CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31537/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sua condanna per il reato di bancarotta documentale, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 217 comma 2 legge fall. Considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che oggetto di contestazione è chiaramente il mancato rinvenimento da parte degli organi fallimentari dei libri e delle scritture contabili. Al giudice di primo grado era infatti al più addebitabile l'erronea qualificazione della fattispecie concreta o, più correttamente, l'erronea ricostruzione del dolo necessario per la sussistenza della bancarotta documentale specifica in caso di omessa tenuta della contabilità, ma non certamente la violazione del principio di correlazione, come eccepito, e ciò a prescindere dal fatto che possa o meno ritenersi elevata in origine una imputazione alternativa. Considerato che il secondo motivo di ricorso è invece generico, atteso che dalla motivazione della sentenza - con il cui complessivo sviluppo argomentativo il ricorrente non si confronta compiutamente - emerge in maniera sufficientemente precisa quale sia stato il titolo di imputazione soggettiva del fatto, per come riqualificato, al Barcella. Considerato che il terzo motivo è nuovamente manifestamente infondato, atteso che, secondo l'oramai consolidatosi orientamento di questa Corte, l'occultamento delle scritture contabili non consente l'applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma 3, legge fall., qualora, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisca la stessa dimostrazione del danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (ex multis Sez. 5, n. 25034 del 16/03/2023, Cecere, Rv. 284943). Considerato che quelle prospettate con il quarto motivo di ricorso sono mere censure in fatto e che il quinto motivo deve ritenersi parimenti inammissibile per difetto di interesse del ricorrente, posto che la doglianza rappresentata mira ad ottenere un effetto sfavorevole all'imputato - ossia lo scioglimento della continuazione - mentre generiche e versate in fatto risultano le residue censure sulla commisurazione dell'aumento disposto ex art. 81 c.p. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle amm