CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2024
Cassazione n. 21875/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso nr.19645-2023 R .G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresenta to e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] g iusta procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]-CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANO - Rel. Consigliere - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] g iusta procura speciale allegata al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenzan. 2056/2023 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Gaeta prop on e ricorso, affidato a d unico motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.avverso la sentenza n. 175 /2019 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Latina, in rigetto del ricorso avverso avviso di accertamento in rettificaemesso dal Comune di Gaeta per la tassazione rifiuti (TARI), relativa al periodo di imposta 2015—2017. La società contribuente resiste con controricorso. Sul ricorso è stat a emessa proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., depositata in data 14 settembre 2024. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto opposizione, chiedendo che il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.n. 1 c.p.c. Entrambe le parti hannodepositato memoria ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con l’unico motivo il Comune denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 7 legge n. 212/2000per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente annullato l’avviso di accertamento per difetto di motivazione pur essendo stata posta, la contribuente, nelle condizioni di difendersi circa il mancato riconoscimento della riduzione della tariffa Tari prevista dall’art. 14 , comma 3, del Regolamento TARIcomunale. 1.2. Ladoglianza è infondata. 1.3. In fatto, dall’esame della sentenza impugnata e degli atti difensivi emerge che, a seguito di richiesta da parte della contribuente , mediante presentazione di autodichiarazione,per la concessione della riduzione del 30% della tariffa rifiuti , prevista per i concessionari degli stabilimenti balneari dall’art. 14, comma 3 del Regolamento TARI comunale, l’Ente locale ebbe a respingere, con l’atto impugnato, la suddetta richiesta sulla scorta della seguente motivazione:«... considerato che, a seguito di contr olli effettuati è stata rilevata l'infedeltà della denuncia per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 14 comma 3 del [OSCURATO:PERSONA] approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 04/09/2014 e successive modifiche ed integrazioni, dichiarati ai fini dell'ottenimento della riduzione per i concessionari degli stabilimenti balneari per le annualitàe per gli immobili di seguito indicati...». 1.4.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto l’appello della contribuente annullando l’atto impositivo affermando quanto segue: « Non è in contestazione ... che l’avviso di accertamento sia stato notificato nell’anno 2018 per la TARIdovuta negli anni 2015, 2016 e 2017. Era necessario pertanto che, nell’avviso in contestazione, il Comune esplicitasse in che data e quale tipo di controllo aveva eseguito, nei confronti della parte privata, per accertare la non rispondenza dell’autocertificazione, peraltro regolarmente utilizzata dalla parte privata nell’anno 2013». 1.5. In diritto, è opportuno dunque precisare quanto segue. 1.6. Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 7002/2024 in motiv.)in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 71, comma secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 15 novembre 1993, n. 507 obbliga il Comune ad indicare in ciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo (cfr. Cass. n. 22470/2019; Cass. n. 24267/2011). 1.8. Con riguardo alla TARI, che ha sostituito la TARSU, la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento, nel caso in esame, va condotta ratione temporis in base alla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006, sicché, ove la rettifica venga effettuata sulla base della variazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nell'eventuale successiva fase contenziosa (Cass.n. 20620/2019). 1.9. Ciò non comporta, quindi, un obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, a meno che non ricorrano specifiche situazioni che, nel caso concreto, rendano indispensabile una motivazione espressa. 1.10. Nel caso in esame la norma regolamentare (art. 14, comma 3, Regolamento comunale, allegata al ricorso) prevede e specifica che «la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile,del 30%, ai concessionari degli stabilimenti balneari e dei locali ad essi funzionali, a condizione che si siano dotati dei seguenti servizi per l'utenza: portale internetcon informazioni sia turistiche che sui servizi offerti dalla struttura, con traduzione in almeno quattro lingue straniere (inglese, francese, tedesco e spagnolo);wi-fi free per i clienti; prenotazione dei servizi offerti dalla struttura via internete anche via email e sms ; defibrillatore cardiaco »). 1.11. La concessione della riduzione è subordinata alla sussistenza di plurimirequisiti espressamente previsti, il che non consente quindi di ritenere che lamotivazione sia soddisfatta con il mero richiamo della norma, perché il contribuente in tanto non ha diritto all'agevolazione fiscale in quanto si tratta proprio di una di quelle ipotesi espressamente previste cui la normativa fa discendere la concessione o meno del beneficio. 1.12.Nel caso in esame, a fronte della specifica richiesta di riduzione della tariffa presentata dalla contribuente mediante relativa autodichiarazione, il Comune era dunque tenuto a motivare la pretesa tributaria esplicitando anche i motivi del diniego dell’agevolazione tariffaria ed illustrandone le ragioni, ovvero l’Ufficio era tenuto ad indicare in modo compiuto (e non mediante semplici clausole di stile) le ragioni per cui le richieste del contribuente non potessero essereaccolte, pena l’illegittimità dell’atto stesso . 1.13. Diversamente opinando, il contribuente non sarebbe, infatti, postoin grado di conoscere la pretesa tributarianei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’aned il quantum dell’imposta, come imposto dall’art. 7 dello Statuto del contribuentee dalla legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 162, laddove è previsto che, ai fini dell’esercizio della potestà impositiva degli enti locali, per i tributi di loro competenza, «gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati... ». 1.14. Inoltre, l’obbligo di motivazione deve essere rispettatoab origine e non nel corso del giudizio, essendo un requisito intrinseco dell’atto impositivo, per cui non è ammessa la motivazione postuma(cfr. Cass. n. 30039/2018). 1.15. Considerato dunque che l'Ufficio — come attestato dai giudici di merito - in sede di emissione dell'avviso di accertamento è venuto meno all'obbligo di motivazione dell’atto impositivo, non rendendo noti gli elementi concreti in base ai quali era pervenuto al diniego della richiesta riduzione, limitandosi ad un generico riferimento all e disposizioni regolamentari e rendendo evidenti solo nel giudizio i presupposti di fatto alla base della maggiore pretesa tributaria, («... la mancanza del sito internet», pag. 2 controdeduzioni del Comune in primo grado, ritualmente trascritte ed allegate al controricorso),ne consegue che, come correttamente affermato dai Giudici di appello, l'avviso in questione non era dotato di motivazione conforme a quanto stabilito dell'art. 7, comma 1, della legge 212/2000. 2. Sulla scorta di quanto sin qui osservato, il ricorso va integralmente respinto. 3. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., va applicato – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c. — il terzo comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata, nella misura di cui in dispositivo, nonché il quarto comma di cui all’art. 96, c.p.c. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso ; condanna parte ricorrente alla refusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., dell’ulteriore somma pari a quella dianzi liquidata per compensiin Euro 5.000,00; condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., dell’ulteriore somma di Euro2.500,00. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deci