CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17777/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del legale rappresentante pro tempore,2080 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1252/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 30/04/2021 R.G.N. 1839/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 27/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28121/2021Numero sezionale 2080/2026Data pubblicazione 04/06/20261.- L’INPS ha notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. in data 16luglio 2013 verbale di accertamento con il quale si chiedeva, atitolo di contributi omessi e somme aggiuntive, il pagamento dellasomma di euro 1.108.590,00.La Corte di appello di Roma ha rigettato il gravame propostodalla società avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, cheaveva rigettato l’opposizione dalla stessa presentata avverso ilsuddetto verbale di accertamento.2.- In particolare, la Corte di appello: ha ritenuto irrilevanti ilamentati vizi di carattere formale del verbale di accertamento,affermando che l’oggetto del giudizio non è l’atto amministrativoma la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell’obbligocontributivo vantato dall’istituto di previdenza; non ha ritenutopreclusivo dell’accertamento ispettivo compiuto dall’INPS unprecedente accertamento operato dalla Guardia di Finanza, noncontenendo quest’ultimo l’attestazione della regolaritàcontributiva dell’azienda; ha ritenuto, aderendo a quantoaffermato dal giudice di primo grado, illegittimi i contratti aprogetto stipulati dall’azienda, con conseguente automaticaconversione dei rapporti di lavoro in esame in rapporti di lavorosubordinato a tempo indeterminato, per carenza di un validoprogetto; ha disatteso l’istanza della società di scomputare dallasomma richiesta dall’INPS i contributi già versati dall’azienda invirtù dei rapporti di lavoro a progetto, rilevando che l’azione diaccertamento negativo impone la verifica dell’intera posizionedebitoria relativa ai contratti di lavoro in contestazione; ha ritenutosfornita di prova l’imputazione di somme erogate a titolo diindennità di trasferta e rimborso spese; ha disatteso l’eccezione diprescrizione del credito previdenziale sollevata dalla società nelcorso del giudizio di appello ritenendo che il decorso dellaNumero registro generale 28121/2021prescrizione sia stato interrotto con effetto sospensivo dal giudNuimzieoro sezionale 2080/2026Numero di raccolta generale 17777/2026medesimo; infine, ha ritenuto infondata l’eccezione di estinzioneData pubblicazione 04/06/2026del debito sollevata dalla società nel corso del giudizio di appelloai sensi dell’art. 1, comma 539, della legge n. 228 del 2012.3.- Per la cassazione della sentenza ricorre la società S2I ItaliaS.r.l. formulando sette motivi.4.- L’INPS resiste con controricorso.5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la società ricorrente deduce violazionee falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945 c.c. (art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.), avendo la Corte di appello ritenuto erroneamentenon decorso il termine quinquennale di prescrizione pur se tra ladata della notifica del verbale di accertamento del 17 luglio 2013e la notifica dell’avviso di addebito del 13 agosto 2018 fossetrascorso oltre un quinquennio, senza che nelle more siano staticompiuti atti interruttivi.2.- Il motivo non è fondato.Si deve premettere che con il verbale di accertamento oppostodalla società odierna ricorrente l’INPS aveva intimato il pagamentodei contributi previdenziali per un importo di euro 1.108.590,00,per cui l’oggetto del giudizio è un diritto di credito esattamentedeterminato, tanto che la stessa società, oltre ad affermare la nondebenza integrale di tale somma, ne ha contestato l’esattaquantificazione.3.- Sulla base di tale premessa non vi sono ragioni per nondare continuità al consolidato orientamento di questa Corte (vedi,Numero registro generale 28121/2021Numero sezionale 2080/2026tra le più recenti, Cass. n. 8169/2026, Cass. n. 7702/2N0um2e6ro,d iCraaccsoslta. generale 17777/2026Data pubblicazione 04/06/2026n. 7364/2026 e Cass. n. 31435/2024) secondo cui la richiesta delcreditore di rigetto della domanda di accertamento negativoproposta dal presunto debitore ha effetto interruttivo dellaprescrizione del diritto, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., congli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, c.c., senzanecessità di proporre domanda riconvenzionale.Si è, inoltre, affermato che “La richiesta del convenuto di merorigetto della altrui domanda di accertamento negativo di un debitopuò costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttivadella prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, exart. 2943, comma 2, c.c., se è volta, in concreto, a ribadire leragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmentel'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cuiall'art. 2945 comma 2 c.c., ben potendo un'azione di accertamentonegativo dell'altrui negazione del credito contenere implicitamenteun'azione di accertamento della titolarità della situazione giuridicadedotta in giudizio” (Cass. n. 21799/2021).4.- Nel momento in cui l’Inps, in primo grado, ha chiesto ilrigetto dell’opposizione, insistendo sulla quantificazione del creditocontenuta nel verbale di accertamento opposto, ha fatto valere ingiudizio la propria domanda di accertamento della pretesacontributiva e di condanna del debitore, tramite conferma delcontenuto del verbale di accertamento che aveva esattamentedeterminato il proprio credito.Sarebbe, pertanto, certamente incongruo ritenere che ilgiudizio che ha ad oggetto sia l’esistenza di un determinato dirittodi credito, sia la sua esatta quantificazione, culminato con unasentenza di primo grado che ha riconosciuto l’esattezza del creditovantato, non esplichi effetti interruttivi e sospensivi dellaprescrizione del medesimo credito.Numero registro generale 28121/20215.- Con il secondo motivo deduce violazione e fNaumlsearo sezionale 2080/2026Numero di raccolta generale 17777/2026applicazione dell’art. 1, commi 538-540, della legge n. 228 delData pubblicazione 04/06/20262012 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), avendo errato la Corte diappello nel non ritenere annullato il debito ai sensi della suddettanormativa.6.- Con la doglianza in questione la società ricorrente, sulpresupposto di avere inoltrato la richiesta di sospensione ai sensidell’art. 1, commi 537-546 della legge n. 228 del 2012 e di nonavere ricevuto risposta dall’ente creditore nel termine previsto diduecentoventi giorni, afferma che si sia verificato l’effetto estintivodel credito contributivo vantato dall’INPS.7.- Il motivo non è fondato.La norma in questione prevede: «537. A decorrere dalla datadi entrata in vigore della presente legge, gli enti e le societàincaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati“concessionari per la riscossione”, sono tenuti a sospendereimmediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata allariscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, supresentazione di una dichiarazione da parte del debitore,limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicatidal debitore, effettuata ai sensi del comma 538. 538. Ai fini diquanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entrosessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per lariscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto dellaprocedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dalconcessionario il contribuente presenta al concessionario per lariscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, conla quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditoreprima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella dipagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso,Numero registro generale 28121/2021Numero sezionale 2080/2026intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruNoumloe roèd i rarcecosltoa generale 17777/2026Data pubblicazione 04/06/2026esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'entecreditore; c) da una sospensione amministrativa comunqueconcessa dall'ente creditore; d) da una sospensione giudiziale,oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte lapretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale ilconcessionario per la riscossione non ha preso parte; e) da unpagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in dataantecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'entecreditore; … 540. In caso di mancato invio, da parte dell'entecreditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e dimancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi alconcessionario della riscossione, trascorso inutilmente il terminedi duecentoventi giorni dalla data di presentazione delladichiarazione del debitore allo stesso concessionario dellariscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di dirittoe quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato deirelativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritturepatrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quellielencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale oamministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento delcredito».8.- Inoltre, il d.lgs, 24 settembre 2015, n. 159 ha disposto(con l’art. 15, comma 1) che «Le disposizioni dell'articolo 1, commida 538 a 540, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testomodificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano alledichiarazioni presentate successivamente alla data di relativaentrata in vigore del presente decreto. Con provvedimento delDirettore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalitàtelematiche di presentazione della dichiarazione e di invio dellaNumero registro generale 28121/2021Numero sezionale 2080/2026risposta al debitore. Fino alla data fissata da tale provNvumeedroi mdi reacncotlota generale 17777/2026Data pubblicazione 04/06/2026resta fermo quanto disposto dalle stesse disposizioni nella versionein vigore antecedente alle suddette modifiche».9.- Come emerge chiaramente dalla lettura delle norme, ilpeculiare meccanismo opera esclusivamente nell’ambito dellariscossione tramite ruoli operata dal concessionario, tanto chel’istanza deve essere presentata al concessionario dellariscossione, e presuppone che si sia verificata una delle condizioniespressamente indicate dal citato comma 538 (prescrizione delcredito, provvedimento di sgravio, sospensione o amministrativao giudiziale, sentenza che abbia annullato in tutto o in parte lapretesa dell'ente creditore, pagamento).Pertanto, nella fattispecie in esame siamo del tutto al di fuoridel contesto in cui può operare la norma, non essendo in presenzadi una procedura di riscossione tramite ruolo esattoriale e nonessendosi prodotta nessuna delle condizioni sopra indicate.10.- In ogni caso la giurisprudenza esclude che la norma possaoperare nelle ipotesi in cui il credito erariale sia sub iudice (Cass.n. 30841/2024).11.- Con il terzo motivo lamenta l’omesso esame di un puntooggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.),consistente nel pagamento a titolo di contributi previdenziali dellasomma di euro 530.447,23, da defalcare dalla pretesa dell’INPS eviolazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.), per non avere considerato non contestato ilversamento della somma suddetta.12.- Con tale censura la società ricorrente, in sostanza, siduole della circostanza che la Corte di appello non abbia tenutoconto dei contributi già versati in favore degli stessi lavoratori invirtù dei contratti a progetto poi ritenuti illegittimi in sedeispettiva.Numero registro generale 28121/2021Numero sezionale 2080/202613.- Premesso che non risulta pertinente il riferiNmumeenrotdoi r acaclolltaa generale 17777/2026Data pubblicazione 04/06/2026violazione dell’art. 115 c.p.c., sotto il profilo della noncontestazione del fatto, non avendo in alcun modo la Corte diappello escluso tali versamenti, la censura è priva di rilevanzaposto che oggetto del presente giudizio è la sussistenza di uncredito previdenziale dovuto in conseguenza della qualificazionedei rapporti di lavoro da collaborazioni coordinate e continuate arapporti di lavoro subordinato. Nell’ipotesi in cui effettivamente siaccerti la fittizietà dei rapporti di lavoro e la sussistenza di rapportidi lavoro subordinato, l’omissione contributiva riguarda l’interapretesa dovuta in ragione dell’effettiva tipologia contrattuale inad altra gestione previdenziale, in ragione dei rapporti di lavoropoi dichiarati fittizi e dunque non più in essere, non può costituireparziale (o eventualmente anche integrale) adempimento agliobblighi contributivi omessi, ma determina, con le modalitàstabilite dai regolamenti INPS, un obbligo restitutorio da partedella relativa gestione previdenziale.14.- Come condivisibilmente affermato da Cass. n.24618/2019 “nel caso di specie l'invocata forma di compensazionein presenza di un rapporto trilatere tra Istituto di previdenza,datore di lavoro e prestatore di lavoro, con l'ulteriore particolaritàdella diversità delle gestioni in cui confluisce il versamento deidifferenti contributi di lavoro autonomo e dipendente; ne consegueche eventuali eccedenze scaturenti dal versamento contributivoeseguito dal datore di lavoro a diverso titolo in differenti gestionidell'Inps relativamente agli stessi rapporti di lavoro possono darvita ad un eventuale indebito suscettibile di ripetizione, inpresenza dei presupposti per l'esercizio di una tale azione, ma nonNumero registro generale 28121/2021di certo alla creazione di una posta contabile da regolare coNnum elaro sezionale 2080/2026Numero di raccolta generale 17777/2026compensazione”.Data pubblicazione 04/06/202615.- Sul punto, che corrisponde alla motivazione espressa dalgiudice di appello, la censura della società ricorrente non siconfronta in alcun modo e non fornisce alcun argomento checonsenta di pervenire a una soluzione diversa rispetto a quellaprospettata in sede di giudizio di merito.16.- Con il quarto motivo lamenta omesso esame di un puntooggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.),consistente nel non avere considerato i vizi del verbale diaccertamento.17.- Il motivo è infondato dovendosi dare continuità alprincipio, riportato anche nella sentenza impugnata, espresso daCass. n. 5550/2021 secondo cui “né l'esito del procedimentoamministrativo contenzioso né le regolarità o irregolaritàprocedurali che lo abbiano connotato impediscono all'enteprevidenziale di agire o di resistere in giudizio per l'accertamentodell'esistenza o inesistenza di rapporti di lavoro subordinato e deiconseguenti obblighi contributivi e previdenziali: trattasi infatti dimateria in cui l'esercizio (corretto o meno) della potestàamministrativa di autotutela incide su situazione giuridicheindisponibili da parte degli enti previdenziali e in cui, perconseguenza, l'oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario nonè mai l'impugnativa di un atto amministrativo, essendo invecerimesso al giudice di accertare, a seconda dei casi, vuoi lasussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazionecontributiva, vuoi quella dei requisiti necessari per l'erogazionedella prestazione previdenziale (così Cass. n. 16051 del 2013)”.Su tale principio, fatto proprio dalla sentenza impugnata, lacensura della società ricorrente non si confronta in alcun modo,limitandosi a reiterare i presunti vizi del verbale ispettivo.Numero registro generale 28121/202118.- Con il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazNioumneero sezionale 2080/2026Numero di raccolta generale 17777/2026dell’art. 3 della legge n. 402 del 1996 (art. 360, comma 1, n. 3,Data pubblicazione 04/06/2026c.p.c.), nonché omesso esame di un punto che è stato oggetto didiscussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.),consistente nell’esistenza di un precedente accertamento ispettivodella Guardia di Finanza per il periodo 2008-ottobre 2011.19.- Con il presente motivo, in sostanza, la società ricorrentesi duole della circostanza che l’accertamento ispettivo abbiariguardato il periodo luglio 2008-marzo 2013, nonostante unprecedente accertamento ispettivo operato dalla Guardia di3, comma 20, della legge n. 335 del 1995, secondo cui «Nei casidi attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguenteall'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimentiamministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriorealla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essereoggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvoquelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari deldatore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore. Lapresente disposizione si applica anche agli atti e documentiesaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento,nonché ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoroin materia previdenziale e assicurativa. I funzionari prepostiall'attività di vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso didanno cagionato per dolo o colpa grave».20.- La censura non è fondata in quanto, come correttamentededotto nella sentenza della Corte di appello, la preclusione opera,come letteralmente indicato dalla norma, “nei casi di attestataregolarità”, mentre nella fattispecie in esame la società ricorrentenon ha neppure dedotto che l’esito dell’accertamento ispettivoNumero registro generale 28121/2021precedente sia confluito in una espressa attestazione che l’azieNnumdearo sezionale 2080/2026Numero di raccolta generale 17777/2026si trovasse in regola con gli obblighi contributivi.Data pubblicazione 04/06/2026Come affermato da Cass. n. 9662/2019 “In tema di violazionedegli obblighi in materia previdenziale e assicurativa, ladisposizione dell'art. 3, comma 20, della l. n. 335 del 1995,secondo la quale l'attestazione della regolarità degli adempimentiamministrativi e contributivi preclude la possibilità di muoverenuove contestazioni con riferimento a periodi di paga anteriori alladata dell'accertamento ispettivo, opera solo se il verbaleconclusivo di quest'ultimo contenga una espressa affermazione diconformità della situazione aziendale rispetto alla normativacontributiva, e comunque non si estende a comportamentiirregolari che siano accertati sulla base di elementi ulterioririspetto a quelli contemplati nel verbale”.21.- Considerato che nella fattispecie la situazione diirregolarità contributiva accertata dall’INPS in sede ispettiva nonderiva direttamente dall’omesso versamento dei contributiprevidenziali, ma dalla illegittima forma contrattuale applicata ailavoratori, l’irretroattività degli effetti dell’accertamento rispettoalla data della precedente verifica presupporrebbe chequest’ultima abbia interessato in maniera specifica la regolaritàdelle tipologie contrattuali applicate, circostanza neppure dedottanel ricorso, con la conseguenza che l’accertamento operato dallaGuardia di Finanza non può ritenersi preclusivo degli accertamentioperati dall’INPS ai fini previdenziali.22.- Il sesto motivo contiene una pluralità di censure:violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, comma1, n. 4, c.p.c.), in quanto la legittimità formale dei contratti aprogetto non è stata messa in discussione dall’INPS; violazione efalsa applicazione dell’art. 61 e ss. d. lgs. n. 276 del 2003 (art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.); omesso esame di un punto che èNumero registro generale 28121/2021stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, nNu.m 5er,o sezionale 2080/2026Numero di raccolta generale 17777/2026c.p.c.), consistente nelle prove testimoniali che hanno escluso laData pubblicazione 04/06/2026subordinazione.23.- Deve essere preliminarmente disatteso il denunciato errorin procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c., posto che non siravvisa nella pronuncia della Corte di appello alcuna ultrapetizionenell’avere ritenuto, per di più conformemente al giudice di primogrado, la carenza nei contratti di lavoro in esame di un progettospecifico, in quanto elemento che costituisce condizione di validitàdel tipo contrattuale applicato al rapporto. Pertanto, poichéoggetto del giudizio è la validità dei contratti a progetto, contestatain sede ispettiva, a fronte della quale l’esistenza di uno specificoprogetto costituisce essenziale condizione di validità, non incorrecertamente nel vizio di ultrapetizione il giudice che ritenga viziatoil contratto per carenza di tale requisito.24.- Inammissibile è la contestazione riferita all’art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c., stante la preclusione di cui al quarto commadello stesso art. 360 c.p.c., considerato che l’accertamentocompiuto dalla Corte di appello risulta conforme alla valutazionedelle circostanze di fatto compiuta dal Tribunale, il qualeanalogamente aveva ravvisato la genericità dei progettiriducendosi “all’indicazione di mero lavoro impiegatizio, piuttostoroutinario, di livello medio, con specifiche competenzeamministrative, contabili, informatiche”.25.- Quanto alla denunciata violazione della normativaregolatrice del contratto a progetto, costituisce principioconsolidato nella giurisprudenza della Corte quello secondo il quale“In tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276del 2003 (ratione temporis applicabile, nella versione antecedentele modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f), della l. n. 92 del2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto diNumero registro generale 28121/2021collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato seNunmzearo sezionale 2080/2026Numero di raccolta generale 17777/2026l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro oData pubblicazione 04/06/2026fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se ilrapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o dellasubordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto dilavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data dicostituzione dello stesso” (così Cass. n. 17707/2020, conf., daultimo, Cass. n. 10969/2025).26.- In particolare, la nozione di “specifico progetto”, di cuiall’art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003, quale deriva dalla esegesinormativa, deve ritenersi consistere - tenuto conto delleprecisazioni introdotte nell'art. 61 cit. dalla l. n. 92 del 2012 - inun'attività produttiva chiaramente descritta ed identificata efunzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cuipartecipa con la sua prestazione il collaboratore; la norma inesame non richiede che il progetto specifico debba inerire ad unaordinaria e complessiva attività di impresa, non essendodesumibile tale nozione restrittiva né dall’art. 61 cit. nell’originariaformulazione, né dalla complessiva regolamentazione dellafattispecie dettata dal d.lgs. n. 276 del 2003 e successivemodifiche (Cass. n. 24379/2017).27.- Premesso che nella fattispecie in esame i contratti aprogetto, come ricostruiti dalla Corte di appello, ma come indicatinello stesso odierno ricorso, erano meramente riproduttivi dellecommittente, nel rapporto tra prestatore e datore di lavoro non viera di fatto alcun progetto, ma l’esclusiva messa a disposizionedelle proprie energie lavorative per consentire al datore di lavorodi adempiere ai servizi commissionatigli.Numero registro generale 28121/2021Come affermato da Cass. n. 5418/2019 “In tema di contrNaumtteoro sezionale 2080/2026Numero di raccolta generale 17777/2026di lavoro a progetto, la definizione legale di cui all'art. 61 del d.lgs.Data pubblicazione 04/06/2026n. 276 del 2003 richiede la riconducibilità dell'attività ad unprogetto o programma specifico - senza alcuna differenzaconcettuale tra i due termini - il cui contenuto, sebbene noninerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversarispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunquesuscettibile di una valutazione distinta da una "routine" ripetuta eprevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con lapreventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli easpettative di risultato, e dunque caratterizzato da unadeterminata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi dilavoro”.28.- Appare, pertanto, conforme ai principi giurisprudenzialisopra enucleati la sentenza della Corte di appello che ha ritenutola descrizione del progetto, in maniera conforme a quanto ritenutodal giudice di prime cure, una mera “parcellizzazione dell’oggettosociale della stessa società, cioè dell’attività che questa svolgevaa favore dei terzi”, concludendo per il difetto del necessariorequisito della specificità del progetto.29.- Infine, sul punto, la censura, nella parte in cui segnala chela Corte di appello abbia omesso di analizzare il concreto assettodella prestazione lavorativa e l’assenza degli indici dellasubordinazione, è inconsistente, posto che il giudice del gravameha applicato, ai sensi dell’art. 69, primo comma, del d.lgs. n. 276del 2003 l’automatica conversione dei rapporti in contratti di lavorosubordinato a tempo indeterminato, “senza la necessità di nessunulteriore accertamento”.30.- Con il settimo motivo deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.),per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che spettasseNumero registro generale 28121/2021Numero sezionale 2080/2026alla società provare la natura di rimborso spese deNi umceoromdipraeccnosltai generale 17777/2026Data pubblicazione 04/06/2026versati ai collaboratori a tale titolo.31.- Il motivo deve essere dichiarato inammissibile inapplicazione di un consolidato orientamento di questa Cortesecondo cui “La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c.,censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbiaera onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non inveceladdove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbiasvolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima,in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360,primo comma, n. 5 c.p.c.) (Cass. n. 26739/2024 e Cass. n.13395/2018).32.- Nella fattispecie in esame non vi è stata alcuna inversionedell’onere della prova, avendo la Corte di appello ritenuto provatoil versamento ai dipendenti di somme di denaro in conseguenzadel rapporto di lavoro e non risultando, sulla base del quadroprobatorio acquisito al giudizio, che tali somme siano state erogatea seguito di trasferte o come rimborsi spese.Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto deigiudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili e in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti edelle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto,nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminaree valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sottoil profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e lavalutazione del giudice di merito, a cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, diNumero registro generale 28121/2021valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenzNaum eero sezionale 2080/2026Numero di raccolta generale 17777/2026scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti inData pubblicazione 04/06/2026discussione (Cass. n. 32505/2023).33.- Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna dellaparte ricorrente alle spese di lite del presente giudizio dicassazione secondo soccombenza.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della parte ricorrente di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U.,20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente arifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,che liquida in euro 20.000,00 per compensi, in euro 200,00 peresborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del15% e agli accessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 27 aprile 2026La PresidenteRossana Mancino