Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2023

Cassazione n. 22681/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31042/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PAS- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- MINIO, [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza dellaCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 570/2018 depositata il30/04/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 1999 [OSCURATO:PERSONA] conveniva gli eredi Passaro dinanzi al Tribu- nale di Vallo della Lucania per la declaratoria d’inesistenza di servitù 2di 6 – S2 - 31042/2018 - CC 10/03/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. con ordine di cessazione, in relazione al passaggio sul fondo di sua proprietà verso la pubblica strada, lamentandoche i conv enuti preten- devano in modo infondato di esercitarlo, anche con mezzi meccanici.

I convenutiproponevano domanda riconvenzionale di acquisto per usu- capione; in via subordinata, previo accertamento dell'inadeguatezza del viottolo esistente, chiedevano di ottenere ilpassaggio ex art. 1051 c.c., oltre ai danni cagionati dalla turbativa nell'esercizio del diritto.

Il Tribunale rigettava la domanda attor e a e , ac coglie ndo la riconvenzio- nale subordinata, costituivaex art. 1052 co. 2 c.p.c. la servitù coattiva di passo carrabile.

In sede digravame, veniva accolto il motivo di ap- pello con il quale l’attrice denunciava tra l'altro la violazione dell'art.112 c.p.c., poiché il Tribunale aveva qualifica to la domanda accolta come diretta alla costituzione di servitù coattiva ex art. 1052 c.c. e non, come richiesto dai convenuti nella riconvenzionale subordinata , ex art. 1051c.c.

Pertanto, all’esito dei gradi di merito, è stata accertata l’inesistenza della servitù di passaggio pretesa dai convenuti.

Ricorrono in cassazione i convenuti con due motivi.

Resistono gli at- tori (eredi [OSCURATO:PERSONA]) con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. – In via preliminare, si osserva che l’eccezione di nullità/inesi- stenza sotto diversi profili, di due delle notifiche del ricorso in cassa- zione è irrilevante, poiché risulta che il ricorso sia stato validamente notificato aicontroricorrenti presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di que- sti ultimi nel grado di appello.

2. - Con il primo motivo si denuncia ex art t . 112 c.p.c. e 1362 c.c. chela Corte di appello abbia omesso di riconoscere che la richiesta di costituzione di servitù di passaggio coattivo ex art. 1052 c.c. a favore di fondo non intercluso sia statatempestivamente tratta ad oggetto di domanda riconvenzionale subordinata già nella comparsa di risposta 3di 6 – S2 - 31042/2018 - CC 10/03/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. nel giudizio di primo grado.

Con il primo motivo la parte ricorrente de- nuncia, pertanto,che la Corte di appello sia incorsa in errore nell’inter- pretare la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado.

Con il secondo motivosi denuncia che la Corte di appello abbia er- roneamente rilevato che in primo grado si sia omesso di procedere ad una verifica rigorosa della esistenza della condicio iurisex art. 1052 co 2 c.c.(si deduce violazione dell’art. 1152 c.c.).

3. –Il primo motivo è infondato.

Fuori luogo è la censura di violazione dell’art. 1362 c.c.

Per interpretare la domanda giudiziale non sonoimpiegabili i c anoni di ermeneutica contrattuale ex art. 1362ss. c.c.

Ciò non tanto perché non vi è una comune intenzione delle parti da individuare: tale giusti- ficazione da un lato proverebbe «troppo», perché implicherebbe logi- camente che tali canoni non possano applicarsi agli atti di volontà uni- laterali; dall’altro lato «proverebbe poco» poiché non guarderebbe alle ipotesi didomande giudiziali congiunt e, che pur esistono .

Gli artt. 1362 ss. c.c. non si applicano all’interpretazione della do- manda giudiziale, semplicemente perché nel processo civile non vi è una volontà negoziale degli effetti da indagare e ricostruire nel campo della multiforme varietà degli interessi meritevoli di tutelaex art. 1322 co.2 c.c. (c ome accade appunto in diritto sostanziale).

Vi è invece uno scopo dell’atto processuale ex art. 156 c.p.c. e vi sono, correlativa- mente, requisiti di forma-contenuto di quest’ultimo , legislativamente previsti per far conseguiretale scopo.

In relazione alla domanda giudi- ziale, tali scopi sono essenzialmente due: consentire al convenuto di apprestare una difesa adeguata all’iniziativa dell’attore; consentire al giudice di pronunciarsi sul diritto dedotto in giudizio. 4di 6 – S2 - 31042/2018 - CC 10/03/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Non a caso, l’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi decenniin ma- teriaè caratterizzata da due movimenti collegati e sintonici: da un lato, il progressivo abbandono dell’orientamento che riteneva applicabili alla domanda giudiziale le norme di ermeneutica contrattuale (cfr. Cass.24480/2020, ove si rinvia a Cass. 20325/2006 per l’indirizzo reces- sivo); dall’altrolato la progressiva apertura ad un sindacato diretto da parte della Corte di cassazione, come giudice del fatto processuale, dell’interpretazione cui la domanda giudiziale è stata assoggettata dal giudice del merito,ove sia opportunamente censurata la violazione di norme processuali, in particolare dell’art. 112 c.p.c. (cfr. Cass.11103/2020).

Nel caso di specie, ammissibile è quindi la censura ex art. 112 c.p.c.

La parte censuratadella sentenza di appello è essenzialmente la se- guente: «I convenuti hanno contrastato la domanda […] chiedendo la concessione del passaggio nel modo che fosse ritenuto più idoneo ex art. 1051 c.c. per inadeguatezza del viottolo esistente per i bisogni del fondo, non senza argomentare da un lato che il loro fondo fosse inter- cluso, e dall'altro che ex art. 1052 co. 1 c.c. versassero in situazione di inadeguatezza per la coltivazione ed il conveniente uso del proprio fondo. […] Solo con la seconda memoria exart. 183 c.p.c. hanno preso a discorrere di domanda di servitù ex artt. 1051/1052 c.c.

Pertanto, a loro carico sono maturate le preclusioni processuali in ordine alla fissa- zione del thema decidendum. […] L'equivocità indotta ab initio nella prospettazionedei convenuti circa l'interclusione/non interclusione del fondo […] ha condizionato la formulazione della domanda riconvenzio- nale di servitù coattiva, in relazione alla quale, pur avendo riguardo alla situazione sostanziale dedotta in giudizio, il giudice gravato non poteva accogliere, obliando, tra l'altro, la verifica rigorosa sull'esistenza della conditio iuris prescritta dal secondo comma dell'art. 1052 c.c., 5di 6 – S2 - 31042/2018 - CC 10/03/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. una domanda diversa da quella sulla quale i convenuti avevano radi- cato il contraddittorio» (sentenza, p. 4-6).

La censura mossa dai ricorrenti è articolata nei termini seguenti : «Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, si eccepisce che già nella comparsa di costituzione il fatto storico della non inter- clusione del fondo era stato specificamente dedotto, infatti iconvenuti evidenziavano che il loro ‘fondo pur avendo un accesso pedonale mo- destissimo, è da considerarsi del tutto intercluso ai sensidell'art. 1052 co. 1 c.c.’ (p. 2, comparsa di costituzione).

Inoltre, la richiesta di pas- saggio ai sensi dell'art. 1052 c.c. era stata esplicitamente e formal- mente esperita con domanda riconvenzionalesubordinata: ‘a prescin- dere dal chiesto riconoscimento del diritto di passaggio per avvenuta usucapione ed essendo il fondo dei comparenti intercluso ai sensi dell'art. 1052 co.1 c.c. i convenuti chiedono che l'adito Tribunale voglia concedere loro idoneo passaggio per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo, previoriconoscimento che la domanda qui spie- gata, risponda alle esigenzedell'agricoltura e del buon andamento del predio’(p. 2 e p. 3 della comparsa di costituzione) » .

Infine, i l ricorrente sostiene di essere incorso in errore materiale nello scrivere nelle con- clusioni art. 1051 c.c., invece che art. 1052 c.c.

L’accesso diretto agli atti di causa, consentito trattandosi della cen- sura di violazione di norma processuale (l’art. 112 c.p.c.) impone di ascrivere alla domanda giudiziale il senso di promuovere un’azione co- stitutiva di una servitù coattiva di passaggio per fondo intercluso ex art. 1051 c.c., come emerge da passaggi centrali dell a comparsa di risposta, ove il riferimento all’«accesso pedonale modestissimo» è volto a rafforzare la causa petendiche si fonda sul carattere «del tutto intercluso» del fondo, nonché dalle conclusioni ove il precedente 6di 6 – S2 - 31042/2018 - CC 10/03/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. sporadico riferimento all’art. 1052 c.c. è corretto con il richiamo all’art.1051 c.c.

Il primo motivo è rigettato.

Ciò reca con sé anche il rigetto del secondo motivo, proposto al modo di addentellato del primo.

4. - Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma paria quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condannala parte ricorrente al rimbor so delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 3.500 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31042/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PAS- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- MINIO, [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza dellaCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 570/2018 depositata il30/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 1999 [OSCURATO:PERSONA] conveniva gli eredi Passaro dinanzi al Tribu- nale di Vallo della Lucania per la declaratoria d’inesistenza di servitù 2di 6 – S2 - 31042/2018 - CC 10/03/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. con ordine di cessazione, in relazione al passaggio sul fondo di sua proprietà verso la pubblica strada, lamentandoche i conv enuti preten- devano in modo infondato di esercitarlo, anche con mezzi meccanici. I convenutiproponevano domanda riconvenzionale di acquisto per usu- capione; in via subordinata, previo accertamento dell'inadeguatezza del viottolo esistente, chiedevano di ottenere ilpassaggio ex art. 1051 c.c., oltre ai danni cagionati dalla turbativa nell'esercizio del diritto. Il Tribunale rigettava la domanda attor e a e , ac coglie ndo la riconvenzio- nale subordinata, costituivaex art. 1052 co. 2 c.p.c. la servitù coattiva di passo carrabile. In sede digravame, veniva accolto il motivo di ap- pello con il quale l’attrice denunciava tra l'altro la violazione dell'art.112 c.p.c., poiché il Tribunale aveva qualifica to la domanda accolta come diretta alla costituzione di servitù coattiva ex art. 1052 c.c. e non, come richiesto dai convenuti nella riconvenzionale subordinata , ex art. 1051c.c. Pertanto, all’esito dei gradi di merito, è stata accertata l’inesistenza della servitù di passaggio pretesa dai convenuti. Ricorrono in cassazione i convenuti con due motivi. Resistono gli at- tori (eredi [OSCURATO:PERSONA]) con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. – In via preliminare, si osserva che l’eccezione di nullità/inesi- stenza sotto diversi profili, di due delle notifiche del ricorso in cassa- zione è irrilevante, poiché risulta che il ricorso sia stato validamente notificato aicontroricorrenti presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di que- sti ultimi nel grado di appello. 2. - Con il primo motivo si denuncia ex art t . 112 c.p.c. e 1362 c.c. chela Corte di appello abbia omesso di riconoscere che la richiesta di costituzione di servitù di passaggio coattivo ex art. 1052 c.c. a favore di fondo non intercluso sia statatempestivamente tratta ad oggetto di domanda riconvenzionale subordinata già nella comparsa di risposta 3di 6 – S2 - 31042/2018 - CC 10/03/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. nel giudizio di primo grado. Con il primo motivo la parte ricorrente de- nuncia, pertanto,che la Corte di appello sia incorsa in errore nell’inter- pretare la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado. Con il secondo motivosi denuncia che la Corte di appello abbia er- roneamente rilevato che in primo grado si sia omesso di procedere ad una verifica rigorosa della esistenza della condicio iurisex art. 1052 co 2 c.c.(si deduce violazione dell’art. 1152 c.c.). 3. –Il primo motivo è infondato. Fuori luogo è la censura di violazione dell’art. 1362 c.c. Per interpretare la domanda giudiziale non sonoimpiegabili i c anoni di ermeneutica contrattuale ex art. 1362ss. c.c. Ciò non tanto perché non vi è una comune intenzione delle parti da individuare: tale giusti- ficazione da un lato proverebbe «troppo», perché implicherebbe logi- camente che tali canoni non possano applicarsi agli atti di volontà uni- laterali; dall’altro lato «proverebbe poco» poiché non guarderebbe alle ipotesi didomande giudiziali congiunt e, che pur esistono . Gli artt. 1362 ss. c.c. non si applicano all’interpretazione della do- manda giudiziale, semplicemente perché nel processo civile non vi è una volontà negoziale degli effetti da indagare e ricostruire nel campo della multiforme varietà degli interessi meritevoli di tutelaex art. 1322 co.2 c.c. (c ome accade appunto in diritto sostanziale). Vi è invece uno scopo dell’atto processuale ex art. 156 c.p.c. e vi sono, correlativa- mente, requisiti di forma-contenuto di quest’ultimo , legislativamente previsti per far conseguiretale scopo. In relazione alla domanda giudi- ziale, tali scopi sono essenzialmente due: consentire al convenuto di apprestare una difesa adeguata all’iniziativa dell’attore; consentire al giudice di pronunciarsi sul diritto dedotto in giudizio. 4di 6 – S2 - 31042/2018 - CC 10/03/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Non a caso, l’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi decenniin ma- teriaè caratterizzata da due movimenti collegati e sintonici: da un lato, il progressivo abbandono dell’orientamento che riteneva applicabili alla domanda giudiziale le norme di ermeneutica contrattuale (cfr. Cass.24480/2020, ove si rinvia a Cass. 20325/2006 per l’indirizzo reces- sivo); dall’altrolato la progressiva apertura ad un sindacato diretto da parte della Corte di cassazione, come giudice del fatto processuale, dell’interpretazione cui la domanda giudiziale è stata assoggettata dal giudice del merito,ove sia opportunamente censurata la violazione di norme processuali, in particolare dell’art. 112 c.p.c. (cfr. Cass.11103/2020). Nel caso di specie, ammissibile è quindi la censura ex art. 112 c.p.c. La parte censuratadella sentenza di appello è essenzialmente la se- guente: «I convenuti hanno contrastato la domanda […] chiedendo la concessione del passaggio nel modo che fosse ritenuto più idoneo ex art. 1051 c.c. per inadeguatezza del viottolo esistente per i bisogni del fondo, non senza argomentare da un lato che il loro fondo fosse inter- cluso, e dall'altro che ex art. 1052 co. 1 c.c. versassero in situazione di inadeguatezza per la coltivazione ed il conveniente uso del proprio fondo. […] Solo con la seconda memoria exart. 183 c.p.c. hanno preso a discorrere di domanda di servitù ex artt. 1051/1052 c.c. Pertanto, a loro carico sono maturate le preclusioni processuali in ordine alla fissa- zione del thema decidendum. […] L'equivocità indotta ab initio nella prospettazionedei convenuti circa l'interclusione/non interclusione del fondo […] ha condizionato la formulazione della domanda riconvenzio- nale di servitù coattiva, in relazione alla quale, pur avendo riguardo alla situazione sostanziale dedotta in giudizio, il giudice gravato non poteva accogliere, obliando, tra l'altro, la verifica rigorosa sull'esistenza della conditio iuris prescritta dal secondo comma dell'art. 1052 c.c., 5di 6 – S2 - 31042/2018 - CC 10/03/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. una domanda diversa da quella sulla quale i convenuti avevano radi- cato il contraddittorio» (sentenza, p. 4-6). La censura mossa dai ricorrenti è articolata nei termini seguenti : «Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, si eccepisce che già nella comparsa di costituzione il fatto storico della non inter- clusione del fondo era stato specificamente dedotto, infatti iconvenuti evidenziavano che il loro ‘fondo pur avendo un accesso pedonale mo- destissimo, è da considerarsi del tutto intercluso ai sensidell'art. 1052 co. 1 c.c.’ (p. 2, comparsa di costituzione). Inoltre, la richiesta di pas- saggio ai sensi dell'art. 1052 c.c. era stata esplicitamente e formal- mente esperita con domanda riconvenzionalesubordinata: ‘a prescin- dere dal chiesto riconoscimento del diritto di passaggio per avvenuta usucapione ed essendo il fondo dei comparenti intercluso ai sensi dell'art. 1052 co.1 c.c. i convenuti chiedono che l'adito Tribunale voglia concedere loro idoneo passaggio per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo, previoriconoscimento che la domanda qui spie- gata, risponda alle esigenzedell'agricoltura e del buon andamento del predio’(p. 2 e p. 3 della comparsa di costituzione) » . Infine, i l ricorrente sostiene di essere incorso in errore materiale nello scrivere nelle con- clusioni art. 1051 c.c., invece che art. 1052 c.c. L’accesso diretto agli atti di causa, consentito trattandosi della cen- sura di violazione di norma processuale (l’art. 112 c.p.c.) impone di ascrivere alla domanda giudiziale il senso di promuovere un’azione co- stitutiva di una servitù coattiva di passaggio per fondo intercluso ex art. 1051 c.c., come emerge da passaggi centrali dell a comparsa di risposta, ove il riferimento all’«accesso pedonale modestissimo» è volto a rafforzare la causa petendiche si fonda sul carattere «del tutto intercluso» del fondo, nonché dalle conclusioni ove il precedente 6di 6 – S2 - 31042/2018 - CC 10/03/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. sporadico riferimento all’art. 1052 c.c. è corretto con il richiamo all’art.1051 c.c. Il primo motivo è rigettato. Ciò reca con sé anche il rigetto del secondo motivo, proposto al modo di addentellato del primo. 4. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma paria quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condannala parte ricorrente al rimbor so delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 3.500 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento
Sentenza Cassazione n. 22681/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris