CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 settembre 2026
Cassazione n. 25678/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12810/2022Numero sezionale 3480/20261. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] proponevDaat a pubblicazione 22/09/2026opposizione avverso la delibera di rigetto del ricorso contro lacartella di pagamento n. 097 2015 0135226227000, notificatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA], resa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza edAssistenza [OSCURATO:PERSONA] (CNPDAC) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],formulando le seguenti conclusioni: 1. in via preliminare, dichiarare l’annullamento della pretesacontributiva a seguito della formazione del silenzio-assenso,sospensione legale ex art. 1 comma 541 l. n. 228 del 2012;2. in via ancora preliminare, dichiarare la nullità o annullare ladelibera di rigetto resa dal CNPADC in data 11.5.2016 peromessa indicazione dell’organo giudiziario innanzi al qualeimpugnare il provvedimento di rigetto e dei terminidell’impugnazione medesima;3. nel merito, dichiarare la decadenza della CNPADC dal dirittoalla riscossione dei crediti contributivi (eccedenze) relativi aglianni 2012 e 2013 di cui al ruolo n. 2015/009038 reso esecutivoil 6.5.2015 per complessivi € 6.150,36 e – per l’effetto –annullare la delibera di rigetto resa dal CNPADC in data11.5.2016 e per l’ulteriore effetto annullare per quanto qui diragione la cartella di pagamento n. 097 2015 0135226227000notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], trasmessa a mezzo raccomandata a/r del25.2.2016 .2. La Corte di Appello di Roma rigettava il ricorso confermandola decisione del Tribunale di Civitavecchia.3. Avverso detta pronunzia propone ricorso il contribuentearticolando due motivi.4. Resiste con controricorso, assistito da memoria, la NCuamserso are gistro generale 12810/2022Numero sezionale 3480/2026Nazionale di Previdenza ed assistenza dei dottori commerNcuimaelrios dti ir.a ccolta generale 25678/2026Data pubblicazione 22/09/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il contribuente deduce la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., inrelazione all’art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999.Il ricorrente per cassazione sostiene che la decadenza di cuiall’art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999 non ha natura processuale,come affermato dalla Corte territoriale, bensì sostanziale o alpiù mista (processuale e sostanziale insieme), da tale assunto(l’affermata natura sostanziale della decadenza) trae laconseguenza - in ragione del silenzio per 220 giorni sull’istanzadi sospensione proposta ex art. 1, commi 537 et ss., della l. n.228 del 2012, inviata a mezzo pec in data 21.1.2016 all’[OSCURATO:PERSONA] - dell’annullamento di diritto delle partite di cui aicrediti per cui è causa.Insiste che al verificarsi della decadenza di cui all’art. 25 cit.resta preclusa ogni forma di riscossione del credito contributivo.2. Con la seconda censura è lamentata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazioneall’art. 1, commi 537-540, l. n. 228 del 2012.E’ rimarcato che, in conseguenza della natura sostanziale delladecadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, alla fattispecie inesame deve applicarsi l’art. 1, comma 540, l. n. 228 del 2012,esclusa dalla Corte territoriale in ragione dell’affermata naturaprocessuale della decadenza ex art. 25 cit.Conclude che, decorso inutilmente il termine di 220 giorni,previsto dalla più volte citata l. n. 222 del 2012, ai commi 537et ss. dell’art. 1, senza che l’ente impositore abbia dato riscontroall’istanza, correttamente formulata, sulla stessa si è formato ilsilenzio accoglimento e, conseguentemente, l’annullamenNtuom ereo xre gistro generale 12810/2022Numero sezionale 3480/2026lege di ogni pretesa contributiva. Numero di raccolta generale 25678/20263. I due motivi in quanto intimamente connessi devono esserDeat a pubblicazione 22/09/2026trattati congiuntamente e sono infondati per le ragioni di seguitoesposte.4. Per una migliore comprensione delle censure articolate, giovariportare breviter i fatti di causa come riassunti nella sentenzadi appello (cfr. pag. 4): in data 11.1.2016 il Leone riceveva la notifica della cartelladi pagamento n. 097 2015 0135226227000 recante intimazionea pagare i contributi CNDAPC riferiti agli anni 2012, 2013 e 2014e relative sanzioni;in data 21.1.2016 il suddetto proponeva alla Agenzia delleEntrate istanza di sospensione ex art. 1, commi da 537 a 542 l.n. 228 del 2012, motivata dalla decadenza dei crediti recati dallacartella perché iscritti a ruolo oltre i termini previsti dall’art. 25del d.lgs. n. 46/1999 (…);in data 25.1.2016 il Leone proponeva altresì ricorso allaCNPADAC volto all’annullamento dei crediti recati dalla cartellaperché iscritti a ruolo oltre i termini previsti dall’art. 25 del d.lgs.n. 46 del 1999;con delibera dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Consiglio di Amministrazione dellaCassa rigettava il ricorso proposto il 25.1.2016;il Leone in data 17.11.2016 depositava il ricorso giudiziario dacui è scaturita la presente causa .5. La questione controversa attiene, quindi, alla verifica dellasussistenza nella fattispecie all’esame di un’ipotesi diannullamento di diritto delle partite, con discarico automaticoex lege del debitore dai ruoli – trascorsi 220 giorni - dall’istanzadi sospensione formulata, in data 21.1.2016, ai sensi dell’art. 1,commi 537-542 l. n. 228 del 2012, nella formulazione rationetemporis vigente, come modificata dal d.lgs. n. 159 del 20N1um5e r(o irle gistro generale 12810/2022Numero sezionale 3480/2026corpus normativo qui in rilievo è stato poi abrogato dal NTum.Uero. dni r.a ccolta generale 25678/202633 del 2025) Data pubblicazione 22/09/20266. Sul punto la Corte territoriale, premessi i dati normativi, haosservato: a) che la decadenza ex art. 25 cit. fatta valere daLeone ha valenza processuale e non sostanziale; b) che l’art. 1,commi 537 et ss., consente la proposizione dell’istanza disospensione solo in casi tassativi, fra i quali è annoverato quellodi cui al comma 538, lett. a) di prescrizione e o decadenzadal diritto di credito sotteso , disposizione da intendersiriferita alle sole ipotesi di decadenza sostanziale, ovvero quelleche comportano la perdita del diritto se non esercitato entro iltermine di legge previsto; c) la domanda di sospensione ex art.1, comma 538, della l. n. 228 del 2012, produce l’annullamentoex lege del ruolo ed il discarico dei crediti, in caso di silenzioprotratto oltre i 220 giorni, solo quando i motivi posti afondamento dell’istanza di sospensione costituiscano causepotenzialmente estintive della pretesa.In ragione di quanto innanzi la sentenza impugnata ha esclusoche il contribuente abbia diritto all’annullamento della cartella dipagamento in ragione della mancata risposta del concessionarioper la riscossione sulla istanza di sospensione e ciò in quantoessa è stata proposta fuori dei casi previsti dal legislatore, nonessendo la decadenza di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999una decadenza sostanziale, ma solo processuale.7. [OSCURATO:PERSONA], con i due motivi proposti, intende confutarel’affermata natura processuale, anziché sostanziale, delladecadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 e,conseguentemente, sostenere che la proposta istanza disospensione rientri tra le ipotesi tassative di cui all’art. 1,comma 538, cit.Numero registro generale 12810/2022Insiste, pertanto, che la mancata adozione di una risposta perN umero sezionale 3480/2026Numero di raccolta generale 25678/2026oltre 220 giorni ha comportato l’annullamento di diritto dellDeat a pubblicazione 22/09/2026partite e l’automatico discarico dai ruoli.8. Ebbene, osserva il Collegio che, in disparte la più ampiaquestione - qui non posta - dell’applicabilità o meno delladisciplina in esame anche ai contributi, oltre che ai tributi cuiunicamente si riferisce la lettera della legge, i motivi sonocomunque infondati.8.1. Giova riportare i dati normativi: 537. A decorrere dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossionedei tributi, di seguito denominati «concessionari per lariscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogniulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle sommeiscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazioneda parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli attiespressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi delcomma538.538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novantagiorni dalla notifica, da parte del concessionario per lariscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto dellaprocedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dalconcessionario il contribuente presenta al concessionario per lariscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche,con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'entecreditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successivacartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono statiinteressati:a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso,intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è resoesecutivo;Numero registro generale 12810/2022b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; Numero sezionale 3480/2026Numero di raccolta generale 25678/2026c) da una sospensione amministrativa comunque concessDaat a pubblicazione 22/09/2026dall'ente creditore;d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza cheabbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore,emesse in un giudizio al quale il concessionario per lariscossione non ha preso parte;e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto,in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favoredell'ente creditore;f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data dipresentazione della dichiarazione di cui al comma 538, ilconcessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore ladichiarazione presentata dal debitore e la documentazioneallegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni deldebitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecitatrasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente suipropri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriorisessanta giorni l'ente creditore è tenuto, con propriacomunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata conricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata aidebitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso lacorrettezza della documentazione prodotta, provvedendo, inpari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionariodella riscossione il conseguente provvedimento di sospensioneo sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di taledocumentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone,anche in questo caso, immediata notizia al concessionario dellariscossione per la ripresa dell'attività di recupero del creditoiscritto a ruolo.540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore,N udmeerlola re gistro generale 12810/2022Numero sezionale 3480/2026comunicazione prevista dal comma 539 e di mNaumnecroa dti ara ccolta generale 25678/2026trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionarDioat a pubblicazione 22/09/2026della riscossione, trascorso inutilmente il termine diduecentoventi giorni dalla data di presentazione delladichiarazione del debitore allo stesso concessionario dellariscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate didiritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricatodei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritturepatrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi .8.2. Premesso il quadro normativo e rimarcato che la lett. f) delsoprariportato comma 538 non era ratione temporis applicabile,in quanto, come innanzi già detto, abrogato in virtù della novelladel 2015, va sottolineato che nella sentenza impugnata la Corteterritoriale ha affermato, in consonanza con il costanteinsegnamento di questa Corte, che la decadenza di cui all’art.25 del d.lgs. n. 46 del 1999, ha natura processuale e nonsostanziale.In tal senso, tra le tante, basti ricordare Cass. n. 12025/2019 esuccessive conformi, in cui si è precisato che in tema diriscossione di contributi e premi assicurativi, il giudicedell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittimal’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità,ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda dipagamento dell’ente previdenziale, valendo gli stessi principiche regolano l’opposizione a decreto ingiuntivo.Nel medesimo senso, del resto, si era già pronunziata questaCorte anche in precedenza (cfr. Cass. n. 3486/2016).rimarcando che, in tema di riscossione dei contributiprevidenziali, l’opposizione alla cartella esattoriale introduce unordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapportoNumero registro generale 12810/2022previdenziale, sicché intervenuta la decadenza per tardivaN umero sezionale 3480/2026Numero di raccolta generale 25678/2026iscrizione a ruolo dei crediti, l’Inps, pur non potendo piDùat a pubblicazione 22/09/2026avvalersi del suddetto titolo esecutivo, può chiedere lacondanna all’adempimento nel medesimo giudizio, senza cherisulti maturata la decadenza.Insomma, in tema di riscossione di contributi previdenziali,l’opposizione alla cartella esattoriale introduce un ordinariogiudizio di cognizione avente ad oggetto il rapportoprevidenziale, sicché, intervenuta la decadenza per tardivaiscrizione a ruolo dei crediti, l’INPS, pur non potendo piùavvalersi del suddetto titolo esecutivo, può chiedere lacondanna al corrispondente adempimento nel medesimogiudizio, senza che ne risulti mutata la domanda.Pertanto, l’eventuale mancanza dei presupposti per l’emissionedel titolo esecutivo, ai fini della riscossione coattiva deicontributi non versati è, comunque, irrilevante, in quanto lacartella costituisce un atto della procedura di riscossione delcredito, per cui all’esito del giudizio di opposizione il creditocontributivo andrà comunque accertato nell’an e nel quantum(cfr. Cass. n. 3486/2016 cit. e, successive conformi, tra le qualila più recente Cass. n. 19440/2025).I precedenti, alle cui motivazioni integralmente il Collegio siriporta facendoli propri, rendono palese la natura processuale enon sostanziale della decorrenza, sicché va escluso che essapossa rientrare nelle ipotesi tassativamente previste di cuiall’art. 1, comma 538, cit. e – specificamente – in quella di cuialla lett. a).A tal riguardo giova rimarcare, peraltro, che il contribuentenemmeno ha contestato l’esclusione - operata dalla Corteterritoriale - delle ipotesi di decadenza processuale dal noverodi quelle per le quali è possibile la presentazione dell’istanza disospensione, sicché, esclusa la natura sostanziale Nudmeerlola re gistro generale 12810/2022Numero sezionale 3480/2026decadenza, il rigetto del primo motivo già travolge aNnumcheroe d i iral ccolta generale 25678/2026secondo, che presuppone proprio la riqualificazione delDlaat a pubblicazione 22/09/2026decadenza.A tanto va altresì aggiunto, per completezza, che questa Corte(cfr. Cass. n. 28354/2019) ha già avuto modo di precisare chein tema di riscossione delle imposte, qualora il contribuentepresenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l.n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall'Agenzia delleentrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015),il ruolo è annullato di diritto, ma solo qualora i motivi posti afondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmenteestintive della pretesa.In senso sostanzialmente conforme, per quanto qui in rilievo, lapiù recente Cass. n. 30841/2024 che, in tema di riscossionedelle imposte, ha del pari evidenziato che la presentazione delladomanda di sospensione, ai sensi dell'art. 1, comma 538, dellal. n. 228 del 2012, in assenza di risposta dell'Agenzia delleentrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540dello stesso art. 1, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 159del 2015, non determina l'annullamento di diritto del ruolo neicasi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudizialeo amministrativa oppure è sub iudice, ovvero quando i motiviposti a fondamento dell'istanza non costituiscono causepotenzialmente estintive della pretesa tributaria, ai sensi dellelettere da a) a f) del suddetto comma 538 e, a tal fine, vavalutata anche una risposta tardiva da partedell'Amministrazione finanziaria.8.3. Conclusivamente, afferma il Collegio che, poiché ladecadenza di cui all’art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 non è causaestintiva della pretesa contributiva, non può essere riconNdumoetrto are gistro generale 12810/2022Numero sezionale 3480/2026alle ipotesi tassative e di stretta interpretazione, di cui alNl’uamretro. d1i r,a ccolta generale 25678/2026comma 538, l. n. 228 del 2012, conseguentemente, la mancatDaat a pubblicazione 22/09/2026risposta nel termine di 220 giorni, di cui al comma 540, dell’art.1 cit., sulla domanda di sospensione formulata dal contribuentein ragione della dedotta tardività dell’iscrizione a ruolo, noncomporta il discarico ex lege dei debiti.9. Il ricorso va dunque rigettato.10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.11. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento ad opera della parte ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamentoin favore della parte controricorrente delle spese liquidate in €3.000 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi ed accessoricome per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002,il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.9.2026.La PresidenteRossana MancinoNumero registro generale 12810/2022Numero sezionale 3480/2026Numero di raccolta generale 25678/2026Data pubblicazione 22/09/2026