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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04287/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17067/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difes a ex lege dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Puglia n.347/2024 depositata i l 29/01/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Come si apprende dagli atti, in data 23 settembre 2015, l’Agente della Riscossione notificava a [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 05920150013811024000 emessa, a seguito del controllo automatizzato eseguito, a norma dell’art. 36 - ter d .P.R. n. 602/ 197 3, della dichiarazione modello Unico anno 2012 , con cui l’Ufficio sollecitava il pagamento dell’Irpef dovuta con riferimentoall’anno di imposta 2011.

2. Con raccomandata ricevuta il 19 novembre 2015, il contribuente inoltrava all’Agenzia delle entrate - Riscossione una dichiarazione redatta a norma dell’art. 1, commi 537 e ss., della legge 228/2012 , con la quale evidenziava la non esigibilità del credito per: - mancanza di trasparenza nel calcolo degli interessi;- perfezionarsi della decadenza a norma dell’art. 25 del D.P.R. 602/1973; - verificarsi di irregolarità afferenti alla notifica della cartella opposta; - avvenuta sottoscrizione degli atti impugnati da parte di “dirigenti che potrebbero essereprivi della qualifica necessaria”.

3. Con nota del 2 dicembre 2015 l’A genzia , in riscontro alla dichiarazione ricevuta, dava atto dell’insussistenza dei presupposti legittimanti l’operatività dell’istituito azionato.

4. Il successivo 5.06.2017 l’Agente della riscossione, al fine di rinnovare la richiesta di pagamento dei suddetti crediti, notificava l’intimazione n.05920179000132603000.

5. Con ricorso al giudice tributario il contribuenteimpugnava tale atto, deducendo l’inesigibilità dei crediti in esso portati stante il perfezionarsi degli effetti discendenti dalla presentazione dell’istanza presentata a norma della legge n.228/2012.

6. Con sentenza n. 1257/2018, la Commissione tributaria provinciale di Lecce rigettava il ricorso, precisando che la pretestuosità della comunicazione ostava al perfezionarsi del meccanismo di definizione agevolata del credito contemplato dallalegge n. 228/2012.

7. Quindi, la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Puglia, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dal contribuente ritenendo che il contribuente nella prescritta dichiarazione, unitamente ad altri aspetti non deducibili, aveva dedotto la violazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 , ritenuta causa idonea a giustificare l’operatività dell’invocato effetto estintivo.

8. Avverso la predetta sentenza l’Agenzia delle entrate – riscossione ha proposto ricorso per cassazione sorretto da unico motivo.

Il contribuente è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agente per la riscossione denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3 c.p.c. la v iolazione dell’art. 1, commi 537 e ss., della legge 228/2012 .

Lamenta parte ricorrente che i giudici di a ppello avrebbero annullato l’atto impugnato ritenendo, erroneamente, che la presentazione di una dichiarazione non documentata e deducente censure non afferenti alla fase impositiva costituisse causa idonea a giustificarel’annullamento di diritto delle partite e il discarico dei ruoli.

2. Il motivo verte sull’istituto previsto dall’art. 1, commi 537 e ss. della leggen. 228 del 2012, che, come già segnalato dalla dottrina in sede di prima interpretazione e quindi affermato da questa Corte (v.

Cass. n. 28354/2019), con l'obiettivo di migliorare la relazione con i debitori, che hanno subito iscrizioni a ruolo, e quindi con l'esigenza di attivare la riscossione soloin presenza di un valido titolo esecutivo, ha cristallizzato una prassi giàesistente, in tal senso prevista dalla direttiva di Equitalia n. 10 del 6/05/2010, la cui finalità è essenzialmente quella di rimediare ai difettidi comunicazione tra l'ente creditore e l'agente della riscossione.

2.1. Tale prassi è stata per l’appunto disciplinata con l'art. 1, commi 537-542, della legge n. 228 del 2012 , che nella formulazione originaria aveva anche ampliato, rispetto alla predetta prassi, le ipotesi in cui la dichiarazionedel debitore potesse essere presentata.

2.2. L'art. 1, comma 537, della l egge cit. , nella formulazione originaria, anteriore alle modifiche introdotte con l'art. 1 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 159, prevedeva che «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati "concessionari per la riscossione", sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossionedelle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di unadichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relativeagli atti espressamente indicati dal debitore, effettuate ai sensi delcomma 538».

Il comma 538ha elencato tutte le ipotesi in cui il debitore ha diritt o ad ottenere la sospensione della riscossione; esso disponeva che « ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro 90 giorni dalla notifica, da partedel concessionario della riscossione, del primo atto di riscossione utileo di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario della riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditoreprima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella dipagamento o l'avviso per i quali si procede, sono interessati: a) daprescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore; d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse inun giudizio al quale il concessionario della riscossione non ha presoparte; e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione dello stesso, in favore dell'entecreditore; f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso».

Il comma 539 dell'art. 1 ha, poi, disciplina to il procedimento che s i innesca a seguito della presentazione della domanda del debitore entro il termine di 90 giorni dalla notifica nei suoi confronti del primo atto di riscossione, con il coinvolgimento sia del concessionario dellariscossione, sia, soprattutto, dell'ente impositore.

Pertanto, il comma539 prevede che «entro il termine di 10 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario della riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi.

Decorso il termine diulteriori 60 giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta,provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento disospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto aruolo».

Il comma 540 dell'art. 1 della legge n.228 del 2012, quindi, ha disposto che la mancata risposta da parte dell'Agenzia delle entrate, nel terminedi 220 giorni, comporta l'annullamento di diritto dei ruoli (comma 540: «[ … ] in caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione […] le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.

Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi»).

2.3. Tale disciplina è stata in parte modificata dall’art. 1 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 159,che ha previsto la riduzione del termine concesso al contribuente per presentare la dichiarazione, da 90 a 60 giorni, e sanzionato con la decadenza l'eventuale ritardo.

Inoltre, sempre in relazione al comma 538, è stata eliminata la causa di sospensione della riscossione prevista dalla lettera f) (dichiarazione con cui è documentato che il ruolo è interessato «da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso»).

Il comma 540 è stato oggetto della innovazione più rilevante, in quanto si prevede, dopo l'ultimo periodo, che « l'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza nondefinitiva di annullamento del credito».

Tale disposizione è stata inserita dalla novella per la rilevanza dell'istituto per le casse erariali e per evitarne potenziali applicazioni distorsive, con la presentazione di istanze di sospensione solo pretestuose.

2.4. L'art. 15 del d.lgs. n. 159/2015 ha prev isto una disciplina transitoria, in base alla quale «le disposizioni dell'articolo 1, commi da538 a 540, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente alla data di relativa entrata in vigore del presente decreto.

Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità telematiche di presentazione della dichiarazione e di invio della risposta al debitore.

Fino alla data fissata da tale provvedimento resta fermo quanto disposto dalle stesse disposizioni nella versione in vigore antecedente alle suddettemodifiche».

2.5. Questa Corte (Cass. n. 28354/2019, chiamata ad occuparsene con riferimento alla previsione secondo la quale « l'annullamento non opera […] nei casi di sospensione giudiziale oamministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento delcredito») ha chiarito che l'art. 15 citato detta una specifica norma transitoria, che include nel perimetro di applicazione della novella del 2015 solo le dichiarazioni del contribuente presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e quindi per le dichiarazionipresentate prima di tale data trova applicazione la precedentenormativa di cui alla legge 24/12/2012, n. 228.

La predetta decisione della Corte, peraltro, è riferita alla sola questione dell’applicabilità dell’istituto dell’annullamento del carico anche al caso in cui la dichiarazione abbia ad oggetto la sospensionegiudiziale o l’emanazione di una sentenza di accoglimento,mentre la disposizione per cui « l'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538» deve considerarsi, in parte qua , una clausola di chiusura, confermativa dell’impianto preesistente(Cass. n. 10939/2024).

2.6. Questa Corte ha altresì evidenziato che la disciplina legislativa, che prevede un procedimento scandito da una serie di passaggi, contempla una procedura finalizzata, da un canto, a favorire l'adozione,da parte dell'ente creditore, di atti di sgravio totale o parziale inautotutela al sopravvenire di fatti idonei ad incidere, totalmente o parzialmente, sulla misura del credito, evitando alle parti l'aggravio dell'introduzione di procedimenti giudiziari, dall’altro, a favorire l’adempimento (Cass. n. 4161/2022).

2.7. Ciò premesso, come è già stato chiarito (cfr. Cass. n. 10939/2024), la disciplina in esame nasce esplicitamente, come del resto evidenziato da tutta la dottrina che se ne è occupata, con l’intenzione di rimediare ai difetti di comunicazione tra l’ente creditore e l’agente della riscossione; di conseguenza essa prevede come cause di sospensione (e poi di eventuale annullamento officioso) casi ascrivibili esclusivamente all’ente creditore e al credito sotteso alla riscossione e non inerenti all’attività dell’agente della riscossione, il cheè del resto confermato dalla circostanza che se la sospensione operasse anche in tali casi sarebbe illogico prevedere una interlocuzione conl’ente creditore.

2.8. Ne deriva la necessità di interpretare anche l’ampia formula prevista dalla lettera f), poi abrogata, alla luce della finalità della disposizione, non potendo quest’ultima estendersi a casi di vizidell’attività riscossiva attribuibili all’agente della riscossione, ed in particolare alla decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, sia perché essa letteralmente fa riferimento al «credito sotteso», ma anche perché ciò renderebbe del tutto inutile la limitazione contenuta nellaipotesi descritta dalla lett. a)del comma 538.

2.9. Una interpretazione di carattere sistematico delle disposizioni si deve altresì far carico di esigenze di fondo dell’ordinamento, quali ad esempio l’economicità dell’azione impositiva e il contrasto di utilizzi strumentali dell’istituto in esame, dovendo quindi ritenersi, come segnalato da attenta dottrina, che all’agente della riscossione competa comunque, pur nel silenzio della norma, una delibazione sommaria dell’istanza di parte, volta a rigettare le domande apertamente dilatorie, fondate, ad esempio, su documentazione chiaramente nonpertinente.

3. Deve a tale riguardo ribadirsi il principio di diritto di recente affermato da questa Corte secondo cui «In tema di riscossione mediante ruolo, al contribuente è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di sospensione finalizzata ad ottenere l'annullamento d'ufficio della pretesa creditoria, se azionata in difetto di un valido titolo esecutivo, con l'obiettivo di salvaguardare il principio di economicità dell'azione impositiva e rimediare ai difetti di comunicazione tra l'ente creditore e l'agente della riscossione; ne deriva che sono idonee a tale scopo soltanto le ipotesi di sospensione tipizzate all'art. 1, comma 538, lett. f), della l. 228 del 2012, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015, in quanto riferibili all'ente impositore o al suo credito, non già ad attività dell'agente della riscossione, al quale resta comunque demandata una delibazione sommaria delle istanze al fine di rigettare quelle apertamente dilatorie». (Cass.,Sez. 5, 23/04/2024, n. 10939, Rv. 671061 - 01) ».

Nella specie questa S.C. ha cassato la pronuncia che aveva accolto l'istanza di sospensione del ruolo esclusivamente per l'irrituale notifica della cartella per decadenza dell'agente di riscossione dall'attività di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, senza verificare la portata della domanda e della documentazione posta a supporto della richiesta di sospensione e la sua ascrivibilità a una delle ipotesi normativamente previste.

4. Ed ancora si è affermato che «In tema di riscossione delle imposte, la domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, l. n. 228 del 2012, al fine di essere idonea a determinare l'effetto sospensivo in attesa della riposta da parte del creditore della pretesa fiscale, deve essere tempestivamente depositata rispetto al termine di novanta giorni fissato dalla predetta norma e deve contenere la specifica richiesta del contribuente di sospensione del procedimento di riscossione, non potendo ritenersi equipollente a tali fini una generica istanza di annullamento d'ufficio della pretesa creditoria» (Cass. Sez. 5, 20/05/2025, n. 13501, Rv. 675066 -01)».

5. Alla luce di tali considerazioni il motivo va accolto, in quanto l a CGT di II Grado non si è attenuta ai principi ora richiamati nel ritenere che il decorso del termine producesse di per sé gli effetti di cui agli artt. 1, commi 537 ss., della legge n. 228 del 2012 , senza verificare la portata della dichiarazione e la sua ascrivibilità ad una delle ipotesi previste, ed essendo anzi emerso che in essa fosse fatta valere la decadenza dell’agente di riscossione.

6. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17067/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difes a ex lege dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Puglia n.347/2024 depositata i l 29/01/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Come si apprende dagli atti, in data 23 settembre 2015, l’Agente della Riscossione notificava a [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 05920150013811024000 emessa, a seguito del controllo automatizzato eseguito, a norma dell’art. 36 - ter d .P.R. n. 602/ 197 3, della dichiarazione modello Unico anno 2012 , con cui l’Ufficio sollecitava il pagamento dell’Irpef dovuta con riferimentoall’anno di imposta 2011. 2. Con raccomandata ricevuta il 19 novembre 2015, il contribuente inoltrava all’Agenzia delle entrate - Riscossione una dichiarazione redatta a norma dell’art. 1, commi 537 e ss., della legge 228/2012 , con la quale evidenziava la non esigibilità del credito per: - mancanza di trasparenza nel calcolo degli interessi;- perfezionarsi della decadenza a norma dell’art. 25 del D.P.R. 602/1973; - verificarsi di irregolarità afferenti alla notifica della cartella opposta; - avvenuta sottoscrizione degli atti impugnati da parte di “dirigenti che potrebbero essereprivi della qualifica necessaria”. 3. Con nota del 2 dicembre 2015 l’A genzia , in riscontro alla dichiarazione ricevuta, dava atto dell’insussistenza dei presupposti legittimanti l’operatività dell’istituito azionato. 4. Il successivo 5.06.2017 l’Agente della riscossione, al fine di rinnovare la richiesta di pagamento dei suddetti crediti, notificava l’intimazione n.05920179000132603000. 5. Con ricorso al giudice tributario il contribuenteimpugnava tale atto, deducendo l’inesigibilità dei crediti in esso portati stante il perfezionarsi degli effetti discendenti dalla presentazione dell’istanza presentata a norma della legge n.228/2012. 6. Con sentenza n. 1257/2018, la Commissione tributaria provinciale di Lecce rigettava il ricorso, precisando che la pretestuosità della comunicazione ostava al perfezionarsi del meccanismo di definizione agevolata del credito contemplato dallalegge n. 228/2012. 7. Quindi, la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Puglia, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dal contribuente ritenendo che il contribuente nella prescritta dichiarazione, unitamente ad altri aspetti non deducibili, aveva dedotto la violazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 , ritenuta causa idonea a giustificare l’operatività dell’invocato effetto estintivo. 8. Avverso la predetta sentenza l’Agenzia delle entrate – riscossione ha proposto ricorso per cassazione sorretto da unico motivo. Il contribuente è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agente per la riscossione denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3 c.p.c. la v iolazione dell’art. 1, commi 537 e ss., della legge 228/2012 . Lamenta parte ricorrente che i giudici di a ppello avrebbero annullato l’atto impugnato ritenendo, erroneamente, che la presentazione di una dichiarazione non documentata e deducente censure non afferenti alla fase impositiva costituisse causa idonea a giustificarel’annullamento di diritto delle partite e il discarico dei ruoli. 2. Il motivo verte sull’istituto previsto dall’art. 1, commi 537 e ss. della leggen. 228 del 2012, che, come già segnalato dalla dottrina in sede di prima interpretazione e quindi affermato da questa Corte (v. Cass. n. 28354/2019), con l'obiettivo di migliorare la relazione con i debitori, che hanno subito iscrizioni a ruolo, e quindi con l'esigenza di attivare la riscossione soloin presenza di un valido titolo esecutivo, ha cristallizzato una prassi giàesistente, in tal senso prevista dalla direttiva di Equitalia n. 10 del 6/05/2010, la cui finalità è essenzialmente quella di rimediare ai difettidi comunicazione tra l'ente creditore e l'agente della riscossione. 2.1. Tale prassi è stata per l’appunto disciplinata con l'art. 1, commi 537-542, della legge n. 228 del 2012 , che nella formulazione originaria aveva anche ampliato, rispetto alla predetta prassi, le ipotesi in cui la dichiarazionedel debitore potesse essere presentata. 2.2. L'art. 1, comma 537, della l egge cit. , nella formulazione originaria, anteriore alle modifiche introdotte con l'art. 1 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 159, prevedeva che «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati "concessionari per la riscossione", sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossionedelle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di unadichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relativeagli atti espressamente indicati dal debitore, effettuate ai sensi delcomma 538». Il comma 538ha elencato tutte le ipotesi in cui il debitore ha diritt o ad ottenere la sospensione della riscossione; esso disponeva che « ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro 90 giorni dalla notifica, da partedel concessionario della riscossione, del primo atto di riscossione utileo di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario della riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditoreprima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella dipagamento o l'avviso per i quali si procede, sono interessati: a) daprescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore; d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse inun giudizio al quale il concessionario della riscossione non ha presoparte; e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione dello stesso, in favore dell'entecreditore; f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso». Il comma 539 dell'art. 1 ha, poi, disciplina to il procedimento che s i innesca a seguito della presentazione della domanda del debitore entro il termine di 90 giorni dalla notifica nei suoi confronti del primo atto di riscossione, con il coinvolgimento sia del concessionario dellariscossione, sia, soprattutto, dell'ente impositore. Pertanto, il comma539 prevede che «entro il termine di 10 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario della riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine diulteriori 60 giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta,provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento disospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto aruolo». Il comma 540 dell'art. 1 della legge n.228 del 2012, quindi, ha disposto che la mancata risposta da parte dell'Agenzia delle entrate, nel terminedi 220 giorni, comporta l'annullamento di diritto dei ruoli (comma 540: «[ … ] in caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione […] le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi»). 2.3. Tale disciplina è stata in parte modificata dall’art. 1 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 159,che ha previsto la riduzione del termine concesso al contribuente per presentare la dichiarazione, da 90 a 60 giorni, e sanzionato con la decadenza l'eventuale ritardo. Inoltre, sempre in relazione al comma 538, è stata eliminata la causa di sospensione della riscossione prevista dalla lettera f) (dichiarazione con cui è documentato che il ruolo è interessato «da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso»). Il comma 540 è stato oggetto della innovazione più rilevante, in quanto si prevede, dopo l'ultimo periodo, che « l'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza nondefinitiva di annullamento del credito». Tale disposizione è stata inserita dalla novella per la rilevanza dell'istituto per le casse erariali e per evitarne potenziali applicazioni distorsive, con la presentazione di istanze di sospensione solo pretestuose. 2.4. L'art. 15 del d.lgs. n. 159/2015 ha prev isto una disciplina transitoria, in base alla quale «le disposizioni dell'articolo 1, commi da538 a 540, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente alla data di relativa entrata in vigore del presente decreto. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità telematiche di presentazione della dichiarazione e di invio della risposta al debitore. Fino alla data fissata da tale provvedimento resta fermo quanto disposto dalle stesse disposizioni nella versione in vigore antecedente alle suddettemodifiche». 2.5. Questa Corte (Cass. n. 28354/2019, chiamata ad occuparsene con riferimento alla previsione secondo la quale « l'annullamento non opera […] nei casi di sospensione giudiziale oamministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento delcredito») ha chiarito che l'art. 15 citato detta una specifica norma transitoria, che include nel perimetro di applicazione della novella del 2015 solo le dichiarazioni del contribuente presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e quindi per le dichiarazionipresentate prima di tale data trova applicazione la precedentenormativa di cui alla legge 24/12/2012, n. 228. La predetta decisione della Corte, peraltro, è riferita alla sola questione dell’applicabilità dell’istituto dell’annullamento del carico anche al caso in cui la dichiarazione abbia ad oggetto la sospensionegiudiziale o l’emanazione di una sentenza di accoglimento,mentre la disposizione per cui « l'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538» deve considerarsi, in parte qua , una clausola di chiusura, confermativa dell’impianto preesistente(Cass. n. 10939/2024). 2.6. Questa Corte ha altresì evidenziato che la disciplina legislativa, che prevede un procedimento scandito da una serie di passaggi, contempla una procedura finalizzata, da un canto, a favorire l'adozione,da parte dell'ente creditore, di atti di sgravio totale o parziale inautotutela al sopravvenire di fatti idonei ad incidere, totalmente o parzialmente, sulla misura del credito, evitando alle parti l'aggravio dell'introduzione di procedimenti giudiziari, dall’altro, a favorire l’adempimento (Cass. n. 4161/2022). 2.7. Ciò premesso, come è già stato chiarito (cfr. Cass. n. 10939/2024), la disciplina in esame nasce esplicitamente, come del resto evidenziato da tutta la dottrina che se ne è occupata, con l’intenzione di rimediare ai difetti di comunicazione tra l’ente creditore e l’agente della riscossione; di conseguenza essa prevede come cause di sospensione (e poi di eventuale annullamento officioso) casi ascrivibili esclusivamente all’ente creditore e al credito sotteso alla riscossione e non inerenti all’attività dell’agente della riscossione, il cheè del resto confermato dalla circostanza che se la sospensione operasse anche in tali casi sarebbe illogico prevedere una interlocuzione conl’ente creditore. 2.8. Ne deriva la necessità di interpretare anche l’ampia formula prevista dalla lettera f), poi abrogata, alla luce della finalità della disposizione, non potendo quest’ultima estendersi a casi di vizidell’attività riscossiva attribuibili all’agente della riscossione, ed in particolare alla decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, sia perché essa letteralmente fa riferimento al «credito sotteso», ma anche perché ciò renderebbe del tutto inutile la limitazione contenuta nellaipotesi descritta dalla lett. a)del comma 538. 2.9. Una interpretazione di carattere sistematico delle disposizioni si deve altresì far carico di esigenze di fondo dell’ordinamento, quali ad esempio l’economicità dell’azione impositiva e il contrasto di utilizzi strumentali dell’istituto in esame, dovendo quindi ritenersi, come segnalato da attenta dottrina, che all’agente della riscossione competa comunque, pur nel silenzio della norma, una delibazione sommaria dell’istanza di parte, volta a rigettare le domande apertamente dilatorie, fondate, ad esempio, su documentazione chiaramente nonpertinente. 3. Deve a tale riguardo ribadirsi il principio di diritto di recente affermato da questa Corte secondo cui «In tema di riscossione mediante ruolo, al contribuente è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di sospensione finalizzata ad ottenere l'annullamento d'ufficio della pretesa creditoria, se azionata in difetto di un valido titolo esecutivo, con l'obiettivo di salvaguardare il principio di economicità dell'azione impositiva e rimediare ai difetti di comunicazione tra l'ente creditore e l'agente della riscossione; ne deriva che sono idonee a tale scopo soltanto le ipotesi di sospensione tipizzate all'art. 1, comma 538, lett. f), della l. 228 del 2012, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015, in quanto riferibili all'ente impositore o al suo credito, non già ad attività dell'agente della riscossione, al quale resta comunque demandata una delibazione sommaria delle istanze al fine di rigettare quelle apertamente dilatorie». (Cass.,Sez. 5, 23/04/2024, n. 10939, Rv. 671061 - 01) ». Nella specie questa S.C. ha cassato la pronuncia che aveva accolto l'istanza di sospensione del ruolo esclusivamente per l'irrituale notifica della cartella per decadenza dell'agente di riscossione dall'attività di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, senza verificare la portata della domanda e della documentazione posta a supporto della richiesta di sospensione e la sua ascrivibilità a una delle ipotesi normativamente previste. 4. Ed ancora si è affermato che «In tema di riscossione delle imposte, la domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, l. n. 228 del 2012, al fine di essere idonea a determinare l'effetto sospensivo in attesa della riposta da parte del creditore della pretesa fiscale, deve essere tempestivamente depositata rispetto al termine di novanta giorni fissato dalla predetta norma e deve contenere la specifica richiesta del contribuente di sospensione del procedimento di riscossione, non potendo ritenersi equipollente a tali fini una generica istanza di annullamento d'ufficio della pretesa creditoria» (Cass. Sez. 5, 20/05/2025, n. 13501, Rv. 675066 -01)». 5. Alla luce di tali considerazioni il motivo va accolto, in quanto l a CGT di II Grado non si è attenuta ai principi ora richiamati nel ritenere che il decorso del termine producesse di per sé gli effetti di cui agli artt. 1, commi 537 ss., della legge n. 228 del 2012 , senza verificare la portata della dichiarazione e la sua ascrivibilità ad una delle ipotesi previste, ed essendo anzi emerso che in essa fosse fatta valere la decadenza dell’agente di riscossione. 6. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Co