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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30841/2024

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a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11280 /2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, largo Della Gancian.1; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:legge228/2012 -riscossione– domanda sospensione– effetti - principiodi diritto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentatae difesa dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] (PEC: enri- [OSCURATO:EMAIL]) elettivamente domiciliata pressoil suo studio in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n.294 ; –controricorrente – avversola sentenza n. 5610 / 9 /1 5 della [OSCURATO:PERSONA]- gionaledel Lazio depositata il 27 . 1 0 .201 5 , non notificata .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 ottobre 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve- niva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diRoma n. 13545 / 2 /1 4 con la quale il giudice aveva rigettato i l ri- corsoproposto dalla contribuente avverso l’ avviso di intimazione n. 0972012 9188442185 .

LaCommissione Tributaria Provinciale di Roma dichiarava l’inammis- sibilità del ricorso introduttivo , decisione confermata dal giudice d’appello,il quale accerta va che la cartella di pagamento sottostante all’intimazioneera stata regolarmente e tempestivamente notificata adopera dell’agente della riscossione, avvalendosi a tal fine del ser- viziopostale in forza dell’art. 26 d.P.R. 602/73.

Ladecisione veniva integralmente confermata in appello.

Tra l’altro, la CTR riteneva infondato anche il motivo di gravame di avvenuta estinzioneex lege della pretesa tributaria ai sensi dell’art. 1, comma 540,Legge 228 del 2012.

Il giudice accertava che l’agente della ri- scossioneaveva dato risposta alle richieste della contribuente, evi- denziando che le prospettate eccezioni non rientravano nelle fatti- speciepreviste dal citato art. 1, commi da 537 a 543, nulla essendo stato contro - dedotto da parte della società riguardo alle disposte iscrizionia ruolo.

Avversotale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contri- buente,affidato a due motivi , al quale l’ agente della riscossione ha replicatocon controricorso .

Consideratoche:

1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. , viene prospettata la v iolazione e falsa applicazione dei commi 538, 539 e 540 dell’art. 1 della legge. n. 228/2012da parte della sentenza impugnata, nella quale il giudice sisarebbe limitato a prendere atto dell’esistenza di una risposta da partedell’Amministrazione alle richieste cautelari della contribuente, omettendodi valutarne la fondatezza alla luce del quadro normativo diriferimento. 2.Con il secondo motivo la ricorrente, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., viene lamentata la v iolazione e falsa applicazionedegli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. da parte delgiudice d’appello.

Secondo la società , la risposta fornita dall’Am- ministrazionesarebbe priv a di qualunque validità ed efficacia sotto ilprofilo probatorio, non presentando alcun visibile collegamento con le quattro istanze sospensive presentate, non comprendendosi a qualedi esse si riferisca. 3.I due motiv i sono da trattarsi congiuntamente in quanto interdi- pendentitra loro, e sono affett i da concorrenti profili di infondat ezza edi inammissibilità .

3.1. La ricorrente richiama la disciplina della procedura introdotta dall’art. 1, comm i 537 e ss., L. n. 228/2012 , la quale prevede la possibilità di richiedere , entro novanta giorni ( divenuti in seguito sessantacon l’entrata in vigore dell’art.1 del d.lgs. n.159 del 2015 ) dallanotifica dell’atto esattivo o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa , la sospensione immediata delleprocedure di riscossione ad Equitalia o agli enti e società inca- ricatidella riscossione dei tributi se ricorre una delle condizioni osta- tive del credito azionato previste dall'art. 1, alle lettere da a) a f) , comma538, della Legge n. 228/2012.

All’attodella ricezione della dichiarazione, l’ente incaricato per la ri- scossionedei tributi deve sospendere immediatamente la procedura edentro i dieci giorni successivi deve inoltrare l’istanza all’Ente cre- ditoresul quale grava l’onere del riscontro puntuale delle circostanze allegate.Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni, l’Ente impo- sitoreè tenuto, con propria comunicazione, a confermare al contri- buente la correttezza dell’apparato probatorio prodotto, ovvero ad avvertirlodella inidoneità della stessa.

La ricorrente invoca anche che , n el caso in cui l’Ente impositore omettal’invio delle già menzionate comunicazioni e dei conseguenti flussiinformativi, il comma 540 prevede che, trascorso inutilmente iltermine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazionedel debitore al concessionario della riscossione, le par- titesono annullate, con l’automatico discarico dei relativi ruoli e la eliminazione dei corrispondenti importi dalle scritture patrimoniali delmedesimo.

Asupporto della propria prospettazione, ricorda anche che, n el caso dispecie, il 13 marzo 2013 e il 19 aprile 2013 l’[OSCURATO:PERSONA], avvalendosidi detta procedura, ha presentato a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. relativamenteai tre atti di pignoramento, contenenti le pretese cre- ditorieoggetto dell’intimazione di pagamento per cui è causa, quat- tro istanze di sospensione ex art. 1, co mma 537 e ss., della L. n. 228/2012ai sensi delle lett. a) e f) dell’a r t. 1, comma 538, della L. n.228/12.

Conriferimento alle istanze inviate in data 13 marzo 2013, l’ultimo deiduecentoventi giorni a disposizione dell’Amministrazione per ri- spondere sarebbe stato il 19 ottobre 2013 mentre , con riferimento all’istanzainviata in data 19 aprile 2013 , l’ultimo giorno utile sarebbe statoil 25 novembre 2013.Poichétali istanze , afferma la società, non sono state riscontrate né dall’ente impositore né dall’Agente della Riscossione nei termini di legge, si sarebbe consolidato il “silenzio - assenso” di cui al sopra citato art. 1, co mma 540, L. n. 228/212 con conseguente annulla- mentodi diritto di tutti i crediti oggetto dei pignoramenti e , dunque , anchedel credito per cui pende il presente giudizio. 3.2.Ciò premesso, l a contribuente contesta la decisione del giudice d’appelloper due distinti profili.

In primo luogo, perché avrebbe implicitamente ritenuto che le istanzepresentate dalla ricorrente non potessero determinare gli ef- fettiestintivi ex lege del credito erariale di cui al comma 540 cit. , per carenzadei presupposti indicati nella normativa.

Insecondo luogo, perché avrebbe ritenuto che la risposta data da Equitaliaavesse effetti inibitori sull’annullamento ex lege, omettendo di valutarne la fondatezza alla luce del quadro normativo di riferi- mento.

Inoltre,attraverso il secondo motivo articolato in via subordinata al primo,la contribuente ripropone la tesi secondo cui la risposta for- nitadall’Amministrazione non avrebbe collegamento con le istanze sospensiveda lei concretamente inoltrate . 4.La prospettazione difensiva non è condivisibile . 4.1.Il punto normativo da cui prendere le mosse è il citato comma 538,che definisce in modo rigoroso il perimetro delle ipotesi in cui il debitoreha diritto ad ottenere la sospensione della riscossione, ossia nelcaso in cui il credito sia interessato: a) da prescrizione o deca- denzadel diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente aquella in cui il ruolo è reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravioemesso dall'ente creditore; c) da una sospensione ammini- strativacomunque concessa dall'ente creditore; d) da una sospen- sionegiudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al qualeil concessionario della riscossione non ha preso parte; e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione dello stesso, in favore dell'ente credi- tore.A tali ipotesi si aggiunge, alla lettera f) , quale formula di chiu- sura,il caso in cui il credito sia colpito « da qualsiasi altra causa di nonesigibilità del credito sotteso » .

4.2. La previsione è stata interpretata dalla Sezione (v.

Cass. Sez.5, sentenza n. 28354 del 05/11/2019 ) , nel senso che , qualora ilcontribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma540 del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estin- tivedella pretesa tributaria. 5.[OSCURATO:PERSONA] condivide tale principio di diritto e ulteriormente precisa inrelazione alla fattispecie concreta che , non solo a tal fine va con- siderataanche una risposta tardiva, ma l’effetto di annullamento non puòche dipendere dal contenuto delle istanze , ossia dalla concreta riconducibilità della fattispecie concreta , oggetto di richiesta di so- spensione, ad una delle ipotesi di cui alle lettere a) - f) del comma 538. 5.1.Infatti, in tema di riscossione mediante ruolo non pare dubbio (cfr. Cass. Sez . 5, ordinanza n. 10939 del 23/04/2024 ) che al con- tribuentesia riconosciuta la facoltà di presentare istanza di sospen- sione finalizzata ad ottenere l'annullamento d'ufficio della pretesa creditoria, se azionata in difetto di un valido titolo esecutivo, con l'obiettivodi salvaguardare il principio di economicità dell'azione im- positivae rimediare ai difetti di comunicazione tra l'ente creditore e l'agente della riscossione .

N e deriva che sono idonee a tale scopo soltanto le ipotesi di sospensione tipizzate all'art. 1, comma 538, lett. a) - f), della l. 228 del 2012, come modificato dall'art. 1 del d.lgs.n. 159 del 2015, in quanto riferibili all'ente impositore o al suo credito,non già ad attività dell'agente della riscossione, al quale re- stacomunque demandata una delibazione sommaria delle istanze al finedi rigettare quelle apertamente dilatorie. 5.2.Inoltre, a differenza di quanto prospetta la contribuente che ri- tienesia scattato nella fattispecie un automatico discarico dei ruoli, pereffetto delle modifiche introdotte dall’art.1 del d.lgs. n.159/2015, ilcomma 540 cit. prevede una norma interpretativa e transitoria che specifica«l’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudi- zialeo amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento delcredito ».

D unque, non opera nei casi in cui il credito erariale è oggettodi sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iu- dice,come nel caso in esame.

Laratio legis è chiara e condivisibile e mira ad evitare che le istanze disospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 avan- zateda parte contribuente siano meramente strumentali e defatiga- torie,mirando unicamente a saturare la capacità di risposta da parte dell’Amministrazione finanziaria facendo scattare, per effetto della mancatarisposta entro i termini sopra indicati, l’annullamento auto- maticodel ruolo. 5.3.Sulle premesse del ragionamento che precede , dev’essere per- ciòformulato il seguente principio di diritto: «Intema di riscossione delle imposte, quando sia presentata domandadi sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 538, della l. 24/12/2012 n. 228 senza ottenere risposta dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma540 del cit. art. 1 , come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015 , l’annullamento di diritto del ruolo non opera neicasi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giu- dizialeo amministrativa oppure è sub iudice , ovvero se i mo- tiviposti a fondamento dell'istanza non costituisc o no cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria ai sensi delle lettere a) - f) del comma 538 e, a tal fine, va valutata ancheuna risposta tardiva da parte dell’Amministrazione fi- nanziaria.». 6.In appl icazione del principio le censure in disamina devono essere rigettate,perché non solo correttamente è stata considerata dal giu- dice anche la risposta tardiva dell’Amministrazione , ma l’effetto di annullamento invocato non può che dipendere dal contenuto delle istanzeche, altrimenti, finirebbero per essere meramente strumen- talie defatigatorie e la contribuente non ha dato evidenza di un con- tenutoa tal fine idoneo .

Alproposito, benché sintetica, la risposta offerta dal giudice sui mo- tivia fondamento dell’istanza è chiara e motivata, dal momento che non si limita ad accertare che l’Amministrazione finanziaria « risulta averdato risposta alle richieste della contribuente » (cfr. ultima pag. sentenza) senza prendere posizione sul contenuto di tale risposta, bensìha anche stabilito che « le prospettate eccezioni non rientra- vanonelle fattispecie previste dal citato art. 1 nei commi da 537 a 543,nulla essendo stato opposto da parte della s ocietà riguardo alle disposte iscrizioni a ruolo » .

È stato compiuto un preciso accerta- mentofattuale non censurato dalla ricorrente sotto l’angolo del vizio motivazionale,nel perimetro in cui questo è ammesso nel giudizio di legittimità. 7.Il ricorso è conclusivamente rigettato.

Le spese di lite sono rego- latecome da dispositivo e seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LaCorte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11280 /2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, largo Della Gancian.1; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:legge228/2012 -riscossione– domanda sospensione– effetti - principiodi diritto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentatae difesa dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] (PEC: enri- [OSCURATO:EMAIL]) elettivamente domiciliata pressoil suo studio in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n.294 ; –controricorrente – avversola sentenza n. 5610 / 9 /1 5 della [OSCURATO:PERSONA]- gionaledel Lazio depositata il 27 . 1 0 .201 5 , non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 ottobre 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve- niva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diRoma n. 13545 / 2 /1 4 con la quale il giudice aveva rigettato i l ri- corsoproposto dalla contribuente avverso l’ avviso di intimazione n. 0972012 9188442185 . LaCommissione Tributaria Provinciale di Roma dichiarava l’inammis- sibilità del ricorso introduttivo , decisione confermata dal giudice d’appello,il quale accerta va che la cartella di pagamento sottostante all’intimazioneera stata regolarmente e tempestivamente notificata adopera dell’agente della riscossione, avvalendosi a tal fine del ser- viziopostale in forza dell’art. 26 d.P.R. 602/73. Ladecisione veniva integralmente confermata in appello. Tra l’altro, la CTR riteneva infondato anche il motivo di gravame di avvenuta estinzioneex lege della pretesa tributaria ai sensi dell’art. 1, comma 540,Legge 228 del 2012. Il giudice accertava che l’agente della ri- scossioneaveva dato risposta alle richieste della contribuente, evi- denziando che le prospettate eccezioni non rientravano nelle fatti- speciepreviste dal citato art. 1, commi da 537 a 543, nulla essendo stato contro - dedotto da parte della società riguardo alle disposte iscrizionia ruolo. Avversotale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contri- buente,affidato a due motivi , al quale l’ agente della riscossione ha replicatocon controricorso . Consideratoche: 1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. , viene prospettata la v iolazione e falsa applicazione dei commi 538, 539 e 540 dell’art. 1 della legge. n. 228/2012da parte della sentenza impugnata, nella quale il giudice sisarebbe limitato a prendere atto dell’esistenza di una risposta da partedell’Amministrazione alle richieste cautelari della contribuente, omettendodi valutarne la fondatezza alla luce del quadro normativo diriferimento. 2.Con il secondo motivo la ricorrente, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., viene lamentata la v iolazione e falsa applicazionedegli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. da parte delgiudice d’appello. Secondo la società , la risposta fornita dall’Am- ministrazionesarebbe priv a di qualunque validità ed efficacia sotto ilprofilo probatorio, non presentando alcun visibile collegamento con le quattro istanze sospensive presentate, non comprendendosi a qualedi esse si riferisca. 3.I due motiv i sono da trattarsi congiuntamente in quanto interdi- pendentitra loro, e sono affett i da concorrenti profili di infondat ezza edi inammissibilità . 3.1. La ricorrente richiama la disciplina della procedura introdotta dall’art. 1, comm i 537 e ss., L. n. 228/2012 , la quale prevede la possibilità di richiedere , entro novanta giorni ( divenuti in seguito sessantacon l’entrata in vigore dell’art.1 del d.lgs. n.159 del 2015 ) dallanotifica dell’atto esattivo o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa , la sospensione immediata delleprocedure di riscossione ad Equitalia o agli enti e società inca- ricatidella riscossione dei tributi se ricorre una delle condizioni osta- tive del credito azionato previste dall'art. 1, alle lettere da a) a f) , comma538, della Legge n. 228/2012. All’attodella ricezione della dichiarazione, l’ente incaricato per la ri- scossionedei tributi deve sospendere immediatamente la procedura edentro i dieci giorni successivi deve inoltrare l’istanza all’Ente cre- ditoresul quale grava l’onere del riscontro puntuale delle circostanze allegate.Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni, l’Ente impo- sitoreè tenuto, con propria comunicazione, a confermare al contri- buente la correttezza dell’apparato probatorio prodotto, ovvero ad avvertirlodella inidoneità della stessa. La ricorrente invoca anche che , n el caso in cui l’Ente impositore omettal’invio delle già menzionate comunicazioni e dei conseguenti flussiinformativi, il comma 540 prevede che, trascorso inutilmente iltermine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazionedel debitore al concessionario della riscossione, le par- titesono annullate, con l’automatico discarico dei relativi ruoli e la eliminazione dei corrispondenti importi dalle scritture patrimoniali delmedesimo. Asupporto della propria prospettazione, ricorda anche che, n el caso dispecie, il 13 marzo 2013 e il 19 aprile 2013 l’[OSCURATO:PERSONA], avvalendosidi detta procedura, ha presentato a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. relativamenteai tre atti di pignoramento, contenenti le pretese cre- ditorieoggetto dell’intimazione di pagamento per cui è causa, quat- tro istanze di sospensione ex art. 1, co mma 537 e ss., della L. n. 228/2012ai sensi delle lett. a) e f) dell’a r t. 1, comma 538, della L. n.228/12. Conriferimento alle istanze inviate in data 13 marzo 2013, l’ultimo deiduecentoventi giorni a disposizione dell’Amministrazione per ri- spondere sarebbe stato il 19 ottobre 2013 mentre , con riferimento all’istanzainviata in data 19 aprile 2013 , l’ultimo giorno utile sarebbe statoil 25 novembre 2013.Poichétali istanze , afferma la società, non sono state riscontrate né dall’ente impositore né dall’Agente della Riscossione nei termini di legge, si sarebbe consolidato il “silenzio - assenso” di cui al sopra citato art. 1, co mma 540, L. n. 228/212 con conseguente annulla- mentodi diritto di tutti i crediti oggetto dei pignoramenti e , dunque , anchedel credito per cui pende il presente giudizio. 3.2.Ciò premesso, l a contribuente contesta la decisione del giudice d’appelloper due distinti profili. In primo luogo, perché avrebbe implicitamente ritenuto che le istanzepresentate dalla ricorrente non potessero determinare gli ef- fettiestintivi ex lege del credito erariale di cui al comma 540 cit. , per carenzadei presupposti indicati nella normativa. Insecondo luogo, perché avrebbe ritenuto che la risposta data da Equitaliaavesse effetti inibitori sull’annullamento ex lege, omettendo di valutarne la fondatezza alla luce del quadro normativo di riferi- mento. Inoltre,attraverso il secondo motivo articolato in via subordinata al primo,la contribuente ripropone la tesi secondo cui la risposta for- nitadall’Amministrazione non avrebbe collegamento con le istanze sospensiveda lei concretamente inoltrate . 4.La prospettazione difensiva non è condivisibile . 4.1.Il punto normativo da cui prendere le mosse è il citato comma 538,che definisce in modo rigoroso il perimetro delle ipotesi in cui il debitoreha diritto ad ottenere la sospensione della riscossione, ossia nelcaso in cui il credito sia interessato: a) da prescrizione o deca- denzadel diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente aquella in cui il ruolo è reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravioemesso dall'ente creditore; c) da una sospensione ammini- strativacomunque concessa dall'ente creditore; d) da una sospen- sionegiudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al qualeil concessionario della riscossione non ha preso parte; e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione dello stesso, in favore dell'ente credi- tore.A tali ipotesi si aggiunge, alla lettera f) , quale formula di chiu- sura,il caso in cui il credito sia colpito « da qualsiasi altra causa di nonesigibilità del credito sotteso » . 4.2. La previsione è stata interpretata dalla Sezione (v. Cass. Sez.5, sentenza n. 28354 del 05/11/2019 ) , nel senso che , qualora ilcontribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma540 del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estin- tivedella pretesa tributaria. 5.[OSCURATO:PERSONA] condivide tale principio di diritto e ulteriormente precisa inrelazione alla fattispecie concreta che , non solo a tal fine va con- siderataanche una risposta tardiva, ma l’effetto di annullamento non puòche dipendere dal contenuto delle istanze , ossia dalla concreta riconducibilità della fattispecie concreta , oggetto di richiesta di so- spensione, ad una delle ipotesi di cui alle lettere a) - f) del comma 538. 5.1.Infatti, in tema di riscossione mediante ruolo non pare dubbio (cfr. Cass. Sez . 5, ordinanza n. 10939 del 23/04/2024 ) che al con- tribuentesia riconosciuta la facoltà di presentare istanza di sospen- sione finalizzata ad ottenere l'annullamento d'ufficio della pretesa creditoria, se azionata in difetto di un valido titolo esecutivo, con l'obiettivodi salvaguardare il principio di economicità dell'azione im- positivae rimediare ai difetti di comunicazione tra l'ente creditore e l'agente della riscossione . N e deriva che sono idonee a tale scopo soltanto le ipotesi di sospensione tipizzate all'art. 1, comma 538, lett. a) - f), della l. 228 del 2012, come modificato dall'art. 1 del d.lgs.n. 159 del 2015, in quanto riferibili all'ente impositore o al suo credito,non già ad attività dell'agente della riscossione, al quale re- stacomunque demandata una delibazione sommaria delle istanze al finedi rigettare quelle apertamente dilatorie. 5.2.Inoltre, a differenza di quanto prospetta la contribuente che ri- tienesia scattato nella fattispecie un automatico discarico dei ruoli, pereffetto delle modifiche introdotte dall’art.1 del d.lgs. n.159/2015, ilcomma 540 cit. prevede una norma interpretativa e transitoria che specifica«l’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudi- zialeo amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento delcredito ». D unque, non opera nei casi in cui il credito erariale è oggettodi sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iu- dice,come nel caso in esame. Laratio legis è chiara e condivisibile e mira ad evitare che le istanze disospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 avan- zateda parte contribuente siano meramente strumentali e defatiga- torie,mirando unicamente a saturare la capacità di risposta da parte dell’Amministrazione finanziaria facendo scattare, per effetto della mancatarisposta entro i termini sopra indicati, l’annullamento auto- maticodel ruolo. 5.3.Sulle premesse del ragionamento che precede , dev’essere per- ciòformulato il seguente principio di diritto: «Intema di riscossione delle imposte, quando sia presentata domandadi sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 538, della l. 24/12/2012 n. 228 senza ottenere risposta dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma540 del cit. art. 1 , come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015 , l’annullamento di diritto del ruolo non opera neicasi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giu- dizialeo amministrativa oppure è sub iudice , ovvero se i mo- tiviposti a fondamento dell'istanza non costituisc o no cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria ai sensi delle lettere a) - f) del comma 538 e, a tal fine, va valutata ancheuna risposta tardiva da parte dell’Amministrazione fi- nanziaria.». 6.In appl icazione del principio le censure in disamina devono essere rigettate,perché non solo correttamente è stata considerata dal giu- dice anche la risposta tardiva dell’Amministrazione , ma l’effetto di annullamento invocato non può che dipendere dal contenuto delle istanzeche, altrimenti, finirebbero per essere meramente strumen- talie defatigatorie e la contribuente non ha dato evidenza di un con- tenutoa tal fine idoneo . Alproposito, benché sintetica, la risposta offerta dal giudice sui mo- tivia fondamento dell’istanza è chiara e motivata, dal momento che non si limita ad accertare che l’Amministrazione finanziaria « risulta averdato risposta alle richieste della contribuente » (cfr. ultima pag. sentenza) senza prendere posizione sul contenuto di tale risposta, bensìha anche stabilito che « le prospettate eccezioni non rientra- vanonelle fattispecie previste dal citato art. 1 nei commi da 537 a 543,nulla essendo stato opposto da parte della s ocietà riguardo alle disposte iscrizioni a ruolo » . È stato compiuto un preciso accerta- mentofattuale non censurato dalla ricorrente sotto l’angolo del vizio motivazionale,nel perimetro in cui questo è ammesso nel giudizio di legittimità. 7.Il ricorso è conclusivamente rigettato. Le spese di lite sono rego- latecome da dispositivo e seguono la soccombenza. P.Q.M. LaCorte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione