CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 11304/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Formazione Lavoro elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa per procura speciale allegata al ricorso per cassazione dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che chiedono di ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. 06.6874870 o alla p.e.c. ; –ricorrente - nei confronti di Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura in calce al controricorso dalle avvocate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliata in Roma via delle [OSCURATO:PERSONA] 69 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (fax n. 06.86979356 p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente- avverso la sentenza n. 3918/2016 della Corte di appello di Milano emessa il 5.10.2016 e depositata i l 20 .1 0 .2016 nel [OSCURATO:PERSONA] amministrazione. Fondo sociale europeo. Finanziamento del progetto “esperto gestione del territorio”. Richiesta della Regione di restituzione del finanziamento per violazione degli obblighi di rendicontazione. R.G.N. Cron. Rep. C.C.22/3/23 2 procedimento n. 821.2013 RG; sentita la relazione in camera di consiglio del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Associazione F L Formazione Lavoro era stata ammessa a fruire dalla Regione Lombardia con decreto 18628/2002 di un finanziamento adottato in attuazione della deliberazione 9359 del 14.6.2002 per la realizzazione con fondi comunitari di un progetto destinato alla formazione di esperti della gestione del territorio. In sede di sottoscrizione dell'atto di adesione l'Associazione si era dichiarata edotta delle disposizioni regolanti l'erogazione del finanziamento, riprodotte nelle "Linee guida per la rendicontazione e la certificazione della spesa" relative al [OSCURATO:PERSONA] –POR Lombardia 2000-2006, ed in particolare aveva preso atto, tra l'altro, che sarebbero state messe a rimborso le sole spese effettivamente sostenute, che la rendicontazione finale avrebbe dovuto essere consegnata entro il termine di novanta giorni dalla conclusione del progetto, che la mancata dimostrazione delle spese entro tale termine avrebbe comportato la revoca del finanziamento ed ancora che l’Associazione avrebbe dovuto rimborsare i pagamenti medio tempore effettuati dalla Regione, qualora a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del Reg CE 438 del 2001, questi fossero risultati non dovuti. 2. Con ingiunzione fiscale ex art. 2 r.d. 14 aprile 1910, n. 639 notificata il 16.2.2009, la Regione Lombardia, espletati i controlli di rito e verificato che alcuni pagamenti ammontanti alla somma di euro 45.436,09 erano stati effettuati dall'Associazione a mezzo di assegni bancari emessi prima della scadenza del predetto termine di rendicontazione, ma posti all'incasso successivamente, e ritenendo perciò che non fossero spese effettivamente sostenute nei termini per la rendicontazione, procedeva al loro recupero sulla maggior somma a suo tempo liquidata e ne intimava il pagamento. 3. L'ingiunzione in parola era opposta dall'Associazione gravata avanti al Tribunale di Milano, che con sentenza 9122/2012 la respingeva sul presupposto che essendo stato il predetto pagamento effettuato a mezzo di assegni bancari, l'effetto solutorio-estintivo di esso, secondo l'insegnamento di questa Corte, si sarebbe verificato con la riscossione delle somme portate dai titoli, sicché, essendosi esso realizzato dopo la scadenza del visto termine di rendicontazione, le spese corrispondenti non potevano essere ammesse a rimborso essendo state effettivamente sostenute solo dopo lo spirare del predetto termine. 4. Detta sentenza era fatta oggetto di gravame avanti alla Corte d'Appello di Milano, che con la sentenza 3918/2016 lo respingeva ribadendo le medesime argomentazioni già fatte proprie dal giudice di prime cure. In particolare rigettando il secondo motivo di appello la corte territoriale ha osservato che «l'uscita di cassa poteva essere riconosciuta legittima e finanziabile, anche in discontinuità con i documenti contabili giustificativi, purché si fosse verificata entro il termine indicato dal regolamento comunitario. Infatti nel caso in esame, i titoli di credito ben potevano essere messi all'incasso in un'epoca successiva alla data di emissione del titolo, ma pur sempre entro il termine assegnato per depositare la rendicontazione finale. La semplice consegna del titolo da parte dell'associazione F L non può aver comportato in sé l'estinzione dell'obbligazione di pagamento, la quale avviene solo quando l'assegno è incassato, tanto è vero che tra la consegna e l'incasso il correntista debitore deve garantire, ai sensi del R.D. numero 1736 del 1933, al creditore l'esistenza della provvista sul conto corrente per la copertura dell'assegno». In replica poi al quarto motivo di appello, inteso a contestare la conformità del deliberato di prima istanza ai Regg. CE 438/2001, 1260/1999 e 448/2004, ha poi aggiunto che la ratio legislativa sottesa alla disciplina normativa indicata si identifica nella necessità di prevenire eventuali distorsioni di sistema, instaurando un meccanismo che consente il pagamento di spese solo se giustificate, e riscontrate da idonee documentazioni contabile e soprattutto cui abbia fatto seguito il pagamento reale nei termini assegnati. 5. La cas sazione di tale ultima sentenza è ora stata chiesta dall'Associazione soccombente sulla base di due motivi di ricorso. Ad esso resiste la Regione Lombardia con controricorso e memoria. 6. Il ricorso eccepisce, con il primo motivo, la contrarietà dell'impugnata decisione all'art. 1277 cod. civ. Sostienela ricorrente che, poiché, alla stregua delle citate Linee guida le spese finanziate «devono essere state effettivamente sostenute attraverso pagamenti del beneficiario finale», la Corte d'Appello sarebbe caduta in errore nel ritenere che, essendo stato il pagamento effettuato, per le somme pretese in ripetizione, a mezzo di assegni bancari, il momento del pagamento della spesa portata a rendicontazione coincida con l'incasso dell'assegno da parte del creditore, piuttosto che con la sua consegna al medesimo. Per vero, ragionando in questi termini, osserva la ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe malamente applicato il richiamato orientamento di legittimità, posto che esso ricollega al momento della riscossioneil solo effetto liberatorio nei confronti del debitore del pagamento effettuato mediante assegni, ma non dubita che ai fini della prova del pagamento quale fatto estintivo dell'obbligazione sia sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione deltitolo e la consegna di esso a mani del creditore.7. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 30, par. 2 e 32, par. 1, Reg. (CE) n. 1260/1999, dell'art. 9, par 2, lett. b), Reg. (CE) 438/2001 e della norma 1 dell'Allegato 1 al Reg (CE) 4/2004. Sostiene, in breve, la ricorrente che, benché la Corte dì Appello al fine di rigettare il gravame avesse ritenuto che potessero essere messe a rimborso solo le spese debitamente documentate a cui abbia fatto seguito il «pagamento reale nei termini assegnati», nessuna delle norme richiamate, costituenti il quadro giuridico della vicenda, contempla la nozione di «pagamento reale», impiegata dal giudice d'appello. Piuttosto, insiste la ricorrente, dalla normativa comunitaria si evince che una spesa debba considerarsi sostenute ogni qualvolta ne sia stato effettuato il pagamento e ne sia stata prodotta la relativa quietanza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere discusso in pubblica udienza non sussistendo i presupposti per la sua decisione in adunanza camerale non partecipata; P. Q. M. Rinvia la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 marzo 2023.