CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 03582/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24476/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza della Marina n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende -controricorrente – AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, REGIONE LAZIO -intimati- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 6915/2019, pubblicata il 12 dicembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/1/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 6915/2019, depositata il 12 dicembre 2019, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione della C.T.P. di Viterbo di rigettare il ricorso del contribuente avverso il diniego di sospensione della riscossione ex art. 1, commi 537 e ss., legge n. 228/2012, l’iscrizione di ipoteca e le sottostanti cartelle di pagamento. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mentre l’Agenzia delle Entrate si costituisce mediante controricorso . L’Agenzia delle Entrate -Riscossione e la Regione Lazio restano intimati. Depositata proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., il difensore del ricorrente fa opposizione alla proposta suddetta, che illustra con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo di ricorso si espone il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 537 e ss., legge n. 228/2012, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver la CTR del Lazio disposto l’annullamento ex lege delle pretese creditorie relative alle cartelle di pagamento ed all’iscrizione ipotecaria impugnate, nonostante la mancata risposta dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di sospensione legale della riscossione proposta dal contribuente, entro il termine perentorio di 220 giorni dal ricevimento dell’istanza. 1.1. La censura è infondata. 1.2. In base alla disciplina introdotta dall’art. 1, commi 537 e ss., legge n. 228/2012, il contribuente ha facoltà di richiedere, entro novanta giorni (divenuti sessanta con l’entrata in vigore dell’art.1 del d.lgs. n.159 del 2015) dalla notifica dell’atto esattivo o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa, la sospensione immediata delle procedure di riscossione ad Equitalia o agli enti e società incaricati della riscossione dei tributi, ove ricorra una delle condizioni ostative del credito azionato previste dall’art. 1, alle lettere da a) a f), comma 538, della medesima legge, ossia nel caso in cui il credito sia interessato: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore; c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore; d) da una sospensione giudiziale oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario della riscossione non ha preso parte; e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione dello stesso, in favore dell’ente creditore; f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso. 1.3. La norma è stata interpretata da questa Corte nel senso che, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, legge n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall’Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1, il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell’istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria (Cass. 28354/2019). 1.4. In definitiva, «l’effetto di annullamento non può che dipendere dal contenuto delle istanze, ossia dalla concreta riconducibilità della fattispecie concreta, oggetto di richiesta di sospensione, ad una delle ipotesi di cui alle lettere a) –f) del comma» (Cass. 30841/2024). 1.5. In tema di riscossione mediante ruolo, infatti, al contribuente è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di sospensione finalizzata ad ottenere l’annullamento d’ufficio della pretesa creditoria, se questa è azionata in difetto di un valido titolo esecutivo, con l’obiettivo di salvaguardare il principio di economicità dell’azione impositiva e rimediare ai difetti di comunicazione tra l’ente creditore e l’agente della riscossione (cfr. Cass. 10939/2024), sicché sono a tal fine idonee soltanto le ipotesi di sospensione tipizzate all’art. 1, comma 538, lett. a) – f), della l. 228 del 2012. 1.6. Non sussiste, dunque, l’automatico discarico dei ruoli, ma al contrario l’annullamento opera esclusivamente per i motivi elencati al comma 538, onde evitare istanze di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 meramente strumentali e defatigatorie, dirette solo a saturare la capacità di risposta da parte dell’Amministrazione finanziaria facendo scattare, per effetto della mancata risposta entro i termini sopra indicati, l’annullamento automatico del ruolo (cfr. Cass.10939/2024, cit.). 1.7.Ebbene, poiché dal ricorso per cassazione si evince che il motivo posto a fondamento dell’istanza –pur astrattamente riconducibile alle lett. a) o f) del comma 538 cit. (prescrizione, decadenza e vizi di notifica «di tutti gli atti prodromici») - è stato respinto dai giudici di merito di entrambi i gradi, con statuizione ormai passata in giudicato per difetto di impugnazione, difettano i presupposti per l’annullamento di diritto del ruolo. 1.8. La censura va, pertanto, respinta, perché l’istanza di sospensione presentata dal ricorrente non poteva determinare gli effetti estintivi ex lege del credito erariale di cui al comma 540 cit., per carenza dei presupposti previsti dalla normativa, come interpretata da questa Corte. 2. La regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza. 3. Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c., trova applicazione la disciplina sanzionatoria di cui al terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., come richiamata dall'ultimo comma dell’art. 380-bis. 3.1. In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. 149/2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Sez. U.27433/2023 e 28540/2023). 3.2. Il ricorrente va, pertanto, condannato a pagare alla parte controricorrente una somma equitativamente determinata ed a versare un’ulteriore somma alla Cassa delle ammende nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese nel presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.500,00, oltre spese prenotate a debito; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento, a favore dell’Agenzia delle Entrate ed ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., della somma equitativamente determinata nella misura di euro 2.750,00, nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende e in applicazione dell'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., della somma di euro 2.000,00. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso a