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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 04515/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24906/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata inLIVORNO [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in MILANO

V. LA- MARMORA 4 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimati- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO MILANO n. 1519/2023 de- positata il 10/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La BNP Paribas conveniva dinanzi al Tribunale di Milano la [OSCURATO:SOCIETA]., allegando di essere proprietaria di un immobile concesso in leasing alla cooperativa Stella, di essere rientrata in possesso del bene a seguito di risoluzione contrattuale per inadempimento, di aver constatato che una porzione del seminterrato era stata indebi- tamente incorporata all'immobile confinante di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., tramite la costruzione di un muro che separava i locali.

Su questa base domandava: (i) l’accertamento della proprietà della porzione immobiliare occupata; (ii) la condanna alla riconsegna della stessa e al ripristino dello stato dei luoghi; (iii) il pagamento di un’indennità per indebita occupazione.

La difesa della convenuta contestava la propria responsabilità per l’occupazione indebita e chiedeva il rigetto delle ulteriori domande della parte attrice.

Affermava infatti che l’accorpamento era avvenuto durante la detenzione della cooperativa Stella.

Nel corso del processo, la proprietà della porzione di immobile incorporata passava alla A.G. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e infine ad [OSCURATO:PERSONA] (attuale controricorrente).

Il Tribunale di primo grado accoglieva le domande della BNP Paribas e dei successori intervenienti, condannando la [OSCURATO:SOCIETA]. a riconsegnare la porzione immobiliare, a ripristinare lo stato dei luoghi e a corrispondere un’indennità da occupazione di € 78 mensili dal 09/02/2021. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava la sentenza, sostenendo, con due motivi di appello: (i) che non era stata accertata la sua responsabilità nell’indebita occupazione; (ii) che non poteva essere ritenuta responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c., in quanto il danno era stato causato da una condotta altrui.

La Corte territoriale rigettava l’appello, confermando la decisione di primo grado. [OSCURATO:SOCIETA] al primo motivo, la Corte riteneva che la sentenza impugnata non attribuisse alla [OSCURATO:SOCIETA]. la responsabilità dell’accorpamento, ma si limitasse a constatare lepacifica qualità di proprietarie de lle rispettive porzioni dell’immobile in capo a BNP Paribas e a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] al secondo motivo, la Corte integrava la motivazione del primo giudice, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui il proprietario, anche locatore, conserva la custodia delle strutture murarie e risponde ex art. 2051 c.c., salvo prova del caso fortuito.

Riteneva che la [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse fornito tale prova, evidenziando l’insufficienza delle allegazioni e della documentazione prodotta.

Ricorre in cassazione la parte convenuta con quattro motivi, illustrati da memoria.

Resiste la parte attrice con controricorso.

Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del ricorso nel senso della manifesta inammissibilità o infondatezza.

La ricorrente ne ha chiesto la decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Del collegio fa legittimamente parte, in qualità di Presidente, il Consigliere Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha redatto la proposta di defini- zione.

Infatti, secondo Cass.

SU 9611/2024: «Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o ma- nifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato laproposta di definizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investito delladefinizione del giu dizio ai sensi dell'art. 380 - bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che taleproposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronun- cia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si susse- gue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sullapropo- stastessa».

2. - Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 948 c.c.

Si contesta che la Corte d’appello abbia confermato la decisione di primo grado senza accertare che la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse il possessore della porzione immobiliare al momento della litispendenza.

Si afferma che, non essendo stata provata tale circostanza, la domanda di rivendicazione doveva essere rigettata.

Si sottolinea che la proprietà confinante della [OSCURATO:SOCIETA]. è irrilevante ai fini della legittimazione passiva, spettante unicamente al possessore.

Il primo motivo è rigettato.

Non vi è violazione dell’art. 948 c.c.

La Corte di appello ha correttamente considerato pacifica la proprietà e il possesso delle parti in relazione alle rispettive porzioni immobiliari ( rilevata anche l'adesione della convenuta alla domanda di rilascio dell'attrice).

Inoltre, la decisione della Corte d’appello non presuppone un accertamento dell’autore materiale dell’accorpamento ma si basa sulla responsabilità ex art. 2051 c.c. in ordine agli eventi relativi alle strutture murarie.

3. -Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1362 ss. c.c.

Si critica l’interpretazione della comparsa di risposta della [OSCURATO:SOCIETA]., da cui la Corte ha dedotto un consenso all’ordine di rilascio e alla responsabilità per il ripristino.

Si afferma che la Corte abbia trascurato di considerare l’intera portata dell’atto, che evidenziava come l’accorpamento fosse stato opera del precedente locatario e come la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse chiesto l’accollo delle spese alla controparte.

Il secondo motivo è inammissibile.

Per interpretare gli atti processuali non sono impiegabili i canoni di ermeneutica contrattuale ex art. 1362 ss. c.c. perché nel processo civile non vi è una volontà negoziale degli effetti da indagare e rico- struire nel campo della multiforme varietà degli interessi (leciti) come accade appunto nel diritto sostanziale.

Vi è invece uno scopo dell’atto processuale ex art. 156 c.p.c. e vi sono, correlativamente, requisiti di forma-contenuto di quest’ultimo, legislativamente previ- sti per far conseguire tale scopo (cfr. Cass. 22681/2023 ) .

Non a caso, l’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi decenni in materia è caratterizzata da due movimenti collegati e sintonici: da un lato, il progressivo abbandono dell’orientamento che riteneva applicabili alla domanda giudiziale le norme di ermeneutica contrattuale (cfr. Cass. 24480/2020, ove si rinvia a Cass. 20325/2006 per l’indirizzo recessivo); dall’altro lato la progressiva apertura ad un sindacato di- retto da parte della Corte di cassazione, come giudice del fatto pro- cessuale, dell’interpretazione cui la domanda giudiziale è stata as- soggettata dal giudice del merito, ove sia opportunamente censurata la violazione di normeprocessuali, in particolare dell’art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. 11103/2020).

Inoltre, la parte della sentenza censurata dal secondo motivo cita testualmente quanto affermato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nella propria com- parsa di risposta di primo grado: ‘la società [OSCURATO:SOCIETA]. non si oppone ma bensì si unisce alla richiesta di parte attrice finalizzata all’emis- sione da parte del Giudice adito dell’ordine di liberazione dell’immo- bile e ripristino dello stato dei luoghi chiedendo però l’addebito delle relative spese a carico della società attrice, in ragione del fatto che il danno procurato all’unità immobiliare della società [OSCURATO:SOCIETA]. è stato cagionato unicamente dal conduttore in leasing della BNPLS’.

Orbene (ad abundantiam rispetto all’argomentato di per sé diri- mente svolto indietro , nel penultimo capoverso ) , l’interpretazione compiuta dal giudicedi merito si sottrae comunque a censure in sede di giudizio di legittimità.

4. - Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 2697 c.c.

Si afferma che la Corte abbia erroneamente posto a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. l’onere di provare di non essere in possesso della porzione immobiliare al momento della lite.

Si sostiene che, trattandosi di domanda di rivendicazione, l’onere probatorio incombeva sull’attore, il quale non avrebbe fornito prove sufficienti della detenzione del bene da parte della convenuta.

Il terzo motivo è rigettato.

Non vi è violazione dell’art. 2697 c.c., poiché l’onere della prova è stato correttamente distribuito.

La prova della proprietà e del possesso è stata fornita dagli attori, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha dimostratodi non essere nel possesso della porzione contestata.

Il riferirsi da parte del giudice allafacoltà di una parte di produrre prova contraria non determina un’inversione del riparto dell’onere della prova stabilito dall’art. 2697 c.c.

5. - Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 2051 c.c.

Si contesta l’applicazione della norma sulla responsabilità per custodia, sostenendo che il danno non sia stato causato da un dinamismo intrinseco dell’immobile della [OSCURATO:SOCIETA]., ma dall’attività del precedente locatario.

Si afferma che, in assenza di un nesso causale diretto tra la cosa in custodia e il danno, la responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA]. doveva essere esclusa.

Il quarto motivo è rigettato.

Dietro la censura della violazione di norme di diritto si scorge il tentativo di provocare un riesame degli accertamenti di fatto cui questa Corte è vincolata.

Infatti (sentenza, p. 8): «Nella presente fattispecie, l’allegazione contenuta nella comparsa di risposta di primo grado della [OSCURATO:SOCIETA]., prontamente contestata dalla BNP Paribas con la memoria ex art. 183 comma sesto n.1 c.p.c., secondo cui la modifica della struttura muraria dell’immobile, che aveva condotto all’illecita occupazione del fondo altrui, era riconducibile ad una iniziativa del conduttore dell’immobile Soc.

Coop.

Stella a r.l. è rimasta del tutto indimostrata in causa».

Pertanto, n on entra nemmeno in gioco la necessità di argomentare il rigetto del motivo (come sarebbe pure possibile) sulla base degli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte in tema di art. 2051 c.c. (cfr. Cass.21977/2022, 28228/2019, tra le altre).

6. - Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell'art. 93 co. 3 e 4 c.p.c.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.

Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 3.000 in favore della parte controricorrente, nonché al pagamento ex art.96 co. 4 c.p.c. di € 3.000 in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24906/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata inLIVORNO [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in MILANO V. LA- MARMORA 4 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimati- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO MILANO n. 1519/2023 de- positata il 10/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La BNP Paribas conveniva dinanzi al Tribunale di Milano la [OSCURATO:SOCIETA]., allegando di essere proprietaria di un immobile concesso in leasing alla cooperativa Stella, di essere rientrata in possesso del bene a seguito di risoluzione contrattuale per inadempimento, di aver constatato che una porzione del seminterrato era stata indebi- tamente incorporata all'immobile confinante di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., tramite la costruzione di un muro che separava i locali. Su questa base domandava: (i) l’accertamento della proprietà della porzione immobiliare occupata; (ii) la condanna alla riconsegna della stessa e al ripristino dello stato dei luoghi; (iii) il pagamento di un’indennità per indebita occupazione. La difesa della convenuta contestava la propria responsabilità per l’occupazione indebita e chiedeva il rigetto delle ulteriori domande della parte attrice. Affermava infatti che l’accorpamento era avvenuto durante la detenzione della cooperativa Stella. Nel corso del processo, la proprietà della porzione di immobile incorporata passava alla A.G. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e infine ad [OSCURATO:PERSONA] (attuale controricorrente). Il Tribunale di primo grado accoglieva le domande della BNP Paribas e dei successori intervenienti, condannando la [OSCURATO:SOCIETA]. a riconsegnare la porzione immobiliare, a ripristinare lo stato dei luoghi e a corrispondere un’indennità da occupazione di € 78 mensili dal 09/02/2021. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava la sentenza, sostenendo, con due motivi di appello: (i) che non era stata accertata la sua responsabilità nell’indebita occupazione; (ii) che non poteva essere ritenuta responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c., in quanto il danno era stato causato da una condotta altrui. La Corte territoriale rigettava l’appello, confermando la decisione di primo grado. [OSCURATO:SOCIETA] al primo motivo, la Corte riteneva che la sentenza impugnata non attribuisse alla [OSCURATO:SOCIETA]. la responsabilità dell’accorpamento, ma si limitasse a constatare lepacifica qualità di proprietarie de lle rispettive porzioni dell’immobile in capo a BNP Paribas e a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] al secondo motivo, la Corte integrava la motivazione del primo giudice, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui il proprietario, anche locatore, conserva la custodia delle strutture murarie e risponde ex art. 2051 c.c., salvo prova del caso fortuito. Riteneva che la [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse fornito tale prova, evidenziando l’insufficienza delle allegazioni e della documentazione prodotta. Ricorre in cassazione la parte convenuta con quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste la parte attrice con controricorso. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del ricorso nel senso della manifesta inammissibilità o infondatezza. La ricorrente ne ha chiesto la decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Del collegio fa legittimamente parte, in qualità di Presidente, il Consigliere Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha redatto la proposta di defini- zione. Infatti, secondo Cass. SU 9611/2024: «Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o ma- nifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato laproposta di definizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investito delladefinizione del giu dizio ai sensi dell'art. 380 - bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che taleproposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronun- cia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si susse- gue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sullapropo- stastessa». 2. - Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 948 c.c. Si contesta che la Corte d’appello abbia confermato la decisione di primo grado senza accertare che la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse il possessore della porzione immobiliare al momento della litispendenza. Si afferma che, non essendo stata provata tale circostanza, la domanda di rivendicazione doveva essere rigettata. Si sottolinea che la proprietà confinante della [OSCURATO:SOCIETA]. è irrilevante ai fini della legittimazione passiva, spettante unicamente al possessore. Il primo motivo è rigettato. Non vi è violazione dell’art. 948 c.c. La Corte di appello ha correttamente considerato pacifica la proprietà e il possesso delle parti in relazione alle rispettive porzioni immobiliari ( rilevata anche l'adesione della convenuta alla domanda di rilascio dell'attrice). Inoltre, la decisione della Corte d’appello non presuppone un accertamento dell’autore materiale dell’accorpamento ma si basa sulla responsabilità ex art. 2051 c.c. in ordine agli eventi relativi alle strutture murarie. 3. -Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1362 ss. c.c. Si critica l’interpretazione della comparsa di risposta della [OSCURATO:SOCIETA]., da cui la Corte ha dedotto un consenso all’ordine di rilascio e alla responsabilità per il ripristino. Si afferma che la Corte abbia trascurato di considerare l’intera portata dell’atto, che evidenziava come l’accorpamento fosse stato opera del precedente locatario e come la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse chiesto l’accollo delle spese alla controparte. Il secondo motivo è inammissibile. Per interpretare gli atti processuali non sono impiegabili i canoni di ermeneutica contrattuale ex art. 1362 ss. c.c. perché nel processo civile non vi è una volontà negoziale degli effetti da indagare e rico- struire nel campo della multiforme varietà degli interessi (leciti) come accade appunto nel diritto sostanziale. Vi è invece uno scopo dell’atto processuale ex art. 156 c.p.c. e vi sono, correlativamente, requisiti di forma-contenuto di quest’ultimo, legislativamente previ- sti per far conseguire tale scopo (cfr. Cass. 22681/2023 ) . Non a caso, l’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi decenni in materia è caratterizzata da due movimenti collegati e sintonici: da un lato, il progressivo abbandono dell’orientamento che riteneva applicabili alla domanda giudiziale le norme di ermeneutica contrattuale (cfr. Cass. 24480/2020, ove si rinvia a Cass. 20325/2006 per l’indirizzo recessivo); dall’altro lato la progressiva apertura ad un sindacato di- retto da parte della Corte di cassazione, come giudice del fatto pro- cessuale, dell’interpretazione cui la domanda giudiziale è stata as- soggettata dal giudice del merito, ove sia opportunamente censurata la violazione di normeprocessuali, in particolare dell’art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. 11103/2020). Inoltre, la parte della sentenza censurata dal secondo motivo cita testualmente quanto affermato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nella propria com- parsa di risposta di primo grado: ‘la società [OSCURATO:SOCIETA]. non si oppone ma bensì si unisce alla richiesta di parte attrice finalizzata all’emis- sione da parte del Giudice adito dell’ordine di liberazione dell’immo- bile e ripristino dello stato dei luoghi chiedendo però l’addebito delle relative spese a carico della società attrice, in ragione del fatto che il danno procurato all’unità immobiliare della società [OSCURATO:SOCIETA]. è stato cagionato unicamente dal conduttore in leasing della BNPLS’. Orbene (ad abundantiam rispetto all’argomentato di per sé diri- mente svolto indietro , nel penultimo capoverso ) , l’interpretazione compiuta dal giudicedi merito si sottrae comunque a censure in sede di giudizio di legittimità. 4. - Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. Si afferma che la Corte abbia erroneamente posto a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. l’onere di provare di non essere in possesso della porzione immobiliare al momento della lite. Si sostiene che, trattandosi di domanda di rivendicazione, l’onere probatorio incombeva sull’attore, il quale non avrebbe fornito prove sufficienti della detenzione del bene da parte della convenuta. Il terzo motivo è rigettato. Non vi è violazione dell’art. 2697 c.c., poiché l’onere della prova è stato correttamente distribuito. La prova della proprietà e del possesso è stata fornita dagli attori, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha dimostratodi non essere nel possesso della porzione contestata. Il riferirsi da parte del giudice allafacoltà di una parte di produrre prova contraria non determina un’inversione del riparto dell’onere della prova stabilito dall’art. 2697 c.c. 5. - Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 2051 c.c. Si contesta l’applicazione della norma sulla responsabilità per custodia, sostenendo che il danno non sia stato causato da un dinamismo intrinseco dell’immobile della [OSCURATO:SOCIETA]., ma dall’attività del precedente locatario. Si afferma che, in assenza di un nesso causale diretto tra la cosa in custodia e il danno, la responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA]. doveva essere esclusa. Il quarto motivo è rigettato. Dietro la censura della violazione di norme di diritto si scorge il tentativo di provocare un riesame degli accertamenti di fatto cui questa Corte è vincolata. Infatti (sentenza, p. 8): «Nella presente fattispecie, l’allegazione contenuta nella comparsa di risposta di primo grado della [OSCURATO:SOCIETA]., prontamente contestata dalla BNP Paribas con la memoria ex art. 183 comma sesto n.1 c.p.c., secondo cui la modifica della struttura muraria dell’immobile, che aveva condotto all’illecita occupazione del fondo altrui, era riconducibile ad una iniziativa del conduttore dell’immobile Soc. Coop. Stella a r.l. è rimasta del tutto indimostrata in causa». Pertanto, n on entra nemmeno in gioco la necessità di argomentare il rigetto del motivo (come sarebbe pure possibile) sulla base degli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte in tema di art. 2051 c.c. (cfr. Cass.21977/2022, 28228/2019, tra le altre). 6. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell'art. 93 co. 3 e 4 c.p.c. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 3.000 in favore della parte controricorrente, nonché al pagamento ex art.96 co. 4 c.p.c. di € 3.000 in favore della cassa delle
Sentenza Cassazione n. 04515/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris