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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 novembre 2025

Cassazione n. 31924/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7666-2023 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3622/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/10/2022 R.G.N. 1592/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.7666/2023 Cron.

Rep.

Ud.18/11/2025 - Con sentenza del 26 ottobre 2022, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli che in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Interno, dichiarava illegittimi i contratti tanto di somministrazione a termine quanto di lavoro a tempo determinato in forza dei quali aveva prestato servizio in favore del Ministero ed, esclusa la conversione a tempo indeterminato del rapporto, condannava l’Amministrazione al risarcimento del danno ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 quantificato in 7 mensilità dell’ultima retribuzione. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto idonea la sentenza di primo grado a sostenere la statuizione di nullità dei predetti contratti e fondata la sola pretesa risarcitoria, per trovare questa riconoscimento nella pronunzia di questa Corte a sezioni unite, con la sentenza 5072/2016 con la quale, ribadita l’esclusione della conversione, è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro resa in violazione di norme imperative con applicazione del c.d. danno comunitario che prescinde da oneri di prova del pregiudizio subito e da liquidare secondo i criteri fissati dall’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010. - Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno affidandosi ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Salzano. [OSCURATO:PERSONA] - Con l’unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/01, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale per avere questa erroneamente escluso la valenza di cancellazione dell’illecito, con esonero dal relativo risarcimento, della stabilizzazione del rapporto prevista dal D.M. 21.12.2017 che si dichiara essere intervenuta a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; - Il motivo risulta meritevole di accoglimento, atteso che l’intervenuta stabilizzazione del Salzano attesta la ricorrenza nella specie della condizione che, alla stregua della giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr.

CGE 8.5.2019, in causa C-494/2017 Rossato/MIUR), assume valenza di “cancellazione dell’illecito”, dovendo ritenersi l’immissione in ruolo del lavoratore ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto per essere l’assunzione a tempo indeterminato avvenuta o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell’abuso o attraverso percorsi espressamente riservati a detto personale (cfr. Cass. n. 15353/2020) e ciò per risultare fondate le difese del Ministero nella parte in cui esse evidenziano come la stabilizzazione sia avvenuta senza alcuna procedura concorsuale, realizzando così un nesso causale diretto tra periodo di precariato e stabilizzazione poi pacificamente intervenuta, essendo lo stesso decreto ministeriale allegato al ricorso per cassazione a fare riferimento ad una stabilizzazione ai sensi del d.lgs. n. 75/2017, art. 20, comma 1, che ha a presupposto un originario concorso per assunzioni a termine, ma che si realizza non per effetto di esso, quanto per il suo coesistere, come mero fatto pregresso, con successivi periodi di precariato e con il persistere della presenza in servizio (così Cass. n. 29292/2022 in fattispecie del tutto sovrapponibile). - Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio , alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7666-2023 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3622/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/10/2022 R.G.N. 1592/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.7666/2023 Cron. Rep. Ud.18/11/2025 - Con sentenza del 26 ottobre 2022, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli che in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Interno, dichiarava illegittimi i contratti tanto di somministrazione a termine quanto di lavoro a tempo determinato in forza dei quali aveva prestato servizio in favore del Ministero ed, esclusa la conversione a tempo indeterminato del rapporto, condannava l’Amministrazione al risarcimento del danno ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 quantificato in 7 mensilità dell’ultima retribuzione. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto idonea la sentenza di primo grado a sostenere la statuizione di nullità dei predetti contratti e fondata la sola pretesa risarcitoria, per trovare questa riconoscimento nella pronunzia di questa Corte a sezioni unite, con la sentenza 5072/2016 con la quale, ribadita l’esclusione della conversione, è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro resa in violazione di norme imperative con applicazione del c.d. danno comunitario che prescinde da oneri di prova del pregiudizio subito e da liquidare secondo i criteri fissati dall’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010. - Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno affidandosi ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Salzano. [OSCURATO:PERSONA] - Con l’unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/01, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale per avere questa erroneamente escluso la valenza di cancellazione dell’illecito, con esonero dal relativo risarcimento, della stabilizzazione del rapporto prevista dal D.M. 21.12.2017 che si dichiara essere intervenuta a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; - Il motivo risulta meritevole di accoglimento, atteso che l’intervenuta stabilizzazione del Salzano attesta la ricorrenza nella specie della condizione che, alla stregua della giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. CGE 8.5.2019, in causa C-494/2017 Rossato/MIUR), assume valenza di “cancellazione dell’illecito”, dovendo ritenersi l’immissione in ruolo del lavoratore ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto per essere l’assunzione a tempo indeterminato avvenuta o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell’abuso o attraverso percorsi espressamente riservati a detto personale (cfr. Cass. n. 15353/2020) e ciò per risultare fondate le difese del Ministero nella parte in cui esse evidenziano come la stabilizzazione sia avvenuta senza alcuna procedura concorsuale, realizzando così un nesso causale diretto tra periodo di precariato e stabilizzazione poi pacificamente intervenuta, essendo lo stesso decreto ministeriale allegato al ricorso per cassazione a fare riferimento ad una stabilizzazione ai sensi del d.lgs. n. 75/2017, art. 20, comma 1, che ha a presupposto un originario concorso per assunzioni a termine, ma che si realizza non per effetto di esso, quanto per il suo coesistere, come mero fatto pregresso, con successivi periodi di precariato e con il persistere della presenza in servizio (così Cass. n. 29292/2022 in fattispecie del tutto sovrapponibile). - Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio , alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composiz
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