CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 14940/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del legale rappresentante pro tempore,997 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimata -avverso la sentenza n. 652/2021 della CORTE D'APPELLON udmie ro registro generale 4759/2022Numero sezionale 997/2026BOLOGNA, depositata il 04/08/2021 R.G.N. 431/2019; Numero di raccolta generale 14940/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Data pubblicazione 19/05/2026del 25/02/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].1.Con sentenza n. 652/21, la Corte d'Appello di Bologna,acquisita la documentazione prodotta dalle parti, ha dichiaratoinammissibile l’opposizione a pignoramento proposta da [OSCURATO:PERSONA] opposti, e ha confermato, per i restanti AVA emessi dall’INPS,mai notificati e conosciuti solo a seguito del pignoramento, ladecisione di primo grado, che aveva accolto l’opposizioneproposta.2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA],affidato a cinque motivi.3.ADR è rimasta intimata.4.L’INPS si è costituito con controricorso.5.La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa inprossimità dell’udienza, chiedendo la cessazione della materia delcontendere per il maturare del c.d. “silenzio-accoglimento” ex L.228/2012.All’udienza camerale, la Corte ha riservato il termine di giorni60 per il deposito del presente provvedimento.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la parte deduce violazione dinorme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazioneall’art. 434 c.p.c. e al principio di terzietà e imparzialità del giudice,di cui all’art. 111 Cost.Lamenta che la Corte d’Appello di Bologna abbia erronNeuammeroe rengtisetro generale 4759/2022Numero sezionale 997/2026ritenuto ammissibile l’appello proposto dall’INPS, nonostanteNumero di raccolta generale 14940/2026l’incertezza sulla sentenza impugnata, indicata con un nuDmatae pruobb licazione 19/05/2026errato, e lo svolgimento di deduzioni non pertinenti, con ciòsanando d’ufficio l’errore materiale in cui era incorso l’INPS.2. Con il secondo motivo, si denuncia, ex art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., la violazione del “principio di diritto della sentenza dellaCassazione, Sez. Unite, n. 27199 del 2017, ed del divieto di iusnovorum, in relazione all’art. 434 c.p.c.”La parte ricorrente, sotto tale rubrica, ribadisce che la Corted’Appello abbia errato nel ritenere ammissibile l’appello dell’INPS,nonostante l’esplicitazione di richieste del tutto differenti rispettoa quanto concluso nel grado precedente.2.1. I primi due motivi di ricorso, intrinsecamente connessi,possono essere esaminati congiuntamente.Preliminarmente, occorre rilevare che l’azione proposta da[OSCURATO:PERSONA] è stata qualificata dalla Corte territoriale, in conformitàalla decisione del Tribunale, come opposizione all’esecuzione, exart 615 cpc.La parte ha dichiarato di essere venuta a conoscenza degliavvisi di addebito n. 43720180000093800000, n.43720180000132818000, n. 43720180001162484000 e n.43720180001174014000 solo a seguito della notifica del [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed a seguito delrilascio degli estratti di ruolo da parte dell’Agente della riscossione,in data 08.02.2019.Tale impugnazione è astrattamente ammissibile, come chiaritoda questa Corte con riferimento a sovrapponibile fattispecietributaria, in ordine alla quale si è specificato che il contribuenteche lamenta l'inesistenza, la mancanza o la nullità della notificadella cartella di pagamento deve proporre impugnazione ex art.19, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 546 del 1992, avverso l'attoNumero registro generale 4759/2022di pignoramento presso terzi di cui lo stesso ha ricevuto la notifNicumae,r o sezionale 997/2026Numero di raccolta generale 14940/2026avendo quest'ultima valore equipollente ad una notifica validaData pubblicazione 19/05/2026della cartella, della quale il contribuente è messo in condizione diconoscere l'esistenza e di esercitare il diritto di impugnazione (cfr.in argomento, Cass n. 32671/2024).2.2. Ciò premesso, si rileva che, con i primi due motivi, la partelamenta, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la mancata declaratoria,da parte della Corte territoriale, dell’inammissibilità dell’appello,per l’incertezza dell’ambito oggettivo dell’impugnazione, a causadell’indicazione, da parte dell’INPS di un diverso numero dellasentenza impugnata (n. 164/2018, in luogo di quello corretto n.165/2018); di argomenti ed eccezioni relative alla sentenza n.164/2019; di richieste differenti rispetto a quelle rassegnate nelprimo grado.2.3. Le doglianze appaiono, innanzitutto, prive diautosufficienza nella parte in cui non vengono allegate e riportatetutte le argomentazioni che l’INPS avrebbe indicato nell’appello inmaniera non riferibile alla sentenza impugnata n. 165/2018 e talida ingenerare incertezza sul thema decidendum.Qualora, infatti, siano prospettate nel giudizio di legittimitàquestioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata (che,nella specie, menziona solo l’erronea indicazione del numero disentenza e la modifica delle conclusioni), il ricorrente deve, a penadi inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta lorodeduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù delprincipio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto delgrado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorsodevono investire questioni già comprese nel "thema decidendum"del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede dilegittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazionenuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili d’ufficio (cfr.Cass. 18018/2024).Numero registro generale 4759/2022Dall’altro lato, i motivi sono generici laddove non sottopongNounmoer o sezionale 997/2026Numero di raccolta generale 14940/2026a specifica censura le affermazioni della Corte territoriale che haData pubblicazione 19/05/2026considerato un mero errore materiale l’indicazione di un numerodiverso della sentenza impugnata (n.164/2018 in luogo di165/2018) nonché ha escluso ogni incertezza sulla sentenzaimpugnata (n. 165/2018) anche perchè prodotta unitamenteall’appello e riportata nella parte che rileva, quella cioèidentificativa degli atti a suo tempo opposti. Ha altresì specificatoche la “presunta novità degli argomenti trattati” consiste in realtànella “rivisitazione del materiale probatorio offerto e valutato inprime cure” (pag 3).La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principiodi questa Corte secondo cui l’errore nel numero della sentenza nonrileva quando dai motivi e dagli allegati si comprende senza dubbioquale provvedimento si intende impugnare (Cass. n. 16698/2024).Del resto, è la stessa parte ricorrente ad argomentare (pag 15del ricorso) che l’INPS, con l’appello, ha fatto in realtà “un’erratainterpretazione della sentenza di primo grado”, con ciòulteriormente fugando i dubbi sulla esatta individuazione delprovvedimento impugnato.I primi due motivi vanno, quindi, dichiarati inammissibili.3. Con il terzo motivo di ricorso, la parte deduce violazione dinorme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazioneagli artt. 115, 416 e 437, comma 2, c.p.c., “con mancato e/o noncorretto utilizzo dei principi richiamati dalla normativa nellavalutazione delle prove versate in atti”. Lamenta che la Corteterritoriale abbia acquisito i documenti prodotti dall’INPS – relativialle asserite notifiche perfezionatesi a mezzo PEC – soltanto insede di appello, in contrasto con l’art. 437, comma 2, c.p.c. e conil divieto dello ius novorum.3.1. Il motivo è infondato.La Corte di appello ha fatto corretta applicazione deNi upmerrion rcegiipstrio generale 4759/2022Numero sezionale 997/2026espressi da questa Corte, secondo cui, nel rito del lavoro,Numero di raccolta generale 14940/2026l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, può essere utilizzDaattao p uabb licazione 19/05/2026prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capoalle parti, e vede quali presupposti la ricorrenza di una "semiplenaprobatio" e l'individuazione "ex actis" di una pista probatoria(cfr.n. 26597 del 23/11/2020).Nella specie, erano stati già acquisiti agli atti documentiritenuti dalla Corte territoriale “certamente indicativi della svoltaTIFF/JPEG, contenenti avvisi di consegna) ripresi nel corpo dellasentenza (v. pag. 3, in cui viene riportata copia di ricevuta diavvenuta consegna di avvisi di addebito all’indirizzo PEC delricorrente sig. [OSCURATO:PERSONA]). La Corte territoriale ha disposto, quindi,l’acquisizione dell’ulteriore documentazione (file eml) in appello,idonea a dimostrare l’effettività dell’invio di PEC all’[OSCURATO:EMAIL] (pagg. 5 e 7 della sentenza impugnata).Tali documenti, tenuto conto degli elementi valorizzati dallaCorte territoriale e non specificamente censurati dal ricorrente,possono ritenersi in astratto prova indispensabile, ossiateoricamente idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa laricostruzione dei fatti di causa (n. 32815 del 27/11/2023). Ditalché non si configura la denunciata erroneità dell'ammissione diuna prova documentale in appello.Le ulteriori argomentazioni di censura, riprodotte emaggiormente sviluppate nei successivi motivi di ricorso, quali lamancanza di ricevuta di accettazione e la mancanza di attestazionedi conformità degli AVA, sono inammissibili per quanto di seguitochiarito.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione dinorme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazioneagli artt. 20, 23-ter, d.lgs. 82/2005, 2702 c.c., 30 d.l. 78/2010 e3, comma 2, d.lgs. 39/1993. Deduce che la sentenza deNlluam eCro orergtisetro generale 4759/2022Numero sezionale 997/2026d’Appello si porrebbe in contrasto con la normativa sul CAD: neiNumero di raccolta generale 14940/2026documenti prodotti dall’INPS mancherebbe la firma digitaleD, actao pusbìb licazione 19/05/2026come qualsiasi tipo di firma elettronica; inoltre, la sostituzionedella firma autografa a mezzo stampa non sarebbe valida, essendonecessaria la firma elettronica; mancherebbero, infine, le4.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.La sentenza della Corte territoriale ha chiarito che, a frontedelle iniziali produzioni documentali dell’ente convenuto, il sig.[OSCURATO:PERSONA] aveva contestato unicamente la mancanza di elementiidonei a confermare la completezza dei contenuti delle Pec, conriferimento ai file eml (pag 7), mentre, solo in grado di appello(superata l’originaria eccezione a seguito dell’acquisizione delleproduzioni dell’INPS) ha contestato tardivamente ulteriorielementi formali delle notifiche, ormai preclusi e “privi dellanecessaria specificità” , con una difesa “meramente formalistica..pretendendo di onerare l’INPS di dare prova di quanto non è statomai contestato” (pag 6-7). Tale nucleo di argomentazioni, con cuila Corte territoriale ha valorizzato il principio di non contestazione,non è stato inciso dal ricorso ed è idoneo a reggere la decisione.Va poi osservato che, ritenuta provata la notifica degli AVAsulla base della documentazione acquisita, le ulteriori eccezioniproposte, nella presente sede riformulate, tra cui quella relativaalla corretta sottoscrizione degli atti, alla loro conformità aglioriginali, costituiscono vizi formali che dovevano essere sollevati,a pena di decadenza, con la tempestiva opposizione (agli attiesecutivi) agli AVA, ex art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 46 del 1999,riferibile anche all'avviso di addebito INPS (ex art. 30 d.l.78/2010), mentre i vizi sostanziali degli avvisi diaddebito (relativi al merito della pretesa contributiva) andavanocomunque proposti con la tempestiva opposizione di merito, neltermine previsto dall’art. 24, comma 5, d.lgs. 46/99N u(mcefror .re giisntro generale 4759/2022Numero sezionale 997/2026argomento Cass. n. 21080/2015; n. 14963/2012)Numero di raccolta generale 14940/2026Tant’è che la Corte territoriale ha dichiarato inammisDsaitba piluebb licazione 19/05/2026l’opposizione a pignoramento in parte qua, con cui la parte haillegittimamente tentato di recuperare l’impugnazione avverso gliAVA non opposti tempestivamente, come viene ulteriormentechiarito nel successivo motivo di ricorso.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la nullità dellasentenza di appello ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazioneagli artt. 132 c.p.c., 156 c.p.c., 161 c.p.c. La parte lamenta che laCorte d’Appello di Bologna, anziché accogliere o rigettare quantopreteso ed indicato nelle conclusioni offerte, abbia emesso unadecisione del tutto avulsa dalle proprie premesse, statuendol’inammissibilità e cioè una pronuncia non richiesta.5.1. Il motivo è infondato.La censura si pone innanzitutto al di fuori dei parametrinormativi della rubrica richiamata.La Corte, dopo aver riscontrato che due AVA, prodromici alpignoramento ed oggetto di impugnazione, risultavanoritualmente notificati, ha valutato l’opposizione tardiva rispetto adessi e, quindi, inammissibile, rigettando per il resto il gravame.Le ragioni della decisione risultano pienamente coerenti con lepremesse esplicitate e corrette.La decadenza dalla possibilità di impugnare per decorso deltermine perentorio è infatti rilevabile d’ufficio ed ha l’effettoinnanzitutto processuale di rendere inammissibile l’opposizione.L'accertamento della tempestività dell'opposizione ex art. 24,comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, involge la verifica di unpresupposto processuale quale la proponibilità della domanda eva, pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazionedelle parti (cfr. Cass. n. 19226 del 19/07/2018).Numero registro generale 4759/20225.2. Va in ultimo chiarito che, nel caso di specie, non Npuumòer o sezionale 997/2026Numero di raccolta generale 14940/2026dichiararsi la cessazione della materia del contendere, richiestaData pubblicazione 19/05/2026dalla parte ricorrente sull’assunto dell’automatico discarico ex legedei ruoli esattoriali, per il maturare del c.d. “silenzio-accoglimento”ex art. 1 L. n. 228/2012, a seguito dell’inoltro di istanza di discaricoin data 13.03.2022.Tale fattispecie attiene ai crediti erariali e non a quelli di cui sidiscute nella presente sede. Inoltre, i crediti portati dagli AVAoggetto di causa, peraltro in parte diversi da quelli riportati nellamenzionata istanza di discarico del 13.03.2022, sono ancora subiudice. Sul punto, infatti, questa Corte ha chiarito che (Cass. n.30841/2024) “In tema di riscossione delle imposte, quando siapresentata domanda di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma538, della L. 24/12/2012 n. 228 senza ottenere rispostadall’Agenzia delle Entrate entro il termine di 220 giorni previsto dalcomma 540 del cit. art. 1, come modif. dall’art. 1 del D.Lgs. n. 159del 2015, l’annullamento di diritto del ruolo non opera nei casi incui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale oamministrativa oppure è sub iudice, ovvero se i motivi posti afondamento dell’istanza non costituiscono cause potenzialmenteestintive della pretesa tributaria ai sensi delle lettere a) – f) delcomma 538 e, a tal fine, va valutata anche una risposta tardiva daparte dell’Amministrazione finanziaria”.5.3.Dunque, per tutto quanto detto il ricorso va rigettato.Nulla spese per ADR, stante la sua mancata costituzione,mentre nei confronti dell’INPS la parte ricorrente va condannata alpagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivoche segue.La Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle speseprocessuali nei confronti dell’Inps, che liquida nell’importo di €5.000,00, per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre il 1Nu5m%ero repgeistrro generale 4759/2022Numero sezionale 997/2026spese generali, oltre accessori di legge.Numero di raccolta generale 14940/2026Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quDaattae purb,b licazione 19/05/2026sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma delcomma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 4759/2022Numero sezionale 997/2026Numero di raccolta generale 14940/2026Data pubblicazione 19/05/2026