CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 dicembre 2025
Cassazione n. 32442/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14726/2022 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA], quale successore di [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, sezione staccata di Sassari, n. 220/2022 depositata il 25 marzo 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ 11 novembre 2025 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto un avviso di iscrizione ipotecaria (n. 10276201388000615000) emesso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a per conto di Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] (d’ora in poi ricorrente) F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 14726/2022 per l’importo di € 43.436,39 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] AzzenaNumero sezionale 7599/2025Numero di raccolta generale 32442/2025 (d’ora in poi controricorrente). Data pubblicazione 12/12/2025 La C.T.P. ha rigettato il ricorso. La C.T.R. ha accolto l’appello proposto dall’odierna controricorrente, sulla base delle seguenti ragioni: - non costituisce motivo nuovo la censura relativa alla mancata pronuncia dell’amministrazione finanziaria sulla presentazione dell’istanza, ai sensi della l. n. 228 del 2012; la contribuente nel ricorso introduttivo del giudizio ha, infatti, allegato e documentato la circostanza dell’avvenuta presentazione in data 23/07/2013 dell’istanza di annullamento delle cartelle di pagamento ex l. n. 228 del 2012, lamentando l’assenza di riscontro da parte dell’amministrazione finanziaria; - la l. n. 228 del 2012, all’art. 1, commi 537 e ss., ha l’obiettivo di migliorare le relazioni con i debitori e di attivare la riscossione solo in presenza di un valido titolo esecutivo; essa ha cristallizzato una prassi già esistente finalizzata a tutelare il contribuente che, in occasione della notifica del primo atto di riscossione utile o in qualsiasi momento della procedura cautelare esecutiva intrapresa, avesse asserito e documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo ovvero la successiva cartella di pagamento e/o l'avviso per i quali si procedeva erano stati interessati da provvedimenti di sgravio o di sospensione amministrativa o giudiziale o, ancora, da un pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo in favore dell'ente creditore; - nel caso di specie la contribuente in data 20 giugno 2013 aveva ricevuto da parte del concessionario la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria indicante una serie di cartelle di pagamento; entro 90 giorni, precisamente in data 23 luglio 2013, la contribuente aveva inviato al concessionario un'istanza di annullamento ai sensi dell’art.1, comma 537 e 2 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 14726/2022 seguenti, della l. n. 228 del 2012, il quale stabilisce che in caso Numero sezionale 7599/2025Numero di raccolta generale 32442/2025 di mancata risposta dell'ente impositore entro il termine di 220 Data pubblicazione 12/12/2025 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione “le partite sono annullate di diritto” (art. 1 comma 540), per cui il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli; inoltre, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi; - deve quindi essere pronunciata sentenza della cessata materia del contendere; - le modifiche intervenute sulla legge in esame per effetto del d.lgs. n. 159 del 2015, tra cui l'eliminazione tra le cause di sospensione della riscossione, della lett. f) (Dichiarazione con cui è stato documentato che il ruolo è interessato “da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso”, ragione utilizzata dalla contribuente nel caso di specie), non possono trovare applicazione, perché la presentazione dell'istanza da parte della contribuente è avvenuta in data 23 luglio 2013 e, quindi, antecedentemente all'entrata in vigore delle suddette modifiche. Avverso la sentenza la ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi, mentre la contribuente si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt.112 e 113 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata avrebbe deciso su una domanda proposta dal ricorrente solo in appello. Espone che l’odierna controricorrente non ha mai proposto, se non in appello, la domanda di nullità dell’iscrizione a ruolo, in ragione dell’annullamento di diritto verificatosi per la mancata risposta dell’amministrazione, prevista dall’art.1, comma 539, della l. n. 228 del 2012. Precisa che solamente nella parte in fatto del ricorso aveva prospettato di avere inviato “in data 23/07/2013 a 3 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 14726/2022 mezzo raccomandata a/r istanza di annullamento Numero sezionale 7599/2025Numero di raccolta generale 32442/2025 delle cartelle sopra indicate, ai sensi della l. n. 228 del 24/12/2012. Ma invano”Data pubblicazione 12/12/2025. Nulla, invece, era stato esposto nella parte in diritto del ricorso a proposito dell’annullamento delle partite. 2. Il motivo è infondato. Si osserva in proposito che la domanda di annullamento ex lege dell’iscrizione a ruolo non costituisce un’eccezione in senso stretto, ma è una conseguenza dell’introduzione della legge n. 228 del 2012. Per tale motivo essa poteva essere proposta per la prima volta anche in appello. Deve, poi, ritenersi che l’art.1, comma 539, della l. n. 228 del 2012, prevedendo l’annullamento di diritto, non presupponga necessariamente per la sua applicazione la domanda specifica da parte del contribuente. L’odierna controricorrente ha presentato una dichiarazione al fine di ottenere la sospensione della riscossione, ai sensi dell’art. 1, commi 537-542, della l. n. 228 del 2012. La normativa ora richiamata, al comma 540, prevede l’ipotesi di annullamento di diritto dei ruoli in caso di mancata risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate nel termine di 220 giorni. Correva, pertanto, l’obbligo per il giudice di verificare i presupposti per l’applicazione della normativa ora richiamata, posta la previsione di un annullamento di diritto e, dunque, a prescindere da una specifica domanda. Ciò a maggior ragione nel caso di specie, in cui la contribuente, odierna intimata, ha rappresentato fin dal ricorso introduttivo di avere intrapreso il giudizio proprio per la mancata risposta dell’amministrazione finanziaria alla sua domanda, inviata il 23/07/2012, di annullamento delle cartelle di pagamento sottese all’avviso di iscrizione ipotecaria oggetto del giudizio. 3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 537 e ss., della l. n. 228 del 2012. Nello specifico la sentenza non avrebbe rilevato la genericità 4 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 14726/2022 dell’istanza e, comunque, le doglianze Numero sezionale 7599/2025Numero di raccolta generale 32442/2025dell’odierna controricorrente non rientravano nelle ipotesi previste dal comma Data pubblicazione 12/12/2025 538 del citato art. 1, con conseguente inapplicabilità dell’annullamento ex lege. Sottolinea che la disciplina sopra richiamata ha previsto tassative cause di sospensione, facendo riferimento ad ipotesi di inesigibilità ab origine delle somme iscritte a ruolo. 3.1. Ritiene il Collegio di preliminarmente ribadire il principio di legittimità secondo cui, in tema di riscossione delle imposte, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria. (Nella specie - Cass., Sez. 5, n. 28354/2019, Rv. 655725/01 - la S.C. ha dichiarato cessata la materia del contendere rilevando che il contribuente, nel 2013, nelle more del giudizio di secondo grado, aveva presentato istanza di sospensione cui l'Ufficio non aveva risposto e che, in base alla norma transitoria di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 159 del 2015, ad essa si applicava la previgente disciplina di cui all'art. 1, comma 540, della l. n. 228 del 2012). Si ricorda, poi, che il d.lgs. n. 159 del 2015, all’art. 1, ha apportato alcune modifiche alla l. n. 228 del 2012, prevedendo, tra l’altro, proprio la soppressione della lett. f), utilizzata dall’odierna intimata per l’accoglimento dell’istanza di annullamento delle cartelle di pagamento (lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, lettera a), punto 2), del d.lgs. n.159 del 2015 e intero comma abrogato, poi, dall'articolo 241, comma 1, lettera aaa), del d.lgs. n. 33 del 2025, con applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026). 5 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 14726/2022 Il citato d.lgs. ha, inoltre, espressamente regolato Numero sezionale 7599/2025Numero di raccolta generale 32442/2025il regime transitorio, prevedendo all’art. 15 che: “Le disposizioni Data pubblicazione 12/12/2025 dell'articolo 1, commi da 538 a 540, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente alla data di relativa entrata in vigore del presente decreto. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono disciplinate le modalità telematiche di presentazione della dichiarazione e di invio della risposta al debitore. Fino alla data fissata da tale provvedimento resta fermo quanto disposto dalle stesse disposizioni nella versione in vigore antecedente alle suddette modifiche”. La giurisprudenza di legittimità successivamente ha provveduto a meglio precisare la portata applicativa della l. n. 228 del 2012, nella versione vigente in epoca anteriore alla modifica intervenuta. Si è, quindi, affermato in modo del tutto condivisibile che, in tema di riscossione mediante ruolo, al contribuente è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di sospensione finalizzata ad ottenere l'annullamento d'ufficio della pretesa creditoria, se azionata in difetto di un valido titolo esecutivo, con l'obiettivo di salvaguardare il principio di economicità dell'azione impositiva e rimediare ai difetti di comunicazione tra l'ente creditore e l'agente della riscossione; ne deriva che sono idonee a tale scopo soltanto le ipotesi di sospensione tipizzate all'art. 1, comma 538, lett. f), della l. 228 del 2012, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015, in quanto riferibili all'ente impositore o al suo credito, non già ad attività dell'agente della riscossione, al quale resta comunque demandata una delibazione sommaria delle istanze al fine di rigettare quelle apertamente dilatorie. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia che aveva accolto l'istanza di sospensione del ruolo esclusivamente per l'irrituale notifica della cartella per decadenza dell'agente di riscossione dall'attività di cui all'art. 25 6 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 14726/2022 del d.P.R. n. 602 del 1973, senza verificare la portata della Numero sezionale 7599/2025Numero di raccolta generale 32442/2025 domanda e della documentazione posta a supporto della richiesta Data pubblicazione 12/12/2025 di sospensione e la sua ascrivibilità a una delle ipotesi normativamente previste) (Cass., Sez. 5, n. 10939/2024, Rv. 671061 – 01; nello stesso senso depone Cass. Sez. 5, n. 30841/2024, Rv. 672966 - 01). Si è chiarito, quindi, che la disciplina in esame nasce esplicitamente, come del resto evidenziato da tutta la dottrina che se ne è occupata, con l’intenzione di rimediare ai difetti di comunicazione tra l’ente creditore e l’agente della riscossione; di conseguenza essa prevede, come cause di sospensione (e poi di eventuale annullamento officioso), casi ascrivibili esclusivamente all’ente creditore e al credito sotteso alla riscossione e non inerenti all’attività dell’agente della riscossione, il che è del resto confermato dalla circostanza che, se la sospensione operasse anche in tali casi, sarebbe illogico prevedere una interlocuzione con l’ente creditore. Da quanto esposto deriva la necessità di interpretare anche l’ampia formula prevista dalla lettera f), poi abrogata, alla luce della finalità della disposizione, non potendo quest’ultima estendersi a casi di vizi dell’attività riscossiva attribuibili all’agente della riscossione, ed in particolare alla decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, sia perché essa letteralmente fa riferimento al credito sotteso, ma anche perché ciò renderebbe del tutto inutile la limitazione contenuta nella ipotesi descritta dalla lett. a) del comma 538. Un’interpretazione di carattere sistematico delle disposizioni si deve altresì far carico di esigenze di fondo dell’ordinamento, quali ad esempio l’economicità dell’azione impositiva e il contrasto di utilizzi strumentali dell’istituto in esame, dovendo quindi ritenersi che all’agente della riscossione competa, comunque, pur nel silenzio della norma, una delibazione sommaria dell’istanza di parte, volta a rigettare le domande apertamente dilatorie, 7 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 14726/2022 Numero sezionale 7599/2025 fondate, ad esempio, su documentazione chiaramente non Numero di raccolta generale 32442/2025Data pubblicazione 12/12/2025 pertinente. Nel caso di specie le censure del ricorso introduttivo vertono sull’omessa notifica delle cartelle, sulla prescrizione decennale maturata in data successiva alla notifica delle stesse (di pertinenza dell’agente della riscossione), sulla mancata trasparenza nel computo degli interessi, sul difetto di motivazione dell’atto opposto in relazione ai criteri di calcolo degli interessi (v. ricorso pag. 15 e 16). Si può, quindi, concludere che, ai fini dell’annullamento di diritto rilevano solamente i vizi relativi alla pretesa originaria dell’ente creditore, il cui accertamento è, tuttavia, demandato al giudice del merito. Correva, infatti, l’obbligo per il giudice di merito di verificare, nei termini sopra esposti, la portata della dichiarazione volta alla sospensione e all’annullamento delle cartelle di pagamento, avendo errato la sentenza impugnata nel ritenere che il mero decorso del termine e l’assenza di risposta da parte dell’Amministrazione producessero di per sé (cioè senza alcuna delibazione della natura della doglianza) l’effetto invocato. Può, quindi, essere formulato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione mediante ruolo, le ipotesi di sospensione di cui all'art. 1, comma 538, lett. f) l. 228/12, ratione temporis vigente, non possono estendersi a casi di vizi dell’attività riscossiva attribuibili all’agente della riscossione, essendo rilevanti solo i vizi relativi alla pretesa originaria dell’ente creditore e il relativo accertamento è demandato al giudice del merito”. 4. Ne consegue il rigetto del primo motivo, l’accoglimento del secondo, la cassazione della sentenza in relazione al motivo accolto ed il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, per il riesame del 8 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 14726/2022 Numero sezionale 7599/2025 merito alla luce dei principi espressi, cui si demandaNumero di raccolta generale 32442/2025 Data pubblicazione 12/12/2025anche di provvedere sulle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la decisione impugnata in relazione al m