CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 29292/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19111/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliato; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4000/2020 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 4.1.2021, NRG 1006/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/4/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha agito davanti al Tribunale di Napoli esponendo di avere svolto attività di lavoro subordinato presso gli sportelli immigrazione del Ministero dell’Interno dal settembre 2005 ed ancora alla data del ricorso giudiziale, dapprima sulla base di contratti di somministrazione con agenzia di lavoro interinale e quindi con contratti a tempo determinato; 2. essa, sul presupposto dell’illegittimità di tali rapporti e dell’abuso della sua condizione di precaria, ha chiesto il riconoscimento dell’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la condanna della controparte al risarcimento del danno; 3. le domande sono state disattese dal Tribunale e la Corte d’Appello ha rigettato il gravame; 4. la Corte territoriale ha ritenuto checostituisse ragione più liquida rispetto al decidere il fatto che, nelle more del giudizio, la lavoratrice era stata stabilizzata, sicché vi era stata misura satisfattiva, non essendovi prova di altri ed ulteriori danni, profilo rispetto a l quale richiamava il fatto che , anche a fronte dell’emergenza immigrazione, non fossero state allegate e provate dalla ricorrente le asserite ragioni di illegittimità dei contratti a termine e un uso improprio dei poteri organizzativi del Ministero, come anche l’insussistenza di effettive ragioni temporanee; 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso del Ministero; 5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 6. il Ministero ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo del ricorso afferma (artt. 360 n. 53 c.p.c.) l’errata applicazione dell’art. 36, co. 5, d. lgs. 165/2001, dell’art. 32 L. 183/2010, della Direttiva 1999/70/CE, sostenendo che la stabilizzazione verificatasi con gravissimo ritardo rispetto alla prima assunzione non avrebbe potuto essere considerata integralmente satisfattiva e sostitutiva del danno c.d. eurounitario da precarizzazione del dipendente; 2. il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale indebitamente addossato alla lavoratrice l’onere probatorio della illegittimità dei termini apposti ai contratti, mentre una tale dimostrazione, una volta intentata l’azione, spettava alla parte datoriale; 3. il primo motivo è infondato; 4. in punto di fatto è pacifico che nelle more del giudizio di merito la ricorrente sia stata stabilizzata; 5. questa S.C. ha del resto ritenuto, con orientamento consolidato e qui condiviso che «in materia di impiego pubblico contrattualizzato, nelle ipotesi di reiterazione illegittima dei contratti a termine, deve essere qualificata come misura equivalente, idonea a sanzionare debitamente l'abuso, ai fini della compatibilità dell'ordinamento interno al diritto dell'UE, la stabilizzazione …. che consente all'interessato di ottenere il medesimo "bene della vita" per il quale ha agito giudizialmente» (C. 16336/2017); 6. è poi vero che, nell’ulteriore analisi dell’effetto satisfattivo, questa S.C. ha potuto precisare che «nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso o attraverso percorsi espressamente riservati a detto personale» (C. 15353/2020); 7. tuttavia, sono fondate le difese del Ministero, sviluppate in dettaglio in memoria, nella parte in cui esse evidenziano come nel caso di specie la stabilizzazione sia avvenuta senza alcuna procedura concorsuale, sicché si è realizzato un nesso causale diretto tra periodo di precariato e stabilizzazione che, fondandosi come presupposto su di esso, è poi pacificamente intervenuta; 8. è infatti lo stesso decreto del Ministero dell’Interno incorporato nel ricorso per cassazione a fare riferimento ad una stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, co., 1, d., lgs. 75/2017, che ha come tale per presuppostoun originario concorso per le assunzioni a termine , ma che si realizza non per effetto di esso,quanto per il suo coesistere , come mero fatto pregresso (lett. b dell’art. 20, co. 1, cit. ), con successivi periodi di precariato (lett. c) e con il persistere della presenza in servizio (lett. a); 10. tale stabilizzazione si pone dunque in nesso causale diretto ed ininterrotto con il pregresso precariato e pertanto essa è da ritenere munita di effetto estintivo del diritto al risarcimento ai sensi della citata giurisprudenza di questa S.C. e secondo un assetto di rimedi è già stato riconosciuto in sé idoneo , anche in sede eurounitaria, rispetto all’abusiva reiterazione nell’ambito generale del lavoro pubblico (Corte di Giustizia 7 marzo 2018, Santoro); 11. d’altra parte, è chiaro che la stabilizzazione ha effetto estintivo del solo danno c.d. eurounitario, ovverosia del rimedio regolat o secondo i parametri di cui all’art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015), che nasce a prescindere dalla prova concreta di un pregiudizio, peril solo fatto del reiterarsi abusivo di contratti a termine e con finalità dissuasive rispetto al verificarsi di tali abusi(C., SU, 5072/2016); 12. sempre C., SU, 5072/2016 ha infatti chiarito che, al di là del diritto al risarcimento di tale forma speciale di danno ed al di là degli effetti estintivi del diritto al risarcimento che possono derivare dalla stabilizzazione, persiste il diritto del lavoratore che, per il perdurare di tale precarietà abbia risentito di pregiudizi, ad ottenere il risarcimento del danno, in tal caso tuttavia non presunto per effetto in sé dell’illecito, ma da allegarsi e provarsi in concreto (v. anche C. 16336/2017), se del caso anche attraverso presunzioni; 13. la Corte territoriale, dopo avere richiamato tale ulteriore possibilità risarcitoria ed il gravare in tal caso dei corrispondenti oneri probatori sul lavoratore, ha tuttavia affermato che « tale onere probatorio non risulta assolto», argomentando poi sull’insussistenza di un illecito per mancata allegazione di un uso improprio dei poteri di organizzazione datoriale o concrete circostanze atte a dimostrare l’insussistenza di esigenze temporanee; 14. al di là dei profili motivazionali, è indubbio che anche la domanda su tale ipotetico danno a prova ed allegazione “piena” sia stata rigettata; 15. la ricorrente, in alcuni passaggi dei propri motivi, sostiene che in realtà tale danno non sarebbe stato domandato, essendosi la stessa riservatadi farlo valere in altro giudizio; 16. tuttavia, era semmai onere della ricorrente proporre denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c., sub speciedi error in procedendo , evidenziando l’ultrapetizione ed indicando da quali concreti elementi essa potesse essere colta come sussistente, ma la genericità dei passaggi in cui si afferma che quel danno non sarebbe stato chiesto non consente per avere come formulata una tale censura; 17. d’altra parte, il ricorso per cassazione n on adduce specifici pregiudizi concretamente determinatisi in capo alla lavoratrice, in ragione del periodo di precariato, risolvendosi, alcuni passaggi del primo e del secondo motivo in cui si tratta del danno, nell’affermazione che il danno c.d. “eurounitario” nella sua completezza, esorbiterebbe da quanto soddisfatto con la stabilizzazione; 18. tale affermazione tuttavia non è vera, perché questa S.C. ha chiarito che il danno da precarizzazione, in sé e per sé considerato, è sanato o dalla stabilizzazione o dal risarcimento parametrato sulle misure di cui all’art. 32, co. 5, L. 183/2010, mentre ogni altro danno conseguente al reiterarsi del lavoro con contratti a termine imporrebbe una specificazione dei concreti pregiudizi, che il ricorso per cassazione non dimostra esservi stata, sicché non ricorrono i presupposti per l’accoglimento; 19. le spese del grado seguono la soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del grado, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore