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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 10939/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7588/20 16 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso, p.e.c. [OSCURATO:EMAIL], avvgiuseppeparente@ordineavvocatipec.it- ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] in forza di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliati presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla via Properzio n. 27; - controricorrente – Art. 1 commi 537 ss. l. n. 228/12-sospensione riscossione-motivi-vizi dell’attività di riscossione- esclusione per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1388/2015 depo sitata in data 1 4 /0 9 /201 5 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/03/2024 dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che -l a CTP di Treviso dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro tre intimazioni di pagamento relative a tre distinte cartelle, per Irpef degli anni di imposta 2005, 2007 e 2008; - l a CTR del Veneto, accogliendo l’appello del contribuente, ne accoglieva il ricorso, ritenendo che il concessionario non avesse prodotto le cartelle notificate e quindi provato la loro notificazione e, quanto alla intimazione n. 1132013900879047000, poiché era stata emessa in violazione dell’art. 1, commi 537 e 543, della l. n. 228 del 2012, che prevedeva, per i concessionari, la sospensione della riscossione in presenza di una dichiarazione del debitore e la cancellazione del debito iscritto a ruolo, trascorsi 220 giorni senza risposta da parte dell’ente titolare del credito, cui il concessionario doveva trasmettere la dichiarazione, mentre nel caso di specie il diniego era stato emesso da Equitalia; -contro tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, i n base atre motivi; -resiste con controricorso il contribuente; -il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 7/03/2024.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), laricorrente deduce violazione dell’art. 53 d. lgs. n. 546 del 1992, deducendo che la CTR ha errato nel non rilevare il giudicato, nonostante la parte appellante non avesse censurato una delle tre rationes decidendi adottate dai giudici di appello e precisamente quella relativa alla mancata produzione in allegato delle intimazioni di pagamento impugnate (decisione che sarebbe stata assunta in base al disposto dell’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992).

Col secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), la ricorrente deduce violazione degli artt. 2697, 2718 cod. civ. e dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, censurando la decisione laddove ha ritenuto necessaria, ai fini della prova delle notificazioni delle cartelle, la produzione del l e stes s e da parte dell’agente della riscossione, avendo essa proceduto a depositare gli estratti ruolo e le relate di notifica Con il terzo motivo,proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’ a rt. 1, commi 537, 538 e 540 della l. n. 228 del 2012, censurando la decisione laddove ha ritenuto applicabile l’istituto dell’annullamento di diritto alla intimazione relativa al ruolo n. 2010/000753 per cui è causa in assenza dei presupposti di legge, in quanto con istanza del 29/05/2013 la contribuente aveva dedotto un vizio proprio dell’attività del concessionario (l’irrituale notifica della cartella e quindi la decadenza di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973) e non un vizio proprio del ruolo, esulando questa ipotesi dai casi di sospensione e annullamento del ruolo previsti da detta disposizionee ben potendo la stessa Equitalia in tali casi dare risposta al contribuente.

2. Il primo motivo èinfondato.

La ricorrente assume che la sentenza della CTP contenesse tre distinte argomentazioni a sostegno della ritenuta inammissibilità del ricorso introduttivo, ciascuna delle quali idonea a sorreggere la decisione, e cioè: a) l’evocazione in giudizio di un soggetto non legittimato, Agenzia delle entrate invece di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a; b) la mancata produzione in allegato al ricorso degli avvisi di intimazione opposti; c) la mancata produzione delle cartelle di pagamento presupposte; e che l’appello censurasse solo la prima e la terza ma non la seconda.

Poiché tale eccezione era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] nelle controdeduzioni in appello e di essa la CTR fa menzione nello svolgimento del processo ma non vi dedica uno specifico esame, implicitamente rigettandola, correttamente la parte ha dedotto la violazione della norma processuale.

Ma, anche a prescindere dalla considerazione chela CTR riporta l’eccezione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. formulata in termini diversi in appello (mancata impugnazione della ratio decidendi fondata sulla mancata allegazione delle cartelle di pagamento), il motivo non è fondato.

In primo luogo,la motivazione della CTP di Treviso, come riportata nel ricorso introduttivo, afferma che [OSCURATO:PERSONA] … osserva che la parte avrebbe dovuto proporre ricorso contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che risulta essere l’ente che ha emesso l’avviso di intimazione.

Ma detto avviso non è stato allegato al ricorso, sono allegati solo gli estratti di ruolo; da tale scarna affermazione non è affatto possibile inferire l’esistenza di un’argomentazione di inammissibilità dell’appello per il mancato rispetto dell’obbligo di allegare al ricorso gli atti impugnati, ai sensi dell’art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, sia perché a tale disposizione non è fatto alcun riferimento sia perché nello scarno contesto motivazionale dei giudici di appello, l’affermazione relativa al mancato deposito dell’avviso appare volta a corroborare la statuizione di difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle entrate.

In secondo luogo, la controricorrente ha trascritto le pagine 1 e 2 dell’appello dove ha dedotto di aver regolarmente depositato in allegato al ricorso introduttivo le intimazioni opposte, affermazione di per sé sufficiente a contestare un eventuale rilievo di mancata produzione.

3. Il secondo motivo, con cui la ricorrente censura l’affermazione secondo la quale il ricorso era fondato non avendo la concessionaria depositato in giudizio, ai fini della prova della loro notificazione, le cartelle presupposte, è ammissibile e fondato.

3.1. Deve,infatti, essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo, fondata su un presunto difetto di specificità perché non farebbe riferimento alla circostanza che l’esibizione delle cartelle era stata oggetto di un ordine della CTR, rimasto inadempiuto; la decisione impugnata infatti si fonda esclusivamente sul fatto dell a mancata produzione di tali documenti e sull’assunto che essi sarebbero necessari al fine della prova della notifica delle cartella; del resto l’art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992 non prevede un’automatica sanzione connessa all’inottemperanza all’ordine giudizialené a tale inottemperanza la CTR direttamente ricollega la decisione.

3.2. Il motivo è fondato.

Premesso che nel ricorso è indicata la produzione fin dal primo grado di giudizio delle relate di notifica e degli avvisi di ricevimento nonchèdegli estratti di ruolo (le notifiche del resto erano state anche esaminate dalla CTP), laCTR, nel ritenere rilevante, ai fini della prova della rituale notificazione dellecartelle, la produzione in giudizio delle stesse, ha evidentemente disatteso un consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relazione di notifica (Cass. 11826/2022; Cass. n. 20769/2021; Cass. n. 16121/2019; Cass. n. 33563/2018;Cass. n. 23902/2017; Cass. n. 23039/2016).

Tale obbligo, in particolare, non discende dal richiamato art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, che peraltro prevede, a fini amministrativi, la conservazione di copia della cartella in alternativa alla matrice(la quale - come chiarito da Cass. n. 10326/2014 - è l'unico documento che resta nella disponibilità del concessionario per la riscossione nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento).

Deve ritenersi, pertanto, ammissibile la prova della notificazione mediante produzione, ove il concessionario opti per tali forme di notificazione, della relata (che contiene riferimenti alla cartella) separatamente dalla copia della cartella, della matrice o dell'estratto di ruolo, il quale ultimo è, ai fini che interessano, equipollente alla prima (Cass. n. 6395/2014).

C ome evidenziato da Cass.n. 20769/2021 infatti l’ estratto di ruolo è l'equipollente della matrice: la fedele riproduzionedella parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, e contiene tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria.

Inoltre, ove la notifica avvenga invece ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d .P.R. n. 602 del 1973, cioè mediante raccomandata, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione» ( cfr . ex plurimis , Cass. n. 9246 / 2015, Cass. n. 24235/2015 e Cass. n. 21803/2016, in motivazione). 4.Il terzo motivo è fondato.

4.1. Il motivo verte sull’istituto previsto dall’art. 1, c o mma 537 e ss. della l. n. 228 del 2012, che, come segnalato dalla dottrina e da Cass. n. 28354/2019 (che ne ha fornito una prima interpretazione) , con l'obiettivo di migliorare la relazione con i debitori, che hanno subito iscrizioni a ruolo, e quindi con l'esigenza di attivare la riscossione solo in presenza di un valido titolo esecutivo, ha cristallizzato una prassi già esistente (in tal senso prevista dalla direttiva Equitalia n. 10 del 6/05/2010), la cui finalità è essenzialmente quella di rimediare ai difetti di comunicazione tra l'ente creditore e l'agente della riscossione.

Tale prassi è stata disciplinata con l'art. 1, commi 537 - 542 , della legge n. 228 del 2012 che nella formulazione originaria aveva anche ampliato, rispetto alla predetta prassi, le ipotesi in cui la dichiarazione del debitore potesseessere presentata.

L'art. 1,comma 537, della l. n. 228 del 2012, prima delle modifiche di cui all'art. 1 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 159, prevedevache a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati "concessionari per la riscossione", sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuate ai sensi del comma 538.

Il comma 538, poi, elenca tutte le ipotesi in cui il debitore ha diritto ad ottenere la sospensione della riscossione, con la previsione alla lettera f)di una clausola generale, costituita da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso; esso prevede che ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro 90 giorni dalla notifica, da parte del concessionario della riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuentepresenta al concessionario della riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario della riscossione non ha preso parte;e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione dello stesso, in favore dell'ente creditore; f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

Il comma 539 dell'art. 1, poi, disciplina il procedimento che si innesca a seguito della presentazione della domanda del debitore entro il termine di 90 giorni dalla notifica nei suoi confronti del primo atto di riscossione, con il coinvolgimento sia del concessionario de lla riscossione, sia, soprattutto, dell'ente impositore.

Pertanto, il comma 539 prevede che entro il termine di 10 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario della riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi.

Decorso il termine di ulteriori 60 giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitoriobbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

Il comma 540 dell'art. 1 della legge n.228del 2012, quindi, dispone che la mancata risposta da parte dell'Agenzia delle entrate,nel termine di 220 giorni, comporta l'annullamento di diritto dei ruoli (comma 540: … in caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione…. l e partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.

Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi).

Tale disciplina è stata in parte modificata dall’art. 1 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 159 che ha previsto la riduzione del termine concesso al contribuente per presentare la dichiarazione, da 90 a 60 giorni, e sanzionatocon la decadenzal'eventuale ritardo.

Inoltre, sempre in relazione al comma 538, è stata eliminatala causa di sospensione della riscossione prevista da l la lettera f ) (dichiarazione con cui è documentato che il ruolo è interessatoda qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso).Il comma 540 rappresenta la novità più rilevante, in quanto prevede, dopo l'ultimo periodo, che l'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.

Tale disposizione è stata inserita dalla novella per la rilevanza dell'istituto per le casse erariali e per evitar n e potenziali applicazioni distorsive, con la presentazione di istanze di sospensione solo pretestuose.

4.2. Ora, l'art. 15 del d.lgs. n. 159del 2015 prevede una disciplina transitoria, in base alla qualele disposizioni dell'articolo 1, commi da 538 a 540, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente alla data di relativa entrata in vigore del presente decreto.

Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità telematiche di presentazione della dichiarazione e di invio della risposta al debitore.

Fino alla data fissata da tale provvedimento resta fermo quanto disposto dalle stesse disposizioni nella versione in vigore antecedente alle suddette modifiche.

Secondo questa Corte (Cass. n. 28354/2019, chiamata ad occuparsene con riferimento alla previsione secondo la quale l'annullamento non opera … nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito) l'art. 15 citato detta una specifica norma transitoria, che include nel perimetro di applicazione della novella del 2015 solo le dichiarazioni del contribuente presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e quindi per le dichiarazioni presentate prima di tale data trova applicazione la precedente normativa di cui alla legge 24/12/2012, n. 228.La predetta decisione della Corte, peraltro, è riferita alla sola questione dell’applicabilità dell’istituto dell’annullamento del carico anche al caso in cui la dichiarazione abbia ad oggetto la sospensione giudiziale o l’emanazione di una sentenza di accoglimento mentre la disposizione per cui l'annullamentonon opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538deve considerarsi, in parte qua, una clausola di chiusura, confermativa dell’impianto preesistente.

4.3. Questa Corte ha altresì evidenziato che la disciplina legislativa, che prevede un procedimento scandito da una serie di passaggi, contemplauna procedura finalizzata, da un canto, a favorire l'adozione, da parte dell'ente creditore, di atti di sgravio totale o parziale in autotutela, al sopravvenire di fatti idonei ad incidere, totalmente o parzialmente, sulla misura del credito, evitando alle parti l'aggravio dell'introduzione di procedimenti giudiziari, dall’altro, a favorire l’adempimento (Cass. n. 4161/2022).

Ciò premesso, la disciplina in esame nasce esplicitamente, come del resto evidenziato da tutta la dottrina che se ne è occupata, con l’intenzione di rimediare ai difetti di comunicazione tra l’ente creditore e l’agente della riscossione; di conseguenza essa prevede come cause di sospensione (e poi di eventuale annullamento officioso) casi ascrivibili esclusivamente all’ente creditore e al credito sotteso alla riscossione e non inerenti all’attività dell’agente della riscossione, il che è del resto confermato dalla circostanza che se la sospensione operasse anche in tali casi sarebbe illogico prevedere una interlocuzione con l’ente creditore.

Ne deriva la necessità di interpretare anche l’ampia formula prevista dalla lettera f), poi abrogata, alla luce della finalità della disposizione, non potendo quest’ultima estendersi a casi di vizi dell’attività riscossiva attribuibili all’agente della riscossione, ed in particolare alla decadenzaex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 , sia perché essa letteralmente fa riferimento al credito sotteso ma anche perché ciò renderebbe del tutto inutile la limitazione contenuta nella ipotesi descritta dalla lett. a) del comma 538 ; ciò del resto risulta confermato dalla relazione illustrativa che in particolare richiama va l’uso dell’istituto per i casi di pendenza di istanze in autotutela presentate direttamente agli enti, nelle more della relativa evasione o, da ultimo, la nullità del ruolo e consequenzialmente degli atti successivi, in quanto sottoscritti da personale non legittimato ovvero la non riscuotibilità, ai sensi dell'articolo 1, commi 682-683 della legge 190/2014, delle quote inferiori a trecento euro.

5. Concludendo, respinto il primo motivo di ricorso, vanno accolti il secondo e il terzo motivo e, cassata in relazione ad essi la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovoesame e cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il secondo e il te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7588/20 16 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso, p.e.c. [OSCURATO:EMAIL], avvgiuseppeparente@ordineavvocatipec.it- ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] in forza di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliati presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla via Properzio n. 27; - controricorrente – Art. 1 commi 537 ss. l. n. 228/12-sospensione riscossione-motivi-vizi dell’attività di riscossione- esclusione per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1388/2015 depo sitata in data 1 4 /0 9 /201 5 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/03/2024 dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che -l a CTP di Treviso dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro tre intimazioni di pagamento relative a tre distinte cartelle, per Irpef degli anni di imposta 2005, 2007 e 2008; - l a CTR del Veneto, accogliendo l’appello del contribuente, ne accoglieva il ricorso, ritenendo che il concessionario non avesse prodotto le cartelle notificate e quindi provato la loro notificazione e, quanto alla intimazione n. 1132013900879047000, poiché era stata emessa in violazione dell’art. 1, commi 537 e 543, della l. n. 228 del 2012, che prevedeva, per i concessionari, la sospensione della riscossione in presenza di una dichiarazione del debitore e la cancellazione del debito iscritto a ruolo, trascorsi 220 giorni senza risposta da parte dell’ente titolare del credito, cui il concessionario doveva trasmettere la dichiarazione, mentre nel caso di specie il diniego era stato emesso da Equitalia; -contro tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, i n base atre motivi; -resiste con controricorso il contribuente; -il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 7/03/2024. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), laricorrente deduce violazione dell’art. 53 d. lgs. n. 546 del 1992, deducendo che la CTR ha errato nel non rilevare il giudicato, nonostante la parte appellante non avesse censurato una delle tre rationes decidendi adottate dai giudici di appello e precisamente quella relativa alla mancata produzione in allegato delle intimazioni di pagamento impugnate (decisione che sarebbe stata assunta in base al disposto dell’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992). Col secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), la ricorrente deduce violazione degli artt. 2697, 2718 cod. civ. e dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, censurando la decisione laddove ha ritenuto necessaria, ai fini della prova delle notificazioni delle cartelle, la produzione del l e stes s e da parte dell’agente della riscossione, avendo essa proceduto a depositare gli estratti ruolo e le relate di notifica Con il terzo motivo,proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’ a rt. 1, commi 537, 538 e 540 della l. n. 228 del 2012, censurando la decisione laddove ha ritenuto applicabile l’istituto dell’annullamento di diritto alla intimazione relativa al ruolo n. 2010/000753 per cui è causa in assenza dei presupposti di legge, in quanto con istanza del 29/05/2013 la contribuente aveva dedotto un vizio proprio dell’attività del concessionario (l’irrituale notifica della cartella e quindi la decadenza di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973) e non un vizio proprio del ruolo, esulando questa ipotesi dai casi di sospensione e annullamento del ruolo previsti da detta disposizionee ben potendo la stessa Equitalia in tali casi dare risposta al contribuente. 2. Il primo motivo èinfondato. La ricorrente assume che la sentenza della CTP contenesse tre distinte argomentazioni a sostegno della ritenuta inammissibilità del ricorso introduttivo, ciascuna delle quali idonea a sorreggere la decisione, e cioè: a) l’evocazione in giudizio di un soggetto non legittimato, Agenzia delle entrate invece di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a; b) la mancata produzione in allegato al ricorso degli avvisi di intimazione opposti; c) la mancata produzione delle cartelle di pagamento presupposte; e che l’appello censurasse solo la prima e la terza ma non la seconda. Poiché tale eccezione era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] nelle controdeduzioni in appello e di essa la CTR fa menzione nello svolgimento del processo ma non vi dedica uno specifico esame, implicitamente rigettandola, correttamente la parte ha dedotto la violazione della norma processuale. Ma, anche a prescindere dalla considerazione chela CTR riporta l’eccezione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. formulata in termini diversi in appello (mancata impugnazione della ratio decidendi fondata sulla mancata allegazione delle cartelle di pagamento), il motivo non è fondato. In primo luogo,la motivazione della CTP di Treviso, come riportata nel ricorso introduttivo, afferma che [OSCURATO:PERSONA] … osserva che la parte avrebbe dovuto proporre ricorso contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che risulta essere l’ente che ha emesso l’avviso di intimazione. Ma detto avviso non è stato allegato al ricorso, sono allegati solo gli estratti di ruolo; da tale scarna affermazione non è affatto possibile inferire l’esistenza di un’argomentazione di inammissibilità dell’appello per il mancato rispetto dell’obbligo di allegare al ricorso gli atti impugnati, ai sensi dell’art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, sia perché a tale disposizione non è fatto alcun riferimento sia perché nello scarno contesto motivazionale dei giudici di appello, l’affermazione relativa al mancato deposito dell’avviso appare volta a corroborare la statuizione di difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle entrate. In secondo luogo, la controricorrente ha trascritto le pagine 1 e 2 dell’appello dove ha dedotto di aver regolarmente depositato in allegato al ricorso introduttivo le intimazioni opposte, affermazione di per sé sufficiente a contestare un eventuale rilievo di mancata produzione. 3. Il secondo motivo, con cui la ricorrente censura l’affermazione secondo la quale il ricorso era fondato non avendo la concessionaria depositato in giudizio, ai fini della prova della loro notificazione, le cartelle presupposte, è ammissibile e fondato. 3.1. Deve,infatti, essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo, fondata su un presunto difetto di specificità perché non farebbe riferimento alla circostanza che l’esibizione delle cartelle era stata oggetto di un ordine della CTR, rimasto inadempiuto; la decisione impugnata infatti si fonda esclusivamente sul fatto dell a mancata produzione di tali documenti e sull’assunto che essi sarebbero necessari al fine della prova della notifica delle cartella; del resto l’art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992 non prevede un’automatica sanzione connessa all’inottemperanza all’ordine giudizialené a tale inottemperanza la CTR direttamente ricollega la decisione. 3.2. Il motivo è fondato. Premesso che nel ricorso è indicata la produzione fin dal primo grado di giudizio delle relate di notifica e degli avvisi di ricevimento nonchèdegli estratti di ruolo (le notifiche del resto erano state anche esaminate dalla CTP), laCTR, nel ritenere rilevante, ai fini della prova della rituale notificazione dellecartelle, la produzione in giudizio delle stesse, ha evidentemente disatteso un consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relazione di notifica (Cass. 11826/2022; Cass. n. 20769/2021; Cass. n. 16121/2019; Cass. n. 33563/2018;Cass. n. 23902/2017; Cass. n. 23039/2016). Tale obbligo, in particolare, non discende dal richiamato art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, che peraltro prevede, a fini amministrativi, la conservazione di copia della cartella in alternativa alla matrice(la quale - come chiarito da Cass. n. 10326/2014 - è l'unico documento che resta nella disponibilità del concessionario per la riscossione nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento). Deve ritenersi, pertanto, ammissibile la prova della notificazione mediante produzione, ove il concessionario opti per tali forme di notificazione, della relata (che contiene riferimenti alla cartella) separatamente dalla copia della cartella, della matrice o dell'estratto di ruolo, il quale ultimo è, ai fini che interessano, equipollente alla prima (Cass. n. 6395/2014). C ome evidenziato da Cass.n. 20769/2021 infatti l’ estratto di ruolo è l'equipollente della matrice: la fedele riproduzionedella parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, e contiene tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria. Inoltre, ove la notifica avvenga invece ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d .P.R. n. 602 del 1973, cioè mediante raccomandata, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione» ( cfr . ex plurimis , Cass. n. 9246 / 2015, Cass. n. 24235/2015 e Cass. n. 21803/2016, in motivazione). 4.Il terzo motivo è fondato. 4.1. Il motivo verte sull’istituto previsto dall’art. 1, c o mma 537 e ss. della l. n. 228 del 2012, che, come segnalato dalla dottrina e da Cass. n. 28354/2019 (che ne ha fornito una prima interpretazione) , con l'obiettivo di migliorare la relazione con i debitori, che hanno subito iscrizioni a ruolo, e quindi con l'esigenza di attivare la riscossione solo in presenza di un valido titolo esecutivo, ha cristallizzato una prassi già esistente (in tal senso prevista dalla direttiva Equitalia n. 10 del 6/05/2010), la cui finalità è essenzialmente quella di rimediare ai difetti di comunicazione tra l'ente creditore e l'agente della riscossione. Tale prassi è stata disciplinata con l'art. 1, commi 537 - 542 , della legge n. 228 del 2012 che nella formulazione originaria aveva anche ampliato, rispetto alla predetta prassi, le ipotesi in cui la dichiarazione del debitore potesseessere presentata. L'art. 1,comma 537, della l. n. 228 del 2012, prima delle modifiche di cui all'art. 1 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 159, prevedevache a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati "concessionari per la riscossione", sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuate ai sensi del comma 538. Il comma 538, poi, elenca tutte le ipotesi in cui il debitore ha diritto ad ottenere la sospensione della riscossione, con la previsione alla lettera f)di una clausola generale, costituita da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso; esso prevede che ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro 90 giorni dalla notifica, da parte del concessionario della riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuentepresenta al concessionario della riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario della riscossione non ha preso parte;e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione dello stesso, in favore dell'ente creditore; f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso. Il comma 539 dell'art. 1, poi, disciplina il procedimento che si innesca a seguito della presentazione della domanda del debitore entro il termine di 90 giorni dalla notifica nei suoi confronti del primo atto di riscossione, con il coinvolgimento sia del concessionario de lla riscossione, sia, soprattutto, dell'ente impositore. Pertanto, il comma 539 prevede che entro il termine di 10 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario della riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori 60 giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitoriobbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo. Il comma 540 dell'art. 1 della legge n.228del 2012, quindi, dispone che la mancata risposta da parte dell'Agenzia delle entrate,nel termine di 220 giorni, comporta l'annullamento di diritto dei ruoli (comma 540: … in caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione…. l e partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi). Tale disciplina è stata in parte modificata dall’art. 1 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 159 che ha previsto la riduzione del termine concesso al contribuente per presentare la dichiarazione, da 90 a 60 giorni, e sanzionatocon la decadenzal'eventuale ritardo. Inoltre, sempre in relazione al comma 538, è stata eliminatala causa di sospensione della riscossione prevista da l la lettera f ) (dichiarazione con cui è documentato che il ruolo è interessatoda qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso).Il comma 540 rappresenta la novità più rilevante, in quanto prevede, dopo l'ultimo periodo, che l'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito. Tale disposizione è stata inserita dalla novella per la rilevanza dell'istituto per le casse erariali e per evitar n e potenziali applicazioni distorsive, con la presentazione di istanze di sospensione solo pretestuose. 4.2. Ora, l'art. 15 del d.lgs. n. 159del 2015 prevede una disciplina transitoria, in base alla qualele disposizioni dell'articolo 1, commi da 538 a 540, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente alla data di relativa entrata in vigore del presente decreto. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità telematiche di presentazione della dichiarazione e di invio della risposta al debitore. Fino alla data fissata da tale provvedimento resta fermo quanto disposto dalle stesse disposizioni nella versione in vigore antecedente alle suddette modifiche. Secondo questa Corte (Cass. n. 28354/2019, chiamata ad occuparsene con riferimento alla previsione secondo la quale l'annullamento non opera … nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito) l'art. 15 citato detta una specifica norma transitoria, che include nel perimetro di applicazione della novella del 2015 solo le dichiarazioni del contribuente presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e quindi per le dichiarazioni presentate prima di tale data trova applicazione la precedente normativa di cui alla legge 24/12/2012, n. 228.La predetta decisione della Corte, peraltro, è riferita alla sola questione dell’applicabilità dell’istituto dell’annullamento del carico anche al caso in cui la dichiarazione abbia ad oggetto la sospensione giudiziale o l’emanazione di una sentenza di accoglimento mentre la disposizione per cui l'annullamentonon opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538deve considerarsi, in parte qua, una clausola di chiusura, confermativa dell’impianto preesistente. 4.3. Questa Corte ha altresì evidenziato che la disciplina legislativa, che prevede un procedimento scandito da una serie di passaggi, contemplauna procedura finalizzata, da un canto, a favorire l'adozione, da parte dell'ente creditore, di atti di sgravio totale o parziale in autotutela, al sopravvenire di fatti idonei ad incidere, totalmente o parzialmente, sulla misura del credito, evitando alle parti l'aggravio dell'introduzione di procedimenti giudiziari, dall’altro, a favorire l’adempimento (Cass. n. 4161/2022). Ciò premesso, la disciplina in esame nasce esplicitamente, come del resto evidenziato da tutta la dottrina che se ne è occupata, con l’intenzione di rimediare ai difetti di comunicazione tra l’ente creditore e l’agente della riscossione; di conseguenza essa prevede come cause di sospensione (e poi di eventuale annullamento officioso) casi ascrivibili esclusivamente all’ente creditore e al credito sotteso alla riscossione e non inerenti all’attività dell’agente della riscossione, il che è del resto confermato dalla circostanza che se la sospensione operasse anche in tali casi sarebbe illogico prevedere una interlocuzione con l’ente creditore. Ne deriva la necessità di interpretare anche l’ampia formula prevista dalla lettera f), poi abrogata, alla luce della finalità della disposizione, non potendo quest’ultima estendersi a casi di vizi dell’attività riscossiva attribuibili all’agente della riscossione, ed in particolare alla decadenzaex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 , sia perché essa letteralmente fa riferimento al credito sotteso ma anche perché ciò renderebbe del tutto inutile la limitazione contenuta nella ipotesi descritta dalla lett. a) del comma 538 ; ciò del resto risulta confermato dalla relazione illustrativa che in particolare richiama va l’uso dell’istituto per i casi di pendenza di istanze in autotutela presentate direttamente agli enti, nelle more della relativa evasione o, da ultimo, la nullità del ruolo e consequenzialmente degli atti successivi, in quanto sottoscritti da personale non legittimato ovvero la non riscuotibilità, ai sensi dell'articolo 1, commi 682-683 della legge 190/2014, delle quote inferiori a trecento euro. 5. Concludendo, respinto il primo motivo di ricorso, vanno accolti il secondo e il terzo motivo e, cassata in relazione ad essi la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovoesame e cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo e il te