non altrimenti impugnabile, decisorio di questioni relative a diritti soggettivi. Se il richiamo alla disciplina dei procedimenti sommari è stato utilizzato anche dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 106/2016, richiamata dal controricorrente) al fine di individuare comunque un termine perentorio entro il quale proporre l'opposizione avverso il decreto Ric. 2017 n. 21183 sez. S2 -ud. 27-05-2022 - 5 - emesso dal giudice in tema di liquidazione delle spese di giustizia, attesa l'abrogazione ad opera del d.lgs. n. 150/2011 del precedente termine di venti giorni (impedendo in tal modo che l'opposizione fosse suscettibile di proposizione sine die), tuttavia ciò appare limitato alla sola individuazione del termine per proporre opposizione:in assenza di una diversa espressa indicazione, non è suscettibile di estensione anche al fine di individuare il diverso termine per la proposizione del ricorso straordinario avverso la decisione adottata all'esito del giudizio di opposizione. Pertanto, il termine per la proposizione del ricorso per cassazione contro l'ordinanza che abbia deciso sull'opposizione, trovando applicazione la disciplina ordinaria, è quello segnato dall'art.327 cod. proc. civ., ovvero quello breve dettato dall'art. 325 cod. proc. civ. nel caso di avvenuta notificazione dell’ordinanza (Cass. Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4735; Cass. Sez. 2, 20.12.2018 n. 33070). Termine che risulta essere stato rispettato nel caso in esame, posto che ordinanza che ha deciso sull’opposizione proposta non è stata notificata, è stata pubblicata in data 31.01.2017 e il ricorso notificato in data 31.07.2017. 2.Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità dell’ordinanza per assoluta mancanza di motivazione con violazione delle norme sul procedimento, violazione dell’art. 134 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. Il ricorrente si duole del fatto che la motivazione resa dal giudice dell’opposizione consista in una mera petizione di principio, laddove asserisce l’applicabilità dell’art. 2 anziché 16 del D.M. 30.05.2002 senza alcuna altra spiegazione se non la pacificità (tutt’altro che acquisita tra le parti) della questione. 3. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 12 disp. prel. cod. civ., degli artt. 50, 51 e 52 d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 2 e 16 tab. All. D.M. 30.05.2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. Ric. 2017 n. 21183 sez. S2 -ud. 27-05-2022 - 6 - 3) cod. proc. civ. Lamenta il ricorrente che il Tribunale di Firenze avrebbe errato nell’interpretazione del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] e nell’applicazione delle tabelle citate, in quanto in osservanza dell’art. 12 «preleggi»,ed attenendosi al significato proprio delle parole, avrebb e dovuto dedurre la sussunzione della fattispecie concreta nell’art. 16 dell’Allegato al decreto ministeriale in esame, non lasciando esso spazio ad altre e diverse interpretazioni. 4. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto sollevano la medesima censura, ossia l’errata interpretazione del decreto ministeriale in esame e l’omessa o insufficiente motivazione circa i criteri di sussunzione della fattispecie sub art. 16 e non sub art. 12 dell’Allegato al D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Le censure non sono fondate. La motivazione resa dal giudice dell’opposizione richiama la lettera delle disposizioni menzionate, confrontandola con i quesiti posti al perito: nella prospettazione del giudice del merito è evidente che la perizia di cui al giudizio n. 1022/2011 rientrava nella categoria di attività di tipo «contabile e fiscale»: il primo quesito posto al C.T.U. riguardava, infatti,la determinazione di eventuali detrazioni fiscali in relazione ai lavori di manutenzione eseguiti sull’immobile concesso in locazione a [OSCURATO:SOCIETA]., mentre i restanti due quesiti si riferivano alle risultanze contabili dei rapporti intercorrenti tra le parti. Laddove la lettera dell’art. 16, testualmenterichiamata dal giudice di seconde cure, rinvia ad una consulenza di tipo contabile amministrativo avente ad oggetto la stima dei beni funzionale alle operazioni di bilancio e di amministrazione degli stessi, non ai rapporti di dare-avere tra le parti di un rapporto presupposto. Del resto, la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento Ric. 2017 n. 21183 sez. S2 -ud. 27-05-2022 - 7 - del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento; non già quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati; risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U., n. 24148 del 25.10.2013; Cass.n. 12799 del 6.6.2014). 5. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazionedell’art. 92 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., nella parte in cui la pronuncia impugnataavrebbe ingiustamente compensato interamente le spese di lite, in ragione del comportamento del convenuto che si sarebbe «rimesso agiustizia». 5.1. Il motivo è infondato. Ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., anche nel testo anteriore (qui applicabile ratione temporis ) alle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, la compensazione delle spese di lite può essere disposta dal giudice del merito se vi è soccombenza reciproca, ed è sottratta al sindacato di legittimità(sull’insindacabilità in ordine alle proporzioni della compensazione: Cass. Sez. 2, n. 30592 del 20.12.2017). Nel caso di specie, il giudice dell’opposizione , pur riducendo il compenso del C.T.U. determinato dal giudice di prime cure, ha disposto il parziale rigetto dell’opposizione al decreto di liquidazione, in quanto era stato chiesto dal ricorrente, in via principale, di Ric. 2017 n. 21183 sez. S2 -ud. 27-05-2022 - 8 - rideterminare il compenso del C.T.U. tra un minimo di €145,12 ed €970,42. 6. In definitiva, il ricorso va rigettato, e le spese liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in €1.800 oltre S.P.A.D. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari