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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 maggio 2023

Cassazione n. 18452/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27476/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 3 2, presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentati e difesi dall'avv .

COSTANZAMANZI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di TRANI depositata i l 26/02/2018nel procedimento iscritto al n. 1169/2017 R.G.A.C.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I germani Nicola e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso straordinario per cassazione, sulla base di un unico motivo, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Trani il 26 febbraio 2018 all’esito della controversia ex artt. 28 L. n. 794 del 1942 e 14 D. Lgs. n. 150 del 2011 promossa nei loro confronti dallo [OSCURATO:PERSONA] e dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], componenti della predetta associazione professionale, al fine di ottenere la liquidazione dei compensi maturati per l’attività difensiva prestata in favore degli odierni ricorrenti in diversi procedimenti civili svoltisi dinanzi allo stesso Tribunale, all’ufficio del Giudice di Pace di Trani e alla Corte d’Appello di Bari.

Con tale provvedimento il collegio pugliese così statuiva: «a)rigetta la domanda dello [OSCURATO:PERSONA], associazione professionale; b)rigetta la domanda degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA] per i compensi del giudizio di accertamento tecnico preventivo; c)dispone la separazione delle cause quanto alla domanda relativa ai compensi per l’attività svolta dinanzi alla Corte d’Appello di Bari e dichiara l’incompetenza del Tribunale adìto per essere competente la Corte d’Appello di Bari, assegnando termine di sessanta giorni per la riassunzione; d)condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di € 1.856,80, oltre accessori fiscali e contributivi; e)condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento in favore degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di € 4.995,65, oltre spese generali al 10% e accessori fiscali e contributivi, € 2.622,80, oltre spese generali al 12,50% e accessori fiscali e contributivi, € 11.200,00, oltre accessori fiscali e contributivi, € 1.366,00, oltre spese generali al 12,50% e accessori fiscali e contributivi, oltre interessi legali dal 19.7.2013; f)compensa le spese di lite». [OSCURATO:PERSONA] e gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso all’avversa impugnazione, eccependone, in via pregiudiziale, la tardività.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] In limine litis va disattesa l’eccezio ne di tardività del ricorso sollevata dai controricorrenti.

Il termine per la proposizione del ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza emessa all’esito della controversia in materia di liquidazione dei compensi di avvocato disciplinata dagli artt. 28 L. n. 794 del 1942 e 14 D. Lgs. n. 150 del 2011 è quello breve di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, risultante dal combinato disposto degli artt. 325, comma 2, e 326, comma 1, c.p.c..

In mancanza di notificazione, rimane applicabile il termine lungo semestrale fissato dall’art. 327, comma 1, dello stesso codice, decorrente dalla data di deposito del provvedimento (cfr. Cass. n. 18004/2021 e Cass. n. 5863/2023).

Nel caso di specie, non emergendo ex actis che l’impugnata ordinanza sia stata notificata, deve aversi riguardo al suddetto termine lungo.

Esso è stato osservato dai germani Manzi, posto che la notificazione del ricorso è stata effettuata il 24 settembre 2018, e quindi entro sei mesi dal deposito del provvedimento, risalente al 26 febbraio 2018, tenuto conto della sospensione dei termini processuali operante dal 1° al 31 agosto 2018 ai sensi dell’art. 1, comma 1, L. n. 742 del 1969.

Non può condividersi l’assunto dei controricorrenti secondo cui il termine applicabile sarebbe invece quello previsto dall’art. 702- quater c.p.c. per la proposizione dell’appello avverso l’ordinanza conclusiva del procedimento sommario codicistico, essendo tale rimedio impugnatorio espressamente escluso dall’art. 14, ultimo comma, D. Lgs. cit..

Tanto premesso, con l’unico motivo di ricorso i germani Manzi lamentano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

Sostengono i ricorrenti che il Tribunale di Trani sarebbe incorso nel vizio di extrapetizione o ultrapetizione per aver riconosciuto agli avv.ti Operamolla e Grosso un compenso di 11.200 euro, oltre accessori fiscali e contributivi, con riferimento all’attività difensiva da loro asseritamente prestata in un procedimento d’appello svoltosi presso quell’ufficio giudiziario e definito con sentenza n. 334/2013, quando invece i predetti legali avevano chiesto la liquidazione di una somma pari ad appena 1.600 euro, oltre accessori, in relazione a una diversa causa di secondo grado incardinata dinanzi allo stesso Tribunale e conclusa con sentenza n. 102/2013.

Il motivo è fondato.

Il denunciato error in procedendo è effettivamente ravvisabile, avendo il giudice a quo, in assenza di domanda, liquidato a favore degli avv.ti Operamolla e Grosso il compenso inerente all’attività difensiva che essi avrebbero prestato nell’àmbito di un giudizio d’appello di cui non viene fatta menzione negli atti del procedimento, dei quali la Corte ha potuto prendere visione diretta in ragione della natura del vizio dedotto.

Peraltro, ammesso pure che il Tribunale sia semplicemente incappato in un mero errore materiale nell’indicazione del numero di repertorio della sentenza definitiva del giudizio in parola (nel senso che, laddove è scritto 334/2013 , debba invece leggersi e intendersi 102/2013 ), resta pur sempre il fatto che il compenso liquidato in relazione ad esso con l’impugnata ordinanza (11.200 euro) risulta comunque notevolmente superiore a quello che era stato richiesto dagli stessi avvocati (1.600 euro).

Nell’una come nell’altra ipotesi, va ritenuta sussistente la prospettata violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato sancito dall’art. 112 c.p.c., ricorrendo nel primo caso il vizio di extrapetizione, nel secondo quello di ultrapetizione.

Va, conseguentemente, disposta, a norma dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio allo stesso Tribunale di Trani, in diversa composizione, per un nuovo esame.

Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Trani, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27476/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 3 2, presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentati e difesi dall'avv . COSTANZAMANZI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di TRANI depositata i l 26/02/2018nel procedimento iscritto al n. 1169/2017 R.G.A.C. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I germani Nicola e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso straordinario per cassazione, sulla base di un unico motivo, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Trani il 26 febbraio 2018 all’esito della controversia ex artt. 28 L. n. 794 del 1942 e 14 D. Lgs. n. 150 del 2011 promossa nei loro confronti dallo [OSCURATO:PERSONA] e dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], componenti della predetta associazione professionale, al fine di ottenere la liquidazione dei compensi maturati per l’attività difensiva prestata in favore degli odierni ricorrenti in diversi procedimenti civili svoltisi dinanzi allo stesso Tribunale, all’ufficio del Giudice di Pace di Trani e alla Corte d’Appello di Bari. Con tale provvedimento il collegio pugliese così statuiva: «a)rigetta la domanda dello [OSCURATO:PERSONA], associazione professionale; b)rigetta la domanda degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA] per i compensi del giudizio di accertamento tecnico preventivo; c)dispone la separazione delle cause quanto alla domanda relativa ai compensi per l’attività svolta dinanzi alla Corte d’Appello di Bari e dichiara l’incompetenza del Tribunale adìto per essere competente la Corte d’Appello di Bari, assegnando termine di sessanta giorni per la riassunzione; d)condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di € 1.856,80, oltre accessori fiscali e contributivi; e)condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento in favore degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di € 4.995,65, oltre spese generali al 10% e accessori fiscali e contributivi, € 2.622,80, oltre spese generali al 12,50% e accessori fiscali e contributivi, € 11.200,00, oltre accessori fiscali e contributivi, € 1.366,00, oltre spese generali al 12,50% e accessori fiscali e contributivi, oltre interessi legali dal 19.7.2013; f)compensa le spese di lite». [OSCURATO:PERSONA] e gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso all’avversa impugnazione, eccependone, in via pregiudiziale, la tardività. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] In limine litis va disattesa l’eccezio ne di tardività del ricorso sollevata dai controricorrenti. Il termine per la proposizione del ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza emessa all’esito della controversia in materia di liquidazione dei compensi di avvocato disciplinata dagli artt. 28 L. n. 794 del 1942 e 14 D. Lgs. n. 150 del 2011 è quello breve di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, risultante dal combinato disposto degli artt. 325, comma 2, e 326, comma 1, c.p.c.. In mancanza di notificazione, rimane applicabile il termine lungo semestrale fissato dall’art. 327, comma 1, dello stesso codice, decorrente dalla data di deposito del provvedimento (cfr. Cass. n. 18004/2021 e Cass. n. 5863/2023). Nel caso di specie, non emergendo ex actis che l’impugnata ordinanza sia stata notificata, deve aversi riguardo al suddetto termine lungo. Esso è stato osservato dai germani Manzi, posto che la notificazione del ricorso è stata effettuata il 24 settembre 2018, e quindi entro sei mesi dal deposito del provvedimento, risalente al 26 febbraio 2018, tenuto conto della sospensione dei termini processuali operante dal 1° al 31 agosto 2018 ai sensi dell’art. 1, comma 1, L. n. 742 del 1969. Non può condividersi l’assunto dei controricorrenti secondo cui il termine applicabile sarebbe invece quello previsto dall’art. 702- quater c.p.c. per la proposizione dell’appello avverso l’ordinanza conclusiva del procedimento sommario codicistico, essendo tale rimedio impugnatorio espressamente escluso dall’art. 14, ultimo comma, D. Lgs. cit.. Tanto premesso, con l’unico motivo di ricorso i germani Manzi lamentano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Sostengono i ricorrenti che il Tribunale di Trani sarebbe incorso nel vizio di extrapetizione o ultrapetizione per aver riconosciuto agli avv.ti Operamolla e Grosso un compenso di 11.200 euro, oltre accessori fiscali e contributivi, con riferimento all’attività difensiva da loro asseritamente prestata in un procedimento d’appello svoltosi presso quell’ufficio giudiziario e definito con sentenza n. 334/2013, quando invece i predetti legali avevano chiesto la liquidazione di una somma pari ad appena 1.600 euro, oltre accessori, in relazione a una diversa causa di secondo grado incardinata dinanzi allo stesso Tribunale e conclusa con sentenza n. 102/2013. Il motivo è fondato. Il denunciato error in procedendo è effettivamente ravvisabile, avendo il giudice a quo, in assenza di domanda, liquidato a favore degli avv.ti Operamolla e Grosso il compenso inerente all’attività difensiva che essi avrebbero prestato nell’àmbito di un giudizio d’appello di cui non viene fatta menzione negli atti del procedimento, dei quali la Corte ha potuto prendere visione diretta in ragione della natura del vizio dedotto. Peraltro, ammesso pure che il Tribunale sia semplicemente incappato in un mero errore materiale nell’indicazione del numero di repertorio della sentenza definitiva del giudizio in parola (nel senso che, laddove è scritto 334/2013 , debba invece leggersi e intendersi 102/2013 ), resta pur sempre il fatto che il compenso liquidato in relazione ad esso con l’impugnata ordinanza (11.200 euro) risulta comunque notevolmente superiore a quello che era stato richiesto dagli stessi avvocati (1.600 euro). Nell’una come nell’altra ipotesi, va ritenuta sussistente la prospettata violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato sancito dall’art. 112 c.p.c., ricorrendo nel primo caso il vizio di extrapetizione, nel secondo quello di ultrapetizione. Va, conseguentemente, disposta, a norma dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio allo stesso Tribunale di Trani, in diversa composizione, per un nuovo esame. Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c.. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Trani, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizi
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