CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40172/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione agli artt. 178, comma primo, lett. C) e 179 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, atteso che l'eccezione di nullità eccepita in questa sede non risulta essere stata dedotta né in primo grado, né in appello (cfr. Cass. Sez. 2, n. 11304/2023); che peraltro la manifesta infondatezza della doglianza emerge pure dall'analisi degli atti dai quali risulta che presso lo studio del difensore, all'atto della nomina di fiducia che lo stesso irritualmente contesta, veniva comunque eletto domicilio con la conseguenza che le notifiche risultano correttamente effettuate presso il domicilio eletto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il